Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi è in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), ne' esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.
Il diritto alla impugnazione dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo; ne consegue che l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è sanata -ai sensi dell'art. 183 lett. b) cod.proc.pen.- se l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione o se a tanto provveda altro difensore nel frattempo nominato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2001, n. 25007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25007 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. B. FOSCARINI - Presidente - del 18/05/2001
1. Dott. F. MARRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. A. COLONNESE - Consigliere - N. 893
3. Dott. M. ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. V. RAGONESI - Consigliere - N. 49506/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR AL n. Milano 17.4.36;
LU MA n. Foggia il 9.2.62; NE IO CO n. Fragneto Monforte 9.1.43; ON AN n. Sant'Agata Del Bianco 4.8.62(?)
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29.5.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Matera(?) che ha concluso per rigetto ricorsi dello OR e del NE, annullamento con rinvio per LU, annullamento con rinvio limitatamente ai capi d) ed e) e rigetto per il reato per ON.
Uditi i difensori avv.to Baiamonte per ON, LO (?) e Camiani (?) per OR, MU (?) per LU, TA per NE. In fatto ed in diritto
Il tribunale di Milano, con sentenza del 29.9.98, riconosceva: a) LU MA responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti di cui agli articoli 75 legge 685/75 e 74 dpr 309/90 (capo B d'imputazione) e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate, e riconosciuta, inoltre, la continuazione con i reati di cui alla sentenza del tribunale di Milano del 29.10.93 considerando più grave il reato di cui al presente processo, lo condannava alla pena complessiva di anni dodici di reclusione;
b) NE IO CO responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, quale partecipe all'associazione (capo b), di detenzione, trasporto e commercio di sostanze stupefacenti ex art. 73 dpr 309/90 (capo G), di detenzione e trasporto di armi nonché di detenzione e trasporto di munizioni (capi H ed I) e, unificati i reati tutti sotto il vincolo della continuazione e riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;
e) ON AN responsabile dei reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo b), di detenzione, trasporto e commercio di sostanze stupefacenti ex art. 73 dpr 309/90 (capi D, F, G) e, unificati i reati tutti sotto il vincolo della, lo condannava alla pena di anni ventisei di reclusione. Con la medesima sentenza veniva assolto OR AL dal reato di associazione di cui al capo b) e da quello di acquisto detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti all'estero e di tentata importazione sul territorio nazionale delle stesse (capo E). A seguito di impugnazione proposta dagli imputati e dal Procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello di Milano nei confronti dello OR nonché in via incidentale dal procuratore della repubblica di Milano dei confronti del NE, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29.5.99, dichiarava lo OR responsabile dei reati contestatigli di cui ai capi B) ed E), unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo E), lo condannava alla pena complessiva di anni ventitre di reclusione e lire 600 milioni di multa, aumentava inoltre, la pena inflitta al NE per i reati G) ed H) e, riconosciuta la diminuente ex art. 442 cpp, rideterminava la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione.
La sentenza in esame provvedeva altresì alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado dovendosi leggere "assolve ON dai reati di cui ai capi C ed D" laddove era invece scritto "assolve ON dai reati di cui ai capi C e D".
Venivano per il resto, confermate le statuizioni di primo grado. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. OR AL censura con l'unico motivo di ricorso la sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per i due reati contestatigli sotto il duplice profilo della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove. Assume in sintesi il ricorrente che solo in base a mere congetture, non essendovi prove al riguardo, è stato possibile affermare che esso ricorrente abbia portato in Brasile contenuto in una valigia, il denaro necessario per acquistare la partita di droga da importare via nave in Italia mentre, per quanto concerne il reato associativo, la partecipazione al sodalizio criminoso è meramente supposta non esistendo la prova di condotte volte a tale scopo.
