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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2712/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso lo studio dell'Avv. VIGNALI STEFANIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29/09/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 03/03/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato il 12/08/2011 Controparte_1
a SANTO NG (REPUBBLICA DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di PRATO (PO) unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal marito.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura, la rimetteva al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 12/08/2011 a SANTO NG (REPUBBLICA
[...]
DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto
N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di PRATO (PO).
Nulla circa le domande accessorie, non essendo state formulate da parte ricorrente.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato a Parte_1
PRATO (PO), il 04/08/1978) e (nato a [...] Controparte_1
DOMINICANA il 18/12/1984), già uniti in matrimonio il 12/08/2011 a SANTO
NG (REPUBBLICA DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di
PRATO (PO);
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 22.10.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2712/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso lo studio dell'Avv. VIGNALI STEFANIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 29/09/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 03/03/2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato il 12/08/2011 Controparte_1
a SANTO NG (REPUBBLICA DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di PRATO (PO) unione dalla quale non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva fosse pronunciata la separazione dal marito.
Domandava altresì che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 23/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ritenuta la causa matura, la rimetteva al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio il 12/08/2011 a SANTO NG (REPUBBLICA
[...]
DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto
N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di PRATO (PO).
Nulla circa le domande accessorie, non essendo state formulate da parte ricorrente.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato a Parte_1
PRATO (PO), il 04/08/1978) e (nato a [...] Controparte_1
DOMINICANA il 18/12/1984), già uniti in matrimonio il 12/08/2011 a SANTO
NG (REPUBBLICA DOMINICANA), così come risulta dal registro degli atti di matrimonio del comune di Prato (PO) al Atto N. 135 parte 2 serie C - anno 2011 - Comune di
PRATO (PO);
2) Spese di lite al definitivo,
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 22.10.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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