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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 718/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/09/2025, alle ore 12.12, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente l'Avv. Erica Pasi, anche in sostituzione dell' Avv. PICCOLO STEFA-
NO; per parte convenuta L'Avv. personalmente con l'Avv. LONGOBARDI ELENA MARIA. CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 718/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefano Piccolo del Foro di Roma (C.F.: – PEC: C.F._1 [...]
) congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Erika Pasi (C.F.: Email_1
– PEC: presso lo studio della C.F._2 Email_2 quale elegge domicilio in Bologna, Via Saragozza n. 12, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
AVV. (c.f.: , che si difende e rappresenta da sé CP_1 C.F._3 medesimo unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Elena Maria Longobardi (CF:
e P.IVA come da procura allegata al DI n. 4470/2024 C.F._4 P.IVA_2 opposto ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso e nel loro Stu- dio in 40134 Bologna, Via Andrea Costa 228
- CONVENUTO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna, contrariis reiectis
nel merito, accertare e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n. 14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e notificato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto;
2
condannare l'Avv. al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c., co 1 e 3, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per leggeA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Accertato il diritto dell'opposto di prendere visione della documentazione contabile di cui agli oneri accessori dallo stesso richiesti nell'ambito del contratto di locazione indicato in atti per tutta la durata della locazione:
In via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. N. 4470/2024 – RG 14789/2024 e per l'effetto;
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
a. documentazione contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture e buste paga) a giustificazione delle spese imputate all'opposto nei prospetti consuntivi per gli anni da 2018 a 2022 per l'immobile locatogli ed identificato in narrativa;
b. documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento.
In subordine, nella davvero non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che la documentazione tardivamente depositata in atti da costituisca parziale Parte_1 adempimento all'ingiunzione di cui al Decreto Ingiuntivo opposto,
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
a. documentazione contabile mancante e comunque la documentazione illustrata in narrativa al punto 2.10 lett. i);
b. documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento,
e comunque,
- Rigettare in toto ogni domanda ex adverso formulata da;
Parte_1
- Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 cpc co. 1 e 3 da valutarsi in via equitativa;
3
- Condannare al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge anche della fase monitoria, oltre che per l'avvio della mediazione.
***
1.
Con ricorso del 23 ottobre 2024, l'Avv. chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo CP_1 per consegna nei confronti della società relativamente alla documenta- Parte_1 zione contabile di cui alle spese per oneri accessori nell'ambito del contratto di locazione commer- ciale stipulato con la società Parte_1
In particolare, parte ricorrente deduceva che: con contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto in data 26/07/2018 e registrato in data 24.08.2018 veniva locata al ricorrente a far data dal 15 ottobre 2018 l'unità immobiliare sita in Bologna, identificata in Via Francesco Rizzoli n. 9, piano terzo, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna in Via della Mercanzia, n 6, al Foglio 189, particella 517 sub 99 e successiva- mente frazionata nella ulteriore particella sub 99 (contratto sub Doc. 2 fasc. opponente);
a partire dal 7 maggio 2024, le parti risolvevano consensualmente il rapporto contrattuale menzio- nato benché, nel corso dell'esecuzione dello stesso, parte locatrice sollecitava chiarimenti in rela- zione all'imputazione delle spese condominiali addebitate, rivolgendosi prima alla Società Revalo
S.p.A. e poi alla Yard Reaas S.p.A., quali incaricate della gestione delle proprietà immobiliari della locatrice, al fine di ottenere ogni opportuno giustificativo documentale;
in esito alla corrispondenza intercorsa tra le parti, non venivano soddisfatte le pretese di parte con- duttrice e, a seguito del deposito del ricorso (procedimento n. R.G. 14789/2024), questo Tribunale in data 12 dicembre 2024 emetteva decreto ingiuntivo n. 4470/2024 come da ricorso.
2.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui al punto Parte_1 precedente, adducendo che: nel corso del dispiegamento dei rapporti contrattuali, parte conduttrice si era dimostrata reiterata- mente inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, a tal punto che in data 17 gennaio 2024 veniva notificata all'Avv. formale intimazione di sfrat- CP_1 to per morosità e contestale citazione per la convalida per il giorno 19 febbraio 2024, in seno al pro- cedimento n.R.G. 1897/2024, radicato innanzi al Tribunale di Bologna;
4
successivamente, le parti giungevano ad una risoluzione consensuale della vertenza, dimodoché
l'immobile veniva rilasciato e liberato da cose e persone senza la necessità di proseguire il proce- dimento di sfratto che si concludeva con pronuncia di estinzione (doc. 3 fasc. opposto); di aver sempre adempiuto ai propri doveri informativi, ostendendo tutta la più opportuna documen- tazione avente ad oggetto la quantificazione delle spese condominiali e degli altri oneri accessori gravanti in capo al conduttore.
