Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato, la mancata notifica dell' avviso a uno dei difensori in ordine all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma essa, quandanche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione.
In tema di documentazione degli atti, non è causa di nullità, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., la mancata sottoscrizione dei verbali di udienza in ogni foglio, atteso che tale sanzione, prevista per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen., ma solo quelle che determinano incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 15546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15546 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 16/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 295
3. Dott. RIGGIO GIANRA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 037780/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'FR QU N. IL 08/12/1968
2) IA EL N. IL 13/03/1957
3) RM US N. IL 16/08/1956
4) EF US N. IL 15/02/1961
5) PI EN N. IL 27/03/1965
6) IS IO N. IL 06/07/1957
7) EA LU N. IL 26/02/1962
8) TE NA RA N. IL 12/10/1964
avverso SENTENZA del 16/03/2000 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Riggio
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Jacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di D'FR e il rigetto degli altri ricorsi. Uditi i difensori Avv. Politi Biondi e Cola per D'FR, RT per RI e ED, CH per RE, IE e KR per FI, CO per SC, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza del 29 maggio 1998 la Corte di Assise di Napoli, giudicando su molteplici episodi criminosi, avvenuti nella zona orientale della provincia tra gli anni 1988 e 1992 e riconducibili al cruento scontro tra le due organizzazioni camorristiche facenti capo a RI LV e IO AN, tra l'altro e per quanto qui interessa, dichiarava:
D'FR AL colpevole di omicidio aggravato in danno di OG TO, detenzione e porto illegale di arma (capi A e B della rubrica) e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei e lire duemilioni di multa;
RI LL colpevole di omicidio aggravato in danno di RR EL (capi V e Z della rubrica), detenzione e porto illegale di armi, nonché di omicidio aggravato in danno di TI LI, detenzione e porto illegale di armi (capi A18 e A19) e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto e lire seimilioni di multa;
CO PE colpevole dei reati di cui agli stessi capi V e Z e, concesse le attenuanti generiche in rapporto di prevalenza, lo condannava alla pena di anni quattordici, mesi sei di reclusione e lire duemilioni di multa;
FI PE colpevole dei reati di cui ai suddetti capi A18 e A19 e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei e lire tremilioni di multa;
PI EN colpevole di tentato omicidio aggravato in danno di PA NE e CU AL detenzione e porto illegale di armi (capi A4 e A5) e lo condannava alla pena di anni sette, mesi due di reclusione e lire unmilione di multa;
RE LU colpevole dei reati di cui ai capi A4, A5, V, Z e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di anni venti di reclusione e lire tremilioni di multa;
ED RO colpevole degli stessi reati ascritti ai capi A4, A5, V, Z e lo condannava alla pena di anni ventiquattro di reclusione e lire tremilioni di multa, in concorso delle attenuanti generiche equivalenti;
SC AN colpevole dei reati di cui ai capi A18 e A19 e, riconosciuta la diminuente di cui all'art. 8 L. 203/91, lo condannava alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione e lire unmilione di multa.
La Corte di Assise di Appello di Napoli con sentenza del 16 marzo 2000, sulla impugnazione proposta dal pubblico ministero dagli imputati, assolveva ED RO dai reati sub A4 e AS, rideterminando in anni ventuno di reclusione e lire duemilioni di multa la pena allo stesso inflitta e confermava nel resto la decisione gravata.
L'omicidio di OG TO era stato commesso in S. Anastasia il 13 settembre 1990. Il cadavere era stato rinvenuto, accanto ad un motociclo, nelle vicinanze di un deposito di medicinali, la mattina del giorno successivo e presentava i segni di un solo colpo di arma da fuoco alla testa.
Il collaboratore di giustizia AM Domenico aveva dichiarato che nel settembre 1990, scarcerato dopo una breve detenzione, aveva trovato ad attenderlo in casa il OG, con il quale si era recato al C.T.O. di Napoli, dove era ricoverato RI LV. Questi gli aveva detto che bisognava "fare un servizio". Rientrato a Pomigliano, aveva avvertito PI per dare il cambio a D'FR nel turno di guardia in ospedale al RI. Come da costui indicato, si era, quindi, incontrato con il di lui fratello LL, il quale gli aveva specificato che era programmata per le ore 22,30 una finta rapina in un deposito farmaceutico, essendo stati già presi accordi con il custode. Nutrendo dei sospetti, aveva preferito andare all'appuntamento con l'auto del cognato, mentre il OG era a bordo di una "Vespa" appartenente al D'FR. Giunto sul posto, aveva spento i fari, tenendosi a distanza di circa duecento metri e aveva visto il D'FR scendere dalla "Golf" di RI LL, sparare al OG dopo avere fatto il gesto di salire sulla moto e allontanarsi.
