Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7802 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione delle armi prot. n. -OMISSIS-el 29.4.2020 disposto dalla Prefettura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. VI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso all’esame, notificato in data 8 settembre 2025 (secondo quanto affermato nell’atto di costituzione dell’amministrazione, non avendo il ricorrente depositato in giudizio prova della notificazione) e depositato in pari data, viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Caserta su un’istanza di revoca di un decreto di divieto di detenzione armi presentata il 6 agosto 2025;
Premesso che risulta documentato che il Prefetto di Caserta – acquisito il parere del competente comando dei Carabinieri (rilasciato in data 8 ottobre 2025) - ha respinto l’istanza di revoca e confermato il divieto di detenzione armi (nella copia depositata dall’amministrazione non è riportata la data ma il provvedimento è stato adottato non oltre il 7 novembre 2025, dato che quest’ultima è la data di trasmissione della nota con cui esso è stato inviato all’avvocatura dello Stato);
Vista la memoria con la quale il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendo l’amministrazione dato riscontro alla sua istanza, e chiede che la sezione dichiari improcedibile il ricorso con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio;
Ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto, in merito alle spese di giudizio, di disporne l’integrale compensazione in ragione della particolarità della fattispecie, dato che: a) l’istanza di revoca è stata presentata il 5 agosto 2025 per essere definita al più tardi il 7 novembre 2025; b) per i procedimenti in materia di armi e materie esplodenti di competenza del Prefetto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012 n. 214 e 21 marzo 2013, n. 58 – che non considerano il termine per la definizione delle istanza di ritiro dei provvedimenti che fanno divieto di detenzione di armi e materie esplodenti – prevedono termini di 90 o 120 giorni; c) il ricorso è stato dunque depositato nella pendenza del procedimento amministrativo, poi definito, come detto, in senso negativo per il richiedente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
VI LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LL | IA ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.