Pertanto, parte opponente chiedeva all'adito Tribunale: “a) in via preliminare, di non munire della clausola della provvisoria esecuzione il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n. 14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e notificato a mezzo
PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
b) nel merito, accertare e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n.
14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e noti- ficato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto;
c) condannare l'Avv. ANDREA BUC-
CI al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., co 1 e 3, nella misura che sarà rite- nuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
3.
L'Avv. si costituiva in giudizio riferendo che: CP_1 in seguito alla domanda di mediazione depositata innanzi all'Organismo di Mediazione della Came- ra di Commercio di Bologna, parte opponente sceglieva di non aderire a detta procedura stragiudi- ziale che, conseguenzialmente, si concludeva in data 10 marzo 2025 con verbale di esito negativo
(Doc. 2 fasc. opposto); ogni precisazione di parte opponente in relazione alle asserite inadempienze contrattuali, fosse da valutare nel quadro di più complesse difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid e che, comunque ed in ogni caso, si trattasse di debiti evasi e di posizioni ormai chiuse;
aveva provveduto a depositare la corrispondenza intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto le rei- terate e molteplici richieste di integrazione documentale delle spese addebitate potenzialmente sine titulo a parte conduttrice, dimodoché si potesse agevolmente verificare la correttezza del calcolo dei millesimi;
le richieste documentali de quibus, oltre che costituire un diritto proprio della posizione contrattuale del conduttore, sarebbero altresì giustificate da ragioni oggettive ed esogene, attesa la modifica dei dati catastali dell'immobile, intervenuta in corso di esecuzione del rapporto contrattuale fra le parti, modifica che ha comportato un ulteriore frazionamento dell'unità immobiliare, da cui sarebbe deri- vata la necessità di una puntuale definizione delle spese accessorie a carico di parte conduttrice.
5
Tutto quanto sopra premesso, l'Avv. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria ed avversa istanza, eccezione e deduzione, e così disporre:
- Accertato il diritto dell'opposto di prendere visione della documentazione contabile di cui agli oneri accessori richiesti dall'opposto nell'ambito del contratto di locazione indicato in atti,
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. N. 4470/2024 – RG 14789/2024 e per
l'effetto
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
1. documentazione contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture e buste paga) a giustificazione delle spese imputate all'opposto nei prospetti consuntivi per gli anni da 2018 a 2022 per l'immobile locatogli ed identificato in narrativa;
2. la documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento;
- Rigettare: la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., co 1 e 3 poi- ché infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc Parte_1 co. 1 e 3 da valutarsi in via equitativa”.
4.
Successivamente, con decreto del 24 aprile 2025 il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 171-ter c.p.c.. A seguito dell'udienza del 12 giugno 2025, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 30 settembre 2025.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
5.
È controverso se la parte attrice si sia resa inadempiente all' obbligazione di fornire al convenuto tutta la documentazione giustificativa degli oneri accessori imputati a quest'ultimo e di cui ai con- suntivi trasmessigli per ogni annualità di locazione.
6.
Si osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ripartizione dell'onere probatorio sulla prova dell'inadempimento: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re-
6
lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzio- ne o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del cc, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limi- terà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimen- to" (da ultimo Cass. civ., sez. III, 08/10/2021, n.27419).
7.
Nel caso di specie, il convenuta ha allegato l'inadempimento della controparte, consistito nel non avergli consegnato la documentazione contabile riferita agli oneri accessori che per legge deve es- sere messa a disposizione del conduttore dal locatore.
Pertanto, in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio in caso d'ina- dempimento contrattuale, era onere della società attrice dimostrare in giudizio il proprio esatto adempimento, cosa non avvenuta non essendo stato dedotto dall'attrice nulla di specifico a riguar- do: la parte attrice si è infatti limitata a richiamare le posizioni debitorie a carico dell'Avv. le CP_1 quali insisterebbero su rapporti di dare-avere ormai estinti e definiti, che, tuttavia, non rivestono al- cuna attinenza rispetto alla controversia che ci occupa, non potendo affatto essere lette alla luce del principio inadimplenti non est adimplendum.