Aveva aggiunto il dichiarante che il OG era un ribelle, che assumeva iniziative e, inoltre, aveva picchiato in pubblico TA AN e litigato con RI LL.
DI AN, imputato di reato connesso e compartecipe dell'organizzazione criminosa capeggiata da FI PE, aveva riferito che durante un periodo di codetenzione nel carcere di Poggioreale il D'FR gli aveva confidato di essere responsabile dell'omicidio del OG, il quale aveva rubato della droga a RI.
Quanto alle modalità del delitto, il D'FR gli aveva detto che, con il pretesto di compiere un furto di auto, aveva indotto il OG a portarsi insieme a lui nel luogo stabilito a bordo di una "Vespa" e durante il tragitto gli aveva sparato, venendo poi recuperato da TA AN, con il quale si era in precedenza accordato.
I Giudici di merito ritenevano la versione del AM riscontrata, nei punti essenziali, dalla dichiarazione del DI e concordante con le risultanze obiettive dell'indagine; dichiaravano, quindi, la responsabilità del D'FR, mentre nei confronti di RI LV e LL veniva pronunciata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 sec. co. c.p.p..
RR EL era stato ucciso in Pomigliano D'Arco verso le ore 22 del 7 maggio 1992; la sua auto, sulla quale erano state poi rilevate tracce di un urto nella parte posteriore, era stata raggiunta in piazza Mercato da un altro veicolo, dall'interno del quale erano stati esplosi colpi di arma da fuoco. Tracce riferibili ad un urto erano state trovate sulla parte anteriore dell'auto "Alfa Romeo" usata dagli esecutori del delitto, successivamente rinvenuta bruciata presso una masseria.
Risultava dalle investigazioni che la vittima aveva svolto attività di contrabbando di sigarette con i fratelli NA e LV ER e che tale gruppo, dedito anche al "recupero di crediti", si era posto in contrasto con l'organizzazione dei RI. Il RR la sera del delitto era uscito con l'auto dalla casa dei ER ed era stato seguito da una vettura che, dopo averlo tamponato, lo aveva affiancato, in modo da consentire a uno degli occupanti di esplodere i colpi mortali.
L'imputato di reato connesso LU NZ, già affiliato all'associazione criminosa dei RI, aveva dichiarato che il RR era stato ucciso anche per vendicare l'omicidio di TA AN, nel quale aveva svolto il ruolo di "specchiettista". L'ordine era stato dato da RI LV ed era stato eseguito una sera in cui RI LL aveva avvertito che la vittima designata era nell'abitazione di ER, sita nei pressi della sua macelleria. NA OL aveva segnalato l'uscita del RR e i complici si erano mossi, a bordo di tre autovetture, esso LU con CO e NA su un'"Alfa", seguita dall'auto di ED RO e dalla "Golf" di RE LU. L'"Alfa", dopo avere tamponato la "Volvo" del RR, la aveva affiancata e lo stesso dichiarante, vista l'esitazione del CO, aveva sparato. L'auto era stata, poi, incendiata e il gruppo si era riunito con il RE e il ED. Le armi erano state fornite da RI LL, che le custodiva, insieme ad altre, per conto del clan.
NA OL, altro collaboratore di giustizia, confermava di avere svolto il ruolo di autista nell'azione delittuosa e la partecipazione delle altre persone, indicate dal LU, mentre l'imputato CO PE ammetteva di essere stato presente, perché convinto di dovere dare, insieme agli altri, una lezione al RR e non di doverlo uccidere.
La Corte distrettuale, respingendo le deduzioni difensive circa la personale inattendibilità del LU e del NA, riteneva le dichiarazioni di costoro sostanzialmente coincidenti e riscontrate dai dati della generica, non ultimo il rinvenimento delle armi del clan RI nei nascondigli indicati dai due propalanti. L'omicidio di TI LI era stato consumato in Pomigliano D'Arco verso le ore 18 dell'11 febbraio 1988; la vittima;
appena uscita da un negozio di mobili, era stata attinta da colpi di arma da fuoco in varie parti del corpo.
