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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3399 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'avv. AN Bitonto Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'Avv. Loredana De Cuia CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 22/10/2025 le parti indicate in epigrafe,
[...]
e premesso che avevano contratto matrimonio in data 12/07/1980 Parte_1 CP_1 in Taranto, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Taranto (atto n.216, parte 2, serie A, anno 1980), in regime di separazione dei beni, che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1 il 19/12/1980, AN il 03/12/1985 ed il 20/02/1994, maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 09/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso nelle successive note difensive depositate in data 24.11.2025 ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e alle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si evidenzia, inoltre, che le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate il 24 11 2025 per l'udienza del 09 12 2025, considerando la situazione complessiva delle parti, rispecchia la situazione patrimoniale delle predette ed appaiono conformi alla legge consentendone l'omologazione. Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/08/1958 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il CP_1
12/07/1980, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta), al n.216, parte 2, serie A, anno 1980;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 24.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09/12/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3399 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'avv. AN Bitonto Parte_1
E ifesa e rappresentata dall'Avv. Loredana De Cuia CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 22/10/2025 le parti indicate in epigrafe,
[...]
e premesso che avevano contratto matrimonio in data 12/07/1980 Parte_1 CP_1 in Taranto, trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Taranto (atto n.216, parte 2, serie A, anno 1980), in regime di separazione dei beni, che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1 il 19/12/1980, AN il 03/12/1985 ed il 20/02/1994, maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 09/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso nelle successive note difensive depositate in data 24.11.2025 ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e alle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Si evidenzia, inoltre, che le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate il 24 11 2025 per l'udienza del 09 12 2025, considerando la situazione complessiva delle parti, rispecchia la situazione patrimoniale delle predette ed appaiono conformi alla legge consentendone l'omologazione. Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/08/1958 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il CP_1
12/07/1980, con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta), al n.216, parte 2, serie A, anno 1980;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti in data 24.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 09/12/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi