Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di misure cautelari, la richiesta di riesame e l'appello hanno natura di mezzi di impugnazione. Ne consegue che ove i predetti mezzi vengano proposti eventualmente sia dall'imputato sia dal suo difensore è applicabile il principio generale di cui all'art. 583, terzo comma, secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2000, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano - Presidente del 18.1.2000
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba - Consigliere N.292
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo - Consigliere N.24948/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori, avv. Marco Cavaliere e Tommaso Mancini, di IO TT e avv. Marco Cavaliere, di RA PA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 24.9.1999 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vittorio Martuscello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma in data 24.9.1999, pronunciando ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile l'appello proposto dal difensore di RA PA avverso l'ordinanza 27.3.1999 dello stesso Tribunale, che respingeva l'istanza di revoca degli arresti domiciliari, essendo intempestivo perché presentato il 12 aprile mentre l'ordinanza impugnata era stata notificata ai difensori il 27 marzo, a nulla rilevando la data della notifica all'indagato. Con la stessa ordinanza il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dai difensori di IO TT avverso l'ordinanza 29.3.1999 dello stesso Tribunale con la quale (revocata la misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché fondata su intercettazioni telefoniche inutilizzabili) veniva confermata la misura stessa per gli altri reati (relativi alle sostanze stupefacenti) perché basata su intercettazioni telefoniche utilizzabili (in quanto debitamente autorizzate perché compiute in data successiva al 30.4.1997) e su altri elementi indizianti. Il Tribunale ribadiva la sussistenza degli indizi di colpevolezza sulla base dei sequestri e dei risultati degli appostamenti di polizia giudiziaria (corredati da documentazione fotografica) e ravvisava le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. B) e C), c.p.p. in relazione alla pregressa latitanza e ai collegamenti internazionali dell'indagato, ritenendo l'unica misura idonea la custodia in carcere.
Ricorre la difesa del RA per violazione degli artt. 310 e 585, o. 3, c.p.p., in quanto la regola generale secondo cui ai fini della impugnazione "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo". Ricorre altresì la difesa del IO per illogicità della motivazione relativamente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, essendosi l'ordinanza impugnata limitata a "interpretare il provvedimento della cui cognizione era investito e non invece a rivalutare gli elementi indiziari dopo l'intervenuto annullamento dell'originaria ordinanza da parte della Corte di cassazione per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse del RA è fondato. L'impugnata ordinanza, infatti, aderisce ad una giurisprudenza assolutamente minoritaria di questa Suprema Corte, secondo cui il principio generale stabilito dall'art. 585, c. 3, c.p.p. non troverebbe applicazione con riguardo al termine di giorni dieci previsto dagli artt. 309,c. 3 e 310, c. 2, c.p.p.
La giurisprudenza dominante, cui questa sezione aderisce, ritiene invece che in materia di misure cautelari, sia in sede di riesame che di appello, entrambe le istanze eventualmente proposte dall'indagato e dal suo difensore hanno natura di impugnazione;
ne consegue che, secondo il principio generale affermato dall'art. 585, c. 3, c.p.p., quando la decorrenza dei termini è diversa, opera il termine che scade per ultimo (Cass., 22.9.1995, Palestra, RV 202.793; 11.5.1993, Di Lorenzo). D'altra parte la regola risponde al principio del favor rei e, come tale, appare del tutto conforme ai principi costituzionali relativi al regime delle garanzie dell'imputato. L'ordinanza relativamente al RA deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per l'esame dei motivi posti a fondamento della stessa, frustrati dalla preventiva dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Diversamente è a dirsi per quanto concerne il IO. Il motivo di impugnazione è generico, poiché si limita ad una lettura "lessicale" dell'ordinanza del Tribunale, senza approfondire i temi eventualmente oggetto della doglianza. Peraltro l'ordinanza impugnata dà contezza del valore residuale delle intercettazioni telefoniche ritenute utilizzabili e degli elementi indiziari di contorno, così da apparire adeguatamente motivata relativamente alle doglianze proposte dalla difesa. Il rigetto del ricorso del IO comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di RA PA e rinvia per l'esame al Tribunale di Roma;
rigetta il ricorso di IO TT, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000