Anche su questo fatto delittuoso aveva reso dichiarazioni il LU, secondo il quale l'ordine era stato dato da RI LV e trasmesso ad FI PE, dopo che il TI, appena uscito dal carcere, aveva chiesto a RI LL di entrare negli affari del clan.
Dovevano eseguire l'omicidio OR IA, CI "o torrese", identificato in SC CI e AN "o brasilese", i quali si erano portati nella videoteca di RI LL, da dove si potevano vedere i movimenti intorno all'abitazione del TI. Lo stesso dichiarante, quando quest'ultimo era uscito, aveva avvisato gli esecutori, che si erano posti all'inseguimento.
Il coimputato SC aveva ammesso la sua partecipazione, in qualità di "visore", all'omicidio, deciso da RI LV perché il TI, durante la carcerazione, si era avvicinato ai gruppi rivali di IO e AB.
FI inizialmente non era convinto, ma dopo circa un mese aveva deciso di eseguire l'ordine, cedendo alle insistenze dei RI. Si erano portati nel negozio di RI LL SC, OR IA e NA LV;
gli ultimi due, dopo avere seguito con SC e con l'appoggio dello stesso RI, di LU e di SC la vittima, la avevano raggiunta e colpita con le pistole cal. 38 di cui disponevano.
La Corte di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità di RI LV quale mandante, di RI LL e di FI quali mandanti e organizzatori dell'omicidio e di SC quale esecutore e, anche con riguardo alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, nei confronti del OR, aveva assolto l'SC dal reato di cui trattasi.
La decisione veniva confermata nel giudizio di appello. Il 16 aprile 1992 in Pomigliano, nei pressi del laboratorio di marmista di OS ON, si era verificata una sparatoria, a seguito della quale il PI, ferito ad una gamba, era stato accompagnato all'ospedale di Pollena Trocchia con un'auto "Peugeot 205", corrispondente a quella in uso a RE LU.
Secondo il LU, il marmista OS aveva riferito di avere ricevuto richieste estorsive a RI LV;
questi aveva organizzato un agguato contro gli estorsori, affidandone l'esecuzione a ED RO, D'RA CI, RE e PI, che il dichiarante aveva accompagnato sul posto, guidando un'auto rubata in precedenza;
aggiungeva di non essere stato presente al conflitto a fuoco, ma di averne avuto notizia dall'OS e dai predetti coimputati. Il collaborante NA aveva dichiarato di avere appreso le modalità di svolgimento del fatto dal RE e dal ED, mentre OR LU aveva riferito di avere avuto sullo stesso fatto le confidenze di PA NE. Costui, interrogato, aveva confermato il tentativo di estorsione in danno del marmista OS, ma aveva negato di avere partecipato ad una sparatoria.
La Corte distrettuale aveva ribadito la ricostruzione del fatto operata in primo grado sulla base delle anzidette dichiarazioni e del riscontro costituito dal ferimento del PI, pronunciando, tuttavia, assoluzione nei confronti del ED e del D'RA, la cui partecipazione alla fase dell'appostamento risultava unicamente dalle propalazioni di LU.
La sentenza è stata impugnata dagli imputati indicati in epigrafe, personalmente o tramite i rispettivi difensori. D'FR deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che:
la decisione nei suoi confronti si fonda sulle dichiarazioni, inattendibili e contrastanti, di due collaboranti, il primo dei quali sostiene che si parlò di una finta rapina, mentre il secondo fa riferimento ad un furto d'auto e poi, rispettivamente: che D'FR e OG viaggiarono su veicoli diversi e che viaggiarono insieme su una "vespa"; che il D'FR fu recuperato da RI LL e da TA AN;
la sentenza colloca il delitto a notte avanzata, mentre dalla consulenza autoptica e da una testimonianza risulta che esso avvenne alle ore 6 circa del 14 settembre;
la versione del AM circa gli spostamenti compiuti dopo la sua uscita dal carcere è incompatibile con gli orari indicati e con la circostanza di non essere stato notato, o successivamente contattato, dagli esecutori del delitto;
è illegittima l'ordinanza con la quale sono state rigettate le richieste di rinnovazione del dibattimento, nonché l'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di rinvio del processo per accedere al rito abbreviato;
la sentenza è nulla, oltre che in conseguenza delle nullità di dette ordinanze, perché nel giudizio di primo grado l'Avv. Spiezia ebbe a concludere per tutti gli imputati "in diritto", ma nessuna conclusione "nel merito" venne rassegnata per D'FR;
il processo, comunque, va definito con il rito abbreviato;
è carente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e di riduzione della pena.
Il difensore di RI LL denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di:
1) premeditazione, che non è desumibile dalle modalità dell'agguato; dalla stessa sentenza risulta, infatti, quanto all'omicidio RR, che l'imputato non partecipò alla fase decisionale e, in relazione all'omicidio TI, emerge che l'ordine del fratello, che LL portò ai consociati, non ebbe attuazione, mentre al momento dell'esecuzione egli si limitò a segnalare la presenza della vittima;
2) motivo abbietto, ritenuto in relazione all'omicidio RR, poiché il riconoscimento dell'aggravante presuppone una prova rigorosa del movente, mentre in sentenza sono state indicate causali diverse;
3) diniego delle attenuanti generiche, che non tiene conto del ruolo marginale e della condizione di subordinazione psicologica del ricorrente nei confronti del fratello LV.
È illegittimo, secondo il ricorrente, il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento riguardante: l'assunzione come testi della suocera e della moglie dell'imputato in ordine alla presenza di costui nella zona in cui avvenne l'omicidio RR;
l'assunzione di testi che avrebbero riferito sulla relazione adulterina tra l'imputato e la moglie del LU;
l'esame del coimputato CO;
il richiamo degli atti del procedimento a carico di NA OL e della moglie dello stesso;
l'acquisizione degli atti del procedimento di riesame nei confronti del RI. Si denuncia, inoltre:
la mancata applicazione del rito abbreviato;
la illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p.;
la incompatibilità del presidente del Collegio giudicante, per avere concorso a pronunciare sentenza nel processo a carico di BR ed altri;
violazione dell'art. 192 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità personale del LU e del NA, alla attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni e alla sussistenza di riscontri esterni, atteso che CO, pur confessando la propria responsabilità per l'omicidio RR, ha escluso la partecipazione del RI, mentre un'altra sentenza ha stabilito che mandante dell'omicidio era stato D'RA CI.
Con note di udienza in data 26/1/2001 sono stati ribaditi alcuni dei motivi suesposti.
In difesa di CO si eccepisce:
la illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p.;
la violazione degli artt. 27/31 della legge 479/99 e dell'art, 442 c.p.p., dovendo comunque il processo definirsi ai sensi dell'art.4 ter co. 2 della legge 144/2000;
la incompatibilità del Cons. Capecelatro, per avere concorso a pronunciare sentenza nei confronti di RI LV per l'omicidio RR;
il difetto di motivazione in ordine alla attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto.
A sostegno del ricorso di FI si rileva violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto:
la stessa sentenza, confermando l'assoluzione di SC, disattende la versione di SC, peraltro discordante da quella di LU riguardo alla fase esecutiva e al movente, indicato dal primo nell'avvicinamento del TI al clan IO-AB e dal secondo nella pretesa di mettersi in affari con i RI;
è inadeguata la motivazione in ordine al riconoscimento della premeditazione e al diniego delle attenuanti generiche. Si deduce, inoltre, che:
è nullo il giudizio di primo grado per il mancato deposito, ai sensi dell'art. 430 co. 2 c.p.p., della documentazione afferente all'attività integrativa di indagine svolta dal pubblico ministero;
è nullo il giudizio di appello per essere stato omesso l'avviso al difensore del deposito della sentenza di primo grado;
è inutilizzabile la dichiarazione di ER LV, escusso quale teste, in violazione dell'art. 63 co. 2 c.p.p.;
il processo va comunque definito con le forme del rito abbreviato.
Quest'ultima richiesta viene proposta anche dal ricorrente PI, che lamenta anche violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sul rilievo che le dichiarazioni di NA e LU in ordine alla sparatoria avvenuta nei pressi del laboratorio dell'OS sono "de relato" e prive di riscontri, mentre non è provata la volontà omicida dell'imputato.
SC si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, non sufficientemente motivata.
Il difensore di RE deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione riguardo alla sua partecipazione alla fase esecutiva dell'omicidio RR e al tentato omicidio, nonché relativamente al diniego di riduzione della pena e chiede, comunque, l'applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Con atto proposto da altro difensore si rileva difetto di motivazione sul giudizio di comparazione tra le circostanze. In difesa di ED l'Avv. Alesci denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, in quanto le dichiarazioni di LU e NA divergono tra loro e rispetto alle risultanze testimoniali sulle modalità esecutive dell'omicidio RR.
Con i motivi a firma dell'Avv. Spiezia si deduce: illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p.;
violazione degli artt.27/31 della legge 479/1999;
definibilità del processo ai sensi dell'art. 4 ter co. 2 della legge 144/2000;
incompatibilità del Cons. Capecelatro per i motivi esposti in difesa di CO;
nullità del giudizio di primo grado per non essere stati sottoscritti in ogni foglio i verbali di udienza dall'ausiliario e dal presidente e per non essere stati sottoscritti dal pubblico ufficiale che aveva redatto le trascrizioni fonografiche i relativi verbali;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di LU e NA e al diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto. Vanno esaminate preliminarmente, per il loro carattere assorbente, l'eccezione attinente alla applicabilità del rito abbreviato e la connessa questione di legittimità costituzionale. La pronuncia impugnata, sul punto, si fonda sulla considerazione, giuridicamente ineccepibile, che la disciplina processuale in quel momento vigente non consentiva il ricorso al rito speciale.
La riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, già allora in vigore, aveva ribadito, infatti, la finalità essenziale di economia processuale dell'istituto (espressamente menzionata nel quinto comma dell'art. 438 c.p.p.), prevedendo la definizione del procedimento nel contesto dell'udienza preliminare, escludendo la obbligatorietà del consenso del pubblico ministero e la preclusività della punibilità del reato con la pena dell'ergastolo. Non era, invece, applicabile la disciplina transitoria, dettata dall'art. 4 ter della legge 5/6/2000, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7/4/2000 n. 82, in quanto operante soltanto per i giudizi di appello in corso alla data di conversione del citato D.L. n. 82/2000, successiva alla pronuncia della sentenza "de qua". Ricondotta la questione nei confini delle disposizioni di legge che dovevano essere applicate dal Giudice di merito, deve rilevarsi che la possibilità di ricorso al rito abbreviato, secondo un criterio ermeneutico pacifico in relazione al testo previgente degli artt. 438 e 442 c.p.p., doveva fare riferimento alla configurabilità in astratto di un reato punibile con la pena dell'ergastolo, di guisa che essa era esclusa anche quando, dipendendo la detta punibilità dall'esistenza di circostanze aggravanti, queste venivano in concreto elise a seguito di giudizio di comparazione con circostanze attenuanti ("ex plurimis", Cass. Sez. 1^ 30/8/1995 n. 9267): al giudice del dibattimento, dunque, non era consentito, una volta applicata una pena diversa dall'ergastolo, effettuare la diminuzione di pena prevista per il rito speciale tempestivamente richiesto (Cass. Sez. 1^ 18/3/1994 n. 3240). D'altra parte, risulta evidente dal testo dell'art. 4 ter della legge n. 144/2000, che detta regole specifiche per l'applicazione del rito abbreviato nel giudizio di primo grado, di appello e di rinvio, la inapplicabilità nel giudizio di cassazione.
La "ratio" della disposizione transitoria è coerente con l'orientamento legislativo espresso in tema di valutazione delle prove con l'art. 1 co. 4 del D.L. 7/1/2000 n. 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 25/2/2000 n. 35, laddove si stabilisce - in palese contrasto con l'interpretazione data dalla sentenza delle Sezioni Unite 7/4/1998 (ric. Gerina) - che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento e già valutate ai fini della decisione si applicano nel giudizio di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione delle prove al momento della decisione stessa.
Tale orientamento si ispira univocamente alla generale operatività del principio "tempus regit actum", in assenza di una espressa deroga, ed esclude la possibilità di applicazione della nuova normativa nel giudizio di cassazione, per sua natura funzionalmente diretto solo alla verifica di legittimità della decisione del giudice di merito, verifica che può essere effettuata unicamente con riferimento alla normativa vigente all'epoca di detta decisione, che il giudice era obbligato ad applicare. Con la conseguenza che, allorché tale controllo dia esito positivo, la decisione impugnata non può essere annullata, non sussistendo un vizio di legittimità, inteso come inosservanza o violazione della legge che doveva essere applicata. Nè la disciplina del giudizio abbreviato è riconducibile al regime della successione delle leggi penali sostanziali, di cui all'art. 2 co. 2 e 3 c.p., in ragione degli effetti sostanziali, costituiti dalla diminuzione di pena che consegue all'ammissione al rito speciale.