In data 26.2.01 il prevenuto ha depositato memoria illustrativa. NE IO propone tre motivi di ricorso assumendo la sussistenza del vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione. Con il primo di essi censura la sentenza impugnata in riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato associativo poiché la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna argomentazione per superare le censure proposte con i motivi di appello in ordine alla erronea valutazione degli elementi processuali. Con il secondo motivo di ricorso il prevenuto si duole della arbitrarietà delle argomentazioni che hanno portato la Corte a dichiararne la penale responsabilità in ordine ai reati di detenzione e porto di armi e munizioni con particolare riferimento alla asserita disponibilità da parte di esso ricorrente di due appartamenti ove ricoverare le armi. Con il terzo motivo di ricorso il prevenuto si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'errata applicazione dell'art. 192 cpp. LU MA deduce con il primo motivo di ricorso la violazione degli articoli 173, 178 lett. c e 585 cpp nonché l'omessa motivazione da parte della sentenza impugnata in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa poiché, essendo stato sottoposto il precedente difensore a misura cautelare in carcere, dopo che era stato proposto appello, esso prevenuto si era di fatto trovato sprovvisto di difesa ed impossibilitato a presentare nuovi motivi di impugnazione ed a richiedere la rinnovazione del dibattimento avendo potuto nominare il nuovo difensore di fiducia solo tre giorni prima dell'udienza.
Con il secondo motivo di ricorso il prevenuto assume la violazione dell'articolo 525 comma 2 cpp nonché dell'art. 1 comma 2 del d.l. 553/96 e la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ed ammessa dal tribunale ex art. 495 cpp. In particolare, deduce il ricorrente che, in data 7.7.97, la propria posizione processuale era stata stralciata dal processo principale LL + altri con formazione di autonomo fascicolo processuale, il cui collegio era formato dagli stessi giudici del processo principale. Emanata, in data 15.12.97, la sentenza nel procedimento principale, il collegio, a seguito del verificarsi delle incompatibilità ex art. 34 cpp, si asteneva con conseguente formazione di un nuovo collegio Successivamente peraltro il processo a carico di esso ricorrente era stato riunito a quello di cui attualmente ci si occupa ove erano confluiti altri processi stralciati da quello principale. In tale occasione assume il ricorrente che si sarebbe verificata la violazione dell'articolo 522 cpv cpp per non essersi proceduto alla rinnovazione del dibattimento essendosi il tribunale limitato a dichiarare l'efficacia degli atti compiuti fino al momento dell'astensione.
Con il terzo motivo di ricorso il prevenuto lamenta la violazione dell'articolo 526 cpp in relazione all'articolo 238 comma 2 bis cpp in riferimento alla acquisizione al presente processo dei verbali di interrogatorio degli imputati relativi al processo principale "LL + altri" ed al presente processo (CR + altri) perché le prove contenute nei predetti verbali si sarebbero formate dopo che la posizione di esso ricorrente era stata stralciata dal processo principale. Analogamente dovevano ritenersi inutilizzabili nei confronti di esso imputato le prove acquisite nel presente processo (CR + altri) prima che ad esso venisse riunita la posizione di esso ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso il prevenuto lamenta il vizio di violazione di legge e la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della associazione a delinquere alla sussistenza della aggravante del numero di persone alla partecipazione di esso imputato a tale associazione anche in riferimento all'elemento soggettivo. Il ricorrente LU ha presentato inoltre nuovi motivi di ricorso recanti la data 21.11.00 con cui si ripropone la questione dell'impedimento del difensore a proporre in sede di appello nuovi motivi di impugnazione, ed ha depositato, in data 28.2.01, memoria illustrativa.
ON AN ha proposto due ricorsi: uno in proprio e l'altro tramite difensore. Con il primo ricorso deduce anzitutto la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione degli articoli 130, 546 comma 3 e 547 cpp poiché la Corte d'appello non avrebbe potuto far ricorso alla correzione dell'errore materiale per correggere il vizio presente nel dispositivo della sentenza di primo grado che conteneva erroneamente, in ordine al reato di cui al capo d), due inconciliabili pronunce, una di assoluzione e l'altra di condanna.
Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva in giudizio con violazione degli articoli 190 bis, 195 e 495 cpp per non avere la corte d'appello motivato, o per avere motivato illogicamente, in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento.
Con il terzo motivo di ricorso il prevenuto assume la violazione di legge, la carenza e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto in ordine al riconoscimento di colpevolezza per il reato associativo contestato. Le stesse censure vengono mosse con il quarto motivo di ricorso in riferimento alla attribuzione ad esso imputato della qualità di promotore, organizzatore e direttore della associazione criminosa.
Con il quinto motivo di ricorso l'imputato deduce nuovamente il vizio di violazione di legge e quello di carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla pronuncia di penale responsabilità per il reato di detenzione trasporto e commercio di stupefacenti di cui al capo d) d'imputazione. Con il sesto motivo, infine, il prevenuto assume la violazione dell'articolo 80 dpr 309/90 e la carenza di motivazione in ordine alla pretesa ingente quantità della sostanza stupefacente oggetto dell'imputazione di cui al capo d).
