Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma 3, cod. proc. pen. e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che equivale alla notifica dell'avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito).
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È insorto contrasto in giurisprudenza in ordine agli effetti del deposito di un atto di impugnazione trasmesso a mezzo PEC ad un indirizzo diverso da quello formalmente individuato dal decreto del D.G.S.I.A., ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente: un primo orientamento ritiene l'impugnazione inammissibile, escludendo la possibilità di applicare il principio del raggiungimento dello scopo e ritenendo prevalente il rispetto formale dello schema legale previsto dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 150/2022. Un opposto indirizzo, invece, valorizza la funzione sostanziale dell'atto e la tempestiva ricezione da parte dell'ufficio competente, riconoscendo validità al deposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/2003, n. 18751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18751 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 33214/02
Dott. Pasquale TROJANO Presidente 33215/02
Dott. Bruno ROSSI Componente 33216/02
Dott. Giorgio LATTANZI " 33217/02
Dott. Giovanni DE ROBERTO "
Dott. Giovanni SILVESTRI "
Dott. Pierluigi ONORATO "
Dott. Antonio Stefano AGRÒ "
Dott. Nicola MILO "
Dott. Mario ROTELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MA SC, nato a [...] il [...];
MA GI, nato il [...];
MA MA, nato a [...] il [...];
MA RO, nato a [...] il [...];
MA IA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 10 luglio 2002 emessa dal Tribunale della Libertà di Catanzaro. Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario ROTELLA;
Udite le conclusioni del P.M. nella persona dell'Avv. Gen. dott. Giovanni PALOMBARINI con le quali chiede l'annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate;
Uditi i difensori avvocati Greco Emilio, del Foro di Cosenza, difensore di MA IA e l'Avv. Calabrese Sergio , del Foro di Cosenza, difensore di MA GI, SC, MA e RO. FATTO
1 - Il Tribunale di Catanzaro il 10.7.02 ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame del provvedimento del GIP di Cosenza, che il 3.6.02 aveva applicato la custodia in carcere a ciascuno degli attuali ricorrenti, perché proposte dal difensore oltre il termine previsto dall'art. 309/3 CPP. Nella motivazione, sostanzialmente identica delle ordinanze, ha spiegato che il termine di 10 giorni (giuste Cass., sez. III n. 4152/00, Porru e sez. I, Staterini, n. 3807/01) doveva ritenersi decorrente dal 6 giugno 2002, giorno nel quale i difensori avevano partecipato all'interrogatorio (di ciascuno) ai sensi dell'art. 294 CPP, e cioè prima che fosse loro notificato l'avviso di deposito del provvedimento, e pertanto scaduto il 16, mentre la richiesta di riesame del difensore era stata proposta il 25, ed era irrilevante che non fossero ancora trascorsi 10 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento.
Il 15.7.02, il difensore ha proposto distinti ed identici ricorsi, per violazione degli articoli 309/3 e 293/3 CPP. Argomenta che non è stata dimostrata, in ciascun caso, la compiuta conoscenza del provvedimento impugnato da parte dei difensori, e che l'indirizzo che il Tribunale ha asserito di seguire, segnatamente proprio la sentenza Staterini, richiede la necessaria valutazione degli elementi da cui la si voglia trarre. Comunque lo stesso indirizzo non è incontrastato ed anzi minoritario, perché molte altre decisioni di questa Corte hanno stabilito che nessuna attività o atteggiamento difensivo possa ritenersi equipollente all'avviso di deposito dell'ordinanza che ha disposto la misura. I ricorsi, pertanto, si concludono con la richiesta di assegnazione alle Sezioni Unite.
2 - La Sezione V, investita di tutti i procedimenti, ne ha disposto la riunione e, rilevato il contrasto di giurisprudenza, accolto la richiesta di rimessione alla Sezioni Unite.
Motiva che si identificano tre indirizzi circa la possibilità che atti o fatti diversi possano ritenersi equipollenti alla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare. Il primo nega tale possibilità, essenzialmente perché il diritto di difesa tecnica deve potersi fondare anche sulla congruità logico - giuridica delle motivazione, che presuppone l'esame integrale del provvedimento (cita le 10 seguenti sentenze: Sez. IV - n. 3978/00 - Milosevic;
VI - 4389/95 - Cursio;
I - 2083/95 - PM in proc. Maddaloni;
I - 4422/94 - De Martino;
I - 2556/94 - Gaetani;
VI - 1745/94 - Grupillo;
VI - 893/94 - Bruno;
VI - 124/94 - Grimaldi;
I - 4679/93 - Regano).
