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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/10/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. LI NS de IV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 19.4.2023 al N° R.G.C.A. 5157/2023, promossa da
, in persona della titolare/legale Parte_1 rappresentante , con sede in San Giovanni RN (FI), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Fabio NIZZOLI
-Opponente- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca ZAMA e dall'Avv. Cristina PELUSI dell'Avvocatura della Città Metropolitana di CP_1
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione nr. 784 del 2023 emessa dalla CMF
Conclusioni
Per l'Opponente: IN TESI Voglia dichiarare nulla, e/o annullabile e quindi illegittima l'ordinanza N° 784 del 14/03/2023 della e per l'effetto annullarne l'efficacia, unitamente a tutti gli Controparte_3 atti presupposti e sanzioni e pene accessorie, con ogni conseguente statuizione di legge. IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contenere la sanzione nel minimo edittale. Con vittoria di onorari e spese e rimborso alla ricorrente del contributo unificato.
pagina 1 di 10
Per l'Opposta: Voglia, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta emessa dalla con atto dirigenziale n. 784/23, Controparte_3 notificata il 14/03/2023. Con vittoria di spese di lite, oltre a spese generali e CPDEL in misura del 23,80% in luogo di Iva e Cap, per gli avvocati pubblici.
Esposizione delle ragioni di fatto
In data 13 agosto 2019 Ufficiali di P.G. (Mar. ord. e Per_1 Persona_2
) della Sezione di Figline e Incisa RN dei Carabinieri Forestali della Regione Toscana
[...] eseguivano un controllo presso il Banco Ambulante allestito dall'Impresa Individuale di nel Mercato Rionale del martedì di Figline e Incisa Parte_2 Parte_1
RN e ricevevano “spontaneamente dalla parte nr. 2 shopper” per effettuare successive verifiche di conformità a legge;
sugli shopper veniva apposto il timbro della ditta
[...]
di ; nell'immediato, pertanto, gli Ufficiali di P.G. non provvedevano a Parte_1 Parte_1 contestare alcun illecito e non sequestravano amministrativamente i citati shoppers.
In data successiva veniva redatto il Verbale di Contestazione di Illecito amministrativo (P.V. nr. 24/2019) contenente la seguente descrizione di condotta illecita: “commercializzazione di borse di plastica con maniglie, fornite come imballaggio primario per la vendita di alimenti sfusi ortofrutticoli non conformi a legge prive di idonee diciture dichiaranti il possesso dei requisiti di legge e prive di marchi rilasciati da organismi accreditati relativamente alle seguenti caratteristiche: 1) biodegrabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; 2) contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% a partire dal 1.1.2018; 3) conformità alle normative sull'utilizzo di materiali destinati al contatto con gli alimenti a norma del DM 21.3.1973; le borse di plastica sono risultate prive degli elementi identificativi del produttore delle stesse ” che veniva notificato il 22 agosto 2019 via PEC all'unico indirizzo bruna.petrillo@pec.agritel.it, sia a , quale trasgressore, che al di Parte_1 Parte_1
, quale obbligato in solido, per la ritenuta violazione dell'art. 226-ter del D.lgs. nr. Parte_1
152/2006 (T.U. in tema ambientale), come sanzionato dall'art. 261 comma 4-bis del cit. D.lgs..
Deve darsi, sin d'ora, atto che in occasione del controllo vi era il marito di , Parte_1 ovvero il sig. , quale socio dell'Impresa Individuale oggetto del controllo. Parte_3
pagina 2 di 10 Non venendo pagata la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta ex art. 16
Legge 689/1981 in euro 5.000 e non essendo stati presentati scritti difensivi e/o chiesta l'audizione personale del trasgressore, la di adottava l'Atto Controparte_1 CP_3
Dirigenziale nr. 784 in data 14.3.2023, con la quale ingiungeva il pagamento della somma di euro
6.005,00 (comprese le spese di notificazione) e notificava la detta ordinanza in data 23.03.2023.
Nella motivazione dell'Atto si chiarisce, tra l'altro:
A) che, come da Visura della CCIIAA di Arezzo Siena del 26.2.2020, è emerso che l'Impresa
Individuale RL Servizi di PE NA ha assunto la denominazione di
[...]
; Parte_1 Parte_1
B) che, la CMF ha ritenuto di applicare la sanzione in misura pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20% in quanto dagli atti non emergono elementi per ritenere che si tratti di violazione di lieve entità o non grave entità, ma neanche dotata di grave entità che potrebbero rientrare rispettivamente nelle lettere b) c) oppure e) del medesimo art. 17.
Con ricorso in opposizione ex art. 22 Legge nr. 689/1981 e art. 6 D.lgs. nr. 150/2011, depositato in data 19.04.2023, il chiede Parte_1
l'accoglimento delle su indicate conclusioni sostenendo l'invalidità dell'O.I. sulla base dei seguenti
MOTIVI:
1—Omessa notifica alla titolare dell'Impresa Individuale VA RL, sig.ra Parte_1
del Verbale PV nr. 24/2019; dagli atti risulta che la notificazione via PEC del detto P.V.
[...] non è stata eseguita presso l'account – riferibile all'epoca all'Impresa Email_1
Individuale – bensì all'indirizzo PEC riferibile, Parte_1 Em_2 Email_3 invece, al solo obbligato in solido e ciò nonostante che nel verbale fosse stato apposto, oltre che sulle due buste prelevate, il timbro del VA di , con sede in Loc. Parte_1 Parte_1
RL San Giovanni V.no; secondo parte ricorrente, sarebbe stato necessario notificare il
P.V. personalmente, per posta o a mani, a (trasgressore) presso la sua residenza Parte_1 anagrafica indicata nel verbale, senza avvalersi della procedura notificatoria via PEC che, in questo caso, si riferiva ad un obbligato in solido nominativamente diverso da quello indicato nel timbro e pagina 3 di 10 avrebbe, di tal modo, potuto creare un “dubbio” circa l'effettiva conoscenza per il destinatario dell'atto notificato, non consentendo a questo di considerare ponderatamente il pagamento in misura ridotta e, soprattutto, di poter articolare le sue difese negli scritti difensivi con richiesta di audizione personale e ciò in aperto contrasto con il diritto di difesa.
2—l'insussistenza della condotta illecita contestata: poiché l'art. 226 ter del D. lgs. Nr.
152/2006 punisce l'effettiva commercializzazione di buste in plastica non conformi alle prescrizioni di legge, e, considerando che le verifiche svolte dagli Ufficiali di P.G. annotate nel P.V. sono meramente consistite nel ricevere “spontaneamente” due shopper, non vi sarebbe “traccia” che la condotta di “commercializzazione” (intesa come vendita o cessione gratuita) sia stata accertata e, conseguentemente, la violazione non è stata validamente contestata, non essendo sufficiente affermare che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali.
3—l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa: l'art. 3 della legge 689/81 sancisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa” ; la ricorrente assume di essere stata in buona fede nel detenere le buste in contestazione convinta che ciò fosse consentito, almeno fino all'esaurimento delle scorte, come si riteneva all'epoca.
Fissata con decreto del 28.04.2023 l'udienza di trattazione del ricorso in data 21.09.2023, è stata contestualmente sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell' CP_4
Si è costituita in giudizio in data 5.9.2023 la di Controparte_1 CP_3 contestando la domanda di parte opponente di cui ha chiesto il rigetto;
in particolare, evidenziava:
-- con riguardo al primo motivo di opposizione che la notifica via PEC del P.V. nr. 24/2019 non poteva che essere effettuata all'unico ed ufficiale account risultante dalla visura camerale, tenendo conto, da una parte, che la notifica per PEC è ammessa quando il relativo indirizzo PEC risulta essere il domicilio digitale risultante dai pubblici registi che, in quanto tale, ne garantiscono l'ufficialità e certezza ertezza e considerando, dall'altra, che, a fronte delle risultanze dei pubblici pagina 4 di 10 registri, non vi è incertezza se vi è parziale diversa nomenclatura utilizzata sul timbro abitualmente utilizzato durante lo svolgimento della propria attività commerciale, specie se si tiene conto che l'utilizzo di un timbro aziendale non è obbligatorio nello svolgimento di un'attività commerciale;
la notifica eseguita in data 22/08/2019, all'indirizzo PEC risultante in tale data dai pubblici registri sarebbe quindi pienamente valida ed efficace e la modifica della PEC Email_4 in registrata solo nella successiva data del 26.2.2020, non assumerebbe Email_1 alcun rilievo sia in considerazione del tempo trascorso, sia in considerazione degli obblighi di diligenza professionale gravanti sulla sanzionata in punto di controllo e gestione della casella di posta elettronica certificata registrata ed utilizzata per l'attività professionale.