In altri termini, le argomentazioni di – pur astrattamente funzionali per meglio contestua- Parte_1 lizzare l'evoluzione del rapporto locatizio intercorso tra le parti, nell'ottica di una complessiva inte- grazione del contraddittorio in virtù dell'introduzione del presente giudizio a cognizione piena - non sono sufficientemente persuasive al fine di respingere la domanda di parte convenuta.
L'opposizione è pertanto infondata .
, infatti, avrebbe già dovuto provvedere a fornire i consuntivi aventi ad oggetto la quanti- Parte_1 ficazione delle spese condominiali addebitate all'Avv. come stabilito dall'art. 9 ultimo com- CP_1 ma della L. 27 luglio 1978, n. 392, applicabile sia perché espressamente richiamato dall'art. 20 del contratto di locazione, sia perché deputato a regolare la disciplina delle locazioni ad uso non abita- tivo (Capo II della Legge citata).
In particolare, poi, in virtù del principio di vicinanza della prova, si deve ritenere che per , Parte_1 quale proprietaria dell'intero fabbricato e, dunque, dell'intero plesso condominiale, sarebbe stato particolarmente agevole reperire i consuntivi delle spese condominiali occorse durante gli anni in cui si è protratto il rapporto locatizio inter partes, anche ai sensi dell'art. 1130 nn. 8 e 9 c.c.
7
Inoltre, dalla documentazione versata in atti, si evince la reiterazione delle richieste di parte condut- trice che sono rimaste insoddisfatte, nonostante la disponibilità manifestata inizialmente dall'attrice.
Si richiama in particolare il contenuto della mail del 14 gennaio 2020 (sub Doc. 13 di parte oppo- sta), a firma del Sig. Massimiliano Cardenia per conto di in cui viene chiesto Parte_1 espressamente al conduttore di pazientare a causa della moltitudine di documenti da reperire dagli archivi. Ciò nonostante, la documentazione richiesta non è mai stata inviata e le successive richieste sono rimaste senza riscontro alcuno, limitandosi a rispedire al convenuto i meri prospetti Parte_1 di consuntivo delle spese generali relative agli anni dal 2018 al 2022 già nelle mani dell'opposto, privi di qualsiasi fattura giustificativa delle spese ivi elencate.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso la produzione documentale effettuata da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., in quanto non sufficiente a dimostrare l'effettività delle spese condominiali richieste all'Avv. trattandosi di tabelle meramente riepi- CP_1 logative degli oneri effettivamente sostenuti e non giustificative degli stessi, di formazione unilate- rale, oltrechè specificamente contestate dal convenuto opposto.
Invero, tale documentazione, asseritamente attestante i giustificativi delle spese per i servizi comu- ni, è priva della specifica indicazione e quantificazione di tali spese, nonché di elementi da cui de- sumere la coincidenza dei dati contabili ivi contenuti con gli estratti contabili consegnati all'opposto per le c.d. spese generali. Inoltre, non risultano depositate le tabelle millesimali o analogo documen- to tecnico a fondamento della contabilizzazione proporzionale delle “spese generali” operata dalla proprietà e sulla base delle quali ha imputato tali spese al conduttore, odierno convenuto opposto.
Si ritiene, pertanto, fondata la domanda di adempimento formulata dal convenuto.
8.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice ex art. 96 c.p.c..
8.1 Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dunque, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr. Cass., Sez.
Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
8.2. Per quanto riguarda la domanda di condanna risarcitoria per lite temeraria ai sensi del comma
1, non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dalla convenuta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
8
8.3. Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccom- benza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipo- tesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della col- pa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", qua- le l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
8.4. Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesi- ma, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della doman- da.
8.5. Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente acces- soria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appel- lo, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II,
13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effetti- vo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
9.
9
Le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione obbligatoria, seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, II Sezione civile, definitivamente pronun- ciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, con- Parte_1 ferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, emesso da questo Tribunale in data 12 dicembre 2024;
- condanna la società al pagamento in favore di del- Parte_1 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.836,00 per compenso professionale, oltre il 15% del com- penso per spese forfettarie, CP e IVA., oltre € 190,32 per spese.
Bologna, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
10
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/09/2025, alle ore 12.12, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente l'Avv. Erica Pasi, anche in sostituzione dell' Avv. PICCOLO STEFA-
NO; per parte convenuta L'Avv. personalmente con l'Avv. LONGOBARDI ELENA MARIA. CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 17, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 718/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Stefano Piccolo del Foro di Roma (C.F.: – PEC: C.F._1 [...]
) congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Erika Pasi (C.F.: Email_1
– PEC: presso lo studio della C.F._2 Email_2 quale elegge domicilio in Bologna, Via Saragozza n. 12, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
AVV. (c.f.: , che si difende e rappresenta da sé CP_1 C.F._3 medesimo unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Elena Maria Longobardi (CF:
e P.IVA come da procura allegata al DI n. 4470/2024 C.F._4 P.IVA_2 opposto ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso e nel loro Stu- dio in 40134 Bologna, Via Andrea Costa 228
- CONVENUTO
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna, contrariis reiectis
nel merito, accertare e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n. 14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e notificato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto;
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condannare l'Avv. al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c., co 1 e 3, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per leggeA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Accertato il diritto dell'opposto di prendere visione della documentazione contabile di cui agli oneri accessori dallo stesso richiesti nell'ambito del contratto di locazione indicato in atti per tutta la durata della locazione:
In via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. N. 4470/2024 – RG 14789/2024 e per l'effetto;
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
a. documentazione contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture e buste paga) a giustificazione delle spese imputate all'opposto nei prospetti consuntivi per gli anni da 2018 a 2022 per l'immobile locatogli ed identificato in narrativa;
b. documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento.
In subordine, nella davvero non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse che la documentazione tardivamente depositata in atti da costituisca parziale Parte_1 adempimento all'ingiunzione di cui al Decreto Ingiuntivo opposto,
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
a. documentazione contabile mancante e comunque la documentazione illustrata in narrativa al punto 2.10 lett. i);
b. documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento,
e comunque,
- Rigettare in toto ogni domanda ex adverso formulata da;
Parte_1
- Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 cpc co. 1 e 3 da valutarsi in via equitativa;
3
- Condannare al pagamento del doppio del contributo Parte_1 unificato.
Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge anche della fase monitoria, oltre che per l'avvio della mediazione.
***
1.
Con ricorso del 23 ottobre 2024, l'Avv. chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo CP_1 per consegna nei confronti della società relativamente alla documenta- Parte_1 zione contabile di cui alle spese per oneri accessori nell'ambito del contratto di locazione commer- ciale stipulato con la società Parte_1
In particolare, parte ricorrente deduceva che: con contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione sottoscritto in data 26/07/2018 e registrato in data 24.08.2018 veniva locata al ricorrente a far data dal 15 ottobre 2018 l'unità immobiliare sita in Bologna, identificata in Via Francesco Rizzoli n. 9, piano terzo, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Bologna in Via della Mercanzia, n 6, al Foglio 189, particella 517 sub 99 e successiva- mente frazionata nella ulteriore particella sub 99 (contratto sub Doc. 2 fasc. opponente);
a partire dal 7 maggio 2024, le parti risolvevano consensualmente il rapporto contrattuale menzio- nato benché, nel corso dell'esecuzione dello stesso, parte locatrice sollecitava chiarimenti in rela- zione all'imputazione delle spese condominiali addebitate, rivolgendosi prima alla Società Revalo
S.p.A. e poi alla Yard Reaas S.p.A., quali incaricate della gestione delle proprietà immobiliari della locatrice, al fine di ottenere ogni opportuno giustificativo documentale;
in esito alla corrispondenza intercorsa tra le parti, non venivano soddisfatte le pretese di parte con- duttrice e, a seguito del deposito del ricorso (procedimento n. R.G. 14789/2024), questo Tribunale in data 12 dicembre 2024 emetteva decreto ingiuntivo n. 4470/2024 come da ricorso.
2.
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui al punto Parte_1 precedente, adducendo che: nel corso del dispiegamento dei rapporti contrattuali, parte conduttrice si era dimostrata reiterata- mente inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, a tal punto che in data 17 gennaio 2024 veniva notificata all'Avv. formale intimazione di sfrat- CP_1 to per morosità e contestale citazione per la convalida per il giorno 19 febbraio 2024, in seno al pro- cedimento n.R.G. 1897/2024, radicato innanzi al Tribunale di Bologna;
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successivamente, le parti giungevano ad una risoluzione consensuale della vertenza, dimodoché
l'immobile veniva rilasciato e liberato da cose e persone senza la necessità di proseguire il proce- dimento di sfratto che si concludeva con pronuncia di estinzione (doc. 3 fasc. opposto); di aver sempre adempiuto ai propri doveri informativi, ostendendo tutta la più opportuna documen- tazione avente ad oggetto la quantificazione delle spese condominiali e degli altri oneri accessori gravanti in capo al conduttore.