Il secondo la ammette nei casi in cui il difensore abbia ricevuto aliunde sicura conoscenza del provvedimento cautelare (cita le 5 seguenti sentenze: Sez. III - 4152/99 - Porru;
II - 776/95 - Matafiori;
VI - 1826/94 - Trimboli;
I - 359/92 - Mannarino;
I - 759/92 - Ventura), onde ritiene equipollente alla notifica dell'avviso di deposito, la presenza del difensore all'interrogatorio ex art. 294 (ipotesi, peraltro, accolta dalla stessa Sez V, da ultimo sentenza 1609/02, Mirabella - n.d.e.). Il terzo, che la Sezione ritiene intermedio, è significato da pronunzie che, pur escludendo tra gli atti 'equipollenti' la presenza all'interrogatorio dell'imputato, hanno riconosciuto come termine valido di decorrenza per l'impugnazione del difensore l'espletamento di attività difensiva, consistita in richieste di revoca o sostituzione della misura. Ad esso dovrebbero ascriversi, secondo i ricorsi, la sentenza Staterini, citata in senso inverso nelle ordinanze impugnate, ed altre (Sez. I - 2805/94, IA;
VI - 1551/94 - Mammoliti;
I - 2704/93 - Samperi;
III - 1837/93 - Archinà). Tra queste ultime andrebbe assimilata la sentenza DO (VI - 3040/01), relativa ad un caso in cui, prima della notifica del deposito dell'ordinanza presso la cancelleria del giudice, il difensore aveva ricevuto avviso dell'udienza fissata per la trattazione della richiesta di riesame proposta dal suo assistito. L'ordinanza rimarca che nella specie erano presenti agl'interrogatori due difensori e che, ricevuta la contestazione, ogni indagato si avvalse della facoltà di non rispondere. Osserva tuttavia che il tenore dell'art. 309/3 CPP, in correlazione a quello di cui all'art. 293/3, significa che l'avviso non è relativo al contenuto del provvedimento cautelare (e della richiesta del PM), che non deve essere notificato al difensore (come rimarcato da sez. VI - 1350/93, Trentini), ma alla sua mera esistenza. Pertanto, conclude, potrebbe assumere rilievo quanto stabilito da SU 19853/02, Asrhaf che, in tema di omessa o tardiva trasmissione al
TdR della richiesta di misura cautelare, opera distinzione tra atti di natura meramente processuale che, proposte questioni di validità del provvedimento, possono essere prodotti od acquisiti in sede di riesame, e sostanziali, che hanno rilievo diretto ai fini del merito;
se ne potrebbe trarre "un utile criterio ermeneutico quando il facere richiesto alla autorità procedente sia, nei fatti, già stato adempiuto in precedenza e con una condotta che ha in pratica soddisfatto le aspettative sostanziali della parte".
3 - Il Primo Presidente ha assegnato i ricorsi a questa Camera di Consiglio.
DIRITTO
1 - La questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite è 'se il termine, per la proposizione della richiesta di riesame per il difensore, possa decorrere dal giorno in cui lo stesso abbia assistito all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, indipendentemente dalla notifica, prevista dall'art. 309, comma 3, cod. proc. pen., dell'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misurà. Tale questione è specifica di quella 'se il termine, previsto a pena di decadenza, possa farsi decorrere dalla conoscenza effettiva del provvedimento, conseguita per altra via dal difensore prima della notifica dell'avviso di deposito'.
E questa, in quanto involge i lemmi 'notificazione' e 'termine', che implicano premesse di sistema, risulta a sua volta una specificazione del quesito intorno al limite in cui è consentita deroga alla forma prevista a garanzia dell'esercizio di un diritto nel processo.
Storicamente la questione subspecifica risale all'epoca in cui fu introdotto il riesame nel codice abrogato. È già stata rimessa in due occasioni alle S.U., nel 1994 (cfr. 15/94, Tibaldi) e 1995 (cfr. P.G. in proc. Gallo ed a.) ma, men che risolta, non è stata affrontata per ragioni connesse ai rispettivi casi, che hanno implicato decisioni su questioni diverse.
Intanto il microsistema del riesame delle misure coercitive è mutato anche nel codice vigente, ed è necessario seguire la sua evoluzione per definirne i confini attuali.
2 - La L. 517/55, ottemperando all'art. 111 Costituzione, introdusse nel codice 1930 l'art. 263 bis, che riconosceva all'imputato il diritto di ricorrere per cassazione, per violazione di legge, contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto. L'art. 7 della L. 532/82 modificò la norma, prevedendo la richiesta di riesame al Tribunale, anche nel merito, dell'imputato o del suo difensore, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento.
La previsione indifferenziata non garantiva che il difensore conseguisse conoscenza del provvedimento, in tempo utile per l'autonoma proposizione della richiesta.
La Corte Costituzionale, rispondendo a tale esigenza con sentenza n. 80/84, ritenne in contrasto con l'art. 24 Costituzione l'art. 263 bis, co. 2, "nella parte in cui non prevede per il difensore un diverso termine iniziale, decorrente dalla notifica al difensore o comunque da quando egli abbia conoscenza del provvedimento". La norma fu subito dopo modificata dall'art. 18 della L. 398/84, con la statuizione di un distinto termine per il difensore, "decorrente dalla notifica a lui dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento".
Il legislatore pertanto non previde che al difensore, al pari dell'imputato, fosse assicurata attraverso notifica la conoscenza diretta del provvedimento, e correlativamente nemmeno l'alternativa di conoscenza comunque conseguita. La ratio legis era evidentemente quella che mentre all'imputato, parte sostanziale, deve essere direttamente comunicata la stessa ragione di privazione della libertà, al difensore, quale parte formale, è necessaria e sufficiente la comunicazione di accessibilità del provvedimento che l'ha disposta, conformemente alle regole generali dettate per l'impugnazione.
Tanto non impedì che si ritenesse, in alternativa alla regola esclusiva di certezza legale assicurata dalla notificazione, la conoscenza del tenore del provvedimento altrimenti conseguita dal difensore idonea per la fissazione del termine iniziale (v., circa la partecipazione del difensore all'interrogatorio, Cass., sez. V. n. 3901 del 1987, Milani, CED, rv. 176690), bensì giusto il principio indicato dalla Consulta, ma con riferimento al testo originario della norma abrogata.
2.1 - Il codice vigente, sui cardini della distinzione tra imputato e difensore, quanto all'oggetto ed al tempo della comunicazione, prevede per ciascuno, rispettivamente nei primi tre co. dell'art. 309, dieci giorni per la richiesta di riesame delle ordinanze che applicano misure coercitive. Agli stessi termini fa rinvio l'art. 311/2 CPP per il ricorso diretto per cassazione, previsto in alternativa ed a pena di inammissibilità della richiesta di riesame.
Per l'imputato, il co. 1 fa decorrere il termine dall'esecuzione o notifica del provvedimento, ed il co. 2, in caso di latitanza, salvo esecuzione sopravvenuta, dalla data della sua notificazione a norma dell'articolo 165, mediante consegna di copia al difensore. Per il difensore il co. 3 stabilisce la decorrenza dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, con ciò ribadendo che è necessaria e sufficiente la certezza legale di conoscenza da parte sua dell'accessibilità del provvedimento.
In materia di riesame delle misure reali, l'art. 324/1 CPP pone invece alternativa per la richiesta tra il momento dell'esecuzione del provvedimento e la diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, senza distinzioni tra i legittimati. La certezza legale assicurata dall'adempimento nei confronti del difensore non è necessaria, quando il provvedimento riesaminabile non incida sulla libertà (vieppiù che in tal caso è mera questione di configurabilità del reato e di pertinenza della res, e non di gravi indizi di colpevolezza) e i legittimati possano liberamente comunicare tra loro.
Al contrario quest'ultima esigenza è stata assicurata in tema di misure coercitive dall'art. 16 L. 332/95, che ha introdotto nell'art. 309 il co. 3 bis, che stabilisce che, per entrambi i legittimati, nei termini per essi rispettivamente previsti, non si computano i giorni durante i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104/3.