La natura delle norme, infatti, non dipende dalla loro attitudine a incidere sulla posizione sostanziale dell'imputato (che appartiene a gran parte delle norme processuali), bensì dalla funzione specifica di regolare lo svolgimento del procedimento secondo modalità e tempi rigidamente predeterminati, restando le norme processuali soggette al principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle c.d. "preleggi".
Peraltro, le norme processuali transitorie, disciplinando situazioni particolari, destinate ad esaurirsi in breve tempo, non comportano violazione del parametro costituzionale della disparità di trattamento e della non ragionevolezza.
Infine, con specifico riferimento alla inapplicabilità "postuma" della diminuzione di pena per il giudizio abbreviato, sono del tutto equivalenti le situazioni di chi abbia effettuato a suo tempo richiesta di essere ammesso al rito speciale e di chi non abbia fatto tale richiesta, in quanto preclusa dalle regole processuali all'epoca vigenti, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 176/1991). Invero, posto che non è revocabile in dubbio la legittimità del diniego, alla stregua della normativa vigente in quel momento, l'istanza a suo tempo presentata non può determinare l'effetto di rendere illegittima - e come tale suscettibile di annullamento nel giudizio per cassazione - una decisione che era conforme al dettato della legge. La richiesta, infatti, ha esaurito la sua funzione in quel determinato momento processuale, come è confermato dalla necessità (statuita dall'art. 4 ter co. 2 e 4 della legge n.144/2000) che sia presentata una nuova richiesta per farsi luogo al giudizio abbreviato nelle specifiche situazioni previste, tra le quali non rientra il giudizio di cassazione.
Pertanto, la richiesta dei ricorrenti va rigettata ed è manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Sono infondate anche le altre eccezioni procedurali proposte dai ricorrenti.
In ordine alla pretesa nullità del giudizio in relazione alla composizione dell'organo giudicante, osserva la Corte che le incompatibilità previste dal codice di procedura penale non rientrano nella disciplina delle nullità; ciò risulta evidente dal particolare regime degli effetti processuali, atteso che gli atti compiuti dal giudice, del quale è stata riconosciuta la incompatibilità, non sono nulli, ma possono essere dichiarati in tutto o in parte inefficaci solo con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione (art. 42 co. 2 c.p.p.). Invero, la nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. a) dello stesso codice è prevista in relazione al difetto di capacità del giudice, determinata dalla mancanza dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di quelle funzioni in un determinato procedimento.
Pertanto, l'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di impugnazione, ma solo come motivo di ricusazione, nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 38 c.p.p. (Cass. Sez. 1^ 293/1996, De Angelis).
Ne deriva che se l'istanza di ricusazione non è stata proposta, ovvero se è stata rigettata con motivazione giuridicamente corretta, essa non può essere dedotta nel giudizio di legittimità. La violazione dell'obbligo - imposto dal secondo comma dell'art.430 c.p.p. - del deposito della documentazione relativa all'attività
integrativa di indagine svolta dal pubblico ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio rientra nel regime delle inutilizzabilità e non delle nullità, il cui ambito, definito inderogabilmente dal principio di tassatività, non può essere esteso oltre le ipotesi espressamente previste dalla legge. Con la conseguenza che nessun vizio è configurabile allorché, come nella specie, il pubblico ministero non abbia comunque attinto agli elementi acquisiti attraverso le indagini suppletive, per la ragione, di tautologica evidenza, che non può parlarsi di inutilizzabilità di atti non utilizzati. In tal caso, infatti, non sussiste alcuna violazione del principio di parità delle parti, essendosi la prova formata in dibattimento, sugli elementi ritualmente posti a conoscenza e nella disponibilità delle parti stesse.
Anche nel vigente sistema processuale la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello mantiene la natura di istituto eccezionale, operando la presunzione di completezza dell'indagine probatoria svolta nel dibattimento di primo grado: la legge non attribuisce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma vincola tale potere, nel suo concreto esercizio, alla condizione che la predetta presunzione di completezza rimanga superata dalla constatazione dell'impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ovvero della assoluta necessità dell'integrazione istruttoria.
Nel caso in esame la Corte distrettuale ha accolto in parte le richieste di rinnovazione dell'istruzione proposte dalle parti ed essendo la decisione legittima, alla luce del principio suindicato, non è censurabile in questa sede.
