Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3392/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di appello dall'avv. Gaetano Di Nuzzo
( ) e dall'avv. Ciro Pellegrino ( ), con i C.F._2 C.F._3
quali elettivamente domiciliato in Maddaloni (CE) alla via Libertà n. 250.
APPELLANTE
E
, rapp.tata e difesa dall'avv.to Alfonso CP_1 C.F._4
Di Vico ) e dall'avv. Paola G. Iannelli C.F._5
( ), come da procura a margine dell'atto di costituzione in C.F._6
appello, con i quali elett.te dom.lia in Sant'Anastasia (NA), via E. Merone n. 61.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante; in accoglimento dell'appello, riformare totalmente la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1950/2020 del 30/07/2020 e pubblicata il
Per l'appellata; Rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto, e per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e condannare l'appellante alle spese, diritti ed onorario di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. , premesso di essere proprietario, tra l'altro, di una Parte_1
porzione del fabbricato sito in Maddaloni alla Via La Rosa n.39, articolata su due piani, di cui il primo piano realizzato nel 1966 e censito alla partita 5209, foglio
9, p.lla 3260, sub.3, e il secondo piano realizzato nel 1992 censito alla partita
520, foglio 9, p.lla 3260, sub.8, giusta atto di donazione per Notar del Persona_1
8/7/66 rep.50894; di aver il diritto di accesso alla sua proprietà esclusiva al secondo piano attraverso la scala ed il loggiato in comune con , CP_1
proprietaria dell' unità abitativa posta al secondo piano e confinante con la sua proprietà; di avere nel 2013 installato una serratura alla porta CP_1
a chiusura del vano scala al secondo piano, impedendogli di fatto l'accesso alla scala ed al loggiato e quindi alla sua proprietà; essendo risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vertenza, la convenne in giudizio innanzi al
Tribunale di S, per sentir accertare il suo diritto di comproprietà CP_2
sulla scala e sul loggiato di accesso alla sua proprietà e, conseguentemente, per sentir condannare al ripristino dello stato dei luoghi, con CP_1
eliminazione degli ostacoli che impedivano l'esercizio del suo diritto di comproprietà, oltre al pagamento delle spese ed onorari di causa.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituì che impugnò la CP_1
domanda attorea e ne chiese il rigetto, deducendo che l'attore non vantava alcun diritto sulla scala e sul loggiato in questione, essendo essi di sua proprietà esclusiva, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
1.2. Il tribunale, qualificata la domanda proposta da come Parte_1
revindica della comproprietà della scala e del loggiato, ritenne non raggiunta la probatio diabolica e, con sentenza n. 1950/2020 del 30/07/2020 e pubblicata il 06/08/2020, rigettò la domanda e condannò al pagamento Parte_1
delle spese di lite.
§.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , in base ad un Parte_1
unico ampio motivo, con il quale, non contestando la qualificazione giuridica data dal tribunale alla domanda da lui proposta, ha sostenuto di avere dato ampia prova del proprio diritto di comproprietà della scala e del loggiato, in virtù dell'atto di donazione dei suoi genitori del 08/07/1966 rep. 150894, a rogito Notaio di Caserta, con il quale i genitori gli avevano Persona_2
donato il diritto di costruire in sopraelevazione sull'esistente terraneo, “con possibilità di eseguire opere di ampliamento e sopraelevazione con scala e cortile in comunione con gli altri comproprietari.” Sostiene di aver, in tal modo, assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 948 c.c., come ritenuto in numerose sentenze della Corte di Cassazione. Precisando di avere avuto, solo successivamente all'introduzione del giudizio, contezza dell'esistenza di un ulteriore atto, che dimostrava la comproprietà della scala e del loggiato, e precisamente il rogito a ministero del notaio rep. nr. 22566 del Persona_1
18.02.1960, di donazione dei coniugi e in Controparte_3 CP_4
favore della figlia (dante causa di nel quale, essi CP_5 CP_1
donando alla figlia il diritto di sopraelevazione, stabilivano la comproprietà della scala per cui è causa.
2.1. Costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'appello, CP_1
chiedendone il rigetto.
2.2. Con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. , ha lamentato Parte_1
l'erronea qualificazione giuridica della domanda da parte del primo giudice, sostenendo che, “al di là della forma (rappresentata nel caso concreto dal nomen iuris dell'atto di citazione depositato in primo grado), nella sostanza la controversia verte sull'uso delle cose comuni”, e che quindi egli aveva chiesto “di accertare e dichiarare la comproprietà al solo fine di condannare la convenuta alla rimozione di qualsivoglia ostacolo che impedisse l'accesso dell'attore alla propria abitazione. Pertanto, l'accertamento della comproprietà veniva richiesto solo incidenter tantum. Quindi, appare evidente che la domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 1102 e non soltanto ai sensi dell'art. 948”, pertanto a suo avviso, “poiché la domanda è stata proposta anche ai sensi dell'art. 1102 c.c.,
e non soltanto ai sensi dell'art. 948 c.c., la c.d. probatio diabolica non è imprescindibile, e la prova della comproprietà può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni”.
§.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3.1. In via preliminare va esaminata la censura, veicolata con la memoria conclusionale di replica, in ordine alla qualificazione giuridica della domanda proposta.