Con il secondo ricorso proposto a mezzo di difensore lo ON propone cinque motivi di ricorso.
Con il primo viene riproposta la nullità della sentenza di appello per violazione di legge in relazione alla correzione materiale del dispositivo in riferimento alla doppia pronuncia assolutoria e di condanna relativa al capo D) di imputazione Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della mancata rinnovazione del dibattimento e dell'impedimento frapposto alla partecipazione del ricorrente alla formazione della prova. Con il terzo motivo di ricorso si contesta sotto il profilo della violazione di legge e della carenza e manifesta illogicità della motivazione, la pronuncia di penale responsabilità in ordine alla partecipazione all'associazione a delinquere Con il quarto motivo si lamenta il riconoscimento dell'aggravante del carattere armato dell'associazione e la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Con il quinto motivo si contesta, in riferimento al capo D) che concerne la detenzione il trasporto e la consegna di sostante stupefacenti, la pronuncia di penale responsabilità.
Il ricorso dello OR si rivela fondato.
Osserva la Corte che, in presenza di una sentenza di primo grado assolutoria, al giudice di appello, che emana una sentenza di condanna, incombe non soltanto l'obbligo di motivare in ordine alla diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti al processo ma in una certa misura anche quello di dar conto delle ragioni che lo inducono a disattendere le argomentazioni del giudice di primo grado. Sotto tale ultimo aspetto la pur pregevole sentenza di secondo grado oggetto di ricorso presenta elementi di carenza. Questa Corte si limita ad indicare a titolo esemplificativo: a) che non viene spiegato perché non viene tenuto conto della precisa affermazione del giudice di prime cure secondo cui lo OR aveva ritirato l'1.5.92 della merce alla dogana di Linate in partenza per l'estero; b) che in tale contesto non viene valutata la circostanza, data per acquisita dal giudice di prime cure, che lo OR da molti anni si recava regolarmente in Brasile per commerciare preziosi;
c) che, in ordine alla circostanza messa in evidenza dal tribunale di Milano, che cioè, non vi sono riscontri oggettivi per affermare che lo OR abbia incontrato in occasione di quel viaggio in Brasile il Khamays e che gli abbia consegnato alcunché, non risultano illustrati in modo analitico ed approfondito i contatti telefonici che risultano essere avvenuti prima e dopo l'arrivo dello OR al fine di valutarne la effettiva valenza probatoria, tenuto conto che non esistono registrazioni delle telefonate stesse e che queste sono state riferite dagli investigatori brasiliani;
d) che in ordine alle spese ingenti effettuate dal Khamays dopo l'arrivo dello OR occorreva argomentare sulle ragioni per cui veniva disattesa la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'arco temporale in cui vennero effettuate le spese in questione ritenute non temporalmente prossime all'arrivo dello OR.
Tali lacune argomentative inficiano la sentenza emessa nei confronti dello OR che va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame Anche a prescindere dalla entrata in vigore dell'articolo 624 bis cpp essendo venuto meno il titolo per la detenzione stante l'assoluzione in primo grado, va disposta l'immediata scarcerazione dello OR se non detenuto per altra causa.
Venendo ora all'esame della posizione processuale di ON AN, la Corte rileva in via preliminare l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata dall'attuale difensore dell'imputato per mancata comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado.
La mancanza di comunicazione dell'avviso in questione determina nullità soltanto quando metta il difensore nella impossibilità di esplicare il proprio mandato difensivo, fattispecie che non ricorre nel caso in esame. Premesso, infatti, che l'imputato ha presentato due ricorsi per cassazione: uno in proprio e l'altro a mezzo di altro difensore, risulta successivamente dato regolarmente avviso al difensore (avv.to Furfaro) della convocazione sia per l'udienza del 15.3.01 avanti a questa Corte sia, a seguito di rinvio a nuovo ruolo per quella successiva del 18.5.01. Discende da ciò che il difensore in questione è stato implicitamente messo a conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza di secondo grado e comunque posto in condizione di esplicare il proprio mandato difensivo tramite la possibilità di presentare motivi aggiunti nel rispetto dei termini di cui all'art. 585 comma 4 cpp. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, essendo quello di impugnazione un diritto unitario che fa capo esclusivamente all'imputato anche se al difensore è attribuita la facoltà di esercitarlo, l'omissione dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado è comunque sanata, ai sensi dell'articolo 183 lett. B) cpp dai due ricorsi proposti dall'imputato stesso e da altro difensore di cui si è dianzi fatto cenno (Cass sez. 5^ n. 3490/98). Per quanto concerne il primo motivo di ricorso del prevenuto, lo stesso si rivela fondato. È pacificamente accertato che il dispositivo della decisione di primo grado sia quello letto in udienza che quello riportato nella sentenza, contiene, da un lato, una doppia contraddittoria pronuncia ad un tempo di condanna e di assoluzione per il reato di cui al capo D) e, dall'altro, omette ogni pronuncia sul capo E) mentre la motivazione della sentenza di primo grado contiene una pronuncia di condanna per il reato di cui al capo D) e di assoluzione per il reato di cui al capo E).
A fronte di ciò la Corte d'appello ha ritenuto di poter procedere alla correzione di errore materiale contenuto nel dispositivo di primo grado correggendo la formula assolutoria "assolve ON dai reati di cui ai capi C e D" in quella "assolve ON dai reati di cui ai capi C ed E". Nel fare ciò la Corte di merito è incorsa in una palese nullità.
È nota la costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato da un lato che al procedimento di correzione di cui all'art. 130 cpp può farsi ricorso solo per porre rimedio ad errori in modo tale da non modificare il contenuto essenziale del provvedimento (Cass sez. 3^ n. 6301/92) e, dall'altro, che il dispositivo letto in udienza prevale sempre sulla motivazione della sentenza (Cass. sez. 6^ n. 6753/98). Da ciò consegue che l'incompletezza o la contraddittorietà del dispositivo non sono suscettibili di essere corrette con la procedura di correzione di errore materiale (Cass. Sez. 6^ n. 2760/94) poiché tali carenze comportano la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 546 comma 3 cpp. Ed invero l'obbligo della pronuncia sull'azione penale cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa, ne' ad una eventuale omissione (nel caso di specie mancata pronuncia sul capo E) o contraddizione (doppia contrastante pronuncia sul capo D) può supplirsi con la motivazione che, intervenendo successivamente per dar conto della decisione, adempie una finalità puramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo. Conclusivamente, rilevato l'erroneo ricorso da parte del giudice di appello alla procedura di cui all'articolo 130 cpp, la sentenza di appello va cassata nei confronti dello ON su tale punto con la conseguenza che la sentenza di primo grado resta inficiata da nullità in ragione della mancata pronuncia sul capo E) d'imputazione e sulla contraddittoria pronuncia sul capo D) in riferimento al quale non è dato sapere se l'imputato ON è stato assolto o condannato, per cui anche la sentenza di primo grado va annullata con rinvio per nuovo giudizio sui capi in questione ad altra sezione del tribunale di Milano. Giova appena rilevare che nel caso di specie, trattandosi di nullità che investe solo alcuni dei capi di imputazione per cui il prevenuto è stato condannato, essa riveste carattere parziale e non travolge l'intera decisione che conserva la sua piena validità nelle restanti parti (Cass. Sez. 1^ n. 8277/95). Venendo ora all'esame del motivo con cui si lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento e, di conseguenza, la mancata acquisizione di una prova decisiva per il giudizio, rileva la Corte che la censura è manifestamente infondata. La rinnovazione dell'istruttoria in secondo grado è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. Sez. un 2780196). Ai fini della idoneità della motivazione è pertanto sufficiente che il giudice di secondo grado affermi di disporre di sufficienti elementi istruttori per emettere la propria decisione;
affermazione che si rinviene in termini espliciti nella sentenza impugnata. Tale motivazione risulta corroborata dall'esame in precedenza svolto del vasto insieme di elementi probatori a carico dell'imputato basato non solo sulle dichiarazioni di pentiti e sulle deposizioni di testi ma anche sulle risultanze dell'attività investigativa, in particolare su intercettazioni telefoniche ed appostamenti, oltre che, sulla circostanza che il prevenuto è stato colto in flagranza per il reato di cui al capo G) Nell'ambito di tale quadro probatorio nessun carattere decisivo potevano rivestire il sopralluogo presso l'appartamento di via Porpora che oltretutto non era frequentato dall'imputato ma dal collaborante Di MA, ne' le dichiarazioni dei testi addotti che avrebbero dovuto deporre su circostanze generiche marginali e comunque non in grado di smentire le prove già acquisite. Un esempio per tutti: la richiesta audizione dei fratelli EO per deporre sulla circostanza se effettivamente avevano avuto contatti per acquisto di droga con lo ON appare certamente non decisiva poiché, quand'anche gli stessi avessero negato tali contatti, ciò non avrebbe comunque escluso la cessione degli stupefacenti ad altri soggetti. Lo stesso dicasi per l'audizione del portiere dello stabile di via Romagna poiché già dalle intercettazioni telefoniche e dagli appostamenti della polizia giudiziaria risulta provato che lo ON aveva accesso presso il predetto stabile per cui anche una eventuale dichiarazione del portiere di non avere visto l'imputato non sarebbe stata, comunque, in grado di escludere quanto già accertato dalla polizia giudiziaria circa la frequentazione dello stabile.
