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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Ambrosio,
Paul Francis Sombilla del foro di Torino e Nicoletta Verardo del foro di Biella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Biella, via Repubblica n. 25, come da procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n. 23, , c.f. P.IVA_1 Controparte_2
, e , c.f. entrambi residenti in C.F._2 CP_3 C.F._3
Biella, via Poma n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Prencipe del foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, c.so Re Umberto n. 64, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 5.3.2025)
pagina 1 di 29 Parte attrice:
“ Contrariis reiectis;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni difesa, eccezione, deduzione, istanza avversaria;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione della CTU tecnico-cinematica con sostituzione di un nuovo Consulente Tecnico per tutti i gravi motivi esposti in atti e, in subordine, la convocazione a chiarimenti del CTU Ing. in contraddittorio con i CTP;
Persona_1
NEL MERITO:
1. Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del SI.
conducente del veicolo SUZUKI SX4, targato DX256GA, di proprietà della SI.ra CP_3
e assicurato per la RCA dalla Controparte_2 CP_4
2. Condannare di conseguenza in solido i convenuti al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dall'attore, SI. nella misura accertanda e Parte_1 determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali descritti in atti, compreso il danno emergente per spese legali stragiudiziali, e detratta la somma di € 4.950,00 incassata in acconto dall'attore per il danno materiale del motociclo andato distrutto, oltre alla rivalutazione e agli interessi anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal fatto al soddisfo;
3. Condannare inoltre in solido i convenuti alla rifusione di tutte le spese (legali e tecniche, di
CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza esecutiva ex lege. Si producono:
Doc. 30 – Fattura n. 88 del 28.05.2024 pagamento in acconto proforma 94/A del 22.11.2023, quale spesa del CTP attoreo in CTU tecnica, emessa dal Dott. ; Persona_2
Doc. 31 – Fattura n. 109 del 24.06.2024 pagamento a saldo proforma 94/A del 22.11.2023, quale spesa del CTP attoreo in CTU tecnica, emessa dal Dott. ”. Persona_2
Parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito Ritenere la responsabilità del sinistro gravante su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e, per l'effetto, Liquidare il risarcimento in favore del SI. dei danni non patrimoniali e delle spese mediche nella Pt_1 misura che sarà indicata dal CTU, ridotta della quota di corresponsabilità ad egli addebitabile Respingere la domanda proposta dall'attore in punto danni patrimoniali alla moto ed al vestiario poiché infondata stante la satisfattiva liquidazione già ottenuta da parte di Controparte_5
Respingere la domanda attorea in punto spese legali stragiudiziali, rivalutazione ed interessi per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Porre le spese di CTU medico legale interamente a carico del SI. stante il suo rifiuto di Pt_1 sottoporsi a visita medico legale ante causam.
Compensare le spese di CTU tecnico dinamica. Compensare le spese di lite per la quota corrispondente ai danni non patrimoniali, addebitando la quota corrispondente ai danni patrimoniali integralmente a carico del SI. attesa la sua Pt_1 soccombenza sul punto”.
pagina 2 di 29
Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
***
A) Determinazione oggetto del contendere
Il presente procedimento ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dall'odierno attore in conseguenza di un sinistro stradale.
A tal fine parte attrice ha esposto, in sintesi, quanto segue1:
• di essere avvenuto il sinistro stradale per cui è causa in Biella in data 31.7.2019, alle ore 18.55 circa, allorché “il SInor alla guida del proprio motoveicolo Parte_1
KAWASAKI Z900, targato EJ07613 ed assicurato per la RCA presso le Controparte_6 percorreva “la via Milano in direzione centro città” e veniva urtato “dal veicolo X4, CP_7
targato SX256GA, assicurato presso la di proprietà della SI.ra CP_4 [...]
e condotto dal SI. che “uscendo dal parcheggio del supermercato CP_2 CP_3
Ipergross, sito al numero civico 4 di via Milano, improvvisamente si immetteva nel flusso stradale della predetta via con manovra di svolta a sinistra, omettendo di rispettare il segnale di STOP ivi presente e di concedere la prescritta precedenza al motociclo condotto dal SI.
, sbarrandogli la strada”, concretizzandosi l'urto “tra la parte laterale dell'avantreno Pt_1
della vettura di controparte e la parte frontale del motociclo attoreo, che veniva scaraventato al suolo e sbalzato conto il palo della luce ivi presente”;
• di essere il predetto sinistro riconducibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto, SI.
, per essersi infatti quest'ultimo immesso nel flusso stradale, uscendo dal CP_3
parcheggio del supermercato, omettendo di fermarsi al segnale di stop e di concedere la prescritta precedenza al motociclo dell'attore, condotto peraltro a una velocità contenuta entro il limite consentito di 50 km/h, come anche accertato nella sentenza emessa dall'ufficio del giudice di pace di Biella, che ha accolto l'opposizione, promossa dall'odierno attore, avverso la 1 Tenuto conto delle allegazioni effettuate entro il termine del maturare delle preclusioni assertive, individuabile nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche normative di cui al D. Lgs. n. 149/2022. pagina 3 di 29 sanzione amministrativa irrogatagli;
• di avere subito l'attore, in conseguenza del predetto sinistro, un danno sotto il profilo non patrimoniale e patrimoniale, secondo quanto sarà in ogni caso meglio infra descritto.
Nel giudizio si sono costituite tutte le parti convenute, che hanno esposto le seguenti difese:
• di essere il sinistro riconducibile a una corresponsabilità, quantomeno paritaria, dei soggetti coinvolti, in particolare evidenziando la “notevole responsabilità del SI. che, su strada Pt_1
urbana con il limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso procedeva a velocità elevata e superava i veicoli che aveva innanzi, andando così a impattare con il SI. che si era CP_3 immesso sulla carreggiata provenendo dal parcheggio”, come del resto accertato dal personale della polizia di Stato accorsa nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (richiama in particolare la dichiarazione resa dalla SI.ra , che sarà poi escussa quale teste nel Tes_1
presente procedimento);
• di avere poi l'odierno attore tenuto un “contegno stragiudiziale non condivisibile” per essersi infatti rifiutato di sottoporsi a visita medico legale “nonostante l'invito della Compagnia a sottoporsi a visita presso il proprio fiduciario biellese”, da apprezzarsi quantomeno “in sede di regolamento delle spese di giudizio”;
• di essere in ogni caso gli asseriti danni patiti dall'attore necessitanti di un accertamento giudiziale, contestando in particolare la richiesta personalizzazione e dando atto che, nella quantificazione dei danni al motoveicolo attoreo, dovrà tenersi conto di quanto già corrisposto dall'impresa di assicurazione del mezzo “in regime di indennizzo diretto”.
Il procedimento è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, rispettivamente di tipo cinematico, volta a determinare l'esatta dinamica del sinistro anche alla luce degli esiti dell'istruttoria orale svolta, e medico legale sulla persona dell'attore, ed è stato infine trattenuto in decisione con provvedimento in data 5.3.2025, previa concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c., concordemente richiesti.
***
Il procedimento può essere deciso senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendo a tal fine integralmente confermarsi i provvedimenti in data 7.6.2022, 14.11.2022 e 21.5.2024; né appaiono in ogni caso accoglibili le istanze di parte attrice di rinnovazione della CTU di tipo pagina 4 di 29 cinematico e di convocazione dell'ausiliario a chiarimenti, ancora da ultimo riproposte nelle conclusioni sopra trascritte, alla luce della completezza degli accertamenti svolti, come si esaminerà oltre.
***
B) In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
Come noto, l'art. 2054, comma secondo, c.c. stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tale disposizione è usualmente interpretata nel senso che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
e che “una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054, comma 2, che ha carattere sussidiario” 2.
Secondo quanto sopra anticipato, parte attrice ha dedotto che il sinistro stradale per cui è causa è riconducibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto, SI. , per essersi infatti CP_3 quest'ultimo immesso nel flusso stradale, uscendo dal parcheggio del supermercato, omettendo di 2 Cfr. ad es. Cass., n. 33483/2024 e la giurisprudenza richiamata in motivazione. In particolare, è altresì costantemente affermato il principio secondo cui “la certezza della colpa della condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (Cass, Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass. Sez. III, 7/6/2021, n. 12408)”. pagina 5 di 29 fermarsi al segnale di stop e di concedere la prescritta precedenza al motociclo dell'attore, che procedeva peraltro a una velocità contenuta entro il limite consentito di 50 km/h, come anche accertato nella sentenza emessa dall'ufficio del giudice di pace di Biella, che ha accolto l'opposizione, promossa dall'odierno attore, avverso la sanzione amministrativa irrogatagli.
Parte convenuta ha invece eccepito una corresponsabilità, quantomeno paritaria, dei soggetti coinvolti, in particolare evidenziando la “notevole responsabilità del SI. che, su strada urbana con il limite Pt_1
di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso procedeva a velocità elevata e superava i veicoli che aveva innanzi, andando così a impattare con il SI. che si era immesso sulla carreggiata provenendo CP_3 dal parcheggio”, secondo quanto del resto accertato dal personale della polizia di Stato.
Tanto premesso, si osserva che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale redatto dalla
Polizia Stradale di Biella3, accorsa sul luogo nell'immediatezza del fatto, si evince che “la strada interessata dal sinistro è ubicata nel territorio urbano di Biella ivi denominata via Milano e trattasi di rettilineo fiancheggiato da edifici urbani e commerciali. La strada si presenta con un andamento pianeggiante e al momento del sinistro la visibilità era buona, ore diurne e traffico normale, fondo stradale asciutto e senza anomalie e cielo nuvoloso. In corrispondenza del luogo del sinistro è presente
l'accesso per il parcheggio del centro commerciale IPERGROSS. Sul luogo del sinistro gli agenti procedevano ad effettuare i rilievi fotoplanimetrici”.
