Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
In materia di termini per l'impugnazione, il principio stabilito all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione anche con riguardo ai termini previsti dall'art. 309 cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. "favor impugnationis" e in funzione dell'esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure (nel caso di specie, il giudice del riesame aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia dell'imputato, già latitante, in seguito alla sopravvenuta esecuzione della misura, ritenendo non utilizzabile dal difensore la data di decorrenza del termine stabilita per l'imputato, in considerazione del fatto che in precedenza l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era già stato notificato ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. al difensore d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 43763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43763 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE M. COSENTINO - Presidente - del 06/11/2001
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere - N. 5088
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - N. 21062/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ES EZ avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, in data 4 maggio 2001. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Luigi Ciampoli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,
osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza del 26 marzo 2001, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia dispose la custodia cautelare in carcere di ES EZ, indagato per i reati di associazione per delinquere ed estorsione.
Poiché lo ES si rese latitante, il menzionato GIP dispose che l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare venisse notificato al difensore di ufficio;
e tale notificazione venne effettuata in data 3 aprile 2001.
Il successivo 18 aprile l'indagato venne tratto in arresto e nominò un difensore di fiducia, il quale presentò istanza di riesame avverso il provvedimento cautelare;
ma il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 4 maggio 2001, dichiarò inammissibile l'impugnazione, osservando che la stessa era stata proposta fuori termine: secondo i giudici del riesame, infatti, la data di decorrenza del termine di impugnazione stabilita per lo ES non avrebbe potuto essere utilizzata anche dal suo legale.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo, con unico motivo, la violazione degli articoli 585, comma 3, e 309, comma 1, c.p.p.; ad avviso del ricorrente, andrebbe applicato nella fattispecie il principio secondo cui il difensore può avvalersi, per proporre la richiesta di riesame, del termine stabilito in favore dell'imputato latitante.
Il ricorso è fondato.
Va, peraltro, precisato che in ordine a tale questione v'è un contrasto di giurisprudenza.
Con alcune decisioni, questa Corte ha infatti stabilito che in materia di impugnazioni avverso provvedimenti concernenti la libertà personale proposte dall'imputato (o dalla persona sottoposta alle indagini) e dal suo difensore, a norma degli articoli 309 e 310 c.p.p., trova applicazione il principio stabilito dall'articolo 585,
comma 3, dello stesso codice, in base al quale, quando la decorrenza del termine per proporre il gravame è diversa per l'imputato e per il difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Mentre, in altra occasione questa stessa Corte ha statuito che "il principio stabilito all'articolo 585, comma 3, c.p.p. secondo cui, in materia di termini per l'impugnazione, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimò, non trova applicazione con riguardo al termine di dieci giorni previsto dall'articolo 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, atteso che la diversa decorrenza, ivi prevista, di detto termine per l'imputato (dall'esecuzione o notificazione del provvedimento impositivo della misura) e per il difensore (dalla notifica dell'avviso di deposito del medesimo provvedimento) è correlata non ad un fatto univoco ed omogeneo per entrambi i soggetti legittimati, suscettibile peraltro di concretarsi in tempi diversi (come nel caso della notificazione di un avviso), ma ad eventi tipologicamente diversi;
manifestazione, questa dell'intento del legislatore di istituire regimi di impugnabilità differenziati in relazione ai vari soggetti considerati" (Cass. pen., sez. 1^, 31 gennaio 1994, Lo Prete, RV 197394).
Ebbene, ad avviso di questo Collegio la tesi corretta è la prima, per le ragioni che saranno chiarite nel prosieguo della presente decisione.
A tal fine si osserva, anzitutto, che - secondo la dottrina e la giurisprudenza - sia il riesame che l'appello ex articolo 310 c.p.p. hanno natura di impugnazioni;
e che perciò per gli stessi deve trovare applicazione il principio generale stabilito dall'articolo 585, comma 3, c.p.p., secondo cui "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade che ultimo".
Nè si comprende per quale ragione la regola suddetta - il cui carattere generale è indubbio attesa la sua formulazione e la sua collocazione tra le norme del codice di rito - dovrebbe subire una eccezione nell'ipotesi in cui il termine per impugnare sia 2orrelato ad "eventi tipologicamente diversi", come hanno sostenuto alcunì;
tale correlazione, infatti, ad avviso di questo Collegio non rivela l'intenzione di istituire regimi di impugnabilità differenziati, per i quali sarebbe necessaria un'apposita norma.
Ma a sostegno della tesi giuridica qui adottata, si deve pure evidenziare che l'unicità del termine di cui all'articolo 585, comma 3, c.p.p., è motivata anche da esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure nonché dal così detto favor impugnationis.
Ed anzi, proprio con riferimento a quest'ultimo principio, si osserva che i mezzi di gravame sono stati predisposti per la tutela di quegli interessi processuali facenti capo all'esigenza che la concreta vicenda giudiziaria trovi il suo epilogo in una decisione giusta:
perciò, nel dubbio tra l'ammissibilità o meno di uno di essi, l'interprete deve optare - pur sempre nel rispetto del principio di tassatività di cui all'articolo 568, comma 1, c.p.p. - per l'ammissibilità dell'impugnazione, affrontando il merito del processo ed evitando di denegare giustizia.
Del resto, la correttezza di tale tesi è stata affermata in numerose decisioni di questa Corte, alle quali si rinvia per un quadro completo della materia (cfr.: Cass. pen., sez. 6^, 7 febbraio 1992, Ronco, RV 189635; Cass. pen., sez. 3^, 22 settembre 1995, Palestra, RV 202793; Cass. pen., sez. 3^, 14 dicembre 1995, Giuliani, RV 204161; Cass. pen., sez. 6^, 8 febbraio 1996, Crespi, RV 204096;
Cass. pen., sez. 1^, 22 dicembre 1998, Sannino, RV 212279). Alla stregua di quanto su esposto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Brescia per nuovo esame;
si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2001