Riassumendo, l'art. 309 CPP oggi prevede che il diverso termine iniziale per il difensore è subordinato, non alla comunicazione di esistenza del provvedimento (vieppiù che in caso di misura di custodia eseguita, il difensore è avvisato dell'arresto e dell'onere di partecipazione all'interrogatorio), ne' per contro alla sua compiuta conoscenza, bensì all'assicurazione resagli mediante notifica di avviso di deposito 1) di accessibilità del documento, 2) di possibilità di coordinamento tra difesa sostanziale e tecnica, mediante colloquio.
Le due condizioni sono autonome e ciascuna mira ad una distinta certezza legale assicurata da un diverso adempimento dell'autorità onde, consentito il colloquio ancor prima della notifica dell'avviso di deposito al difensore, non è possibile far decorrere da quel momento il termine iniziale per la sua richiesta, sulla scorta di una presunzione di conoscenza reale da parte sua in quanto il provvedimento è già stato consegnato all'imputato. Ebbene non risulta in giurisprudenza che il tema della conoscenza ottenuta 'aliunde' dal difensore abbia mai avuto, già prima dell'introduzione del co. 3 bis nell'art. 309 CPP vigente, per presupposto il colloquio, e cioè la comunicazione tra imputato e difensore (peraltro non risulta nemmeno mai confusa nella casistica la funzione della notifica, ai fini della decorrenza del termine, nel caso in cui il difensore sia materiale consegnatario, ai sensi dell'art. 165 CPP, dell'atto destinato all'imputato latitante). Pure tale comunicazione era il presupposto implicito del termine unico (al di là di avviso di arresto) per entrambi, sino a Corte Costituzionale 80/84, e lo è tutt'oggi per le misure reali. La ragione evidente è che, dai tempi della decisione della Consulta intorno all'art. 263/3 codice abrogato, la giurisprudenza ritiene insuperabile la distinzione degli adempimenti previsti nei confronti di ciascun legittimato (rispettivamente co 1° - 2° e 3° art. 309). Ma oggi trascura l'implicazione che l'ambito delle induzioni possibili, circa l'assicurazione di autonoma conoscenza al difensore, è vincolato all'oggetto del deposito cui si deve provvedere dopo l'adozione di una misura cautelare personale nel sistema vigente. Tale oggetto è indicato dalla disposizione dell'articolo 293/3 che, in materia di adempimenti esecutivi delle ordinanze che dispongono misure coercitive, disciplina appunto il deposito.
Essa, come novellata dall'art. 10 della stessa L. 332/95, stabilisce che 'le ordinanze, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse, insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso di deposito e' notificato al difensorè. La combinazione implica che, sebbene la disposizione dell'articolo 309/3 sia rimasta immutata, ed è richiamata dal 2° co. dell'art. 310, che si occupa dell'appello previsto in tutti i casi diversi dal riesame, debba oggi leggersi come segue: 'Il difensore ... puo' proporre la richiesta ...entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, insieme alla quale, a norma dell'art. 293/3, sono depositati la richiesta del pubblico ministero e gli atti presentati con la stessà.
2.2 - La questione se, per il decorso del termine, sia ostativo che al deposito dell'ordinanza non si accompagni quello degli atti menzionati dall'art. 293/3, non risulta proposta, men che in talun ricorso, dal giudice di diritto a se stesso quale prova di resistenza del riconoscimento della conoscenza del provvedimento altrimenti ottenuta. Ma, posto che il decorso del termine presume l'adempimento del deposito, il quesito non è meramente quantitativo, e la risposta è ineludibile.
Ed è stata data dalla sentenza 192/97 della Corte Costituzionale che, dichiarando l'illegittimità dell'art. 293/3, nella parte in cui "non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa", ha motivato che la norma assicura al difensore, tra l'altro, di "valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumenti più idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiesta di riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello". Il Giudice delle Leggi ha, in tal modo, ancorato la ratio della norma che disciplina il deposito al principio di garanzia della difesa tecnica in tema di libertà, di cui è mero corollario quella per cui è prevista dall'art. 309/3 la notifica dell'avviso di deposito.
Non risultano obiezioni di alcun tipo alla motivazione di questa decisione additiva. E non sono seriamente proponibili, alla luce dell'evoluzione del sistema.
È incontroverso che il deposito di cui all'art. 293/3, cui fa riferimento l'artt. 309/3, assolve oggi, nel procedimento incidentale di libertà, l'esigenza di consentire al difensore, ai fini della proposizione della richiesta di riesame, di raffrontare previamente gli argomenti di difesa al ragionamento svolto dalla parte avversa nel richiedere la misura, a stregua di quanto documentato e perciò sottratto al segreto (cd. discovery), come nel procedimento principale, ai sensi dell'art. 415 bis co. 2, alla conclusione delle indagini preliminari.
Questa lettura trova conferma nella parallela disciplina degli adempimenti di cui all'art. 309/5, che rinvia all'art. 291/1, per la trasmissione degli atti posti a fondamento della misura e delle sopravvenienze a favore dell'indagato, e si correla al co. 8 dello stesso art. 309, che di tanto dispone il deposito al difensore che può esaminare il tutto e trarne copia.
In sintesi: la disciplina vigente dell'istituto di riesame, dettata dall'art. 309 CPP, prevede per la richiesta del difensore un diverso ed autonomo momento iniziale di decorrenza del termine di giorni 10, tra i quali non si computano quelli in cui è stato disposto il differimento del colloquio con l'imputato. Tale momento è quello della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura, insieme con la richiesta del p.m. e gli atti con essa presentati al giudice, come disciplinato dall'art. 293/3, che assicura la certezza legale che è stato consentito al difensore di conseguire tutti gli elementi necessari per instaurare il contraddittorio intorno al provvedimento che applica la misura.
3 - Alla certezza legale, assicurata dalla notifica dell'avviso di deposito, è ancorato il termine a pena di decadenza. Tanto implica un duplice vincolo per l'interprete.
Egli è autorizzato a desumere dall'esperienza l'ambito di una norma di legge, sino ad applicarla a casi diversi, ma rapportabili con quelli da essa previsti ad un genere più ampio, a due condizioni dettate nelle preleggi: di metodo, per cui va osservata la volontà del legislatore, estesa al sistema (ratio), e di limite, implicato dal divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali. All'autorizzazione dell'ordinamento, senza porre l'accento sulle due condizioni, si rifà l'ordinanza di rimessione quando, concludendo il suo argomentare, a fronte di conflitto nella stessa giurisprudenza che riconosce ad atti diversi dalla notificazione dell'avviso di deposito lo stesso effetto, propone l'individuazione di un 'criterio ermeneutico utile'.
Con ciò sottintende che la certezza legale è un sostituto della conoscenza reale, che si può conseguire in assenza di notifica, e che dalla conoscenza reale si può far decorrere il termine previsto a pena di decadenza. Ma ne esce travisata innanzitutto la stessa portata della certezza legale.
3.1 - Per la prima condizione, quando la legge prevede un atto tipico fini di certezza legale, in sua assenza il sistema consente la verifica di compiuto adempimento della funzione cui è l'atto è preposto, ma perciò esclude che si possa attribuire lo stesso effetto ad atto previsto ad altro fine.
Va pertanto diradato l'equivoco su cui poggia il ricorso improprio al termine 'equipollente', che si adotta talora in giurisprudenza per ritenere il contrario (v. i cd. 2° e 3° indirizzo). Nel latino medioevale esso designava quanto avesse la stessa forza o potenza, ed assunse per i glossatori (che per primi proposero 'il diritto come volonta'', in contrapposto alla concezione consuetudinaria germanica) il significato, immutato nel linguaggio giuridico attuale, di riconoscimento della stessa efficacia nei rapporti giuridici ad atti diversi, purché previsti per lo stesso fine.
In questa luce sono equipollenti sia gli atti che sono strutturalmente previsti per assolvere in alternativa la stessa funzione, con diversa modalità secondo l'occasione (come già precisato da Cass., sez. I, Gaetani, cit., per cui equipollente è l'atto che contiene tutti gli elementi richiesti per quello diverso, e ne faccia a tutti gli effetti le veci, rendendone superfluo l'adempimento), sia quelli che, pur avendo diversa struttura, sono previsti per assolverla in via sostitutiva, secondo i casi. In materia di notifica, strumento tipico di comunicazione di un 'attò, il co. 4 dell'art. 148 prevede la prima ipotesi di equipollenza per alternativa, nella consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria, con annotazione sull'originale.
