Articolo 7 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 agosto 1982
Art. 7.

L' articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 263-bis - Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto. - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.
La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.
Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non e' prevista richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.
La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982
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