La mancata sottoscrizione in ogni foglio dei verbali di udienza non è causa di nullità, poiché non è in tal modo sanzionata la inosservanza di tutte le formalità indicate nell'art. 137 c.p.p., determinandosi una causa di nullità, a norma dell'art. 142 c.p.p., soltanto nel caso, qui nemmeno prospettato in chiave difensiva, che vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute ovvero che manchi del tutto la sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Ugualmente, in tema di documentazione degli atti, è
processualmente irrilevante la mancata sottoscrizione della trascrizione delle registrazioni, come deve desumersi con argomentazione "a fortiori", posto che la sanzione della nullità non è prevista neppure per la mancata trascrizione delle registrazioni, in quanto questa non costituisce mezzo di prova e non si identifica come una tipica attività documentale, fornita di una propria autonomia conoscitiva (Cass. Sez. 6^ 7/4/1995 n. 3784). Atteso che l'avviso di deposito ha la funzione di porre l'imputato e il suo difensore in grado di prendere visione della sentenza depositata, al fine di consentirgli la presentazione tempestiva dell'impugnazione, la mancata notifica al difensore dell'imputato FI dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ritualmente dedotta nel giudizio di appello dal co-difensore, ha determinato l'unico effetto di rendere inoperante il decorso del tempo ai fini della scadenza del termine per impugnare. Il primo difensore avrebbe potuto, quindi, presentare autonomi motivi di appello;
non essendosi avvalso di tale facoltà ed avendo esercitato regolarmente la propria funzione e svolto compiutamente le difese nel giudizio di appello, non può fondatamente proporre in sede di legittimità doglianza per l'omissione, che è stata, ad ogni effetto, sanata.
Questione centrale nell'economia processuale, dedotta da tutti i ricorrenti, è quella della valutazione delle prove. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi ermeneutici consolidati "in subiecta materia".
Il disposto dell'art. 192 c.p.p. non introduce una restrizione al principio del libero convincimento del giudice, ma, mantenendo fermo l'esclusivo potere del giudice di merito di valutare la prova, impone un limite metodologico, dettando criteri dai quali il procedimento cognitivo non può discostarsi quando si tratta di vagliare le dichiarazioni delle persone indicate nei commi terzo e quarto.
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato non vanno qualificate come indizi, essendo la distinzione immanente nel testo della norma, che agli indizi fa specifico, differenziato riferimento (secondo comma), bensì come prova, a cui è riconosciuta, tuttavia, una efficacia limitata, in quanto di per sè insufficiente a dare fondamento al giudizio ed idonea ad assumere completa valenza dimostrativa soltanto in presenza di altri elementi che ne confermano l'attendibilità: in considerazione della fonte da cui proviene la chiamata, si rende necessaria l'adozione di un particolare meccanismo di controllo, che si spiega con l'avvertita esigenza di assicurare in questo caso, attraverso i riscontri, la genuinità dell'acquisizione probatoria.
Tale vaglio è stato esaustivamente compiuto nella specie dalla Corte territoriale, il cui apprezzamento non è sindacabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici.
È, infatti, congruamente motivato il giudizio positivo circa l'attendibilità dei dichiaranti, desunta dalla spontaneità della risoluzione a collaborare e dalla conoscenza diretta del contesto di riferimento, del quale erano stati partecipi.
Ugualmente puntuale, relativamente agli omicidi RR e TI, è l'analisi dei requisiti oggettivi che, al di là della credibilità soggettiva delle fonti, devono necessariamente qualificare le dichiarazioni ex art. 192 c.p.p.. Rilevano, a tal fine, la provenienza plurima delle accuse per ciascun episodio, la loro coerenza e costanza, la coincidenza sugli elementi essenziali dei fatti criminosi e sulla identità degli autori (l'imputato CO ha finito con l'ammettere la propria partecipazione all'omicidio del RR), la corrispondenza con le risultanze oggettive delle indagini di polizia giudiziaria. Per contro, le divergenze tra le dichiarazioni, attinenti a momenti dinamici delle azioni delittuose obiettivamente di difficile memorizzazione, riguardano aspetti marginali della vicenda e dimostrano l'autonomia delle fonti.