Il co. 5 prevede invece l'ipotesi di equipollenza per sostituzione, quando dell'atto sia data dal giudice lettura alle persone presenti, e ne sia fatta menzione a verbale. Tale sostituto è specificamente dettato per la sentenza, dal tenore combinato degli artt. 545/2 - 548, quando si ha pubblicazione mediante lettura contemporanea in udienza del dispositivo e della motivazione, e l'atto completo è immediatamente depositato. Ma se è letto il solo dispositivo e non la motivazione, ovvero non sono spiegate le ragioni della decisione, la sentenza non è ancora accessibile, e la legge dispone la notifica dell'avviso di deposito, quando lo sarà.
Tanto spiega perché nessun equipollente della notifica dell'avviso di deposito è di regola previsto per l'ordinanza, salvo eccezione (v. l'art. 666/6 CPP: comunicazione alternativa alla notifica dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione). La motivazione del provvedimento, come nel caso di cui all'art. 309/3° (cfr. Sez. I n. 4152/93, Cagnazzo), non è accessibile prima del deposito. Ma, se per 'atto' oggetto della notifica s'intende non l'ordinanza, bensì l'avviso di deposito dell'ordinanza, come oggi disciplinato dal combinato disposto degli artt. 309/3 - 293/3, all'evidenza nulla esclude che sia possibile applicare l'art. 148/4 o 5, a seconda dell'occasione.
Il sistema del codice prevede in sede specifica un determinato atto come necessario e sufficiente, in relazione alle modalità dettate dalla fisiologia del procedimento. Non esclude la possibilità di adottare, secondo l'occasione, un altro atto tipico che preveda in genere quale alternativo o sostitutivo, se le sue modalità non incidano sulla funzione dell'adempimento specifico. In questo limite e non oltre si riconosce il 'criterio ermeneutico utile', richiesto dall'ordinanza di rimessione .
Secondo tale criterio nulla vieta che, ad esempio in sede d'interrogatorio ex art. 294 CPP, il giudice dia al difensore presente l'avviso del deposito di cui all'art. 293/3, e disponga che se ne dia atto a verbale. Analogamente per poter riconoscere equipollente (per sostituzione), nel caso esaminato da sez. V, n. 138/00, Micheletti, la lettura del provvedimento di custodia al termine della fase dibattimentale in presenza dell'imputato a piede libero, poiché la cd. discovery vi è già stata (ed anzi il contraddittorio), è necessario che il provvedimento, completo di motivazione, sia allegato al verbale e con ciò reso immediatamente accessibile. Dall'adozione di un sostitutivo tipico, purché appunto sia tale in senso compiuto, si può insomma far decorrere il termine di cui all'art. 309/3.
Ne esce ribadito che equipollente della notifica dell'avviso di deposito è l'atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità di atti del procedimento, esonera il giudice da verifiche di conoscenza reale da parte del destinatario di tutto quanto è oggetto di deposito.
Non si pone affatto in questa dimensione la sentenza DO, citata quale presunto esempio del cd. terzo indirizzo. Essa risulta invece esemplare in quanto, non avendo a che fare con l'equipollenza, rileva che l'adempimento previsto dall'art. 309/3, proprio quello, è stato compiuto, se si è storicamente già provveduto alla notifica di cui all'art. 309/8, che è identica, e la cui funzione è ulteriore ed assorbente (si correla alla prescrizione del co. 5, relativa alle sopravvenienze rispetto al momento in cui il difensore ha potuto accedere agli atti di cui all'articolo 293/3 - v. r. 2.2). Nella specie, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame dell'imputato. Il termine per la proposta dal difensore, cui era intanto stato notificato l'avviso di deposito di cui all'art. 309/3, si è ritenuto decorrente da quello già disposto ai sensi dell'art. 309/8 CPP, a seguito della richiesta dell'imputato. E anche la sua richiesta è stata dichiarata inammissibile, per tardività.
