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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/09/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3470 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTO PAOLO GIOVANNI
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato AZZARITA CATERINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e iscritto al n. 7 P.2 S.A. anno 2010 del registro atti di matrimonio del Comune di Cornedo VI
(VI) con conseguente annotazione a margine del medesimo;
2) La casa adibita ad attuale abitazione famigliare, sita in Cornedo VI (VI) via Vicolo Antonio
Bergamini n. 29 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
3) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, fermo il diritto del padre di
1 incontrarli e vederli quando vorrà, d'intesa con la madre, e di tenerli con sé, secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (il padre andrà a prelevarli dall'abitazione della moglie) alla domenica sera, dopo cena (la madre verrà a prelevarli dall'abitazione del marito);
b) un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola (il padre andrà a prelevarli) fino alla sera dopo cena (la madre verrà a prelevarli dall'abitazione del marito), in date compatibili con gli impegni lavorativi del signor e comunque da comunicarsi entro la domenica sera di ogni Pt_1 settimana;
Per_ c) e trascorreranno rispettivamente con mamma e papà Per_1
- da due a massimo tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, in modo che un anno i figli trascorreranno il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario.
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì in albis;
Per_
- il compleanno di e sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
ciascun Per_1 genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno cin i figli, indipendentemente dal calendario sin qui indicato;
- i “ponti” per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da “agganciare” al fine settimana che li precede o a cui fanno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori e tendenzialmente utilizzate per trascorrere a turno, ad anni alterni, con i figli la “settimana bianca”. Per_ 4) A titolo di contributo al mantenimento di e il sig. corrisponderà alla signora Per_1 Pt_1
, sul conto corrente bancario a lei intestato già noto al padre, la somma di euro 6.000,00 CP_1 annue (3.000 euro a figlio) annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT foi, in due rate semestrali di tremila euro, da corrispondersi rispettivamente entro il 15 gennaio e 15 luglio di ogni anno.
5) Le spese mediche e scolastiche straordinarie per i minori, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno suddivise a metà fra i genitori. L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre. Le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive dei figli saranno ripartire al 50% tra i genitori
6) I coniugi nulla chiedono titolo di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, L. 898/1970, essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, dandosi atto che le parti non hanno alcun' altra pretesa
2 economica per qualsivoglia titolo o ragione conseguente al rapporto matrimoniale ed al suo scioglimento.
7) Le parti si prestano al consenso reciproco al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento Per_ valido per l'espatrio di e . Per_1
8) Spese di giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CORNEDO VICENTINO in data 19/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 12/12/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 674/2024 pubblicata in data
19/12/2024 e passata in giudicato in data 21/03/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 674/2024 del 19/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione Per_1 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in CORNEDO VICENTINO il 19/06/2010 alle condizioni in
[...] Controparte_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CORNEDO VICENTINO al n. 7, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3470 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1985, rappresentato e difeso dall'avvocato BERTO PAOLO GIOVANNI
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato AZZARITA CATERINA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e iscritto al n. 7 P.2 S.A. anno 2010 del registro atti di matrimonio del Comune di Cornedo VI
(VI) con conseguente annotazione a margine del medesimo;
2) La casa adibita ad attuale abitazione famigliare, sita in Cornedo VI (VI) via Vicolo Antonio
Bergamini n. 29 rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
3) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, fermo il diritto del padre di
1 incontrarli e vederli quando vorrà, d'intesa con la madre, e di tenerli con sé, secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì sera (il padre andrà a prelevarli dall'abitazione della moglie) alla domenica sera, dopo cena (la madre verrà a prelevarli dall'abitazione del marito);
b) un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola (il padre andrà a prelevarli) fino alla sera dopo cena (la madre verrà a prelevarli dall'abitazione del marito), in date compatibili con gli impegni lavorativi del signor e comunque da comunicarsi entro la domenica sera di ogni Pt_1 settimana;
Per_ c) e trascorreranno rispettivamente con mamma e papà Per_1
- da due a massimo tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in tempi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze di Natale, a partire dal 24 dicembre, in modo che un anno i figli trascorreranno il Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno dopo il contrario.
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i genitori negli anni il giorno di Pasqua e il lunedì in albis;
Per_
- il compleanno di e sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori;
ciascun Per_1 genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno cin i figli, indipendentemente dal calendario sin qui indicato;
- i “ponti” per le festività civili e religiose non alterano il calendario ordinario nel senso che saranno da “agganciare” al fine settimana che li precede o a cui fanno seguito;
le eventuali vacanze scolastiche di “Carnevale” saranno da concordare tra i genitori e tendenzialmente utilizzate per trascorrere a turno, ad anni alterni, con i figli la “settimana bianca”. Per_ 4) A titolo di contributo al mantenimento di e il sig. corrisponderà alla signora Per_1 Pt_1
, sul conto corrente bancario a lei intestato già noto al padre, la somma di euro 6.000,00 CP_1 annue (3.000 euro a figlio) annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT foi, in due rate semestrali di tremila euro, da corrispondersi rispettivamente entro il 15 gennaio e 15 luglio di ogni anno.
5) Le spese mediche e scolastiche straordinarie per i minori, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, saranno suddivise a metà fra i genitori. L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre. Le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive dei figli saranno ripartire al 50% tra i genitori
6) I coniugi nulla chiedono titolo di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, L. 898/1970, essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti, dandosi atto che le parti non hanno alcun' altra pretesa
2 economica per qualsivoglia titolo o ragione conseguente al rapporto matrimoniale ed al suo scioglimento.
7) Le parti si prestano al consenso reciproco al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento Per_ valido per l'espatrio di e . Per_1
8) Spese di giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CORNEDO VICENTINO in data 19/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 12/12/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 674/2024 pubblicata in data
19/12/2024 e passata in giudicato in data 21/03/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 674/2024 del 19/12/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso Per_ dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]), alla prevalente collocazione Per_1 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in CORNEDO VICENTINO il 19/06/2010 alle condizioni in
[...] Controparte_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di CORNEDO VICENTINO al n. 7, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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