Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 15546
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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In tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato, la mancata notifica dell' avviso a uno dei difensori in ordine all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma essa, quandanche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione.

In tema di documentazione degli atti, non è causa di nullità, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen., la mancata sottoscrizione dei verbali di udienza in ogni foglio, atteso che tale sanzione, prevista per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen., ma solo quelle che determinano incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 15546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15546
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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