Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5275/2024 R.G. Prev.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogio Del Parte_1 C.F._1
Deo e con questi elettivamente domiciliata in Forio (NA) alla Via Giovanni Castellaccio n.
38, come da procura versata in atti
- Opponente
E
( ), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti.
- Opposto
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2024, parte opponente ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230016051108000 del 9.12.2023 (erroneamente in ricorso è indicata la data del 9.09.2023), inerenti a crediti per omissione contributiva in CP_1 relazione ai periodi dall'1/2016 al 12/2016. Ha eccepito, in particolare, l'omessa notifica dell'avviso di addebito, quindi la intervenuta prescrizione dei crediti, anche quale fatto estintivo successivo alla asserita notifica;
l'illegittimità dell'AVA per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e delle sanzioni, nonché della richiesta delle spese di procedura e/o esecutive;
in ogni caso,
l'inesistenza del titolo esecutivo. Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, previa sospensione dell'atto opposto, di “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare l'atto impugnato con il presente ricorso meglio indicato nella sezione oggetto del ricorso nonché tutti gli atti presupposti cui si riferisce, nella parte riferita al ruolo emesso dagli enti impositori oggi convenuti anch'essi citati per i motivi di cui al ricorso ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per i motivi di cui al ricorso e che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti oltre che per
1
nel CP_1 merito, deduceva l'infondatezza del ricorso per la validità delle notifiche e l'interruzione dei termini di prescrizione;
concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme di cui ai titoli opposti;
vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Parte opponente ha promosso domanda di accertamento negativo del credito contributivo vantato dall' con l'avviso di addebito in premessa indicato, deducendo di non avere CP_1 mai ricevuto la notifica del predetto titolo. Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati con l'avviso di addebito opposto, anche quale fatto estintivo successivo alla immodificabilità della pretesa creditoria intervenuta con la (asserita) notifica.
Tuttavia, va rilevato che l , nel costituirsi, ha offerto prova della avvenuta notifica CP_1 dell'avviso di addebito n. n. 371-2023-00160511080-00, 18.01.2024 a mezzo Parte_2 raccomandata AR, pervenuta all'indirizzo di residenza dell'opponente, sito in Casamicciola
Terme (NA) alla Via Cumana n. 78.
Dunque, l'assunto dell'opponente risulta smentito.
Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art 30 DL 78/2010 CP_1 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità dell'avviso di ricevimento prodotto all'avviso di addebito opposto, attesa la perfetta coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato nella prima pagina dell'avviso di addebito. L'eccezione di inesistenza della notifica del predetto titolo, pertanto, non è supportata da alcun elemento di prova e risulta essere smentita inoltre dalla documentazione versata in atti.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata in quanto inammissibile, perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito/cartelle prescritto dalla legge per far valere eccezioni di merito, ivi comprese quelle di prescrizione ovvero relative agli importi delle sanzioni civili, interessi e spese esecutive;
nonché oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione.
2 In conclusione, l'opposizione è interamente infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 in favore dell' , oltre spese generali, IVA e CPA in misura di legge. CP_1
Si comunichi
In Napoli, il 12.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi
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