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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 567/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 567
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi res.te in via Unità d'Italia n. 6, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Ric-
cardi (C.F. ) - EC e TR C.F._2 Email_1
AR (C.F. ) – EC C.F._3 Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli Email_3
in piazza Giovanni Bovio n. 14;
-attrice-
1 E
(C.F. e p. iva ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentata dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. ) – EC C.F._4 [...]
giusta procura generale in atti - per Notaio dr. Email_4
di Roma ed elett.te dom.ta presso Persona_1 Controparte_1 [...]
in Napoli in Piazza Matteotti n. 2; Controparte_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2024, conveniva, Parte_1
dinanzi a Questo Tribunale, al fine di far accertare e dichiarare Controparte_1
l'illiceità della condotta di quest'ultima in ordine al buono postale fruttifero n.
00000021393910545, dell'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), acquistato in data 08.03.2002.
L'attrice deduceva: (i) la violazione degli obblighi informativi imposti dal D.M.19
dicembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi), con particolare riferimento ai caratteri dell'investimento effettuato,
concernenti la scadenza e la prescrizione. Lamentava, in particolar modo, la mancata consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; (ii) la debenza del suo diritto a percepire capitale ed interessi relativamente al buono postale fruttifero sottoscritto, non potendosi giudicare prescritto in quanto il termine di prescrizione avrebbe cominciato a
2 decorrere dalla comunicazione che l'Ufficio Postale di Pompei aveva fornito all'attrice circa la durata dell'investimento o dalla comunicazione scritta di el 02.03.2023. CP_3
Chiedeva, pertanto, la condanna di alla restituzione degli importi CP_1
investiti e dei relativi rendimenti concordati, nonchè al risarcimento del danno subito. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo: (i) la prescrizione del diritto al CP_1
rimborso ed ogni diritto connesso per il decorso dei termini di prescrizione, stante il fatto che la durata dei buoni postali non era indicata sui moduli cartacei dei buoni postali ma nei Decreti Ministeriali;
(ii) l'adempimento degli obblighi informativi in virtù del D.M. 19/12/2000, inclusa la consegna all'atto dell'acquisto del BPF di causa, anche del c.d. che riportava tutte le condizioni Controparte_4
economiche e le clausole contrattuali applicabili alla forma di risparmio scelta.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale invitava la parte attrice ad effettuare il Tentativo di Mediazione
Obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013 e,
successivamente, il giudizio veniva rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. con assegnazione dei relativi termini.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del T.M.O., in data 08.05.2024, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore, ad ottenere il pagamento dei buoni, si ritiene che la stessa sia fondata.
Prima di vagliare la documentazione in atti, appare tuttavia opportuno ripercorrere
3 la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le re-
lative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156,
come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emis-
sione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al CP_1
termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rim-
borso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato del rela-
tivo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un con-
tratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legitti-
mazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conse-
guente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi
– dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre
2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono, in favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M.
dispone che esponga nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnarsi ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi po-
stali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e con-
dizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può
4 conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili ed il relativo rendi-
mento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo,
avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, rispetto al caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo proces-
suale si evince che il buono oggetto del giudizio attiene alla serie “AA3”, per cui il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto. Nella fattispecie il buono è stato collocato l'08.03.2002, è scaduto l'
08.03.2009 e caduto in prescrizione a far data dal 09.03.2019.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'attrice, in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non ha dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli infor-
mativi, in sede di sottoscrizione dei prodotti.
Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non in-
ciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva
5 l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del tito-
lare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass.,
22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo, non potrebbe escludersi una condotta colposa della cliente che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbe potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al mo-
mento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite consulta-
zione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, l'attrice avrebbe avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti sarebbero scaduti, come evinci-
bile dalla denominazione a termine stampata sul titolo e, conseguentemente, indi-
viduare il termine dal quale sarebbe decorsa la prescrizione decennale.
Senza considerare poi, che appare improbabile ipotizzare che l'attrice abbia sotto-
scritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle loro caratteristiche, trattan-
dosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore, minimamente diligente,
avrebbe avuto cura di acquisire.
Pertanto, il buono di causa che è stato collocato l'08.03.2002, con scadenza indicata dal Decreto di emissione di 7 anni, risulta scaduto l'08.03.2009 e definitivamente caduto in prescrizione a far data dal 09.03.2019.
Consegue il rigetto della domanda.