Per quanto concerne i motivi di ricorso con cui si censura la pronuncia di responsabilità in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere in qualità di promotore ed organizzatore, gli stessi ancorché proposti sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione oltre che della violazione di legge, tendono in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e come tali, costituiscono censure in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità. È appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata fornisce ampia, diffusa e coerente motivazione, da integrarsi con quella della sentenza di primo grado espressamente richiamata in ordine alla responsabilità per il reato associativo ed al ruolo svolto dallo ON nel sodalizio criminoso, fondata su precisi e concordanti riscontri probatori. Tra questi ultimi si citano in estrema sintesi le dichiarazioni degli imputati in reato connesso (tra cui: OC GI che ha riferito della attività congiunta di spaccio dello ON e del LL alla fine degli anni 80 e del trasporto di droga che lo ON effettuava a Taranto;
AS ED HR che ha riferito che ON lavorava per LL e di aver sentito di contrasti intercorsi tra i due per la distruzione di un quantitativo di droga da parte dello ON), le dichiarazioni del teste ER (che ha riferito che quattro giorni dopo l'accesso dello ON in uno stabile di via Picozzi venivano rinvenuti incastrati nella tubatura di scarico dell'edificio venti chili di hashish), l'attività di pedinamento e di intercettazione telefonica della polizia giudiziaria (che ha accertato i continui contatti dello ON con altri appartenenti all'organizzazione presso l'autosalone Ortica Auto, i contatti telefonici tra lo ON ed il LL, l'esecuzione da parte del primo delle disposizioni del secondo ed il prelievo di involucri presso lo stabile di via Picozzi che venivano poi consegnati ad altri soggetti). Sulla base di tali elementi in modo del tutto logico e coerente la Corte d'appello di Milano ha ritenuto riscontrate le dichiarazioni dei collaboranti ed ha concluso per la attiva partecipazione dello ON alla organizzazione criminale in un ruolo di spicco quale diretto esecutore degli ordini del capo e preposto alla conservazione ed alla consegna degli stupefacenti.
Manifestamente infondato si rivela il motivo con cui il prevenuto lamenta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 dpr 309/90 per il carattere armato dell'organizzazione. Sul punto la motivazione del giudice di secondo grado appare ineccepibilmente argomentata in ragione delle dichiarazioni di alcuni collaboratori (tra cui Di MA) che hanno riferito che era lo ON a custodire le armi in un appartamento (nella sentenza di primo grado è riportato che l'HR ha riferito di aver visto lo ON con le armi) e dal fatto che il ruolo di rilievo svolto dal prevenuto nell'organizzazione ed i suoi rapporti con personaggi di alto spessore criminale non potevano non renderlo consapevole del carattere armato dell'organizzazione.
Manifestamente infondato si appalesa anche il motivo in cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche dal momento che la motivazione della corte d'appello appare sul punto ineccepibilmente fondata sulla personalità del prevenuto (gravi precedenti penali specifici) e sull'assenza di elementi da poter valutare in suo favore, ivi compresa la tardiva confessione in ordine ai reati di cui ai capi F e G.
I restanti motivi che si riferiscono al capo D di imputazione restano assorbiti dal già pronunziato annullamento della sentenza in riferimento al capo in questione.
Ai sensi dell'articolo 624 cpp va dichiarata l'irrevocabilità dei capi della sentenza di secondo grado riguardanti lo ON ad eccezione di quelli D ed E per i quali si è disposto l'annullamento con rinvio.
Venendo al ricorso di NE IO, con il primo motivo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale per la partecipazione alla associazione a delinquere.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello di Milano ha fornito ampia ed esauriente motivazione in ordine alla colpevolezza del prevenuto basata su numerosi elementi probatori tra loro logicamente correlati ed univocamente volti alla dimostrazione della penale responsabilità dello stesso.