L'appellante, in sostanza, lamenta che non era necessario che egli desse la probatio diabolica della comproprietà del loggiato e della scala, oggetto di causa, in quanto, al fine di conseguire quanto da lui richiesto, cioè che CP_1
non gli impedisse il passaggio attraverso il loggiato e la scala in questione,
[...]
per accedere alla sua proprietà, ai sensi dell'art 1102 c.c., era sufficiente provare il diritto di comproprietà, anche a mezzo di presunzioni.
Invero nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1
aveva chiesto che, previo accertamento che egli era comproprietario con la convenuta del loggiato e della scala, quest'ultima fosse condannata alla rimozione di ogni ostacolo che gli impedisse l'accesso alla sua proprietà. Nella parte in diritto della domanda egli aveva fatto riferimento sia all'art. 1102 c.c., laddove vieta al comproprietario di impedire che gli altri comproprietari si servano della cosa comune secondo il proprio diritto, sia all'art. 948 c.c., laddove prevede anche il diritto del comproprietario di far affermare e riconoscere il proprio diritto di proprietà anche nei confronti del comproprietario. Il tribunale ha invece ritenuto che, malgrado la definizione giuridica della domanda data dall'attore, competesse al giudice, pur vincolato ai fatti addotti ed alla pretesa concretamente formulata, dare idoneo inquadramento giuridico alla domanda, affermando che, nel caso in esame, la domanda proposta da
, in quanto volta ad ottenere l'accertamento del proprio Parte_1
diritto di comproprietà su determinati beni, fosse da qualificarsi come azione di revindica ex art. 948 c.c.
Orbene, il petitum indicato dall'appellante è costituito dal riconoscimento del proprio diritto all'accesso al loggiato ed alla scala, fondato su un titolo di proprietà, o meglio di comproprietà con CP_1
La Suprema Corte, con decisone che questa Corte condivide e cui intende dare seguito, ha affermato che “soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi
- invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene
- agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario. (La
Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, nel ritenere non assolto
l'onere probatorio di cui all'art. 948 cod. civ. aveva rigettato la domanda con cui
l'attore, assumendo di essere comproprietario di uno spiazzo comune anche al convenuto, aveva chiesto l'accertamento della relativa comproprietà con la condanna del predetto convenuto alla rimozione delle macerie dal medesimo depositate in modo da impedire il passaggio esercitato dall'istante)”. (Cass.
3648/2004).
Ne consegue che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda, in virtù di quanto statuito con la richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, correttamente il primo giudice ha ritenuto che fosse onerato Parte_1 del dare la prova diabolica del proprio titolo di proprietà sui beni oggetto di causa, in relazione ai quali lamentava di essere stato privato del loro uso.
3.2. Ciò premesso, va escluso che l'appellante abbia fornito la richiesta probatio diabolica della comproprietà della scala e del loggiato e che, pertanto la decisone del primo giudice va condivisa.
La prova rigorosa della proprietà, infatti, consiste nel dare prova del suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario
(Cass. civ. Sez. II, 11.01.2017, n. 472); tale onere è così gravoso da essersi meritato l'appellativo di probatio diabolica.
In taluni casi, tuttavia, la Suprema Corte ammette un'attenuazione di tale onere probatorio, ad esempio, in ipotesi di comunanza del dante causa (cfr. Cass,
7539/2024, in ipotesi di eccezione di usucapione da parte del convenuto (cfr.
Cass. 28865/21), in relazione alla linea difensiva del convenuto (cfr. Cass.
28865/2021).
In sostanza, come ha chiarito la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo indicata, «in caso di azione di rivendica, la intensità e la estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n.
6592/1986; n. 8394/1990) […] Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; n. 634/1964; n. 1925/1997; n.
5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per
l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962). III. In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass.
n. 1416/1965): in tale caso l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.
1598/1965; Cass. n. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. n. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n.
6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga
l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto
l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n.
13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010)» (Nello stesso senso si legga anche Cass. 32074/2024, Cass. 19653/2014, Cass.
9303/2009, Cass. 7529/06). Posto ciò, nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto la serie completa dei titoli di acquisto dei beni oggetto di causa dei suoi danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, avendo documentato i titoli di acquisto a ritroso solo a partire da quello di donazione dei suoi genitori del 08/07/1966 rep. 150894 a rogito Notaio di Caserta e, nemmeno ha dedotto di avere Persona_2
egli acquistato a titolo originario i detti beni, unendo il proprio possesso ad usucapionem dei beni, a quello dei propri danti causa.
In definitiva, non ricorrendo una delle fattispecie sopra esaminate, in cui il rigore della probatio diabolica è attenuato, ed attesa la ferma negazione della controparte del suo diritto di comproprietà, non ha assolto Parte_1
all'onere della prova, su di esso gravante in base all'art. 948 c.c., non avendo né prodotto tutta la serie a ritroso dei titoli di acquisto a titolo derivativo sino a giungere ad un titolo di acquisto originario dei suoi danti causa, né ha dedotto e provato di avere egli acquistato egli stesso il bene a titolo originario, per averlo usucapito.
§.
4. L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
S. Maria C.V n. 1950/2020 del 30/07/2020 e pubblicata il 06/08/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida, in complessivi € 1.458,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 05.06.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore