Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 10/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Rita LORETO Presidente Roberto RIZZI Consigliere relatore Nicola RUGGIERO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, in materia di responsabilità, iscritto al n. 62381 del registro di segreteria,
promosso per la revocazione della sentenza della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello n.
124/2025 del 29/5/2025 da
TA LE, nata a [...] il giorno 8/10/1983, c.f.
[...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro RI ([...]) e FA OR
([...]), con domicilio digitale eletto corrispondente all’indirizzo pec studiolegaleporcuebarberio@legalmail.it contro:
SENT. 10/2026 PROCURA GENERALE della Corte dei conti.
UDITI, nell’udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, Cons. Roberto Rizzi e il Pubblico Ministero, V.P.G. Fabrizio Cerioni.
FATTO
Con sentenza n. 124/2025, depositata il 29/5/2025, questa Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto da TA LE, all’epoca dei fatti (marzo 2020 - settembre 2022)
Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, proponente alla UN regionale il conferimento delle funzioni di Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale a un soggetto (Dott.ssa SS) privo dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, la condannava al pagamento, in favore della Regione Sardegna, di €. 88.856,30 (a fronte di una condanna in primo grado di €. 220.058,10), oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Più in dettaglio, la condanna scaturiva dalla constatazione che l’Assessore TA, dopo aver selezionato la dott.ssa SS scrutinando le molteplici
(23) manifestazioni di interesse pervenute a fronte del pertinente avviso pubblico, aveva proposto alla UN regionale di conferire alla stessa le funzioni di Direttore generale della Direzione dell’organizzazione e del personale, sul presupposto che la stessa fosse un “dirigente esterno all’Amministrazione” in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale n. 31/98 e delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.
Gli approfondimenti istruttori, invece, avevano evidenziato che la dott.ssa SS era, all’epoca, funzionario della Regione Sardegna, in aspettativa SENT. 10/2026 volontaria. Pertanto, non era qualificabile come “dirigente esterno”, ma semplicemente dipendente regionale alla quale, con procedura peraltro illegittima e annullata dal G.A. (come da sentenza TAR Sardegna n. 138/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 2690/2018), era stato conferito un incarico di direttore di servizio presso un ente del “Sistema Regione” (ASPAL).
Pertanto, la stessa non poteva ritenersi “persona estranea all’Amministrazione e agli enti”, presupposto per l’applicabilità dell’art. 29 l.r. n. 31/98 (norma che consente che le funzioni di direttore generale possano essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato).
Tale condotta era ritenuta determinante ai fini del conferimento dell’incarico e, perciò, causativa del danno, corrispondente alla remunerazione indebitamente corrisposta.
Tuttavia, l’importo del danno concretamente addebitato all’assessore veniva ragguagliato alla sola parte degli esborsi che l’Amministrazione regionale aveva sostenuto per remunerare la dirigente (nell’intero periodo pari a €
SENT. 10/2026 314.368,72) eccedente la retribuzione che la stessa avrebbe comunque percepito dalla Regione Sardegna nel periodo di riferimento per il posto di funzione precedentemente ricoperto (ossia €. 126.937,58), decurtata del 30%,
riferibile al concorso virtuale di soggetti non evocati («10% per ciascuno dei soggetti che hanno preso parte alla determinazione dell’evento danno, individuati in tre centri di una possibile imputazione: la UN
(unitariamente intesa), il direttore/dirigente Responsabile del Servizio Personale, la stessa incaricata (che avrebbe contribuito all’inutile esborso di denaro “autocertificando” circostanze non veritiere)»). Per effetto di tali modulazioni, il danno, all’esito del giudizio di appello, era stato determinato nell’importo di €. 88.856,30.
Avverso la decisone del giudice d’appello la TA agiva in revocazione prospettando la sussistenza di un errore di fatto, sussumibile nel disposto dell’art. 202, comma 1, lett. f, c.g.c.
A opinione della ricorrente, il giudicante, dopo aver affermato che la verifica dei requisiti era stata da lei compiuta nella veste di Assessore, aveva poi contraddittoriamente dichiarato che detta verifica avrebbe dovuto porla in essere – in sede di stipula del contratto – la Dirigente del Personale.
In definitiva, nonostante la verifica rientrasse tra le incombenze dell’apparato burocratico, l’Assessore era stato condannato per comportamento doloso per non aver svolto alcuna verifica preliminare.
Era perciò ravvisabile «una reale disarticolazione tra presupposti e conseguenze che non consente di “tenere insieme” gli effetti scaturiti e disposti nella sentenza di condanna» e tale da integrare un determinante, e agevolmente percepibile, grave errore revocatorio.
SENT. 10/2026 Concludeva chiedendo «la revocazione della sentenza n. 124/2025 (…)
conseguentemente mandando la ricorrente sig.ra LE TT assolta da ogni addebito per l’insussistenza di comportamento antigiuridico ovvero per l’inesistenza del danno erariale o dell’elemento psicologico della colpa grave».
Con conclusioni rassegnate in data 30/10/2025, la Procura generale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti dell’errore revocatorio e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio.
In particolare, all’esito della declinazione dei connotati dell’errore di fatto, evidenziava che le statuizioni della sentenza censurate (pagg. 26-29) non presentavano attitudine a dar luogo alla revocazione della sentenza d’appello.
Infatti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, nella sentenza impugnata era stato affermato chiaramente che la natura politica della nomina di un dirigente generale non esime l’organo proponente, nella specie l’assessore TA, dalla verifica di legittimità della nomina stessa, tanto più che risultava dagli atti che era stata la stessa TA a proporre alla UN regionale l’adozione della deliberazione di conferimento alla dott.ssa SS delle funzioni delle funzioni di Direttore Generale.
In ogni caso, rilevava che, qualora fosse rinvenibile nel caso di specie il vizio denunciato dalla ricorrente, lo stesso avrebbe, al più, potuto essere qualificato come errore di giudizio, insuscettibile di legittimare l’esercizio dell’azione in revocatoria.
Con istanza depositata in data 14/11/2025, l’Avv. RI, co-difensore della ricorrente, rappresentando di essere impegnato in altro plesso giudiziario nello SENT. 10/2026 stesso giorno in cui era stata calendarizzata la trattazione del giudizio innanzi alla Corte dei conti, chiedeva, «al fine di (…) adempiere con pienezza al proprio mandato difensivo nelle due, rilevanti, controversie» o il rinvio dell’udienza o la chiamata della discussione come ultima causa del ruolo, nell’auspicio di poter giungere in tempo per la discussione.
Con ulteriore nota, depositata in data 18/11/2025, il medesimo difensore, nel contestare rilevanza e fondatezza, in fatto e in diritto, delle conclusioni della Procura generale, chiedeva che all’udienza del 20/11/2025 la causa fosse trattenuta in decisione senza discussione.
All’udienza del 20/11/2025, il rappresentante della Procura generale enunciava le conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, in aderenza alla richiesta del difensore della ricorrente, posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, non essendo ravvisabili nella motivazione della sentenza anomalie sussumibili nella fattispecie dell’errore di fatto revocatorio.
Un simile errore è configurabile (art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c,) quando «la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
La richiamata disposizione, così come l’omologo art. 395, n. 4, c.p.c., sono stati costantemente interpretati nel senso che l’errore di fatto del giudice, quale SENT. 10/2026 motivo di revocazione della sentenza, deve consistere in «una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v. ex plurimis, Cass. sentt. n. 19071 del 2012, n. 17443 del 2008). La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto» (così testualmente, Cass., n. 22080/2013; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App. n.
211/2025, 251/2024, n. 41/2024, n. 29/2023 e n. 148/2022, nonché Sez. III App. n. 128/2017, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).
Presupposto indefettibile è la circostanza che il fatto, oggetto di errore revocatorio, non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto (Cass., n. 22080/2013; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App. n. 139/2025, 251/2024, n. 41/2024, n.
29/2023 e n. 148/2022, nonché Sez. III App. n. 128/2017, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).
Occorre, dunque, che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (fra le tante, Cass. n. 10040/2022; in SENT. 10/2026 termini analoghi, Corte conti, Sez. II App., n. 362/2023).
