Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2001, n. 25007
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi è in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), ne' esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.

Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata -ai sensi dell'art. 183 lett. b) cod.proc.pen.- se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2001, n. 25007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25007
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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