In estrema sintesi - ed a prescindere dalle pronunce di condanna per i reati fine di detenzione e spaccio di stupefacenti e di detenzione e porto di armi e munizioni che di per sè sole sarebbero in grado di provare la partecipazione del prevenuto all'associazione criminosa - il giudice di secondo grado ha fondato la propria pronuncia: a) sui continui e frequenti contatti avuti dal NE con i componenti dell'organizzazione criminosa sia presso l'Ortomercato che presso diversi bar di cui è data analitica indicazione;
b) sui contatti con alcuni dipendenti della SIP per ottenere installazioni di utenze telefoniche per altri appartenenti all'organizzazione; c) sulla trattativa svolta dal NE per l'acquisto di un capannone a Casei Gerola da destinare a supermercato.
A proposito di quest'ultimo punto, il collegamento di tale trattativa con l'attività della associazione malavitosa è effettuato dalla sentenza impugnata in modo logicamente ineccepibile laddove viene rilevato che il NE non aveva le disponibilità economiche per procedere all'acquisto del bene, per cui il medesimo necessariamente operava come testa di legno del Morabito il cui interessamento all'operazione è dimostrato dal sopralluogo dal medesimo fatto presso l'immobile. Dovendosi a ciò aggiungere che il NE si era anche interessato presso il comune per il rilascio di una licenza commerciale.
Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di responsabilità per i reati di detenzione e porto di armi e munizioni (capi H ed I), lo stesso ancorché proposto sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione tende in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e come tale, costituisce una censura in punto di fatto non proponibile in sede di legittimità.
È appena il caso di soggiungere che la responsabilità penale del prevenuto è stata motivata dalla sentenza di primo grado (la cui motivazione si integra con quella di appello) in base al fatto che, dopo che il NE ed altri imputati erano stati visti entrare nell'edificio di via Binda 25, residenza anagrafica del NE, ne erano successivamente usciti portando tre grandi borse ove, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, veniva rinvenuto un ingente quantitativo di anni. L'impugnata sentenza per parte sua ha con argomentazione logicamente impeccabile esclusola fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'appartamento di via Binda non poteva essere adibito a deposito di armi poiché colà si recava a fare le pulizie la portinaia rilevando che la stessa doveva ritenersi compiacente verso l'organizzazione dal momento che aveva acquistato a prezzo vile un autovettura cedutale da altro membro dell'organizzazione e, inoltre il di lei numero telefonico era stato rinvenuto presso l'abitazione del Morabito. In aggiunta a ciò ha rilevato la corte di merito che nello stesso stabile vi era altro appartamento abitato da persona strettamente legata al NE che era in condizione di tenere custodite le armi.
Il terzo motivo di ricorso infine, con il quale si lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Si rinviene infatti nella sentenza impugnata adeguata e logica motivazione sul punto basata sulla personalità del prevenuto e sulla sua pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, sul fatto che lo stesso era stato trovato in possesso di due fucili a canne mozze al momento dell'arresto, sul suo coinvolgimento in un traffico internazionale di armi nonché sulla sua intensa e qualificata partecipazione alla associazione delittuosa.
Il ricorso del NE va pertanto rigettato.
Resta da esaminare il ricorso di LU MA.
Con il primo motivo (ribadito dai motivi aggiunti) il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e quello di carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa poiché dopo la proposizione dell'appello, il precedente difensore era stato tratto in arresto, per cui esso prevenuto si era trovato sprovvisto di difesa ed impossibilitato a presentare motivi aggiunti di impugnazione ed a richiedere la rinnovazione del dibattimento essendo stato in condizione di nominare il nuovo difensore solo tre giorni prima dell'udienza.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Milano ha sul punto motivato del tutto correttamente, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui al giudice incombe l'onere di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio solo nel caso in cui venga a conoscenza dell'impedimento del difensore di fiducia (vedasi Cass.