--relativamente al secondo motivo di opposizione, parte opposta ha replicato rilevando che l'attività di commercializzazione era da considerarsi esistente “a monte”; difatti, se parte ricorrente non avesse “commercializzato” sacchetti di plastica, bensì cassette di legno o carta, gli agenti non avrebbero avuto necessità di verificare la conformità dei sacchetti per il relativo controllo. Del resto, la condotta di commercializzazione di buste di plastica sussiste anche quando vi è la mera detenzione delle stesse "...ad essere sanzionata è non solo la vendita dei sacchetti bensì anche la messa a disposizione degli stessi nel punto vendita. Conseguentemente, nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta di utilizzo e messa a disposizione dei sacchetti non conformi alla normativa vigente da parte del ricorrente, come espressamente dal medesimo riconosciuto, è sufficiente a far ritenere integrato l'illecito contestato” (sentenza n.
1416/2020 del Tribunale di 1^ grado, confermata da Corte Appello Catanzaro con sentenza n. 998 del 16.9.22).
--con riferimento al terzo motivo di opposizione, la CMF sottolineato come la ricorrente sia un'operatrice professionale motivo per cui non può invocare il principio di Parte_1 buona fede per errori commessi proprio durante lo svolgimento dell'attività professionale.
All'udienza del 21.09.2023 è stata confermata la decisione di sospendere l'esecutività dell'O.I..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione all'udienza del 4.11.2024 delle deposizioni del e di;
ritenuta la causa matura per la decisione, viene CP_5 Per_1 Testimone_1
pagina 5 di 10 in decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusionale;
le parti hanno, altresì, depositato le note sostitutive dell'udienza cartolare di discussione del 22.10.2025.
Motivi della Decisione
Sul principio della ragione più liquida
In applicazione del principio della "ragione più liquida" (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n.
9936), - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: "il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (v. anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Sul quadro normativo di riferimento
Alla luce delle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2018, si riassumono, di seguito, le borse di plastica commercializzabili (art. 218, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):
1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: • con pagina 6 di 10 spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.
La disciplina in parola si applica a tutti gli attori della filiera (produttori, distributori e commercianti di sacchetti) e a tutti gli esercizi commerciali – anche ambulanti - nei quali si forniscono borse di plastica per il trasporto o ultraleggere ai fine d'igiene o per alimenti sfusi.
La regola generale vuole che le borse utilizzabili a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi commercializzabili siano esclusivamente quelle previste dall'articolo 226
– ter del decreto legislativo 152 del 2006, vale a dire le borse di plastica con spessore inferiore a 15 micron, biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile progressivamente aumentato nei prossimi anni (non inferiore al 40 per cento dal 1° gennaio 2018, non inferiore al 50 per cento dal 1° gennaio 2020, non inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio
2021).
L'art. 218 co. 1° lett. dd-octies, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006, dispone che: “Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per commercializzazione di borse di plastica la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”.
Tali norme sono state adottate al fine di ridurre e quindi inibire l'utilizzo di borse di plastica in linea con la direttiva 2015/720/UE.
L'art. 219 co. 3° D.lgs. 152/2006 precisa, infine, che: “Al fine di fornire idonee modalità di pagina 7 di 10
informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE>>.
Sul secondo motivo dell'opposizione
Nel Verbale di Sopralluogo ed Operazioni Compiute del 13.8.2019 (redatto ex art. 13 della legge 689/1981), i verbalizzanti NON hanno dato atto di aver osservato direttamente la vendita (o le vendite ma quante?) da parte degli addetti al banco ambulante riferibile all'impresa ricorrente di prodotti ortofrutticoli, né hanno descritto dettagliatamente se gli stessi prodotti venivano inseriti direttamente e sistematicamente nelle buste di plastica non conformi alle prescrizioni sopra indicate ovvero se venivano eseguite altre attività da parte del banconista;
nel detto Verbale non si dà atto, infine, nemmeno del numero delle buste di plastica nella disponibilità del banconista (al fine di verificare se erano in numero adeguato al numero presumibile di vendite che in un giorno di mercato possono essere concluse) né, ancora, del numero degli addetti presenti o se c'era un solo addetto, ovvero il sig. marito di . Pt_3 Parte_1
Difatti venne utilizzato un modulo prestampato in cui si dà per presupposta l'attività di commercializzazione di shopper non conformi agli Standard UNI EN 13432:2002 (e allora non si comprende come mai gli operanti si sono riservati di verificare in un momento successivo se gli shopper non rispettavano tali prescrizioni) e non vi sono spazi bianchi per consentire una migliore specificazione delle attività accertative realmente poste in essere (ed avverso un verbale così generico verbale è alquanto improbabile che venga proposta una querela di falso!).
Inoltre, dalla visione delle fotografie allegate al detto Verbale di Sopralluogo non si scorge l'identità del soggetto che inserisce un prodotto ortofrutticolo in una busta di plastica bianca e che porge la stessa busta bianca di plastica con altri prodotti alla stessa cliente, salvo notare che in terra, sotto le cassette dei prodotti, è presente una borsa di colore verde (contenente prodotti ortofrutticoli che non paiono, tuttavia, contenuti nella busta di colore bianca).
pagina 8 di 10 Si consideri, altresì, che i Carabinieri non procedettero al sequestro amministrativo dei due shopper che vennero, peraltro, consegnati spontaneamente – e quindi in buona fede – dal banconista sig. ai verbalizzanti;
il sig. ha precisato in sede testimoniale che il Pt_3 Pt_3
13.8.2019 era da solo a svolgere l'attività di vendita.
Solo in occasione della sua audizione come testimone, il M.llo ord. ha inteso Per_1 precisare che “le buste di plastica servivano per imbustare merci alimentari (insalata, pomodori); ricordo che i prodotti venivano inseriti in bustine di plastica piccoline con manici e poi tutti i prodotti acquistati a loro volta inseriti in una busta più grande verde per il trasporto;
faccio presente che i sacchetti verdi erano conformi;
sia le buste piccole che quelle più grandi erano di plastica almeno per il periodo di osservazione e di intervento di circa 15 minuti;
c'era molta affluenza;
il sig. lavorava da solo;
che vi erano dei rotoloni da cui venivano staccati i sacchettini”. Pt_3
Alla luce di tale deposizione questo giudice non può che domandarsi il motivo per cui nel
Verbale di Sopralluogo non è stato dato atto di quante vendite in 15 minuti di osservazioni da parte degli operatori si sono concluse, visto che c'era “affluenza” (!).
Mette conto osservare, infine, che nel Verbale di Contestazione di Illecito amministrativo non viene chiarito se le due buste esaminate non rientravano nemmeno nell'ambito di quelle borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il
30 per cento che, come sopra chiarito, potevano essere ancora oggetto di commercializzazione.
Ancora: non può astrattamente escludersi che il sig. non scolarizzato, non Pt_3 abitualmente preposto alla vendita dei prodotti dell'impresa di sua moglie , non fosse a Pt_1 conoscenza delle normative vigenti nel settore.
Si ritiene, alla luce degli insufficienti elementi di prova sopra indicati, non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della condotta illecita contestata che parte opposta aveva l'onere di assolvere.
Alla luce del fatto che questo giudice ha dovuto approfondire temi di indagine non esaminati da parte opponente, si ritiene di compensare le spese processuali.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, dichiara non sussistente la condotta illecita contestata nell'Ordinanza Ingiunzione nr. 784 del 2023 emessa dalla
[...]
che viene invalidata. Controparte_3
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice on.
LI NS de IV
pagina 10 di 10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. LI NS de IV ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 19.4.2023 al N° R.G.C.A. 5157/2023, promossa da
, in persona della titolare/legale Parte_1 rappresentante , con sede in San Giovanni RN (FI), rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Fabio NIZZOLI
-Opponente- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca ZAMA e dall'Avv. Cristina PELUSI dell'Avvocatura della Città Metropolitana di CP_1
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione nr. 784 del 2023 emessa dalla CMF
Conclusioni
Per l'Opponente: IN TESI Voglia dichiarare nulla, e/o annullabile e quindi illegittima l'ordinanza N° 784 del 14/03/2023 della e per l'effetto annullarne l'efficacia, unitamente a tutti gli Controparte_3 atti presupposti e sanzioni e pene accessorie, con ogni conseguente statuizione di legge. IN SUBORDINE, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della presente opposizione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contenere la sanzione nel minimo edittale. Con vittoria di onorari e spese e rimborso alla ricorrente del contributo unificato.
pagina 1 di 10
Per l'Opposta: Voglia, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermando
l'ordinanza ingiunzione opposta emessa dalla con atto dirigenziale n. 784/23, Controparte_3 notificata il 14/03/2023. Con vittoria di spese di lite, oltre a spese generali e CPDEL in misura del 23,80% in luogo di Iva e Cap, per gli avvocati pubblici.
Esposizione delle ragioni di fatto
In data 13 agosto 2019 Ufficiali di P.G. (Mar. ord. e Per_1 Persona_2
) della Sezione di Figline e Incisa RN dei Carabinieri Forestali della Regione Toscana
[...] eseguivano un controllo presso il Banco Ambulante allestito dall'Impresa Individuale di nel Mercato Rionale del martedì di Figline e Incisa Parte_2 Parte_1
RN e ricevevano “spontaneamente dalla parte nr. 2 shopper” per effettuare successive verifiche di conformità a legge;
sugli shopper veniva apposto il timbro della ditta
[...]
di ; nell'immediato, pertanto, gli Ufficiali di P.G. non provvedevano a Parte_1 Parte_1 contestare alcun illecito e non sequestravano amministrativamente i citati shoppers.
In data successiva veniva redatto il Verbale di Contestazione di Illecito amministrativo (P.V. nr. 24/2019) contenente la seguente descrizione di condotta illecita: “commercializzazione di borse di plastica con maniglie, fornite come imballaggio primario per la vendita di alimenti sfusi ortofrutticoli non conformi a legge prive di idonee diciture dichiaranti il possesso dei requisiti di legge e prive di marchi rilasciati da organismi accreditati relativamente alle seguenti caratteristiche: 1) biodegrabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; 2) contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% a partire dal 1.1.2018; 3) conformità alle normative sull'utilizzo di materiali destinati al contatto con gli alimenti a norma del DM 21.3.1973; le borse di plastica sono risultate prive degli elementi identificativi del produttore delle stesse ” che veniva notificato il 22 agosto 2019 via PEC all'unico indirizzo bruna.petrillo@pec.agritel.it, sia a , quale trasgressore, che al di Parte_1 Parte_1
, quale obbligato in solido, per la ritenuta violazione dell'art. 226-ter del D.lgs. nr. Parte_1
152/2006 (T.U. in tema ambientale), come sanzionato dall'art. 261 comma 4-bis del cit. D.lgs..
Deve darsi, sin d'ora, atto che in occasione del controllo vi era il marito di , Parte_1 ovvero il sig. , quale socio dell'Impresa Individuale oggetto del controllo. Parte_3
pagina 2 di 10 Non venendo pagata la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta ex art. 16
Legge 689/1981 in euro 5.000 e non essendo stati presentati scritti difensivi e/o chiesta l'audizione personale del trasgressore, la di adottava l'Atto Controparte_1 CP_3
Dirigenziale nr. 784 in data 14.3.2023, con la quale ingiungeva il pagamento della somma di euro
6.005,00 (comprese le spese di notificazione) e notificava la detta ordinanza in data 23.03.2023.
Nella motivazione dell'Atto si chiarisce, tra l'altro:
A) che, come da Visura della CCIIAA di Arezzo Siena del 26.2.2020, è emerso che l'Impresa
Individuale RL Servizi di PE NA ha assunto la denominazione di
[...]
; Parte_1 Parte_1
B) che, la CMF ha ritenuto di applicare la sanzione in misura pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20% in quanto dagli atti non emergono elementi per ritenere che si tratti di violazione di lieve entità o non grave entità, ma neanche dotata di grave entità che potrebbero rientrare rispettivamente nelle lettere b) c) oppure e) del medesimo art. 17.
Con ricorso in opposizione ex art. 22 Legge nr. 689/1981 e art. 6 D.lgs. nr. 150/2011, depositato in data 19.04.2023, il chiede Parte_1
l'accoglimento delle su indicate conclusioni sostenendo l'invalidità dell'O.I. sulla base dei seguenti
MOTIVI:
1—Omessa notifica alla titolare dell'Impresa Individuale VA RL, sig.ra Parte_1
del Verbale PV nr. 24/2019; dagli atti risulta che la notificazione via PEC del detto P.V.
[...] non è stata eseguita presso l'account – riferibile all'epoca all'Impresa Email_1
Individuale – bensì all'indirizzo PEC riferibile, Parte_1 Em_2 Email_3 invece, al solo obbligato in solido e ciò nonostante che nel verbale fosse stato apposto, oltre che sulle due buste prelevate, il timbro del VA di , con sede in Loc. Parte_1 Parte_1
RL San Giovanni V.no; secondo parte ricorrente, sarebbe stato necessario notificare il
P.V. personalmente, per posta o a mani, a (trasgressore) presso la sua residenza Parte_1 anagrafica indicata nel verbale, senza avvalersi della procedura notificatoria via PEC che, in questo caso, si riferiva ad un obbligato in solido nominativamente diverso da quello indicato nel timbro e pagina 3 di 10 avrebbe, di tal modo, potuto creare un “dubbio” circa l'effettiva conoscenza per il destinatario dell'atto notificato, non consentendo a questo di considerare ponderatamente il pagamento in misura ridotta e, soprattutto, di poter articolare le sue difese negli scritti difensivi con richiesta di audizione personale e ciò in aperto contrasto con il diritto di difesa.
2—l'insussistenza della condotta illecita contestata: poiché l'art. 226 ter del D. lgs. Nr.
152/2006 punisce l'effettiva commercializzazione di buste in plastica non conformi alle prescrizioni di legge, e, considerando che le verifiche svolte dagli Ufficiali di P.G. annotate nel P.V. sono meramente consistite nel ricevere “spontaneamente” due shopper, non vi sarebbe “traccia” che la condotta di “commercializzazione” (intesa come vendita o cessione gratuita) sia stata accertata e, conseguentemente, la violazione non è stata validamente contestata, non essendo sufficiente affermare che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali.
3—l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa: l'art. 3 della legge 689/81 sancisce che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa” ; la ricorrente assume di essere stata in buona fede nel detenere le buste in contestazione convinta che ciò fosse consentito, almeno fino all'esaurimento delle scorte, come si riteneva all'epoca.
Fissata con decreto del 28.04.2023 l'udienza di trattazione del ricorso in data 21.09.2023, è stata contestualmente sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell' CP_4
Si è costituita in giudizio in data 5.9.2023 la di Controparte_1 CP_3 contestando la domanda di parte opponente di cui ha chiesto il rigetto;
in particolare, evidenziava:
-- con riguardo al primo motivo di opposizione che la notifica via PEC del P.V. nr. 24/2019 non poteva che essere effettuata all'unico ed ufficiale account risultante dalla visura camerale, tenendo conto, da una parte, che la notifica per PEC è ammessa quando il relativo indirizzo PEC risulta essere il domicilio digitale risultante dai pubblici registi che, in quanto tale, ne garantiscono l'ufficialità e certezza ertezza e considerando, dall'altra, che, a fronte delle risultanze dei pubblici pagina 4 di 10 registri, non vi è incertezza se vi è parziale diversa nomenclatura utilizzata sul timbro abitualmente utilizzato durante lo svolgimento della propria attività commerciale, specie se si tiene conto che l'utilizzo di un timbro aziendale non è obbligatorio nello svolgimento di un'attività commerciale;
la notifica eseguita in data 22/08/2019, all'indirizzo PEC risultante in tale data dai pubblici registri sarebbe quindi pienamente valida ed efficace e la modifica della PEC Email_4 in registrata solo nella successiva data del 26.2.2020, non assumerebbe Email_1 alcun rilievo sia in considerazione del tempo trascorso, sia in considerazione degli obblighi di diligenza professionale gravanti sulla sanzionata in punto di controllo e gestione della casella di posta elettronica certificata registrata ed utilizzata per l'attività professionale.
--relativamente al secondo motivo di opposizione, parte opposta ha replicato rilevando che l'attività di commercializzazione era da considerarsi esistente “a monte”; difatti, se parte ricorrente non avesse “commercializzato” sacchetti di plastica, bensì cassette di legno o carta, gli agenti non avrebbero avuto necessità di verificare la conformità dei sacchetti per il relativo controllo. Del resto, la condotta di commercializzazione di buste di plastica sussiste anche quando vi è la mera detenzione delle stesse "...ad essere sanzionata è non solo la vendita dei sacchetti bensì anche la messa a disposizione degli stessi nel punto vendita. Conseguentemente, nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta di utilizzo e messa a disposizione dei sacchetti non conformi alla normativa vigente da parte del ricorrente, come espressamente dal medesimo riconosciuto, è sufficiente a far ritenere integrato l'illecito contestato” (sentenza n.
1416/2020 del Tribunale di 1^ grado, confermata da Corte Appello Catanzaro con sentenza n. 998 del 16.9.22).
--con riferimento al terzo motivo di opposizione, la CMF sottolineato come la ricorrente sia un'operatrice professionale motivo per cui non può invocare il principio di Parte_1 buona fede per errori commessi proprio durante lo svolgimento dell'attività professionale.
All'udienza del 21.09.2023 è stata confermata la decisione di sospendere l'esecutività dell'O.I..
La causa è stata istruita mediante l'assunzione all'udienza del 4.11.2024 delle deposizioni del e di;
ritenuta la causa matura per la decisione, viene CP_5 Per_1 Testimone_1
pagina 5 di 10 in decisione, previa assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusionale;
le parti hanno, altresì, depositato le note sostitutive dell'udienza cartolare di discussione del 22.10.2025.
Motivi della Decisione
Sul principio della ragione più liquida
In applicazione del principio della "ragione più liquida" (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n.
9936), - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: "il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (v. anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).
Sul quadro normativo di riferimento
Alla luce delle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2018, si riassumono, di seguito, le borse di plastica commercializzabili (art. 218, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):
1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: • con pagina 6 di 10 spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
• con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.
La disciplina in parola si applica a tutti gli attori della filiera (produttori, distributori e commercianti di sacchetti) e a tutti gli esercizi commerciali – anche ambulanti - nei quali si forniscono borse di plastica per il trasporto o ultraleggere ai fine d'igiene o per alimenti sfusi.
La regola generale vuole che le borse utilizzabili a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi commercializzabili siano esclusivamente quelle previste dall'articolo 226
– ter del decreto legislativo 152 del 2006, vale a dire le borse di plastica con spessore inferiore a 15 micron, biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile progressivamente aumentato nei prossimi anni (non inferiore al 40 per cento dal 1° gennaio 2018, non inferiore al 50 per cento dal 1° gennaio 2020, non inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio
2021).
L'art. 218 co. 1° lett. dd-octies, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006, dispone che: “Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per commercializzazione di borse di plastica la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”.
Tali norme sono state adottate al fine di ridurre e quindi inibire l'utilizzo di borse di plastica in linea con la direttiva 2015/720/UE.
L'art. 219 co. 3° D.lgs. 152/2006 precisa, infine, che: “Al fine di fornire idonee modalità di pagina 7 di 10
informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE>>.