Pertanto la fattispecie esaminata dalla DO ha per oggetto una situazione singolare. La pluralità delle richieste concernenti la stessa parte, data l'unicità del diritto di riesame spettante all'imputato, ancorché legittimato al suo esercizio sia anche il difensore, non deve dar luogo a duplicazione di procedimenti. La verificata duplicazione importa il rilievo che il difensore ha già avuto la possibilità di esercizio delle facoltà, cui è funzionale l'adempimento imposto dall'art. 309/3.
Ritornando al tema, se si vuole attribuire ad un atto previsto ad altro fine, pertanto non dall'art. 148, la stessa efficacia della notifica dell'avviso di deposito, lo si qualifica impropriamente equipollente. Insomma ci si riferisce non ad un atto idoneo a conseguire la stessa certezza legale, bensì ad un fatto attraverso il quale è in via d'ipotesi, cioè induttivamente, possibile ottenere la prova l'interessato abbia avuto conoscenza integrale del provvedimento. Ma tanto è insufficiente.
Quel fatto dovrebbe invece produrre il convincimento che sia altrimenti raggiunto pienamente lo scopo per cui è prevista la notifica dell'avviso di cui agli art. 309/3 - 293/3, cioè l'accessibilità di una serie di atti, ben più che la sola conoscenza del tenore, sia pure integrale, del provvedimento. L'esigenza legale non risulta avvertita, tant'è che nel caso in esame, alla luce di quanto ritenuto dal Tribunale, l'ordinanza di rimessione si preoccupa di fornire ulteriori elementi d'induzione, quali quello se in presenza del difensore sia stata data lettura integrale del provvedimento e se l'imputato abbia risposto all'interrogatorio, ancorché inidonei già per la sola disposizione dell'art. 309/3.
Allo stesso rilievo si espongono tutte le sentenze portate ad esempi di quello che l'ordinanza attribuisce al cd. terzo indirizzo. Non basta che il difensore abbia ricevuto notifica dell'avviso di appello del P.M. nei confronti del provvedimento, o abbia formulato immediata richiesta di revoca, caso di cui si occupa la sentenza Staterini la cui citazione, in senso inverso nelle ordinanze e nei ricorsi, dimostra l'incomparabilità tra certezza legale e realtà storica inducibile per tali vie.
L'equivoco conferma che è impossibile assumere, in assenza dell'atto tipico, fuori di altro atto previsto allo stesso fine, un criterio utile per l'identificazione di fatti che diano conto di un'eventualità più ampia e complessa di quella che si voglia supporre (oggi la cd. discovery: accessibilità, e con facoltà di copia, di tutti gli atti depositati, v. r. sub 2.2).
Ed è in radice questa la ragione per cui, costretto ad abbandonare nel 1984, dopo la sentenza n. 80 della Consulta, il metro della comunicazione presunta tra imputato e difensore, il legislatore adottò nella specie la notifica dell'avviso di deposito, prevista in genere in materia d'impugnazione.
In sostanza la stessa autonomia degli adempimenti nei confronti dei due diversi legittimati, che nessun indirizzo giurisprudenziale in materia trascura, spiega perché è impossibile individuare un criterio empirico per assolvere la funzione cui è preposta la previsione della notifica dell'avviso di deposito per il difensore, cioè del legittimato autorizzato dal sistema alla difesa tecnica. 3.2 - Per la seconda condizione posta all'interprete, non è possibile applicare la sanzione di decadenza dall'esercizio del diritto d'impugnazione, fuori dei casi previsti dalla legge. La richiesta di riesame è mezzo d'impugnazione del provvedimento che dispone la misura cautelare. Tanto, se non altro, è segnalato dalla sua alternatività con il ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 311/2 CPP, e quindi per la previsione dell'appello di cui all'art. 310 CPP in via di esclusione delle ipotesi di riesame.
È un mezzo peculiare, innanzitutto in ragione dei termini brevi di adempimenti strumentali e per la pronuncia, il cui mancato rispetto è condizione di inefficacia del provvedimento impugnato. Il rispetto dei termini brevi, imposto a pena d'inefficacia della misura, è previsto a difesa di un interesse prioritario e contingente, legato all'esecutività del provvedimento cautelare. La funzione di verifica del riesame mantiene ragion d'essere, per taluni versi anche cessata l'efficacia della misura, oltre la situazione in cui versa l'imputato al momento della richiesta (per es. art. 314 ss. CPP).