La regolamentazione delle spese di lite dei segue il criterio della soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 567
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi res.te in via Unità d'Italia n. 6, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Ric-
cardi (C.F. ) - EC e TR C.F._2 Email_1
AR (C.F. ) – EC C.F._3 Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli Email_3
in piazza Giovanni Bovio n. 14;
-attrice-
1 E
(C.F. e p. iva ), con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-
sentata dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. ) – EC C.F._4 [...]
giusta procura generale in atti - per Notaio dr. Email_4
di Roma ed elett.te dom.ta presso Persona_1 Controparte_1 [...]
in Napoli in Piazza Matteotti n. 2; Controparte_2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2024, conveniva, Parte_1
dinanzi a Questo Tribunale, al fine di far accertare e dichiarare Controparte_1
l'illiceità della condotta di quest'ultima in ordine al buono postale fruttifero n.
00000021393910545, dell'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), acquistato in data 08.03.2002.
L'attrice deduceva: (i) la violazione degli obblighi informativi imposti dal D.M.19
dicembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica (contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi), con particolare riferimento ai caratteri dell'investimento effettuato,
concernenti la scadenza e la prescrizione. Lamentava, in particolar modo, la mancata consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; (ii) la debenza del suo diritto a percepire capitale ed interessi relativamente al buono postale fruttifero sottoscritto, non potendosi giudicare prescritto in quanto il termine di prescrizione avrebbe cominciato a
2 decorrere dalla comunicazione che l'Ufficio Postale di Pompei aveva fornito all'attrice circa la durata dell'investimento o dalla comunicazione scritta di el 02.03.2023. CP_3
Chiedeva, pertanto, la condanna di alla restituzione degli importi CP_1
investiti e dei relativi rendimenti concordati, nonchè al risarcimento del danno subito. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo: (i) la prescrizione del diritto al CP_1
rimborso ed ogni diritto connesso per il decorso dei termini di prescrizione, stante il fatto che la durata dei buoni postali non era indicata sui moduli cartacei dei buoni postali ma nei Decreti Ministeriali;
(ii) l'adempimento degli obblighi informativi in virtù del D.M. 19/12/2000, inclusa la consegna all'atto dell'acquisto del BPF di causa, anche del c.d. che riportava tutte le condizioni Controparte_4
economiche e le clausole contrattuali applicabili alla forma di risparmio scelta.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale invitava la parte attrice ad effettuare il Tentativo di Mediazione
Obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013 e,
successivamente, il giudizio veniva rimesso in decisione ex art. 189 c.p.c. con assegnazione dei relativi termini.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del T.M.O., in data 08.05.2024, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore, ad ottenere il pagamento dei buoni, si ritiene che la stessa sia fondata.
Prima di vagliare la documentazione in atti, appare tuttavia opportuno ripercorrere
3 la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le re-
lative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156,
come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emis-
sione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al CP_1
termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rim-
borso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato del rela-
tivo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un con-
tratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legitti-
mazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conse-
guente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi
– dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre
2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono, in favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M.
dispone che esponga nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnarsi ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi po-
stali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e con-
dizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può
4 conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili ed il relativo rendi-
mento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo,
avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, rispetto al caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo proces-
suale si evince che il buono oggetto del giudizio attiene alla serie “AA3”, per cui il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto. Nella fattispecie il buono è stato collocato l'08.03.2002, è scaduto l'
08.03.2009 e caduto in prescrizione a far data dal 09.03.2019.
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'attrice, in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non ha dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli infor-
mativi, in sede di sottoscrizione dei prodotti.
Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non in-
ciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva
5 l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del tito-
lare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass.,
22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo, non potrebbe escludersi una condotta colposa della cliente che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbe potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al mo-
mento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite consulta-
zione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, l'attrice avrebbe avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti sarebbero scaduti, come evinci-
bile dalla denominazione a termine stampata sul titolo e, conseguentemente, indi-
viduare il termine dal quale sarebbe decorsa la prescrizione decennale.
Senza considerare poi, che appare improbabile ipotizzare che l'attrice abbia sotto-
scritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle loro caratteristiche, trattan-
dosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore, minimamente diligente,
avrebbe avuto cura di acquisire.
Pertanto, il buono di causa che è stato collocato l'08.03.2002, con scadenza indicata dal Decreto di emissione di 7 anni, risulta scaduto l'08.03.2009 e definitivamente caduto in prescrizione a far data dal 09.03.2019.
Consegue il rigetto della domanda.
La regolamentazione delle spese di lite dei segue il criterio della soccombenza.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.11.2025
Il G.O.P.
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