Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1561 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/10/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2. L'abitazione coniugale, sita in Sestu (CA), nella via Giacomo Leopardi n. 85/A, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla signora che Parte_1 vi abiterà unitamente al figlio . Per_1
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione materna a Per_1
Sestu nella via Giacomo Leopardi n. 85/A.
Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con la madre.
Pag. 2 di 5 In ogni caso lo terrà il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore
21.30 e il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 17 quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre dal venerdì sino alla domenica.
Nella settimana successiva, il padre lo terrà il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 e il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 17 quando trascorrerà il fine settimana col padre dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle 20.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza.
In occasione delle vacanze estive, il minore trascorrerà con ogni genitore un periodo, anche non consecutivo, di 15 giorni in occasione delle proprie ferie lavorative.
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il signor Per_1 CP_1 corrisponderà mensilmente (entro il giorno 15 di ogni mese) la somma di Euro
300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo vita a far data dal mese di febbraio 2026.
Tale somma verrà corrisposta mediante bonifico da eseguirsi sul c/c intestato alla signora presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. Parte_1
I coniugi si accordano affinché l'assegno unico per il figlio minore venga integralmente percepito dalla signora Parte_1
Il signor corrisponderà altresì la metà delle spese straordinarie CP_1 necessarie per , che si individuano esemplificativamente in quelle Per_1 scolastiche (libri, tasse scolastiche, gite, corsi extrascolastici) ludiche (campi estivi), e mediche (solo quelle pagate ma non rimborsate dalla cassa sanitaria di cui è titolare la signora . Parte_1
Spese che dovranno comunque essere previamente valutate e concordate fra i genitori, nonché debitamente documentate.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp); in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese - che si impegna ad esibire la relativa documentazione - dovrà essere effettuato dall'altro entro i 15 giorni successivi.
Fermo quanto sopra, sempre in relazione alle spese straordinarie, le parti stabiliscono che le seguenti spese mediche e scolastiche, seppur soggette a rendicontazione, non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
Pag. 3 di 5 prescritte dal medico curante e/o i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN e/o farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) ticket sanitari;
c) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
c) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
d) libri di testo;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
f) corsi di recupero e lezioni private.
La modalità di rimborso sarà la medesima prevista per le spese straordinarie subordinate al preventivo accordo.
6. I coniugi, inoltre, coniugati in regime di comunione dei beni, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, concordano che:
- il signor cede alla signora la propria quota di proprietà, CP_1 Parte_1 pari ad ½ pro indiviso, dell'immobile, composto da appartamento e cantina di pertinenza, sito a Sestu (CA) nella via Giacomo Leopardi n. 85/A, unitariamente censiti al Catasto dei Fabbricati del comune di Sestu (CA) al
Foglio 42, particella 774, sub. 22, categoria A/2, classe 7, consistenza totale
116 mq. e il posto auto coperto, di pertinenza dell'appartamento, censito al
Catasto dei Fabbricati del comune di Sestu (CA) al Foglio 42, particella 774 sub. 10, categoria C/6, consistenza 24 mq.
La signora si accollerà il residuo mutuo n. OD72047039402 Parte_1 concesso da Banca Intesa San Paolo S.p.A. in data 28.06.2017.
- I coniugi si impegnano a trasfondere in atto pubblico l'accordo di cui al presente articolo 6. mediante l'opportuno atto notarile entro il mese di dicembre 2025, le cui spese verranno sostenute interamente dalla signora
Parte_1
- In cambio di tale cessione, ed a riconoscimento dei conferimenti dello stesso nella casa coniugale, la signora si obbliga a corrispondere al signor Parte_1
la somma di € 26.000,00. CP_1
Con tale somma il signor si obbliga ad estinguere il finanziamento n. CP_1
48587038 Banca Intesa San Paolo S.p.A., richiesto da entrambi i coniugi il
23.11.2018, il cui capitale residuo ammonta ad € 6.191,42.
- Atteso che le parti riconoscono che i predetti trasferimenti trovano causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che sono funzionali e indispensabili per la risoluzione della presente controversia, chiedono l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
- Le parti pattuiscono inoltre che tutte le spese conseguenti l'accollo da parte della signora del mutuo, ancora pendente sull'immobile di via Parte_1
Giacomo Leopardi n. 85/A a Sestu (CA), saranno integralmente sostenute dalla signora Parte_1
Pag. 4 di 5 7. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di comune proprietà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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