Sul secondo motivo dell'opposizione
Nel Verbale di Sopralluogo ed Operazioni Compiute del 13.8.2019 (redatto ex art. 13 della legge 689/1981), i verbalizzanti NON hanno dato atto di aver osservato direttamente la vendita (o le vendite ma quante?) da parte degli addetti al banco ambulante riferibile all'impresa ricorrente di prodotti ortofrutticoli, né hanno descritto dettagliatamente se gli stessi prodotti venivano inseriti direttamente e sistematicamente nelle buste di plastica non conformi alle prescrizioni sopra indicate ovvero se venivano eseguite altre attività da parte del banconista;
nel detto Verbale non si dà atto, infine, nemmeno del numero delle buste di plastica nella disponibilità del banconista (al fine di verificare se erano in numero adeguato al numero presumibile di vendite che in un giorno di mercato possono essere concluse) né, ancora, del numero degli addetti presenti o se c'era un solo addetto, ovvero il sig. marito di . Pt_3 Parte_1
Difatti venne utilizzato un modulo prestampato in cui si dà per presupposta l'attività di commercializzazione di shopper non conformi agli Standard UNI EN 13432:2002 (e allora non si comprende come mai gli operanti si sono riservati di verificare in un momento successivo se gli shopper non rispettavano tali prescrizioni) e non vi sono spazi bianchi per consentire una migliore specificazione delle attività accertative realmente poste in essere (ed avverso un verbale così generico verbale è alquanto improbabile che venga proposta una querela di falso!).
Inoltre, dalla visione delle fotografie allegate al detto Verbale di Sopralluogo non si scorge l'identità del soggetto che inserisce un prodotto ortofrutticolo in una busta di plastica bianca e che porge la stessa busta bianca di plastica con altri prodotti alla stessa cliente, salvo notare che in terra, sotto le cassette dei prodotti, è presente una borsa di colore verde (contenente prodotti ortofrutticoli che non paiono, tuttavia, contenuti nella busta di colore bianca).
pagina 8 di 10 Si consideri, altresì, che i Carabinieri non procedettero al sequestro amministrativo dei due shopper che vennero, peraltro, consegnati spontaneamente – e quindi in buona fede – dal banconista sig. ai verbalizzanti;
il sig. ha precisato in sede testimoniale che il Pt_3 Pt_3
13.8.2019 era da solo a svolgere l'attività di vendita.
Solo in occasione della sua audizione come testimone, il M.llo ord. ha inteso Per_1 precisare che “le buste di plastica servivano per imbustare merci alimentari (insalata, pomodori); ricordo che i prodotti venivano inseriti in bustine di plastica piccoline con manici e poi tutti i prodotti acquistati a loro volta inseriti in una busta più grande verde per il trasporto;
faccio presente che i sacchetti verdi erano conformi;
sia le buste piccole che quelle più grandi erano di plastica almeno per il periodo di osservazione e di intervento di circa 15 minuti;
c'era molta affluenza;
il sig. lavorava da solo;
che vi erano dei rotoloni da cui venivano staccati i sacchettini”. Pt_3
Alla luce di tale deposizione questo giudice non può che domandarsi il motivo per cui nel
Verbale di Sopralluogo non è stato dato atto di quante vendite in 15 minuti di osservazioni da parte degli operatori si sono concluse, visto che c'era “affluenza” (!).
Mette conto osservare, infine, che nel Verbale di Contestazione di Illecito amministrativo non viene chiarito se le due buste esaminate non rientravano nemmeno nell'ambito di quelle borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il
30 per cento che, come sopra chiarito, potevano essere ancora oggetto di commercializzazione.
Ancora: non può astrattamente escludersi che il sig. non scolarizzato, non Pt_3 abitualmente preposto alla vendita dei prodotti dell'impresa di sua moglie , non fosse a Pt_1 conoscenza delle normative vigenti nel settore.
Si ritiene, alla luce degli insufficienti elementi di prova sopra indicati, non raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della condotta illecita contestata che parte opposta aveva l'onere di assolvere.
Alla luce del fatto che questo giudice ha dovuto approfondire temi di indagine non esaminati da parte opponente, si ritiene di compensare le spese processuali.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, dichiara non sussistente la condotta illecita contestata nell'Ordinanza Ingiunzione nr. 784 del 2023 emessa dalla
[...]
che viene invalidata. Controparte_3
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 28 ottobre 2025
Il Giudice on.
LI NS de IV
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