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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4478 /2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1
Giulio Cesare n. 95, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano G. Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, - esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la prestazione di cui all'art. 1 legge n. 222 del
1984 ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del citato requisito medico-legale e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva escluso la CP_ ricorrenza di detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento della sussistenza delle condizioni mediche ai fini della prestazione reclamata. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 17.7.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, avvenuto il 25.6.2024.
1 Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa rileva l'esistenza di un quadro morboso più gravoso rispetto a quello valutato dal Ctu, avuto riguardo in particolare alla patologia artrosica, la quale comporterebbe uno stato invalidante permanente.
Ebbene, deve rilevarsi, in primo luogo, che la difesa non ha sollevato contestazioni per il tramite dei propri consulenti avverso la bozza peritale e la relazione definitiva.
Inoltre, non è stato dedotto un ipotetico peggioramento del quadro clinico della ricorrente.
Ad ogni modo, il Ctu nominato (dott. ha accertato, in modo chiaro, all'esito di Persona_1 un articolato ed esaustivo ragionamento scientifico, che la parte ricorrente non presenta una permanente riduzione della propria capacità lavorativa, a meno di un terzo, necessaria per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84.
Sul punto, il Ctu ha spiegato quanto segue: “ si deve evidenziare che per quanto emerso dalla disamina della documentazione, del raccordo anamnestico lavorativo e patologico, correlato con quanto di oggettivo riscontro alla visita diretta, si ritiene di concordare con la deduzioni espresse dai CP_ sanitari dell' ovvero che a carico di il quadro clinico-disfunzionale sussistente Parte_1 non risulti di espressività ed entità tale da configurare le condizioni concretizzanti la permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ex art. 1 L. 222/84. Soggetto dell'attuale età di anni 35 (è nata il [...]) ha svolto attività lavorativa quale “ausiliaria alle vendite dal 2008”, figura di attività professionale generica che in vari settori commerciali attende ad operazioni ausiliarie e sussidiarie alla vendita.
2 Nel giugno 2021 veniva diagnosticata una lombosciatalgia sinistra e quindi con la RM del tratto lombosacrale si rilevava a carico di L2-L3 piccola ernia paramediana sinistra, L3.L4 bulding discale, L4-L5 ernia discale mediana , L5-S1 ernia discale mediana, cui seguiva ricovero (29.11.22-
3.12.22) press dove era sottoposta ad intervento di artrodesi posteriore con vite Controparte_2 peduncolare e barre laterali L5-S1, laminectomia e rimozione ernia”. Con visita del 15.2.2023 veniva quindi dichiarata “…clinicamente guarita …”.
Nell'ambito del follow-up l'es. rx della colonna lombosacrale del febbraio 2023 repertava gli
“esiti di pregresso intervento di stabilizzazione del passaggio L5-S1 con posizionamento di distrattori posteriori fissati con viti a decorso trans-peduncolare in buona posizione. Ridotti gli spazi intersomatici L3-L4 ed L5-S1. Presenza di concrezione litiasica proiettata sul polo inferiore del rene sin di 10 mm. Conformazione di limbus vertebrale dal metamero L4 con presenza di piccolo nucleo di ossificazione distaccato sull'angolo antero-superiore”, confermando
l'antecedente riscontro della concrezione litiasica renale.
[…] La visita neurologica del 10.8.23 evidenzia una persistente discopatia con “andatura lievemente antalgica e passaggi posturali difficoltosi per evocazione dolore lombare, con radicolopatia bilaterale in esito a sn ed in atto a dx . Ad integrazione di quanto sopra emerge altresì che gli accertamenti strumentali eseguiti quale reperto accessorio hanno evidenziato delle opacità da riferire a litiasi renale. Ciò premesso, si ritiene che le incidenze disfunzionali relative alle patologie di cui in diagnosi non risultano di espressività da determinare, a carico della perizianda, una permanente menomazione a meno di un terzo della capacità di espletare attività lavorative confacenti alle sue attitudini (cioè quelle attività non ludiche né amatoriali, potenzialmente produttive di un reddito sufficiente a consentire la libera e dignitosa esistenza del soggetto, espletabili senza necessità di specifica riqualificazione e non comportanti un'usura abnorme), ritenendo quindi non concretizzati i presupposti di cui all'art. 1 della legge 222/1984”.
Tali risultanze della Ctu medico legale appaiono sufficientemente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Del resto, nel ricorso in opposizione non viene illustrato alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
Le censure del ricorrente, dunque, sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione
3 di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico (v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass.,
3.10.2011 n. 20188).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale ed il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 4.2.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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