Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 22/05/2024 da
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella Traversa Taverna n.16, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Scala Greca
n.163/C, presso lo studio dell'avv. Carmelo Tardonato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Cassibile - Siracusa, via delle Sterlizie n.21, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), C.V.E. 520 presso lo studio dell'avv. Angelo Privitera, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22/10/2024 con cui le parti sopraindicate hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio come da accordo di convenzione di negoziazione assistita del 24/08/2017 e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Siracusa al n. 19 Parte II, serie C, nella parte in cui le parti avevano concordato di porre a carico di la somma di € 700,00 a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli minori e (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie.
Rilevato che nel frattempo sono mutate le condizioni patrimoniali dei coniugi e che, pertanto, le parti hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento della modifica delle condizioni della sentenza di divorzio nei seguenti termini:
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relativo al precedente rapporto di coniugio, con facoltà di fissare la propria residenza ove vorranno, anche all'estero, concedendosi sin d'ora e reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, fermo il rispetto dell'obbligo del versamento mensile dell'assegno nella nuova misura concordata, nei termini ivi previsti;
2. I figli restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la tutela parentale ex art.155 c.c.;
3. I figli rimarranno collocati presso la madre e avranno la loro residenza presso l'abitazione della stessa, attualmente in Siracusa (Cassibile) via delle Sterlizie 21;
4. I SI.ri e concordano che il SI. Parte_1 Parte_2 [...]
potrà vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo telefonico con la SI.ra Parte_1
; ad ogni buon conto vengono fissate le seguenti modalità minime: quando il Parte_2
padre si troverà in Italia, avrà diritto di tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:00, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre;
per i fine settimana, a settimane alterne con la madre, il padre terrà con sé i figli prelevandoli il venerdì e riaccompagnandoli la domenica alle ore 20,00; allorquando il SI. rientrerà in Parte_1
Italia, provvederà ad avvertire la SI.ra almeno quindici giorni prima del suo Parte_2 arrivo, anche a mezzo messaggio WhatsApp, così da concordare la ripresa dell'esercizio del diritto di visita come concordato, comprensivo del pernottamento, per i periodi di suo soggiorno in Italia.
Per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il Natale
e il Lunedì dell'Angelo, e il primo gennaio e la Pasqua;
per il periodo estivo, i ricorrenti concorderanno, entro il quindici giugno di ogni anno, la programmazione delle vacanze estive, che dovrà prevedere un periodo di permanenza continuata dei minori con il padre quando egli si troverà in Italia, compreso il pernottamento, di giorni dieci.
5. Viene convenuta la corresponsione di un assegno mensile a carico del SI. Parte_1
in favore della SI.ra , a titolo di contributo per le spese di
[...] Parte_2 mantenimento solo dei figli minori e , mentre alcun assegno divorzile viene Per_3 Per_2
concordato in favore della SI.ra , così come già previsto nel precedente Parte_2
accordo di divorzio;
6. Per quanto sopra, il SI. verserà a mezzo bonifico bancario alla SI.ra Parte_1
, un assegno mensile di mantenimento per i figli minori, entro il CINQUE di Parte_2 ogni mese, pari ad € 400,00, (QUATTROCENTO/00, pari ad € 200,00 per ogni figlio) da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, in considerazione del fatto che la SInora percepirà Pt_2 per intero l'assegno unico;
le parti concordano espressamente che la SI.ra avrà Parte_2
diritto a percepire per intero da INPS l'Assegno Unico Universale (ivi compresa la quota di spettanza del SI. alla quale lo stesso sin d'ora dichiara di rinunciare espressamente). Parte_1
pagina2 di 3 Si precisa che tale forma pubblica di sostegno erogata per i figli, verrà percepita interamente dalla SInora , ciò a prescindere e/o indipendentemente dalla denominazione e/o modifica Parte_2
nella sostanza che dovesse in futuro subire a seguito di interventi normativi, così ché ogni provvidenza economica prevista in favore dei figli sarà percepita interamente dalla SI.ra . Pt_3
7. Per quanto riguarda le spese straordinarie (a titolo esemplificativo scolastiche, dentistiche, mediche etc.) relative ai figli, esse saranno tutte a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, per come espressamente regolamentate dalle linee guida sul mantenimento dei figli del
Tribunale di Siracusa sottoscritte in data 03/12/2019, che entrambe le parti dichiarano di ben conoscere.
8. Contestualmente alla sottoscrizione e iscrizione a ruolo del presente ricorso, il SI. Parte_1 versa alla SI.ra la somma una tantum in contanti di € 2.000,00
[...] Parte_2
(duemila/00), in via transattiva a saldo di tutte le somme arretrate non versate a titolo di mantenimento dei figli minori sino al mese di agosto 2024.
La SI.ra accetta il superiore importo di € 2.000,00, dichiarando di non aver nulla Parte_2
a pretendere dal SI. a titolo di assegni di mantenimento e spese straordinarie Parte_1
per i figli maturate sino alla data del 31/08/2024, in dipendenza del precedente accordo di divorzio.
9. Gli istanti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti, con dichiarazione di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o causale, al di fuori di quanto espressamente previsto.”;
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero;
Ciò premesso, le condizioni contenute nel ricorso congiunto presentato dalle parti appaiono conformi alle norme inderogabili vigenti in materia in materia di regolamentazione dei rapporti familiari e può quindi essere recepita dal Tribunale in quanto rispondenti alle attuali eSIenze delle parti. ritenuto, infine, che le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
In revisione di quanto statuito con accordo di convenzione di negoziazione assistita del 24/08/2017, provvede alle condizioni specificate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
28/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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