In definitiva, l’errore di fatto «presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis, Cass. civ. giugno 2005, n. 13915; Cass. civ. 20 13 febbraio 2006, n. 3652;
Cass. civ. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass. Civ. 31 agosto 2017, n. 20635; v.
anche Cass. civ. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413); tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. civ. 13 giugno 2017, n. 14656)”. Di conseguenza, "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (Cass. civ. 1° luglio 2016, n. 14108; Cass. civ. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. civ. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. civ. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. civ. 5 aprile 2017, n. 8828)» (così testualmente, Cass. n. 16902/2021; in termini analoghi, da SENT. 10/2026 ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 251/2024 e n. 92/2024).
Applicando tali coordinate interpretative alla vicenda in esame, deve escludersi la ricorrenza di una falsa percezione della realtà processuale, determinata da una mera svista, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.
La contestazione, invece, attiene al prodotto valutativo e all’apprezzamento delle risultanze processuali, come tale integrante un (asserito, ancorché inesistente) errore di diritto che è inidoneo all’attivazione della fase rescindente della revocazione.
E infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, il giudicante, contraddittoriamente, dapprima, ha affermato che la verifica dei requisiti –
giusta delibera n. 9/14 del 5.03.2020 della UN regionale – è stata posta in essere dall’Assessore e, poi, sostenuto che detta verifica avrebbe dovuto eseguirla, in sede di stipula del contratto, la Dirigente del Personale, dott.ssa
SS.
In definitiva, secondo la ricorrente, risulterebbe testualmente sconfessato il centro motivazionale a base della condanna secondo cui l’Assessore ha omesso approfondimenti istruttori sul possesso dei requisiti in capo all’aspirante, atteso che questo indefettibile passaggio è stato esplicitamente riconosciuto come incombente sulla struttura burocratica.
A ben vedere, però, nessun errore di fatto è ravvisabile nella decisione, ove si considerino le accurate riflessioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della sentenza
(in particolare pagg. 25-29) nei quali, a confutazione delle doglianze articolate in sede di gravame, il giudicante ha rilevato, fra l’altro, che «(…) Tra le 23 SENT. 10/2026 manifestazioni d’interesse pervenute, è stata proprio l’Assessore TA a individuare, in pochi giorni, la dott.ssa SS e a proporla quale
“dirigente esterno all’Amministrazione”, ritenendola in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale n. 31/98 e delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.
In particolare con la deliberazione n. 9/14 del 5 marzo 2020 la UN regionale decideva di conferire alla dott.ssa SS le funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell’organizzazione e del personale, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 31/1998 per un periodo di 3 anni, su “proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione”
LE TA, che precisava che la candidata era in possesso dei “requisiti stabiliti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le competenze per ricoprire le funzioni di direttore generale della Direzione generale dell’organizzazione e del personale; ha maturato significative esperienze nelle materie afferenti l'incarico da attribuire in conformità ai requisiti richiesti dal bando; presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche della UN e ai conseguenti obiettivi di sistema oltre alla sussistenza del nesso fiduciario” . Seguiva, in data 16 marzo 2020, il decreto di conferimento delle funzioni e la stipula del contratto triennale.
A nulla vale obiettare che il possesso di tali requisiti sarebbe stato
“autocertificato” dalla stessa dirigente nominata, alla quale dovrebbe attribuirsi la responsabilità dell’evento dannoso, in quanto la proposta proveniva proprio dall’odierna appellante, all’epoca dei fatti in veste di Assessore competente per lo specifico settore, alla quale era demandata ogni SENT. 10/2026 verifica necessaria allo scopo. Nella manifestazione di interesse la dott.ssa SS aveva dichiarato espressamente di ricoprire la carica di “Direttore di servizio” dell’Azienda ASPAL dal 16 gennaio 2017, pur affermando, contraddittoriamente, di essere “dirigente a tempo determinato ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001” presso la medesima Agenzia. Sarebbe, pertanto, spettato all’assessore proponente risolvere tale insanabile contrasto, con approfondimenti istruttori mai avviati, sul possesso dei requisiti in capo all’aspirante.