Dalle peculiarità del procedimento non è perciò possibile inferire ai fini che qui interessano, di decorrenza del termine spettante al difensore per proporre la richiesta.
Rileva solo la sua natura di mezzo d'impugnazione, sebbene in giurisprudenza non tutte le disposizioni in materia siano ritenute senza contrasto applicabili al riesame.
Per esempio, fermo quanto rilevato, circa la decorrenza autonoma di ciascun termine per l'imputato ed il difensore e la non omologabilità degli adempimenti distinti per ognuno a tal fine, si sta ora consolidando l'indirizzo che riconosce l'applicazione del co. 3° dell'art. 585 (operatività del termine ultimo in caso di diversa decorrenza per l'imputato e per il suo difensore - cfr.:
Cass., sez. VI, n. 292/00, Tuliozzi ed a. e sez. II, n. 43763/01, Sheoshi Gezim). L'indirizzo conferma, se necessario, il principio che, anche in caso di riesame unico è il diritto d'impugnazione, benché più siano i legittimati ad esercitarlo (v. r. sub 3.1). Osservando questo principio, si è stabilito che se, prima del decorso del termine di cui all'art. 585/3, uno dei legittimati abbia esercitato facoltà d'impugnazione, non è a posteriori denunciabile nullità del giudizio svolto, per l'omissione nei confronti dell'altro che se ne sia avvalso nell'interesse della stessa parte (cfr. in termini, Sez. V, Anemolo 3490/98; Sez. I, D'onofrio, 15546/01; Sez. V, Sforza, 25007/01). La nullità per omissione della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento impugnabile è a regime intermedio, e l'art. 182/1 lett. b ne prevede la sanatoria, se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Nulla esclude l'applicazione al riesame (e v. la sottolineatura di singolarità del caso risolto dalla sent. DO).
Ma il principio, appunto, presume l'esercizio del diritto, non la sua preclusione.
Orbene, l'inammissibilità dell'impugnazione è comminata tassativamente, per decadenza ai sensi dell'art. 173/1, per inosservanza dei termini di cui all'art. 585, dall'art. 591/1 lett. c CPP e cioè, quando è prevista, dalla notifica di avviso di deposito del provvedimento impugnabile. E la giurisprudenza ritiene insostituibile tale adempimento se è l'unico dettato ai fini del decorso del termine per uno dei legittimati, con le implicazioni di cui al co. 3 dell'art. 585 (non vale, per es., quale sostituto la notifica al difensore del decreto di citazione in appello, instaurato su impugnazione dell'imputato o viceversa, vieppiù che, in caso di due difensori, il termine non inizia a decorrere sino a che non sia stata fatta notifica anche all'altro; cfr.: vigente il codice 1930, S.U. 13.10.84, Meloni). Insomma, non risulta mai ritenuto inammissibile per decorso del termine, computato dal momento di presunta conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento, un qualsiasi atto d'impugnazione presentato prima che fossero decorsi i termini dalla notifica dell'avviso di deposito, nemmeno, si aggiunga, un ricorso diretto ex art. 311/2, cioè dell'atto d'impugnazione previsto in via alternativa alla richiesta di riesame.
La questione dunque è sorta solo circa la richiesta di riesame del difensore, o meglio si trascina dall'epoca in cui era vigente il codice abrogato.
Ma non si giustifica alla luce del principio di stretta legalità o tassatività (è quanto sottolinea, tra altre, la sentenza Sarmino, Sez. VI, 978/95). E sotto questo profilo non era giustificabile già all'entrata in vigore della L. 398/84, che novellò l'art. 263 bis codice 1930 (v. r. sub 2).
Semplicemente manca la previsione espressa dell'alternativa di conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento, che affermi una differenza del regime di riesame delle misure coercitive nel sistema delle impugnazioni, al pari di quello delle misure reali. Pertanto, la richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all'art. 173 CPP, facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 309 co. 3, dalla sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento.
P.Q.M.
annulla le impugnate ordinanze con rinvio al Tribunale di Catanzaro per il riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. CPP.
Roma, 26 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 17 APRILE 2003