Pertanto, parte opponente chiedeva all'adito Tribunale: “a) in via preliminare, di non munire della clausola della provvisoria esecuzione il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n. 14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e notificato a mezzo
PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e comunque di pronta soluzione;
b) nel merito, accertare e dichiarare la pretesa infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, R.G. n.
14789/2024, emesso dall'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Bologna in data 12 dicembre 2024 e noti- ficato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2024, oggi opposto;
c) condannare l'Avv. ANDREA BUC-
CI al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., co 1 e 3, nella misura che sarà rite- nuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
3.
L'Avv. si costituiva in giudizio riferendo che: CP_1 in seguito alla domanda di mediazione depositata innanzi all'Organismo di Mediazione della Came- ra di Commercio di Bologna, parte opponente sceglieva di non aderire a detta procedura stragiudi- ziale che, conseguenzialmente, si concludeva in data 10 marzo 2025 con verbale di esito negativo
(Doc. 2 fasc. opposto); ogni precisazione di parte opponente in relazione alle asserite inadempienze contrattuali, fosse da valutare nel quadro di più complesse difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid e che, comunque ed in ogni caso, si trattasse di debiti evasi e di posizioni ormai chiuse;
aveva provveduto a depositare la corrispondenza intervenuta tra le parti ed avente ad oggetto le rei- terate e molteplici richieste di integrazione documentale delle spese addebitate potenzialmente sine titulo a parte conduttrice, dimodoché si potesse agevolmente verificare la correttezza del calcolo dei millesimi;
le richieste documentali de quibus, oltre che costituire un diritto proprio della posizione contrattuale del conduttore, sarebbero altresì giustificate da ragioni oggettive ed esogene, attesa la modifica dei dati catastali dell'immobile, intervenuta in corso di esecuzione del rapporto contrattuale fra le parti, modifica che ha comportato un ulteriore frazionamento dell'unità immobiliare, da cui sarebbe deri- vata la necessità di una puntuale definizione delle spese accessorie a carico di parte conduttrice.
5
Tutto quanto sopra premesso, l'Avv. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria ed avversa istanza, eccezione e deduzione, e così disporre:
- Accertato il diritto dell'opposto di prendere visione della documentazione contabile di cui agli oneri accessori richiesti dall'opposto nell'ambito del contratto di locazione indicato in atti,
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. N. 4470/2024 – RG 14789/2024 e per
l'effetto
- Condannare alla consegna e/o alla messa a disposizione Parte_1 dell'opposto della:
1. documentazione contabile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture e buste paga) a giustificazione delle spese imputate all'opposto nei prospetti consuntivi per gli anni da 2018 a 2022 per l'immobile locatogli ed identificato in narrativa;
2. la documentazione dalla quale risulti il criterio e la modalità di calcolo dei millesimi imputati all'immobile locato all'opposto oggetto di frazionamento;
- Rigettare: la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., co 1 e 3 poi- ché infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc Parte_1 co. 1 e 3 da valutarsi in via equitativa”.
4.
Successivamente, con decreto del 24 aprile 2025 il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 171-ter c.p.c.. A seguito dell'udienza del 12 giugno 2025, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c. al 30 settembre 2025.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
5.
È controverso se la parte attrice si sia resa inadempiente all' obbligazione di fornire al convenuto tutta la documentazione giustificativa degli oneri accessori imputati a quest'ultimo e di cui ai con- suntivi trasmessigli per ogni annualità di locazione.
6.
Si osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ripartizione dell'onere probatorio sulla prova dell'inadempimento: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il re-
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lativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzio- ne o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 del cc, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limi- terà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimen- to" (da ultimo Cass. civ., sez. III, 08/10/2021, n.27419).
7.
Nel caso di specie, il convenuta ha allegato l'inadempimento della controparte, consistito nel non avergli consegnato la documentazione contabile riferita agli oneri accessori che per legge deve es- sere messa a disposizione del conduttore dal locatore.
Pertanto, in base ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio in caso d'ina- dempimento contrattuale, era onere della società attrice dimostrare in giudizio il proprio esatto adempimento, cosa non avvenuta non essendo stato dedotto dall'attrice nulla di specifico a riguar- do: la parte attrice si è infatti limitata a richiamare le posizioni debitorie a carico dell'Avv. le CP_1 quali insisterebbero su rapporti di dare-avere ormai estinti e definiti, che, tuttavia, non rivestono al- cuna attinenza rispetto alla controversia che ci occupa, non potendo affatto essere lette alla luce del principio inadimplenti non est adimplendum.
In altri termini, le argomentazioni di – pur astrattamente funzionali per meglio contestua- Parte_1 lizzare l'evoluzione del rapporto locatizio intercorso tra le parti, nell'ottica di una complessiva inte- grazione del contraddittorio in virtù dell'introduzione del presente giudizio a cognizione piena - non sono sufficientemente persuasive al fine di respingere la domanda di parte convenuta.
L'opposizione è pertanto infondata .
, infatti, avrebbe già dovuto provvedere a fornire i consuntivi aventi ad oggetto la quanti- Parte_1 ficazione delle spese condominiali addebitate all'Avv. come stabilito dall'art. 9 ultimo com- CP_1 ma della L. 27 luglio 1978, n. 392, applicabile sia perché espressamente richiamato dall'art. 20 del contratto di locazione, sia perché deputato a regolare la disciplina delle locazioni ad uso non abita- tivo (Capo II della Legge citata).
In particolare, poi, in virtù del principio di vicinanza della prova, si deve ritenere che per , Parte_1 quale proprietaria dell'intero fabbricato e, dunque, dell'intero plesso condominiale, sarebbe stato particolarmente agevole reperire i consuntivi delle spese condominiali occorse durante gli anni in cui si è protratto il rapporto locatizio inter partes, anche ai sensi dell'art. 1130 nn. 8 e 9 c.c.
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Inoltre, dalla documentazione versata in atti, si evince la reiterazione delle richieste di parte condut- trice che sono rimaste insoddisfatte, nonostante la disponibilità manifestata inizialmente dall'attrice.
Si richiama in particolare il contenuto della mail del 14 gennaio 2020 (sub Doc. 13 di parte oppo- sta), a firma del Sig. Massimiliano Cardenia per conto di in cui viene chiesto Parte_1 espressamente al conduttore di pazientare a causa della moltitudine di documenti da reperire dagli archivi. Ciò nonostante, la documentazione richiesta non è mai stata inviata e le successive richieste sono rimaste senza riscontro alcuno, limitandosi a rispedire al convenuto i meri prospetti Parte_1 di consuntivo delle spese generali relative agli anni dal 2018 al 2022 già nelle mani dell'opposto, privi di qualsiasi fattura giustificativa delle spese ivi elencate.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso la produzione documentale effettuata da parte attrice con la memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., in quanto non sufficiente a dimostrare l'effettività delle spese condominiali richieste all'Avv. trattandosi di tabelle meramente riepi- CP_1 logative degli oneri effettivamente sostenuti e non giustificative degli stessi, di formazione unilate- rale, oltrechè specificamente contestate dal convenuto opposto.
Invero, tale documentazione, asseritamente attestante i giustificativi delle spese per i servizi comu- ni, è priva della specifica indicazione e quantificazione di tali spese, nonché di elementi da cui de- sumere la coincidenza dei dati contabili ivi contenuti con gli estratti contabili consegnati all'opposto per le c.d. spese generali. Inoltre, non risultano depositate le tabelle millesimali o analogo documen- to tecnico a fondamento della contabilizzazione proporzionale delle “spese generali” operata dalla proprietà e sulla base delle quali ha imputato tali spese al conduttore, odierno convenuto opposto.
Si ritiene, pertanto, fondata la domanda di adempimento formulata dal convenuto.
8.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice ex art. 96 c.p.c..
8.1 Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dunque, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr. Cass., Sez.
Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
8.2. Per quanto riguarda la domanda di condanna risarcitoria per lite temeraria ai sensi del comma
1, non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dalla convenuta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
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8.3. Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccom- benza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipo- tesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della col- pa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", qua- le l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
8.4. Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'opposizione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesi- ma, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della doman- da.
8.5. Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente acces- soria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appel- lo, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II,
13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effetti- vo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
9.
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Le spese di lite, comprese quelle relative alla procedura di mediazione obbligatoria, seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, II Sezione civile, definitivamente pronun- ciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, con- Parte_1 ferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 4470/2024, emesso da questo Tribunale in data 12 dicembre 2024;
- condanna la società al pagamento in favore di del- Parte_1 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.836,00 per compenso professionale, oltre il 15% del com- penso per spese forfettarie, CP e IVA., oltre € 190,32 per spese.
Bologna, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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