Tale elevato grado di attendibilità oggettiva rende irrilevante l'indagine circa i pretesi motivi di contrasto personale tra RI LL e il LU (il quale ne ha sempre negato il fondamento) e l'asserito trattamento giudiziario favorevole riservato alla moglie del NA dopo che il marito aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti, poiché i riscontri che assistono le versioni rese dai due dichiaranti ne escludono comunque il carattere calunnioso. Da siffatto contesto probatorio possono espungersi le dichiarazioni di ER LV, in quanto meramente descrittive dei rapporti antagonistici con il gruppo RI (su cui sono state acquisite ampie dichiarazioni di ER NA) e prive di concreta incidenza circa le modalità dell'omicidio del RR e l'identità dei responsabili, di guisa che è irrilevante accertare se esse sono state ritualmente assunte, in assenza delle garanzie stabilite dall'art. 210 c.p.p.. Entrambi i fatti omicidiari, dunque, sono stati ricostruiti dalla Corte di merito in esito ad una valutazione delle risultanze processuali logicamente e giuridicamente corretta. La loro matrice ideologica, sicuramente riconducibile alla strategia di violenta affermazione ed espansione del potere criminale di un'organizzazione camorristica, compatibile con causali aggiuntive, rappresentate da personali ragioni di astio o di vendetta di singoli associati, individua come sommamente spregevole il movente (donde la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.) e dà fondamento al riconoscimento della premeditazione, essendo stati i delitti decisi e programmati nelle loro modalità essenziali nell'ambito dell'organizzazione delinquenziale. Nè contrasta con la configurazione di detta aggravante il fatto che il momento dell'esecuzione, affidato al verificarsi di condizioni favorevoli, non era determinato al momento della decisione, posto che il crimine era stato già deliberato, con conseguente predisposizione di uomini e mezzi.
La obiettiva gravità dei fatti, la natura del movente e le modalità, espressive di un intenso dolo di proposito, giustificano il diniego delle attenuanti generiche, mentre è del tutto generica la doglianza proposta dagli imputati CO e ED in ordine al mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione al fatto.
Pertanto, vanno rigettati i ricorsi proposti dagli imputati RI, CO, FI, SC e ED, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
La sentenza gravata deve essere, invece, annullata nei confronti del D'FR e, relativamente ai fatti di cui ai capi A4) e A5) della imputazione, nei confronti del PI e del RE. Per quanto riguarda la posizione del primo di detti imputati, le accuse del AM risultano contraddette dalle dichiarazioni "de relato" del DI su aspetti rilevanti del fatto, come il movente del delitto, l'espediente usato per attrarre la vittima nell'agguato, il modo in cui fu compiuto il tragitto (D'FR e OG insieme sulla "vespa", ovvero su veicoli diversi, con incontro nel luogo concordato), l'identità della persona che provvide a "recuperare" l'omicida (TA AN ovvero RI LL, quest'ultimo assolto dalla medesima imputazione di omicidio con sentenza definitiva). Inoltre, la sentenza gravata non dà conto del rilevato contrasto della ricostruzione, operata secondo i riferimenti del dichiarante, con il dato cronologico indicato dal consulente medico- legale in sede di accertamento autoptico, non essendo spiegata con plausibile argomentazione la ragione per cui questo debba essere disatteso.
Del pari carente è la motivazione riguardo al tentato omicidio e al connesso reato sub A4) e A5) della rubrica.
Gli elementi indicati in sentenza, seppure sufficienti a dare prova di una violenta contesa tra due gruppi, originata da concorrenti interessi in attività estorsive, nulla provano in ordine al nucleo essenziale dell'imputazione, cioè la volontà omicida, che deve desumersi dalla idoneità ed univocità degli atti compiuti, in relazione ai mezzi usati e alle modalità esecutive, quali la reiterazione e direzione dei colpi di arma da fuoco.
Manca, insomma, nella ricostruzione operata dal Giudice di merito, ogni dimostrazione della materialità del fatto nei suoi profili giuridicamente significativi e, dunque, della condotta degli imputati, sicché la motivazione sul punto si risolve, inammissibilmente, nella vaga prospettazione di uno scenario di violenza armata.
Sussistendo, pertanto, nei limiti indicati, i denunciati vizi di motivazione, la sentenza impugnata va annullata "in parte qua", con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo giudizio tenendo conto dei rilievi suesposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'FR AL e PI EN in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, nonché nei confronti di RE LU limitatamente ai reati di cui ai capi A4 e A5 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti RI LL, CO PE, FI PE, ED RO e SC AN al pagamento in solido delle spese processuali. Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001