6.11.92 Romano) e specificando, alla luce di tale principio, che alla data di emissione e di notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza di appello non vi era in atti la prova dello stato di detenzione del difensore ne' tale stato è stato certificato dalla successiva relata di notifica della comunicazione di cui sopra. Del tutto coerentemente dunque la corte di merito ha ritenuto che legittimamente non si è proceduto alla nomina del predetto difensore di ufficio tenuto anche conto del fatto che all'udienza il prevenuto era regolarmente assistito da nuovo difensore di fiducia e che dietro richiesta di quest'ultimo, il tribunale ha concesso in relazione alla prospettata situazione di impedimento un termine a difesa. Per quanto concerne la violazione del diritto di difesa per impossibilità a proporre motivi di ricorso aggiunti e la richiesta di rinnovazione del dibattimento, risulta dal verbale di udienza che il difensore del prevenuto si è limitato a chiedere dei termini a difesa ma non ha avanzato la necessaria richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cpp Del tutto correttamente pertanto la Corte d'appello non ha provveduto in merito con l'ordinanza del 18.5.99 trattandosi di provvedimento da emanarsi su richiesta di parte e non d'ufficio e sul punto nessuna specifica pronunzia era necessaria da parte della sentenza di secondo grado.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di diverse norme procedurali in relazione al fatto che, a seguito della astensione del collegio giudicante per incompatibilità, il nuovo collegio non ha proceduto nel giudizio di primo grado alla rinnovazione del dibattimento, si rivela infondato. Nel caso di specie il collegio giudicante nel giudizio di primo grado, dopo avere deciso con sentenza del 15.12.97 il giudizio principale a carico di LL + altri, si è astenuto in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 371/96, dal decidere i restanti processi stralciati da quello principale, tra cui quello a carico del LU. Il nuovo collegio formato per decidere tali ultimi giudizi, ha, pertanto, in applicazione dell'art. 1 comma 2 del dl. 553/96 dichiarato al momento della riunione del procedimento a carico del LU a quello IA + altri, la efficacia di tutti gli atti processuali anteriormente compiuti.
La Corte d'appello ha del tutto correttamente escluso la necessità di rinnovazione del dibattimento sull'eccezione sollevata dal ricorrente (peraltro in sede di discussione e non già con i motivi di appello ne' all'udienza di riunione dei procedimenti del 30.6.98 ove si è soltanto opposta alla riunione), attenendosi in tal modo all'orientamento di questa Corte secondo cui la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 del dl. 553/96 ha valore generale e comprende qualsiasi atto e non solo quelli a valenza probatoria, intervenuto nel processo in cui si sia successivamente verificata l'astensione del giudice (Cass. sez. 6^ 12906/00), con la conseguenza che permane l'efficacia di tutti gli atti in questione senza alcuna necessità di rinnovazione degli stessi.
Il motivo di ricorso in esame presenta anche un secondo profilo secondo il quale si sarebbe comunque verificata la mancata assunzione di una prova decisiva poiché essendo stata ammesso all'udienza del 19.4.96 del processo principale prima della separazione da quest'ultimo del processo a carico del ricorrente, l'esame di tutti gli imputati quale prova a discarico richiesta dalla difesa del prevenuto, a tale prova non si sarebbe mai dato corso ne' successivamente allo stralcio ne' dopo la riunione effettuata il 30.6.98 del processo di esso ricorrente a quello attuale (CR + altri).
Anche tale censura si rivela infondata poiché essendo la prova già stata ammessa incombeva al ricorrente chiederne l'espletamento prima dell'inizio della discussione finale dovendosi in caso contrario ritenersi intervenuta, in virtù del principio di disponibilità della prova da parte dell'imputato, rinunzia alla stessa senza bisogno di un provvedimento di revoca da parte del giudice (vedasi Cass. Sez. 6^ n. 6026/99), tanto più che nel processo CR + altri si è proceduto, dopo la riunione ad esso del procedimento a carico del LU, all'esame di alcuni imputati del processo principale ad esempio Di MA (ud. 30.6.98)e GU (ud 2.7.98) senza che la difesa del prevenuto sia abbia avanzato richieste o sia intervenuta nel loro esame.
