Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 43763
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

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In materia di termini per l'impugnazione, il principio stabilito all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. "favor impugnationis" e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l'imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 43763
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43763
    Data del deposito : 6 novembre 2001

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