Analogamente irrilevante si appalesa, ai fini dell’esonero da responsabilità, la sottoscrizione del contratto da parte del responsabile del Personale, in quanto atto “dovuto” e come tale difficilmente rifiutabile dopo il decreto di nomina sottoscritto dall’odierna appellante e comunque inidoneo a escludere del tutto la responsabilità in capo a quest’ultima. Si osserva, infatti, che il concorso di altri soggetti nella causazione dell’unico evento dannoso non è di per sé esimente né interrompe il nesso di causalità che ricorre anche nella fattispecie, posto che in assenza della scelta operata dall’Assessore, priva di ogni preliminare controllo in punto di condizioni di ammissibilità della richiedente al ruolo cui aspirava, l’evento dannoso (stipula del contratto) e le relative conseguenze dannose (versamento delle retribuzioni in forza di un contratto nullo), di certo non si sarebbero verificate.
Alla luce di quanto sopra precisato, anche la contestazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo risulta non supportata da elementi idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza al quale sono pervenuti i primi giudici.
Come sostenuto dalla stessa appellante “compete all’Assessore, invece, effettuare sulle candidature (verificate ex ante ed ex post dalla struttura SENT. 10/2026 amministrativa) una scelta squisitamente di natura politica e fiduciaria, anche e soprattutto in funzione degli obiettivi da conseguire e dei programmi da attuare, che l’Assessore pone a base della propria attività politicoamministrativa”.
Orbene, la natura “politica” della nomina di un dirigente generale non esime l’organo proponente dalla verifica di legittimità della nomina stessa, tanto più che, nel caso di specie, il decreto di nomina è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla delibera della G.R. in cui la stessa TA era proponente.
Non risulta affatto che, oltre al curriculum inviato dall’aspirante, sia stata svolta un’istruttoria all’esito della quale quest’ultima era risultata in possesso dei requisiti. Soprattutto a eliminare ogni dubbio sulla volontà dell’Assessore di procedere alla nomina in violazione di legge è la piana lettura dello stesso curriculum della dott.ssa SS, che evidenzia, senza margine di fraintendimento, che non vi erano affatto i requisiti imposti dalla legge regionale, alla stregua di quanto già accertato dai giudici territoriali.
In ogni caso, è ancora una volta la stessa difesa dell’appellante ad asserire che i requisiti di partecipazione della dott.ssa SS sarebbero stati
“specificamente verificati dalla struttura amministrativa competente (i.e.
Direttore Generale del Personale f.f. e Dirigente del Servizio Personale)
anche prima del Decreto di nomina. Ciò risulta anche dalla circostanza che il decreto assessorile di nomina (Decreto 1154/17 del 16.03.2020) è stato, appunto, controfirmato dalla Dott.ssa SS e dalla Dott.ssa SS, nelle loro rispettive qualità di Direttore Generale facente funzione e dirigente del Sevizio Personale), peraltro con effetto solo dalla data della stipula del contratto di lavoro (doc. 3.1.)”, laddove, per contro, dal contratto stipulato in SENT. 10/2026 pari data (16.03.2020, v. doc. 3.2., pur esso richiamato nel gravame) dalla Dirigente del Personale, dott.ssa SS, si rinvia alla sola “attivazione”
delle “procedure per la verifica dei requisiti previsti dal citato avviso pubblico n. 575/Gab e dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione all’incarico da ricoprire e che qualora, nell’ambito del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese si rilevino non sanabili irregolarità o causa d’incompatibilità o mancanza dei requisiti o il rilascio di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca dell’incarico e la risoluzione di diritto del presente contratto”. La precisazione lascia ben intendere che nessuna verifica “preliminare” è stata in concreto approntata».
In definitiva, come emerge chiaramente dalla motivazione della decisione, non vi è alcuna contraddizione tra le argomentazioni esposte a sostegno della sussistenza della responsabilità dell’allora Assessore TA.
Il modo in cui, in concreto, le prerogative facenti capo alla funzione assessorile sono state esercitate e i profili riguardanti le intersecazioni delle stesse con le dinamiche gestorie che hanno caratterizzato il conferimento delle funzioni di Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale a un soggetto riconosciuto privo dei requisiti previsti dalla legge e dal bando hanno costituito oggetto di approfondita valutazione da parte del giudice di appello, conducendo alla conferma della sussistenza della prospettata responsabilità amministrativa.
Conclusivamente, per le esposte ragioni la proposta impugnazione per revocazione è inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
PQM
SENT. 10/2026 la Corte dei conti Sezione seconda centrale d’appello definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, liquidate, in favore dello Stato, nella misura di € 112,00 (CENTODODICI/00).
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 GENNAIO 2026 p. IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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