Con il terzo motivo di ricorso che per diversi aspetti propone questioni già contenute nel secondo motivo, si deduce l'inutilizzabilità come prova ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'associazione a delinquere, di alcuni verbali del processo principale "LL" acquisiti ex art. 238 comma 2 bis cpp nel processo "CR più altri" cui è stato riunito il processo a carico del LU, e più precisamente, di quei verbali che si riferiscono ad audizioni di imputati effettuate nel procedimento principale dopo che da esso era stato stralciato il processo a carico del ricorrente. Analogamente viene dedotta l'inutilizzabilità di quelle prove acquisite direttamente nel processo "CR + altri" prima che ad esso venisse riunita la posizione del LU. La doglianza avanzata dalla valorosa difesa dell'imputato ha un suo fondamento. Non può infatti dubitarsi che i verbali contenenti gli interrogatori di coimputati per reato connesso non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato i cui difensori non abbiano partecipato alla loro assunzione. Tuttavia nel caso di specie trova applicazione il cosiddetto principio di resistenza costantemente affermato da questa Corte secondo cui la sentenza impugnata pur se formalmente viziata da inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, e quindi un peso reale sul convincimento e sulla pronuncia del giudice di merito nel senso che la scelta di una determinata soluzione non sarebbe stata la stessa senza l'assunzione di quella prova (vedasi da ultimo Cass. sez. un.n. 16/00). Nella fattispecie in esame la sussistenza della associazione a delinquere risulta provata da una tale quantità di elementi probatori già acquisiti nel processo principale LL + altri prima dello stralcio da esso di quello a carico del LU in relazione a svariati episodi in cui si è estrinsecata l'attività delittuosa della associazione (basti pensare alle deposizioni di decine di testi tra cui gli investigatori italiani e quelli brasiliani questi ultimi sul tentativo di importazione di cocaina del Brasile, alla documentazione acquisita in atti tra cui numerose intercettazioni telefoniche e relazioni di servizio sugli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria etc.)che le dichiarazioni inutilizzabili di cui si è fatto cenno, che costituiscono solo una piccola parte dell'intero quadro probatorio, non appaiono avere sostanzialmente influito sulla decisione del giudice di merito. Si osserva in particolare, in riferimento a quanto dedotto dalla difesa che, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal Salemi e dal GU, la maggior parte di esse sono state rese nel corso del procedimento principale LL prima dello stralcio della posizione del LU alla presenza quindi del difensore di quest'ultimo ovvero nel processo CR + altri dopo la riunione ad esso del processo a carico del LU (dichiarazioni del GU udienze 12.6.96, 25.6.96, 26.6.96 e 2.7.98; dichiarazioni del Salemi del 17.2.97, 24.2.97 e del 25.2.97) e che da tali dichiarazioni, certamente utilizzabili, emerge chiaramente il complesso dei traffici facenti capo all'organizzazione. Con il quarto motivo di ricorso, viene anzitutto censurata la sentenza impugnata in ordine all'avvenuto riconoscimento della sussistenza della associazione a delinquere, tale censura ancorché proposta sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge tende in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e, come tale costituisce una censura in punto di fatto della sentenza che si rivela ampiamente e logicamente motivata sul punto, non proponibile in sede di legittimità.
Una successiva censura riguarda il riconoscimento dell'aggravante del numero degli associati. Tale censura non è stato proposta con i motivi di appello e pertanto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Ulteriore censura riguarda l'avvenuta pronuncia di responsabilità penale per la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso. Tale censura, oltre ad investire il merito della decisione, si rivela manifestamente infondata dal momento che il giudice di merito ha ampiamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità penale del prevenuto desumendo la stessa: a) dall'avvenuto arresto con altri componenti dell'associazione, in flagranza del reato di possesso e trasporto di armi e munizioni da guerra;
b) dai documentati contatti con gli altri componenti dell'associazione; e) da una intercettazione telefonica in cui il prevenuto si mette a disposizione di un membro del sodalizio (Tammaro).
Lo stesso deve dirsi in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato dal momento che lo stesso è stato desunto, con motivazione logicamente ineccepibile dal contesto della predetta intercettazione telefonica ove la manifestazione di disponibilità del prevenuto è stata correttamente interpretata come una prova di volontaria adesione al sodalizio unitamente al fatto che la partecipazione ad un ingente trasporto di armi costituente un vero e proprio arsenale, non può essere affidato se non a soggetti di comprovata fiducia stabilmente inseriti nell'organizzazione criminale.
Il ricorso del LU va pertanto rigettato.
Quest'ultimo ricorrente va condannato in solido con il NE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di OR AL e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame Dispone l'immediata scarcerazione dello OR se non detenuto per altra causa. Annulla la medesima sentenza nonché quella di primo grado limitatamente ai capi D) ed E) addebitati a ON AN e rinvia per nuovo giudizio su detti capi ad altra sezione del tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso dello ON dichiarando irrevocabile la restante parte della sentenza nei suoi confronti. Rigetta i ricorsi di LU e NE che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2001