All'esito dei predetti rilievi, i verbalizzanti hanno così ricostruito la dinamica del sinistro:
• , conducente del motociclo Kawasaki percorreva via Milano da Parte_1
Vigliano verso Biella. Dopo aver sorpassato un ciclomotore condotto da , Parte_2
identificata dagli agenti quale testimone oculare del sinistro, sicuramente a velocità molto sostenuta, entrava in collisione con la parte frontale del proprio veicolo contro la fiancata destra di un'autovettura Suzuki condotta da che proveniva dal parcheggio del CP_3 supermercato IPERGROSS”;
• usciva dal parcheggio, posto sul lato sinistro rispetto alla direzione di CP_3
marcia del motociclo e si immetteva sulla prioritaria via Milano, con manovra di svolta a sinistra in direzione Biella”;
• “a causa della manovra di immissione nel traffico dell' senza l'adozione delle CP_3
pagina 6 di 29 dovute cautele per evitare il sinistro e l'eccessiva velocità del motociclo condotta dal ne Pt_1 scaturiva un incidente stradale nel quale il riportava lesioni gravi”, dando altresì atto Pt_1 che “tutti e due i conducenti venivano sottoposti ad analisi per la verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche e/o psicotrope con esito negativo”;
• venivano quindi contestate, al conducente dell'autovettura Suzuki, , odierno CP_3
convenuto, la violazione amministrativa prevista dall'art. 145 del codice della strada “in quanto conducente di autovettura uscendo da un parcheggio di un'attività commerciale non si fermava in corrispondenza della striscia di arresto (STOP) prima di immettersi sulla prioritaria via
Milano tanto da rimanere coinvolto in un incidente stradale con lesioni” e al conducente del motociclo, , odierno attore, la violazione amministrativa di cui all'art. Parte_1
141 del codice della strada “in quanto conducente di motociclo in centro abitato fiancheggiato da edifici e in prossimità di intersezioni non moderava particolarmente la velocità del mezzo condotto e non era in grado di conservare il controllo tanto da incorrere in un sinistro stradale”;
• “per quanto accertato nella ricostruzione del sinistro” i verbalizzanti riconoscevano infine “la responsabilità in concorso fra ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti”, in particolare perché
“il conducente del veicolo A Suzuki SI. usciva dal parcheggio dell'attività CP_3
commerciale IPERGROSS sita nel comune di Vigliano sulla via Milano. Lo stesso si accingeva
a svoltare a sinistra per dirigersi in Biella, iniziava la manovra ma non si accorgeva del sopraggiungere a velocità sostenuta del motociclo B. Quest'ultimo, condotto dal SInor
[...]
, tentava di evitare l'urto ma invano. Infatti l'urto di forte entità interessava la Parte_1
parte anteriore del veicolo B e la parte anteriore destra del veicolo A;
a seguito dell'urto il veicolo A trovava posizione di quiete nella corsia di marcia originaria (direzione Biella) mentre il veicolo B si trovava nel ciglio erboso sul margine destro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso Vigliano Biellese”, senza peraltro rinvenimento di “segni di frenata sul manto stradale”.
A sostegno del ravvisato paritario concorso delle responsabilità nella causazione del sinistro, gli operanti davano atto di quanto dichiarato da , sentita in quella sede quale persona Parte_2
che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351 c.p.p.: “in data odierna alle ore 19:00 circa mentre percorrevo via Milano da Vigliano verso Biella a bordo del mio motociclo giunta all'altezza dell'IPER GROSS vedevo dal parcheggio del supermercato una macchina di colore scuro
pagina 7 di 29 che si immetteva nella via Milano, in direzione di Biella, quando ad un tratto sentivo alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità; subito dopo c'è stato l'impatto con la vettura che un istante prima si era immessa sulla strada, la moto picchiava contro l'auto e il passeggero balzava contro il palo. Mi fermavo davo i primi soccorsi insieme al conducente della vettura coinvolta”4.
Nell'ambito del presente procedimento si è proceduto a escutere la in qualità di testimone, Tes_1 la quale ha confermato di avere “assistito a tutto l'incidente” e di avere visto “un autoveicolo che usciva dall'ipergros e andava verso Biella;
io stavo arrivando dalle poste di Vigliano e ho visto che il convenuto, alla guida della Suzuki, usciva dal parcheggio Ipergros e ho rallentato e poi ho visto arrivare da dietro di me e ho visto l'impatto; io non ho visto la moto prima ma l'ho vista al momento dell'impatto; confermo che c'è un segnale di stop all'uscita del parcheggio Ipergros;
io mi sono trovata davanti la macchina condotta dal convenuto;
non ricordo il punto preciso dell'impatto; io so che il ragazzo è andato a sbattere contro l'unico palo di cemento che era lì perché ci sono delle piante”, precisando ancora, a espressa richiesta di chiarimenti, di avere “visto la moto nell'impatto” ma di non averla “vista arrivare”5.
In accoglimento della richiesta di parte convenuta, proprio al preciso fine di accertare la dinamica del sinistro, è stata disposta una Consulenza Tecnico d'Ufficio di tipo cinematico6, che ha confermato la sussistenza di un concorso di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro stradale.
Si legge infatti nella relazione del CTU in data 16.5.2023 che “i risultati ottenuti sono compatibili con le dichiarazioni in atti, con i danni subiti dai mezzi e con lo stato dei luoghi;
la dinamica del sinistro come ricostruita dalla Polizia stradale risulta pertanto sostanzialmente corretta, da integrarsi solamente con i dati derivanti dai precedenti calcoli sulle velocità dei veicoli”, che “si individuano responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti il conducente del veicolo A Inocco si immise dal parcheggio di una attività commerciale sulla via pubblica senza concedere la dovuta precedenza al veicolo B condotto dal che transitava lungo la stessa a velocità sostenuta molto Pt_1
superiore a quella consentita. A titolo indicativo si ritiene che la responsabilità del sinistro possa essere imputata ai conducenti dei veicoli coinvolti in parti uguali”.
In particolare, l'ausiliario ha proceduto al presumibile calcolo delle velocità del motociclo condotto pagina 8 di 29 dall'odierno attore, stimandola in “circa 117,5 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h” sulla base di coefficienti e del tempo di reazione psicotecnica, come meglio indicato alle pag. 9 e 10 della relazione, alle quali si fa richiamo per brevità7.
Con successiva relazione integrativa in data 25.3.20248, all'esito dell'esame diretto del motociclo di parte attrice, ancora nella materiale disponibilità di quest'ultima, il CTU ha dato atto che “compiute le osservazioni del caso sul motociclo dell'attore presso l'abitazione dello stesso, CTU e CTP concordano sulla corrispondenza tra la documentazione fotografica in atti della motocicletta e lo stato attuale della stessa”, confermando pertanto quanto in precedenza accertato9.
Parte attrice ha però contestato l'operato dell'ausiliario quantomeno sotto un triplice profilo, come ancora da ultimo riassunto nella comparsa conclusionale.
A questo punto, si procederà a riportare, per ciascuno dei profili di contestazione, le difese delle parti e le valutazioni di questo Tribunale.
1) parte attrice ha dedotto il non corretto accertamento del CTU “circa l'avvenuto sorpasso del motociclo attoreo nei confronti del ciclomotore condotto dalla testimone oculare” e ciò perché “in palese contrasto con le evidenze istruttorie”, non avendo mai la teste “fatto riferimento ad Tes_1 7 Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità “il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario” – cfr. ad es. Cass., n. 20090/2023. 8 Cfr. il provvedimento in data 7.12.2023 con il quale, in accoglimento della richiesta di parte attrice, è stata disposta l'integrazione della relazione di stima “mediante diretta visione del motociclo” attoreo e con invito al
CTU di “precisare eventuali discordanze che dovessero emergere tra l'attuale configurazione e stato del motociclo rispetto a quello risultante dalla documentazione fotografica in atti”. 9 Si legge nella predetta relazione che “la documentazione fotografica in atti raffigurante lo stato del motociclo conseguente al sinistro consiste in una fotografia a pag. 10 dell'atto di citazione e nella fotografia a pag. 4 del documento 2 di parte attrice, riprese entrambe pressoché frontalmente. In sede di operazioni peritali il motociclo è stato ripreso fotograficamente sui 4 lati per una più completa rappresentazione dello stesso
(allegato 2) ma la documentazione in atti consente un confronto SInificativo solamente con le fotografie n. 1 e
n. 2 dello stesso allegato. In tal senso, compiute le osservazioni del caso e come verbalizzato, CTU e CTP concordano sulla corrispondenza tra la documentazione fotografica in atti della motocicletta e lo stato attuale della stessa”. pagina 9 di 29 alcun sorpasso posto in essere da parte del motociclista prima dell'inevitabile urto contro la Pt_1 vettura SUZUKI”, anche in ragione della conformazione stessa della carreggiata di via Milano che
“presenta dimensioni tali da consentire agevolmente il transito contemporaneo di veicoli sopraggiungenti, a maggior ragione trattandosi di due motoveicoli di ridotte dimensioni”.
Parte convenuta ha invece evidenziato la correttezza della ricostruzione effettuata dal CTU, anche a seguito della relazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
Ritiene questo Tribunale che la contestazione di parte attrice non possa essere accolta.
Dalla ricostruzione del fatto come processualmente accertata e, in particolare, dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla , teste che ha assistito all'intera dinamica del sinistro, non si Tes_1
rivengono innanzitutto elementi dai quali desumere che la guida dei ciclomotori, condotti rispettivamente dalla teste e dall'attore, avvenisse per file parallele.
La predetta teste ha infatti dichiarato che, nel momento precedente allo scontro tra il motociclo dell'attore e l'autoveicolo del convenuto, stava percorrendo, con il proprio ciclomotore, la strada principale, nella stessa direzione dell'attore e, una volta giunta in prossimità del punto di immissione tra la strada principale e quella proveniente dal parcheggio del supermercato, di avere visto la vettura del convenuto “che usciva dall'ipergross e andava verso Biella” e di “essersi trovata davanti la CP_3 macchina condotta dal convenuto”.
La ha poi precisato, sia nella deposizione resa agli operanti sia in sede di escussione Tes_1
testimoniale nel presente giudizio, di non essersi invero accorta del sopraggiungere del ciclomotore dell'attore, come invece sarebbe dovuto avvenire se i motoveicoli avessero proceduto in parallelo, ma di averlo visto solo al momento dell'impatto10.
A questo punto l'indicazione, contenuta nella relazione del CTU e in precedenza nel verbale degli accertamenti effettuati dalla polizia stradale, del possibile “sorpasso” del ciclomotore dell'attore, stigmatizzata come inveritiera dalla difesa di quest'ultimo, appare in realtà spiegabile proprio sulla base della dinamica del sinistro riferita dalla teste . Tes_1 La teste ha infatti dichiarato di aver visto la vettura del convenuto immettersi nel traffico CP_3
veicolare della strada principale, senza il verosimile rispetto del segnale di stop, seppure ivi presente11, essendosi “trovata davanti” la predetta vettura, e di avere perciò rallentato la propria andatura di marcia;
il ciclomotore dell'attore ha pertanto verosimilmente oltrepassato quello della teste, impattando contro la vettura del convenuto, ormai entrata sulla carreggiata della strada principale, finendo poi con il corpo contro il palo di cemento (“io so che il ragazzo è andato a sbattere contro l'unico palo di cemento che era lì perché ci sono delle piante;
lo so perché l'ho visto”).
Gli accertamenti del CTU risultano pertanto correttamente svolti sul punto.
2) parte attrice ha poi contestato la stima della velocità del motociclo attoreo effettuata dal CTU, da intendersi non compatibile con i “modesti” danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro.
In particolare, parte attrice ha evidenziato che, per quanto concerne l'autovettura SUZUKI del convenuto , se ritenuta veritiera la velocità (117 km/h) della motocicletta come stimato dal CP_3
CTU, “in questo contesto sarebbe stato logico attendersi (anche in considerazione della velocità dell'urto del motociclo ipotizzata ..) la rottura del cerchione anteriore destra della SUZUKI di cui non vi è riscontro dalla documentazione fotografica allegata alla perizia redatta dal p.a. , Per_3 nella quale sono indicati “l'elenco delle attività e dei ricambi necessari per riparare la vettura. Tra questi non vi è alcun riscontro di riparazioni e/o sostituzioni della sospensione e di componenti del sistema frenante”; per quanto concerne il ciclomotore attoreo, non si ha poi evidenza né di una “rottura
(importante) del cerchione della ruota anteriore e una SInificativa piegatura ad U della forcella anteriore”, che sarebbero invece danni verosimilmente subiti da un motociclo “in caso di impatto ad elevata energia”, individuando pertanto una velocità del predetto motociclo “prossima a 54-58 km/h. velocità di poco superiore a quella limite e non causale con l'evento”.
Ritiene questo Tribunale che le contestazioni di parte attrice sul punto non possano essere accolte per le seguenti ragioni.
In proposito si osserva che il CTU, nella relazione depositata e nel corso dell'udienza di chiarimenti svoltasi in data 21.11.2023, ha confermato che “per quanto concerne la stima della velocità del motociclo al momento dell'urto si è tenuto conto dei danni subiti dal motociclo e dalla parte meccanica dell'autovettura (danni sospensione, freni, trasmissione e carrozzeria) e dell'evoluzione del motociclo
e del motociclista all'esito dell'urto”. 11 La teste ha sul punto espressamente confermato che “c'è un segnalare di stop all'uscita del Tes_1 parcheggio Ipergros”. Analoga circostanza è rinvenibile anche nel verbale di accertamento della polizia stradale. pagina 11 di 29 Nella successiva nota autorizzata, il CTU ha altresì precisato che “dopo aver superato la teste Tes_1 il motociclo ha impattato con l'autoveicolo in fase di immissione dal parcheggio dell'attività commerciale, è stato catapultato ed ha trovato quiete con una rotazione di 180 ° oltre il marciapiede, al limite della zona boscosa. Il motociclista è volato sopra l'auto coinvolta andando ad arrestarsi dopo aver colpito un palo in cls a circa 4 m. dal presunto punto d'urto con violenza tale da procurarsi le lamentate ferite gravi. Inoltre successivamente al sinistro le forze dell'ordine rilevarono sul motociclo la 6^ marcia inserita, indice di elevata velocità prima dell'inizio della manovra di emergenza”.
Per quanto concerne invece la velocità stimata della vettura del convenuto, il CTU ha dato atto di avere
“ipotizzata una normale manovra di immissione con partenza da fermo e moto uniformemente accelerato con a = 1,20 m/s2 che porta dopo 14,5 m al momento dell'impatto alla velocità (relativa 0 mkm/h; assoluta 21 km/h)”.
Tali accertamenti dell'ausiliario risultano pertanto innanzitutto in linea con quanto evincibile dal compendio probatorio in atti e, in particolare, ancora dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 nell'immediatezza del fatto agli operanti, la quale ha infatti riferito, come sopra anticipato, di avere
“sentito alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità”.
Nel corso della deposizione testimoniale la predetta teste ha poi ricordato di non essersi accorta del sopraggiungere delle moto ma di averla vista solo nel momento successivo all'impatto.
Dalle predette dichiarazioni, lineari e prive di incongruenze, può pertanto ragionevolmente desumersi che la velocità di guida del motociclo dell'attore fosse di molto superiore a quella della teste la quale, diversamente, avrebbe infatti avuto da subito contezza dell'altro motociclo, a Tes_1
maggior ragione se, come prospettato dalla difesa attrice, si stesse procedendo per file parallele.
La compatibilità della velocità ipotizzata dall'ausiliario con i danni subiti ai mezzi coinvolti trova inoltre adeguata giustificazione anche nelle risposte da quest'ultimo rese alle osservazioni del consulente di parte attrice nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 195, comma terzo c.p.c.
Il CTU, proprio in relazione alla eccepita modestia dei danni subiti dai mezzi, ha invece evidenziato che, dall'esame della perizia dell'automezzo del convenuto, tra le voci di danno è indicato “disco ruota ant. Lega ex, segno evidente che ad un esame visivo diretto il perito aveva riscontrato danni tali da determinare la sostituzione” mentre “per quanto riguarda la deformazione della ruota anteriore del motociclo si rimanda al preventivo riparativo che prevede la sostituzione della ruota anteriore, segno
pagina 12 di 29 evidente che ad un esame visivo diretto erano state riscontrate deformazioni o danni tali da rendere impossibile la riparazione”.
Ad ogni buon conto, la modestia o l'assenza di danni ad uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non può implicare di per sé il superamento del concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. per il caso di scontro di veicoli ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno solo di essi abbia riportato danni”12.
Non possono infine ricavarsi elementi di segno contrario, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, dalla lettura della motivazione della sentenza, pronunciata da questo Tribunale, a definizione del procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata all'odierno attore.
Il giudice dell'opposizione ha, invero assertivamente, censurato i riscontri degli operanti per essersi questi ultimi “limitati ad analizzare l'ultima fase delle manovre dei due veicoli”, non consentendo di comprendere “l'iter logico seguito dagli agenti nel ricostruire i fatti che hanno dato origine alla contestazione”.
Tale valutazione giudiziale, emessa peraltro in altro procedimento svoltosi nel contraddittorio con un soggetto terzo e con diversità di petitum e causa petendi, appare però contrastare con i riscontri effettuati dagli operanti, come meglio riportati nel verbale prodotto in questa sede, i quali risultano avere ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle evidenze (posizione dei veicoli, stato dei luoghi e dichiarazioni rese dal soggetto presente ai fatti) raccolte nell'immediatezza dell'evento.
Anche tale contestazione di parte attrice non può pertanto essere condivisa.
3) parte attrice ha infine stigmatizzato l'asserito indebito giudizio del CTU “in termini di responsabilità del sinistro”.
Parte convenuta ha sul punto eccepito l'infondatezza di tale contestazione “atteso che è stato lo stesso
Giudice, nel quesito formulato nell'ordinanza del 14.11.2022, a richiedere al CTU una determinazione in tal senso”, senza alcuna contestazione della parte attrice.
pagina 13 di 29 Ritiene questo Tribunale che non sia ravvisabile uno sconfinamento dei poteri accertativi del CTU, avendo l'ausiliario svolto approfonditi accertamenti per consentire una valutazione giudiziale sul punto, previa verifica della loro attendibilità.
Alla luce di quanto posto, risultano processualmente accertati, da un lato, il mancato ottemperamento da parte del convenuto, , al segnale di stop e al conseguente obbligo di fermarsi al CP_3 momento dell'immissione nella strada principale per dare precedenza ai mezzi ivi transitanti e, dall'altro, la non corretta condotta di guida dell'attore, eccedente i limiti di velocità e che non ha consentito il pronto rallentamento del mezzo, come invece effettuato dall'altro motoveicolo, condotto dalla teste e procedente nella medesima direzione di marcia. Tes_1
In conclusione, deve essere riconosciuta la concorrente responsabilità delle parti, nella misura del 50
%, nella verificazione del sinistro per cui è causa.
C) In relazione al risarcimento del danno patito da parte attrice
c.1 danno non patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo innanzitutto del danno biologico, per essere “le lesioni subite ... in nesso di derivazione causale immediata e diretta con il fatto per cui è causa”, richiamandosi sul punto agli esiti della Consulenza tecnico d'Ufficio espletata nel corso del giudizio.
A tal fine si osserva che, dagli accertamenti eseguiti nell'ambito della Consulenza tecnico d'Ufficio di natura medico legale, non oggetto di contestazione, è emerso quanto segue:
• la conferma dell'esistenza delle lesioni lamentate dall'attore sotto il profilo biologico e la loro derivazione causale dal sinistro per cui è causa;
• per quanto concerne l'invalidità, temporanea e permanente riscontrata, il CTU ha indicato un'inabilità temporanea “indicabile in tredici giorni in forma assoluta (pari al ricovero ospedaliero, ventisette in forma parziale al 75 % trenta giorni in forma parziale al 50 % e ulteriori trenta giorni con valore parziale al 25 %”, con riconoscimento di un'invalidità permanente nella misura del 11-12 % e precisato che “le menomazioni non incidono negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto”.
Ciò posto, il danno non patrimoniale per la sola lesione del diritto alla salute può essere liquidato pagina 14 di 29 applicando i valori espressi dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per le ragioni di equità e uniformità sul territorio nazionale espresse da Cass., n. 14402/201113), nella versione attualmente vigente per l'anno 202414, a importi attualizzati e considerata l'età del danneggiato (anni 27 all'epoca del sinistro), nei seguenti termini:
per I.P. % 11,5 %15 € 27.962,00 (€ 13.075,00 + € 14.887,00)
per I.T.16100 % per giorni 13 € 2.249,00 13 Cfr. ad es. anche Cass., n. 38077/2021, nella cui motivazione si legge che “questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale siano pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle Tabelle di Milano consenta di pervenire”. 14 Si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento alle tabelle nell'edizione 2024 che, “a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008”, rilevata “l'eSIenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute”, è stato proposto il criterio della
“liquidazione congiunta: - del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, - del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: - cd. danno biologico standard, - cd. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, - cd. danno morale” e ciò
“ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione
a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti”. 15 Si condivide la prospettazione attorea in relazione all'individuazione della percentuale di inabilità permanente, anche in difetto di specifica contestazione della parte convenuta, procedendosi pertanto alla divisione al 50 % e alla successiva somma delle voci del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica previste per le percentuali di invalidità permanente pari all'11 e 12 % in ragione dell'età del soggetto al momento del sinistro. 16 Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è utilizzato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta di cui alle predette tabelle di Milano per l'anno 2024,
pagina 15 di 29 per I.T. al 75 % per giorni 27 € 3.303,25
per I.T. al 50 % per giorni 30 € 2.595,00
per I.T. al 25 % per giorni 30 € 1.297,50
e così per complessivi € 37.406,75.
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del danno morale patito dall'attore tenuto conto “della notevole sofferenza interiore provata dal SI. a seguito delle plurime lesioni Parte_1 subite nell'occorso che hanno richiesto degli interventi chirurgici e, dall'altro, considerato che le lesioni riportate comportano ancora oggi notevole sofferenza in capo all'attore che è impossibilitato ad espletare le proprie attività lavorative senza provare dolore, oltre ad aver rinunciato completamente alle attività ludico sportive che praticava prima del sinistro”.
Ciò posto, si osserva innanzitutto che è ormai generalmente riconosciuto il “principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale: 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” e che “considerata la dimensione eminentemente soggettiva” dello stesso, “alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato”, costituendo a tal fine “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute .. quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva”, nel senso che “tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (cfr.
Cass., n. 25164/2020) 17.
pari ad € 115,00, aumentato del 50 %, in conseguenza delle limitazioni funzionali e del decorso clinico conseguenti al sinistro per cui è causa. 17 Fondamentale sul punto è altresì il principio affermato dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 7513/2018 ove è infatti affermato che “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pagina 16 di 29 In relazione poi alla relativa liquidazione è stato in particolare indicato che, in caso di positivo accertamento dell'esistenza di tale tipo di danno, potrà procedersi all'utilizzo delle attuali tabelle milanesi, “in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale”, come ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”18.
Nel caso che ci occupa, la domanda attorea sul punto può essere accolta evincendosi, in continuità con i principi giurisprudenziali appena esposti, l'esistenza di un danno sotto il profilo morale avuto riguardo alla particolare incidenza in negativo del sinistro sulla vita del danneggiato, costretto in conseguenza delle lesioni subite a un periodo di inabilità, contraddistinto peraltro anche da una modifica in senso peggiorativo delle relazioni, anche affettive19.
pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale perché non aventi una base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico
-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. 18 Cfr. ad es. Cass., n. 19922/2023: “ai fini della liquidazione del danno morale sono utilizzabili le tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo l'attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova non invece da un non consentito automatismo”. In linea anche il pensiero di attenta dottrina secondo cui la liquidazione del danno, se determinato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi, individua già “in via presuntiva, all'interno della pur unitaria categoria del danno non patrimoniale, una quota monetaria ad hoc per il tradizionale danno morale”, costituendo ciò “un'applicazione del tutto corretta e ineccepibile della prova presuntiva” per la quale può assumersi che “ad ogni menomazione psicofisica, quand'anche soltanto micropermanente, si affianchi sempre un danno morale, cioè che la violazione della salute sia fonte di perturbamenti interni e non lasci indifferente sul piano emozionale”. 19 In proposito può essere richiamata la deposizione della teste , compagna Testimone_2 dell'attore, la quale ha riferito che “all'epoca dell'incidente io e l'attore avevamo rapporti sessuali. Confermo che dopo l'incidente l'attore ha avuto lesioni al pene. A seguito delle lesioni non abbiamo avuto rapporti sessuali, di sicuro per più di sei mesi. Preciso che il mio compagno è molto attivo anche sessualmente e a causa dell'incidente era diventato triste;
so che quando voleva farlo non poteva perché aveva la ferita al pene;
i pagina 17 di 29 Tali circostanze possono infatti essere ritenute indicative, quantomeno in via presuntiva e sulla base del citato “criterio logico presuntivo funzionale”, di sofferenze interiori, comunque distinte dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione, meritevoli quindi di un loro riconoscimento.
Procedendo ora alla quantificazione, come sopra anticipato, anche nell'ultima versione reperibile dei parametri delle tabelle milanesi, con riferimento all'anno 2024, è stata effettuata una separata valutazione del danno biologico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore;
la liquidazione del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva può avvenire mediante il riconoscimento del valore, determinato per tale voce di danno dalle predette tabelle di Milano con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta e all'età del danneggiato, e determinato nella misura, a importo attualizzato, di € 7.698,00 (3.530,00 + 4.168,00).
Parte attrice ha altresì chiesto una personalizzazione del danno biologico allegando tal fine come le lesioni occorse “abbiano comportato in capo al SI. delle notevoli limitazioni Parte_1 che ancora oggi gli provocano enormi sofferenze, dolori e disagi e che hanno provocato nell'attore una SInificativa alterazione della propria vita quotidiana e lavorativa e, soprattutto, nella sua vita di coppia con la propria compagna e nella sua attività ludico-sportiva- ricreativa”, in particolare per avere dovuto rinunciare alle attività sportive “che prima del sinistro hanno caratterizzato la quotidianità dell'attore sin da piccolo”.
Parte convenuta ha invece eccepito l'insussistenza di elementi per procedere alla richiesta personalizzazione, non essendo emersa “alcuna prova che i danni subiti dal SI. a seguito Pt_1 dell'incidente abbiano avuto, per lui, un impatto invalidante maggiore rispetto a quello che avrebbero avuto su un qualunque altro giovane di 27 anni, con interessi e passioni del tutto comuni, quali, ad esempio, la partecipazione a tornei amatoriali di pallacanestro”.
Come noto, costituisce regola giurisprudenziale consolidata che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste “in una variazione in aumento del valore standard di riferimento”, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e
rapporti sessuali sono poi ripresi dopo circa sei mesi e al momento sono tornati come prima dell'incidente” – cfr. verbale udienza del 27.10.2022.
pagina 18 di 29 che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare”20.
Nel caso che ci occupa, si osserva in primo luogo che possa invero escludersi concretare una conseguenza eccezionale, tale da legittimare la richiesta personalizzazione, la dedotta alterazione della vita di coppia con la compagna e ciò in quanto, oltre a essere stata temporalmente limitata (la teste ha infatti riferito che “non abbiamo avuto rapporti sessuali, di sicuro per più di sei mesi”) Tes_2
e già adeguatamente valorizzata in sede di riconoscimento del danno morale, come sopra esposto, risulta comunque essere ormai cessata (ancora la predetta teste ha infatti dichiarato che i rapporti sessuali “al momento sono tornati come prima dell'incidente”).
La personalizzazione può invece essere riconosciuta in relazione alla accertata forzata interruzione, da parte dell'attore, di ogni attività sportiva a seguito dell'incidente, in precedenza invece usualmente praticata, pur a fronte di un'invalidità di grado non elevato residuata dall'evento.
In tali termini si sono infatti espressi i testi compagna dell'attore, e Tes_2 Testimone_3
amico dell'attore, i quali infatti hanno rispettivamente dichiarato che “confermo che il
[...]
mio compagno è appassionato di sport e nella specie della pallacanestro;
preciso che tutti i giorni giocava a basket nel campetto prima dell'incidente e ora non va più perché non si è più ripreso;
non va più neanche ai tornei;
non si è più ripreso per una questione fisica che ha male alle caviglie. So che ha riprovato una volta a giocare dopo l'incidente ma ha detto che non riusciva più” e che “conosco
l'attore perché giocava con me a pallacanestro;
durante la settimana ci alleniamo due o tre giorni e ogni domenica avevamo un torneo organizzato dalla comunità filippina;
ricordo che quando si è ripreso, due anni dopo l'incidente, l'attore ha riprovato a giocare, l'ho visto una sola volta e poi non è più venuto;
so che ha dei problemi alle costole e per questo problema l'attore stesso mi ha detto che non può più giocare”.
Ritiene questo Tribunale che, nel caso in esame, l'interruzione di ogni attività sportiva si caratterizzi quale conseguenza “del tutto peculiare”, non riconducibile a quelle ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado e per un soggetto di pari età; in altri termini, appare verosimile che, a fronte di un'invalidità di grado non elevato21, quale quella riscontrata in capo all'attore, non consegua necessariamente l'interruzione di ogni attività sportiva, come invece nella specie avvenuto in ragione delle sofferenze conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore nel sinistro.
Può pertanto essere riconosciuta la personalizzazione22, nella misura richiesta e conforme a quanto indicato nelle tabelle milanesi del 48 % di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente, per €
17.117,04.
c.2 danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno patrimoniale, per ciascuna delle quali si procederà, ripercorrendo l'elencazione attorea, all'esame delle difese svolte dalle parti, cui seguirà la decisione giudiziale tenuto conto del compendio probatorio a supporto:
- “spese mediche”
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese mediche, quantificate in € 641,55.
In assenza di specifiche contestazioni sul punto, meritano in questa sede integrale condivisione le conclusioni del CTU medico legale circa la congruità e adeguatezza delle spese mediche relative all'iter diagnostico e terapeutico seguito dall'attore.
Delle stesse è stato in ogni caso fornito riscontro documentale.
Possono quindi essere riconosciute in favore della parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale le spese mediche per € 641,55.
- spese di consulenza medico legale ante causam
Parte attrice ha chiesto la refusione dei costi sostenuti per la relazione medico legale ante causam per complessivi € 488,00, evidenziando trattarsi di “spese al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto”
(cita copiosa giurisprudenza di legittimità e la sentenza n. 1524 del 7.3.2024 del Tribunale di Torino).
Ritiene questo Tribunale che possano essere riconosciute tali spese, in quanto congrue e necessarie, trattandosi infatti di strumento volto a fornire alla parte “gli strumenti utili ai fini della tutela in sede
personalizzazione del danno” – cfr. ad es. Trib. Napoli Nord, sente, n. 9191/2023 e Trib. Potenza, sent. n.
701/2025, rep. su De Iure, banca dati on line. 22 Come riconosciuto ancora di recente dalla Suprema Corte “in tema di liquidazione del danno, nell'applicazione delle tabelle milanesi l'eventuale personalizzazione può essere riconosciuta solo sulla quota relativa al danno biologico, depurata della componente relativa al danno morale” – cfr. Cass., n. 21062/2024. pagina 20 di 29 giudiziale” e che “rappresenta quindi una spesa che merita di essere oggetto di rimborso”, condividendosi la motivazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1524/2024, cit. dalla difesa di parte attrice, e alla quale si fa integrale richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Può quindi essere riconosciuta tale voce di danno per € 488,00.
- spese per assistenza alle operazioni medico legali e tecnico-cinematica
Parte attrice ha chiesto la refusione delle spese per l'assistenza medico legale, sostenute “in relazione alla necessaria partecipazione del CTP attoreo alle operazioni peritali, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio”, quantificate in € 488,00 per quanto concerne le operazioni medico legali e in €
3.298,88 per le operazioni peritali tecnico-cinematica.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto che le spese per l'attività svolta dal consulente di parte rientrano tra quelle “che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass., n. 84/2013 e ad es, in sede di merito, Trib.
Torino, 4.3.2024, n. 1388, rep. su De Iure, banca dati on line).
Ritiene questo Tribunale che, in continuità con tale principio, possano essere riconosciute alla parte attrice le spese per l'attività di assistenza medico legale, nella misura richiesta e da intendersi congrua, per complessivi € 488,00 mentre debbano essere contenute nell'ambito dell'ammontare liquidato al
CTU23 le spese per l'attività di assistenza tecnico-cinematica e quindi in complessivi € 1.500,00.
Le stesse vengono pertanto riconosciute tra gli esborsi e determinate, tenuto conto del paritario concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura di € 994,00.
- danno al motoveicolo e costi di valutazione danni e valore commerciale del mezzo
Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto la liquidazione del “valore commerciale del mezzo al momento del sinistro pari a € 6.800,00 per il risarcimento dei danni materiali subiti dal motoveicolo di proprietà del SI. , oltre alla somma di € 60,00 “sborsata Parte_1 dall'attore per la valutazione dei danni e valore commerciale del mezzo come documentato sub. doc. 8 bis”, pur precisando che “da tale somma dovrà essere dedotto l'importo di € 4.950,00 già incassato dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno dovuto per i danni materiali”.
pagina 21 di 29 Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto della domanda sul punto, dovendo “considerarsi pienamente satisfattiva” la somma già corrisposta all'attore dalla propria assicurazione in regime di indennizzo diretto, anche avuto riguardo al pari concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.
Ritiene questo Tribunale che tali voci di danno possano essere riconosciute, stante la loro congruità e riconducibilità quali voci di danno emergente conseguenti al sinistro24, nella misura accertata dal CTU.
Alla parte attrice può pertanto essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno al motoveicolo e per i costi della relativa valutazione, l'importo complessivo, dedotto quanto già incamerato, di € 1.910,00.
- spese per soccorso stradale e deposito motoveicolo
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il soccorso stradale e il deposito del motoveicolo, quantificate in € 317,20, come da documentazione in atti.
Ritiene questo Tribunale che tali voci di danno possano trovare accoglimento, stante il riscontro documentale delle stesse e da porsi in diretta derivazione causale con il sinistro, nella misura richiesta di € 317,20.
- danno al casco, al vestiario e alla borsa
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno al casco, al vestiario e alla borsa, nella misura di €
350,00.
Ritiene questo Tribunale che tale voce di danno possa essere accolta, per l'importo richiesto di €
350,00, perché in linea con l'accertamento effettuato dal CTU, che ha infatti precisato che “per quanto riguarda il danno patrimoniale riferito a casco, vestiario e borsa, concordemente con i CTP si conferma in € 350,00”.
- spese legali stragiudiziali
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale
“ammontanti ad € 2.639,25 come provato da nota pro forma prodotta sub. doc. 14”, che è attività resasi necessaria “al fine di instaurare il contraddittorio con il responsabile del danno, il proprietario del veicolo e la sua Compagnia Assicuratrice nella fase precedente il presente giudizio, che è tra l'altro stato necessario dalla condotta tenuta dalla che ha completamente omesso di CP_8 istruire il sinistro e di formulare nei termini di legge una congrua offerta” nonché dell'importo di €
1.000,00 per l'attività prestata nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa avverso il verbale n. 74600/2019, svoltosi innanzi all'ufficio del giudice di pace di Biella e conclusosi con pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta.
Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto di tale voce di danno, indicando come l'impresa assicurativa non abbia potuto “istruire il sinistro per il semplice fatto che il SI. si è rifiutato di Pt_1 sottoporsi a visita medico legale, impedendo così alla compagnia di valutarne i danni” e comunque l'estraneità al presente contenzioso delle spese di assistenza legale prestata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. Cass., n. 24481/2010).
Ritiene questo Tribunale che la domanda attorea possa essere accolta per quanto concerne le spese di assistenza stragiudiziale prestate in favore dell'odierna parte attrice prima dell'instaurazione del presente procedimento, delle quali è stato fornito riscontro documentale e riconosciutane la congruità.
Né appare elemento ostativo al relativo riconoscimento il dedotto rifiuto della parte attrice di sottoporsi a visita medico legale, dovendo sul punto richiamarsi le valutazioni che saranno sul punto infra svolte.
Non possono invece essere riconosciute le spese per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di procedimento differente dal punto di vista oggettivo e soggettivo, come correttamente eccepito da parte convenuta.
La domanda di parte attrice può quindi essere accolta limitatamente all'importo di € 2.693,25.
- spese per l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita
Parte attrice ha chiesto la liquidazione delle spese per l'assistenza prestata durante la fase di negoziazione assistita, rimasta comunque senza esito, per € 1.470,80, pari al compenso ottenibile in applicazione dei compensi medi di cui al DM n. 147/2022.
pagina 23 di 29 Ritiene questo Tribunale che anche tali spese possano rientrare nell'ambito delle spese di natura stragiudiziale, quale voce di danno emergente in continuità con i principi giurisprudenziali sopra esposti, avuto altresì riguardo alla mancata risposta di parte convenuta all'invito alla negoziazione.
La misura dei compensi appare poi congrua perché in linea con le previsioni di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022; le spese per l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita possono pertanto essere riconosciute nella misura richiesta di € 1.470,80.
***
Il risarcimento del danno dovuto all'attore, dedotta la percentuale di corresponsabilità allo stesso ascrivibile (50 %), ammonta pertanto all'attualità ad € 35.046,30 (di cui € 37.406,75 per danno alla salute, € 7.698,00 per danno da sofferenza interiore, € 17.117,04 per personalizzazione ed € 7.870,80 per danno patrimoniale – per complessivi € 70.092,59 da dividersi al 50 %).
Parte attrice ha chiesto che “tutte le somme poste a liquidazione dovranno essere gravate di rivalutazione e interessi, ricorrendo nella fattispecie gli estremi di cui all'art. 1224 c.c. e all'art. 1284 comma 4 c.c.”, in particolare indicando che “a partire dalla domanda giudiziale coincidente con la data di notifica dell'atto di citazione del 09.06.2021 dovranno essere invece applicati gli interessi al tasso stabilito ex art. 1284, IV comma, c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo, come stabilito dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61” (cita sul punto anche la recente decisione della Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile, sentenza n. 706 del 23 luglio 2024, che ha proceduto “in via automatica ad applicare gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.”).
Si osserva innanzitutto che, secondo consolidate linee interpretative, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'eSIenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione.
In particolare, è stato affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulle predetta somma che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
pagina 24 di 29 conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cass., n. 11899/2016)25.
Per quanto concerne la misura degli interessi compensativi, si stima equo, in difetto di prova di un maggior pregiudizio subito, individuare quale parametro di liquidazione il saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.26, con decorrenza dalla data dell'illecito sino alla data della domanda giudiziale.
Per quanto concerne invece la quantificazione degli interessi successivi alla data della domanda giudiziale, ritiene questo Tribunale che possa darsi continuità al principio di diritto, richiamato anche nella decisione di merito della Corte distrettuale e dalla difesa della parte attrice, secondo cui il saggio degli interessi possa essere individuato in quello indicato dall'art. 1284, comma quarto c.c.
Secondo quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge=), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”27. 25 Cfr. anche più di recente, Cass., n. 10376/2024, in Giur. It. 2025 VI, 1311, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi cd. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”. In dottrina è stato poi precisato che “nel sistema teorico dei debiti di valore, gli interessi cd. compensativi non rappresentano null'altro che una tecnica – tra le altre teoricamente sperimentabili – per la liquidazione del danno da mancato guadagno, componente, assieme al danno emergente, ai sensi dell'art. 1223
c.c., del risarcimento globalmente inteso, i cui fatti costitutivi devono essere interamente dimostrati dal creditore”. 26 Cfr. ad es. Cass., n. 23927/2023 e, in sede di merito, Trib. Roma, sent. 8.1.2024, n. 301, rep. su De Iure, banca dati on line. 27 Cfr. Cass., n. 61/2023 e, in sede di merito, in termini, oltre alla citata Corte Appello Torino, sent. n. 706/2024, anche Corte Appello Milano, 19.4.2023, n. 1283, rep. su De Iure, banca dati on line. In dottrina sono state invero mosse perplessità a tale ricostruzione, evidenziando l'inapplicabilità degli interessi cd. maggiorati per i crediti pecuniari di natura rimediale e a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno aquiliano, non pagina 25 di 29 Di ciò tenuto conto, l'importo totale riconosciuto in favore dell'attore, € 35.046,30, devalutato alla data dell'evento (31.7.2019), deve essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del danno sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrare il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi compensativi, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati al saggio di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla data dell'instaurazione del presente giudizio (11.6.2021 – data di notifica dell'atto di citazione) e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla predetta data sino al saldo.
La condanna deve essere disposta a carico delle parti convenute in solido, in difetto di domande di regresso e/o manleva.
D) In relazione alle spese di lite e di CTU
Parte convenuta ha chiesto di tenere “in debita considerazione”, al momento della liquidazione delle spese di lite, il comportamento assunto dall'attore nella fase stragiudiziale in violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, il quale infatti “pur dopo aver ricevuto specifico invito a visita medico legale nel mese di maggio 2021 ha comunque deciso di agire in giudizio innanzi al Tribunale di
Biella”, instaurando il presente contenzioso che “avrebbe potuto essere evitato, con notevole risparmio in termini di costi per i convenuti e di tempi per l'amministrazione della giustizia”.
Parte attrice ha invece eccepito l'infondatezza della prospettazione avversaria, deducendo il comportamento omissivo della compagnia assicuratrice che “durante la fase stragiudiziale ha completamente omesso di richiedere la visita medico legale del SI. ”, nonostante il ricevimento Pt_1
potendo tali interessi assolvere alla loro funzione compulsoria all'adempimento, e ciò “visto che l'obbligo di risarcire il danno e il diritto di eSIere il risarcimento si formano nel giudizio di responsabilità aquiliana, prima del quale ci sono soltanto nudi fatti non ancora qualificati giuridicamente”; ne consegue che, secondo tale prospettazione dottrinale, disattesa tuttavia dalla giurisprudenza appena richiamata e alla quale si intende dare continuità in questa sede, “le obbligazioni ex delicto sono suscettibili di inadempimento dopo la condanna contenuta in una pronunzia provvista di efficacia esecutiva, sicché l'applicazione degli interessi maggiorati ex art. 1284, 4° comma, c.c. si dischiude loro con l'instaurazione del processo esecutivo, ossia dal giorno della domanda esecutiva, contenuta nell'atto di precetto (o nel ricorso per intervento) in tal modo scoraggiando le resistenze in giudizio meramente dilatorie”. pagina 26 di 29 della prima lettera di diffida in data 11.2.2020, e ha invece invitato l'attore a recarsi presso il medico legale “solamente con la mail del 21.05.2021”, ormai decorsi i termini di 12 mesi normativamente previsti.
Ciò posto si osserva che l'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni) prevede, per il caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'obbligo a carico dell'impresa di assicurazione di
“proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta” entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta e della corredata documentazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 c. ass., senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass. nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio” (cfr. Cass., n. 14691/2025).
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Tribunale che il comportamento dell'odierno attore non appaia essere stato attuato in violazione dell'obbligo di correttezza, comunque sotteso alla citata disposizione normativa, avendo infatti instaurato il presente procedimento una volta decorso il termine ex art. 148 cod. ass. e in assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazione alla prima lettera di diffida, invitata a mezzo mail pec in data 11.2.202028.
Né comunque d'altro canto appare ravvisabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'odierna convenuta, stante la difficoltà di accertamento della dinamica del sinistro e il riconoscimento di un concorso di pari responsabilità in capo all'attore.
Procedendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione del riconosciuto paritario pagina 27 di 29 concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, come richiesto dalla parte convenuta, e quindi del non integrale accoglimento della domanda attorea29, le stesse possono essere compensate nella misura della metà e poste le restanti a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Tali spese possono essere liquidate in applicazione dei parametri medi30 delle cause dello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, in complessivi € 3.808,00 per compensi (già operata la compensazione), oltre ad € 994,00 per spese di assistenza dei consulenti di parte, come sopra determinate, alla metà delle spese, imponibili e non imponibili, indicate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU possono del pari essere integralmente compensate tra le parti nella misura del 50 % e poste le restanti definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità, nella misura del 50 % ciascuno, della parte attrice,
, e della parte convenuta, , nella verificazione del Parte_1 CP_3
sinistro per cui è causa;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte attrice pagina 28 di 29 che si liquida in € 35.046,30, oltre interessi compensativi al saggio ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata dalla data dell'illecito
(31.7.2019) sino all'introduzione del giudizio (11.6.2021) ed interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla predetta data al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida, previa loro compensazione nella misura della metà, in € 3.808,00 per compensi, oltre ad € 994,00 per spese di assistenza dei consulenti di parte, alla metà delle spese, imponibili e non imponibili, indicate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- compensa tra le parti le spese di CTU nella misura del 50 % e pone il restante 50 % definitivamente a carico della parte convenuta.
Biella, 10 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. n. 2 di parte attrice. 4 Cfr. verbale di sommarie informazioni assunte ex art. 351 c.p.p. in allegato al doc. n. 2 di parte attrice. 5 Cfr. verbale udienza del 27.10.2022. 6 Cfr. ordinanza in data 14.11.2022. 10 In particolare, la ha riferito, rispettivamente, agli operanti che “vedevo uscire dal parcheggio del Tes_1 supermercato una macchina di colore scuro che si immetteva nella via Milano, in direzione Biella, quando ad un tratto sentivo alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità” e, in sede di escussione testimoniale, che
“ho visto il convenuto arrivare da dietro di me e ho visto l'impatto; io non ho visto la moto prima ma l'ho vista solo al momento dell'impatto”. pagina 10 di 29 12 Cfr. ad es. Cass., n. 26523/2007, Cass., n. 15736/2022 e Cass., n. 6051/2024. 20 Cfr. tra le tante Cass., n. 7513/2018, Cass., n. 14634/2019 e Cass., n. 28988/2019. 21 L'impossibilità per la vittima di cimentarsi in attività fisiche è stata invece riconosciuta rientrare invece in
“una delle normali conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può risentirne sul piano dei rapporti sociali, sicché in tali ipotesi non può riconoscersi alcuna
pagina 19 di 29 23 Cfr. decreto di liquidazione in data 5.3.2025. 24 Cfr. ad es. Cass., n. 14444/2021, che ha ricondotto tra le voci di danno emergente le spese di assistenza di uno studio di infortunistica stradale, anche se “l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicurazione dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda oggetto di discussione”. pagina 22 di 29 28 Cfr. doc. n. 1 di parte attrice. 29 Sul punto può essere richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Infatti ai sensi dell'art. 92,
c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione, totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni” – cfr. ad es. Cass., n. 5289/2023 e Cass. SU n. 32061/2022. 30 In assenza di elementi atti a consentirne una liquidazione nella misura dei massimi, come invece richiesto da parte attrice, e anche in relazione all'accertato concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice dott. Emanuele Migliore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado avente a oggetto domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Renato Ambrosio,
Paul Francis Sombilla del foro di Torino e Nicoletta Verardo del foro di Biella ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Biella, via Repubblica n. 25, come da procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
, con sede in Milano, via Crespi n. 23, , c.f. P.IVA_1 Controparte_2
, e , c.f. entrambi residenti in C.F._2 CP_3 C.F._3
Biella, via Poma n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Prencipe del foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, c.so Re Umberto n. 64, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
***
CONCLUSIONI
(come da provvedimento in data 5.3.2025)
pagina 1 di 29 Parte attrice:
“ Contrariis reiectis;
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito;
Respinta ogni difesa, eccezione, deduzione, istanza avversaria;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione della CTU tecnico-cinematica con sostituzione di un nuovo Consulente Tecnico per tutti i gravi motivi esposti in atti e, in subordine, la convocazione a chiarimenti del CTU Ing. in contraddittorio con i CTP;
Persona_1
NEL MERITO:
1. Dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del SI.
conducente del veicolo SUZUKI SX4, targato DX256GA, di proprietà della SI.ra CP_3
e assicurato per la RCA dalla Controparte_2 CP_4
2. Condannare di conseguenza in solido i convenuti al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali tutti subiti dall'attore, SI. nella misura accertanda e Parte_1 determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali descritti in atti, compreso il danno emergente per spese legali stragiudiziali, e detratta la somma di € 4.950,00 incassata in acconto dall'attore per il danno materiale del motociclo andato distrutto, oltre alla rivalutazione e agli interessi anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dal fatto al soddisfo;
3. Condannare inoltre in solido i convenuti alla rifusione di tutte le spese (legali e tecniche, di
CTU e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza esecutiva ex lege. Si producono:
Doc. 30 – Fattura n. 88 del 28.05.2024 pagamento in acconto proforma 94/A del 22.11.2023, quale spesa del CTP attoreo in CTU tecnica, emessa dal Dott. ; Persona_2
Doc. 31 – Fattura n. 109 del 24.06.2024 pagamento a saldo proforma 94/A del 22.11.2023, quale spesa del CTP attoreo in CTU tecnica, emessa dal Dott. ”. Persona_2
Parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito Ritenere la responsabilità del sinistro gravante su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna e, per l'effetto, Liquidare il risarcimento in favore del SI. dei danni non patrimoniali e delle spese mediche nella Pt_1 misura che sarà indicata dal CTU, ridotta della quota di corresponsabilità ad egli addebitabile Respingere la domanda proposta dall'attore in punto danni patrimoniali alla moto ed al vestiario poiché infondata stante la satisfattiva liquidazione già ottenuta da parte di Controparte_5
Respingere la domanda attorea in punto spese legali stragiudiziali, rivalutazione ed interessi per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta.
Porre le spese di CTU medico legale interamente a carico del SI. stante il suo rifiuto di Pt_1 sottoporsi a visita medico legale ante causam.
Compensare le spese di CTU tecnico dinamica. Compensare le spese di lite per la quota corrispondente ai danni non patrimoniali, addebitando la quota corrispondente ai danni patrimoniali integralmente a carico del SI. attesa la sua Pt_1 soccombenza sul punto”.
pagina 2 di 29
Entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c.
***
A) Determinazione oggetto del contendere
Il presente procedimento ha ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dall'odierno attore in conseguenza di un sinistro stradale.
A tal fine parte attrice ha esposto, in sintesi, quanto segue1:
• di essere avvenuto il sinistro stradale per cui è causa in Biella in data 31.7.2019, alle ore 18.55 circa, allorché “il SInor alla guida del proprio motoveicolo Parte_1
KAWASAKI Z900, targato EJ07613 ed assicurato per la RCA presso le Controparte_6 percorreva “la via Milano in direzione centro città” e veniva urtato “dal veicolo X4, CP_7
targato SX256GA, assicurato presso la di proprietà della SI.ra CP_4 [...]
e condotto dal SI. che “uscendo dal parcheggio del supermercato CP_2 CP_3
Ipergross, sito al numero civico 4 di via Milano, improvvisamente si immetteva nel flusso stradale della predetta via con manovra di svolta a sinistra, omettendo di rispettare il segnale di STOP ivi presente e di concedere la prescritta precedenza al motociclo condotto dal SI.
, sbarrandogli la strada”, concretizzandosi l'urto “tra la parte laterale dell'avantreno Pt_1
della vettura di controparte e la parte frontale del motociclo attoreo, che veniva scaraventato al suolo e sbalzato conto il palo della luce ivi presente”;
• di essere il predetto sinistro riconducibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto, SI.
, per essersi infatti quest'ultimo immesso nel flusso stradale, uscendo dal CP_3
parcheggio del supermercato, omettendo di fermarsi al segnale di stop e di concedere la prescritta precedenza al motociclo dell'attore, condotto peraltro a una velocità contenuta entro il limite consentito di 50 km/h, come anche accertato nella sentenza emessa dall'ufficio del giudice di pace di Biella, che ha accolto l'opposizione, promossa dall'odierno attore, avverso la 1 Tenuto conto delle allegazioni effettuate entro il termine del maturare delle preclusioni assertive, individuabile nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche normative di cui al D. Lgs. n. 149/2022. pagina 3 di 29 sanzione amministrativa irrogatagli;
• di avere subito l'attore, in conseguenza del predetto sinistro, un danno sotto il profilo non patrimoniale e patrimoniale, secondo quanto sarà in ogni caso meglio infra descritto.
Nel giudizio si sono costituite tutte le parti convenute, che hanno esposto le seguenti difese:
• di essere il sinistro riconducibile a una corresponsabilità, quantomeno paritaria, dei soggetti coinvolti, in particolare evidenziando la “notevole responsabilità del SI. che, su strada Pt_1
urbana con il limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso procedeva a velocità elevata e superava i veicoli che aveva innanzi, andando così a impattare con il SI. che si era CP_3 immesso sulla carreggiata provenendo dal parcheggio”, come del resto accertato dal personale della polizia di Stato accorsa nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (richiama in particolare la dichiarazione resa dalla SI.ra , che sarà poi escussa quale teste nel Tes_1
presente procedimento);
• di avere poi l'odierno attore tenuto un “contegno stragiudiziale non condivisibile” per essersi infatti rifiutato di sottoporsi a visita medico legale “nonostante l'invito della Compagnia a sottoporsi a visita presso il proprio fiduciario biellese”, da apprezzarsi quantomeno “in sede di regolamento delle spese di giudizio”;
• di essere in ogni caso gli asseriti danni patiti dall'attore necessitanti di un accertamento giudiziale, contestando in particolare la richiesta personalizzazione e dando atto che, nella quantificazione dei danni al motoveicolo attoreo, dovrà tenersi conto di quanto già corrisposto dall'impresa di assicurazione del mezzo “in regime di indennizzo diretto”.
Il procedimento è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, rispettivamente di tipo cinematico, volta a determinare l'esatta dinamica del sinistro anche alla luce degli esiti dell'istruttoria orale svolta, e medico legale sulla persona dell'attore, ed è stato infine trattenuto in decisione con provvedimento in data 5.3.2025, previa concessione dei termini per le difese finali ex art. 190 c.p.c., concordemente richiesti.
***
Il procedimento può essere deciso senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, dovendo a tal fine integralmente confermarsi i provvedimenti in data 7.6.2022, 14.11.2022 e 21.5.2024; né appaiono in ogni caso accoglibili le istanze di parte attrice di rinnovazione della CTU di tipo pagina 4 di 29 cinematico e di convocazione dell'ausiliario a chiarimenti, ancora da ultimo riproposte nelle conclusioni sopra trascritte, alla luce della completezza degli accertamenti svolti, come si esaminerà oltre.
***
B) In ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro
Come noto, l'art. 2054, comma secondo, c.c. stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tale disposizione è usualmente interpretata nel senso che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
e che “una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054, comma 2, che ha carattere sussidiario” 2.
Secondo quanto sopra anticipato, parte attrice ha dedotto che il sinistro stradale per cui è causa è riconducibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto, SI. , per essersi infatti CP_3 quest'ultimo immesso nel flusso stradale, uscendo dal parcheggio del supermercato, omettendo di 2 Cfr. ad es. Cass., n. 33483/2024 e la giurisprudenza richiamata in motivazione. In particolare, è altresì costantemente affermato il principio secondo cui “la certezza della colpa della condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (Cass, Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass. Sez. III, 7/6/2021, n. 12408)”. pagina 5 di 29 fermarsi al segnale di stop e di concedere la prescritta precedenza al motociclo dell'attore, che procedeva peraltro a una velocità contenuta entro il limite consentito di 50 km/h, come anche accertato nella sentenza emessa dall'ufficio del giudice di pace di Biella, che ha accolto l'opposizione, promossa dall'odierno attore, avverso la sanzione amministrativa irrogatagli.
Parte convenuta ha invece eccepito una corresponsabilità, quantomeno paritaria, dei soggetti coinvolti, in particolare evidenziando la “notevole responsabilità del SI. che, su strada urbana con il limite Pt_1
di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso procedeva a velocità elevata e superava i veicoli che aveva innanzi, andando così a impattare con il SI. che si era immesso sulla carreggiata provenendo CP_3 dal parcheggio”, secondo quanto del resto accertato dal personale della polizia di Stato.
Tanto premesso, si osserva che, dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale redatto dalla
Polizia Stradale di Biella3, accorsa sul luogo nell'immediatezza del fatto, si evince che “la strada interessata dal sinistro è ubicata nel territorio urbano di Biella ivi denominata via Milano e trattasi di rettilineo fiancheggiato da edifici urbani e commerciali. La strada si presenta con un andamento pianeggiante e al momento del sinistro la visibilità era buona, ore diurne e traffico normale, fondo stradale asciutto e senza anomalie e cielo nuvoloso. In corrispondenza del luogo del sinistro è presente
l'accesso per il parcheggio del centro commerciale IPERGROSS. Sul luogo del sinistro gli agenti procedevano ad effettuare i rilievi fotoplanimetrici”.
All'esito dei predetti rilievi, i verbalizzanti hanno così ricostruito la dinamica del sinistro:
• , conducente del motociclo Kawasaki percorreva via Milano da Parte_1
Vigliano verso Biella. Dopo aver sorpassato un ciclomotore condotto da , Parte_2
identificata dagli agenti quale testimone oculare del sinistro, sicuramente a velocità molto sostenuta, entrava in collisione con la parte frontale del proprio veicolo contro la fiancata destra di un'autovettura Suzuki condotta da che proveniva dal parcheggio del CP_3 supermercato IPERGROSS”;
• usciva dal parcheggio, posto sul lato sinistro rispetto alla direzione di CP_3
marcia del motociclo e si immetteva sulla prioritaria via Milano, con manovra di svolta a sinistra in direzione Biella”;
• “a causa della manovra di immissione nel traffico dell' senza l'adozione delle CP_3
pagina 6 di 29 dovute cautele per evitare il sinistro e l'eccessiva velocità del motociclo condotta dal ne Pt_1 scaturiva un incidente stradale nel quale il riportava lesioni gravi”, dando altresì atto Pt_1 che “tutti e due i conducenti venivano sottoposti ad analisi per la verifica dell'assunzione di sostanze alcoliche e/o psicotrope con esito negativo”;
• venivano quindi contestate, al conducente dell'autovettura Suzuki, , odierno CP_3
convenuto, la violazione amministrativa prevista dall'art. 145 del codice della strada “in quanto conducente di autovettura uscendo da un parcheggio di un'attività commerciale non si fermava in corrispondenza della striscia di arresto (STOP) prima di immettersi sulla prioritaria via
Milano tanto da rimanere coinvolto in un incidente stradale con lesioni” e al conducente del motociclo, , odierno attore, la violazione amministrativa di cui all'art. Parte_1
141 del codice della strada “in quanto conducente di motociclo in centro abitato fiancheggiato da edifici e in prossimità di intersezioni non moderava particolarmente la velocità del mezzo condotto e non era in grado di conservare il controllo tanto da incorrere in un sinistro stradale”;
• “per quanto accertato nella ricostruzione del sinistro” i verbalizzanti riconoscevano infine “la responsabilità in concorso fra ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti”, in particolare perché
“il conducente del veicolo A Suzuki SI. usciva dal parcheggio dell'attività CP_3
commerciale IPERGROSS sita nel comune di Vigliano sulla via Milano. Lo stesso si accingeva
a svoltare a sinistra per dirigersi in Biella, iniziava la manovra ma non si accorgeva del sopraggiungere a velocità sostenuta del motociclo B. Quest'ultimo, condotto dal SInor
[...]
, tentava di evitare l'urto ma invano. Infatti l'urto di forte entità interessava la Parte_1
parte anteriore del veicolo B e la parte anteriore destra del veicolo A;
a seguito dell'urto il veicolo A trovava posizione di quiete nella corsia di marcia originaria (direzione Biella) mentre il veicolo B si trovava nel ciglio erboso sul margine destro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso Vigliano Biellese”, senza peraltro rinvenimento di “segni di frenata sul manto stradale”.
A sostegno del ravvisato paritario concorso delle responsabilità nella causazione del sinistro, gli operanti davano atto di quanto dichiarato da , sentita in quella sede quale persona Parte_2
che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini ex art. 351 c.p.p.: “in data odierna alle ore 19:00 circa mentre percorrevo via Milano da Vigliano verso Biella a bordo del mio motociclo giunta all'altezza dell'IPER GROSS vedevo dal parcheggio del supermercato una macchina di colore scuro
pagina 7 di 29 che si immetteva nella via Milano, in direzione di Biella, quando ad un tratto sentivo alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità; subito dopo c'è stato l'impatto con la vettura che un istante prima si era immessa sulla strada, la moto picchiava contro l'auto e il passeggero balzava contro il palo. Mi fermavo davo i primi soccorsi insieme al conducente della vettura coinvolta”4.
Nell'ambito del presente procedimento si è proceduto a escutere la in qualità di testimone, Tes_1 la quale ha confermato di avere “assistito a tutto l'incidente” e di avere visto “un autoveicolo che usciva dall'ipergros e andava verso Biella;
io stavo arrivando dalle poste di Vigliano e ho visto che il convenuto, alla guida della Suzuki, usciva dal parcheggio Ipergros e ho rallentato e poi ho visto arrivare da dietro di me e ho visto l'impatto; io non ho visto la moto prima ma l'ho vista al momento dell'impatto; confermo che c'è un segnale di stop all'uscita del parcheggio Ipergros;
io mi sono trovata davanti la macchina condotta dal convenuto;
non ricordo il punto preciso dell'impatto; io so che il ragazzo è andato a sbattere contro l'unico palo di cemento che era lì perché ci sono delle piante”, precisando ancora, a espressa richiesta di chiarimenti, di avere “visto la moto nell'impatto” ma di non averla “vista arrivare”5.
In accoglimento della richiesta di parte convenuta, proprio al preciso fine di accertare la dinamica del sinistro, è stata disposta una Consulenza Tecnico d'Ufficio di tipo cinematico6, che ha confermato la sussistenza di un concorso di pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro stradale.
Si legge infatti nella relazione del CTU in data 16.5.2023 che “i risultati ottenuti sono compatibili con le dichiarazioni in atti, con i danni subiti dai mezzi e con lo stato dei luoghi;
la dinamica del sinistro come ricostruita dalla Polizia stradale risulta pertanto sostanzialmente corretta, da integrarsi solamente con i dati derivanti dai precedenti calcoli sulle velocità dei veicoli”, che “si individuano responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Infatti il conducente del veicolo A Inocco si immise dal parcheggio di una attività commerciale sulla via pubblica senza concedere la dovuta precedenza al veicolo B condotto dal che transitava lungo la stessa a velocità sostenuta molto Pt_1
superiore a quella consentita. A titolo indicativo si ritiene che la responsabilità del sinistro possa essere imputata ai conducenti dei veicoli coinvolti in parti uguali”.
In particolare, l'ausiliario ha proceduto al presumibile calcolo delle velocità del motociclo condotto pagina 8 di 29 dall'odierno attore, stimandola in “circa 117,5 km/h a fronte del limite vigente di 50 km/h” sulla base di coefficienti e del tempo di reazione psicotecnica, come meglio indicato alle pag. 9 e 10 della relazione, alle quali si fa richiamo per brevità7.
Con successiva relazione integrativa in data 25.3.20248, all'esito dell'esame diretto del motociclo di parte attrice, ancora nella materiale disponibilità di quest'ultima, il CTU ha dato atto che “compiute le osservazioni del caso sul motociclo dell'attore presso l'abitazione dello stesso, CTU e CTP concordano sulla corrispondenza tra la documentazione fotografica in atti della motocicletta e lo stato attuale della stessa”, confermando pertanto quanto in precedenza accertato9.
Parte attrice ha però contestato l'operato dell'ausiliario quantomeno sotto un triplice profilo, come ancora da ultimo riassunto nella comparsa conclusionale.
A questo punto, si procederà a riportare, per ciascuno dei profili di contestazione, le difese delle parti e le valutazioni di questo Tribunale.
1) parte attrice ha dedotto il non corretto accertamento del CTU “circa l'avvenuto sorpasso del motociclo attoreo nei confronti del ciclomotore condotto dalla testimone oculare” e ciò perché “in palese contrasto con le evidenze istruttorie”, non avendo mai la teste “fatto riferimento ad Tes_1 7 Secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità “il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario” – cfr. ad es. Cass., n. 20090/2023. 8 Cfr. il provvedimento in data 7.12.2023 con il quale, in accoglimento della richiesta di parte attrice, è stata disposta l'integrazione della relazione di stima “mediante diretta visione del motociclo” attoreo e con invito al
CTU di “precisare eventuali discordanze che dovessero emergere tra l'attuale configurazione e stato del motociclo rispetto a quello risultante dalla documentazione fotografica in atti”. 9 Si legge nella predetta relazione che “la documentazione fotografica in atti raffigurante lo stato del motociclo conseguente al sinistro consiste in una fotografia a pag. 10 dell'atto di citazione e nella fotografia a pag. 4 del documento 2 di parte attrice, riprese entrambe pressoché frontalmente. In sede di operazioni peritali il motociclo è stato ripreso fotograficamente sui 4 lati per una più completa rappresentazione dello stesso
(allegato 2) ma la documentazione in atti consente un confronto SInificativo solamente con le fotografie n. 1 e
n. 2 dello stesso allegato. In tal senso, compiute le osservazioni del caso e come verbalizzato, CTU e CTP concordano sulla corrispondenza tra la documentazione fotografica in atti della motocicletta e lo stato attuale della stessa”. pagina 9 di 29 alcun sorpasso posto in essere da parte del motociclista prima dell'inevitabile urto contro la Pt_1 vettura SUZUKI”, anche in ragione della conformazione stessa della carreggiata di via Milano che
“presenta dimensioni tali da consentire agevolmente il transito contemporaneo di veicoli sopraggiungenti, a maggior ragione trattandosi di due motoveicoli di ridotte dimensioni”.
Parte convenuta ha invece evidenziato la correttezza della ricostruzione effettuata dal CTU, anche a seguito della relazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
Ritiene questo Tribunale che la contestazione di parte attrice non possa essere accolta.
Dalla ricostruzione del fatto come processualmente accertata e, in particolare, dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla , teste che ha assistito all'intera dinamica del sinistro, non si Tes_1
rivengono innanzitutto elementi dai quali desumere che la guida dei ciclomotori, condotti rispettivamente dalla teste e dall'attore, avvenisse per file parallele.
La predetta teste ha infatti dichiarato che, nel momento precedente allo scontro tra il motociclo dell'attore e l'autoveicolo del convenuto, stava percorrendo, con il proprio ciclomotore, la strada principale, nella stessa direzione dell'attore e, una volta giunta in prossimità del punto di immissione tra la strada principale e quella proveniente dal parcheggio del supermercato, di avere visto la vettura del convenuto “che usciva dall'ipergross e andava verso Biella” e di “essersi trovata davanti la CP_3 macchina condotta dal convenuto”.
La ha poi precisato, sia nella deposizione resa agli operanti sia in sede di escussione Tes_1
testimoniale nel presente giudizio, di non essersi invero accorta del sopraggiungere del ciclomotore dell'attore, come invece sarebbe dovuto avvenire se i motoveicoli avessero proceduto in parallelo, ma di averlo visto solo al momento dell'impatto10.
A questo punto l'indicazione, contenuta nella relazione del CTU e in precedenza nel verbale degli accertamenti effettuati dalla polizia stradale, del possibile “sorpasso” del ciclomotore dell'attore, stigmatizzata come inveritiera dalla difesa di quest'ultimo, appare in realtà spiegabile proprio sulla base della dinamica del sinistro riferita dalla teste . Tes_1 La teste ha infatti dichiarato di aver visto la vettura del convenuto immettersi nel traffico CP_3
veicolare della strada principale, senza il verosimile rispetto del segnale di stop, seppure ivi presente11, essendosi “trovata davanti” la predetta vettura, e di avere perciò rallentato la propria andatura di marcia;
il ciclomotore dell'attore ha pertanto verosimilmente oltrepassato quello della teste, impattando contro la vettura del convenuto, ormai entrata sulla carreggiata della strada principale, finendo poi con il corpo contro il palo di cemento (“io so che il ragazzo è andato a sbattere contro l'unico palo di cemento che era lì perché ci sono delle piante;
lo so perché l'ho visto”).
Gli accertamenti del CTU risultano pertanto correttamente svolti sul punto.
2) parte attrice ha poi contestato la stima della velocità del motociclo attoreo effettuata dal CTU, da intendersi non compatibile con i “modesti” danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro.
In particolare, parte attrice ha evidenziato che, per quanto concerne l'autovettura SUZUKI del convenuto , se ritenuta veritiera la velocità (117 km/h) della motocicletta come stimato dal CP_3
CTU, “in questo contesto sarebbe stato logico attendersi (anche in considerazione della velocità dell'urto del motociclo ipotizzata ..) la rottura del cerchione anteriore destra della SUZUKI di cui non vi è riscontro dalla documentazione fotografica allegata alla perizia redatta dal p.a. , Per_3 nella quale sono indicati “l'elenco delle attività e dei ricambi necessari per riparare la vettura. Tra questi non vi è alcun riscontro di riparazioni e/o sostituzioni della sospensione e di componenti del sistema frenante”; per quanto concerne il ciclomotore attoreo, non si ha poi evidenza né di una “rottura
(importante) del cerchione della ruota anteriore e una SInificativa piegatura ad U della forcella anteriore”, che sarebbero invece danni verosimilmente subiti da un motociclo “in caso di impatto ad elevata energia”, individuando pertanto una velocità del predetto motociclo “prossima a 54-58 km/h. velocità di poco superiore a quella limite e non causale con l'evento”.
Ritiene questo Tribunale che le contestazioni di parte attrice sul punto non possano essere accolte per le seguenti ragioni.
In proposito si osserva che il CTU, nella relazione depositata e nel corso dell'udienza di chiarimenti svoltasi in data 21.11.2023, ha confermato che “per quanto concerne la stima della velocità del motociclo al momento dell'urto si è tenuto conto dei danni subiti dal motociclo e dalla parte meccanica dell'autovettura (danni sospensione, freni, trasmissione e carrozzeria) e dell'evoluzione del motociclo
e del motociclista all'esito dell'urto”. 11 La teste ha sul punto espressamente confermato che “c'è un segnalare di stop all'uscita del Tes_1 parcheggio Ipergros”. Analoga circostanza è rinvenibile anche nel verbale di accertamento della polizia stradale. pagina 11 di 29 Nella successiva nota autorizzata, il CTU ha altresì precisato che “dopo aver superato la teste Tes_1 il motociclo ha impattato con l'autoveicolo in fase di immissione dal parcheggio dell'attività commerciale, è stato catapultato ed ha trovato quiete con una rotazione di 180 ° oltre il marciapiede, al limite della zona boscosa. Il motociclista è volato sopra l'auto coinvolta andando ad arrestarsi dopo aver colpito un palo in cls a circa 4 m. dal presunto punto d'urto con violenza tale da procurarsi le lamentate ferite gravi. Inoltre successivamente al sinistro le forze dell'ordine rilevarono sul motociclo la 6^ marcia inserita, indice di elevata velocità prima dell'inizio della manovra di emergenza”.
Per quanto concerne invece la velocità stimata della vettura del convenuto, il CTU ha dato atto di avere
“ipotizzata una normale manovra di immissione con partenza da fermo e moto uniformemente accelerato con a = 1,20 m/s2 che porta dopo 14,5 m al momento dell'impatto alla velocità (relativa 0 mkm/h; assoluta 21 km/h)”.
Tali accertamenti dell'ausiliario risultano pertanto innanzitutto in linea con quanto evincibile dal compendio probatorio in atti e, in particolare, ancora dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 nell'immediatezza del fatto agli operanti, la quale ha infatti riferito, come sopra anticipato, di avere
“sentito alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità”.
Nel corso della deposizione testimoniale la predetta teste ha poi ricordato di non essersi accorta del sopraggiungere delle moto ma di averla vista solo nel momento successivo all'impatto.
Dalle predette dichiarazioni, lineari e prive di incongruenze, può pertanto ragionevolmente desumersi che la velocità di guida del motociclo dell'attore fosse di molto superiore a quella della teste la quale, diversamente, avrebbe infatti avuto da subito contezza dell'altro motociclo, a Tes_1
maggior ragione se, come prospettato dalla difesa attrice, si stesse procedendo per file parallele.
La compatibilità della velocità ipotizzata dall'ausiliario con i danni subiti ai mezzi coinvolti trova inoltre adeguata giustificazione anche nelle risposte da quest'ultimo rese alle osservazioni del consulente di parte attrice nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 195, comma terzo c.p.c.
Il CTU, proprio in relazione alla eccepita modestia dei danni subiti dai mezzi, ha invece evidenziato che, dall'esame della perizia dell'automezzo del convenuto, tra le voci di danno è indicato “disco ruota ant. Lega ex, segno evidente che ad un esame visivo diretto il perito aveva riscontrato danni tali da determinare la sostituzione” mentre “per quanto riguarda la deformazione della ruota anteriore del motociclo si rimanda al preventivo riparativo che prevede la sostituzione della ruota anteriore, segno
pagina 12 di 29 evidente che ad un esame visivo diretto erano state riscontrate deformazioni o danni tali da rendere impossibile la riparazione”.
Ad ogni buon conto, la modestia o l'assenza di danni ad uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non può implicare di per sé il superamento del concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. per il caso di scontro di veicoli ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se uno solo di essi abbia riportato danni”12.
Non possono infine ricavarsi elementi di segno contrario, contrariamente a quanto asserito dalla parte attrice, dalla lettura della motivazione della sentenza, pronunciata da questo Tribunale, a definizione del procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata all'odierno attore.
Il giudice dell'opposizione ha, invero assertivamente, censurato i riscontri degli operanti per essersi questi ultimi “limitati ad analizzare l'ultima fase delle manovre dei due veicoli”, non consentendo di comprendere “l'iter logico seguito dagli agenti nel ricostruire i fatti che hanno dato origine alla contestazione”.
Tale valutazione giudiziale, emessa peraltro in altro procedimento svoltosi nel contraddittorio con un soggetto terzo e con diversità di petitum e causa petendi, appare però contrastare con i riscontri effettuati dagli operanti, come meglio riportati nel verbale prodotto in questa sede, i quali risultano avere ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle evidenze (posizione dei veicoli, stato dei luoghi e dichiarazioni rese dal soggetto presente ai fatti) raccolte nell'immediatezza dell'evento.
Anche tale contestazione di parte attrice non può pertanto essere condivisa.
3) parte attrice ha infine stigmatizzato l'asserito indebito giudizio del CTU “in termini di responsabilità del sinistro”.
Parte convenuta ha sul punto eccepito l'infondatezza di tale contestazione “atteso che è stato lo stesso
Giudice, nel quesito formulato nell'ordinanza del 14.11.2022, a richiedere al CTU una determinazione in tal senso”, senza alcuna contestazione della parte attrice.
pagina 13 di 29 Ritiene questo Tribunale che non sia ravvisabile uno sconfinamento dei poteri accertativi del CTU, avendo l'ausiliario svolto approfonditi accertamenti per consentire una valutazione giudiziale sul punto, previa verifica della loro attendibilità.
Alla luce di quanto posto, risultano processualmente accertati, da un lato, il mancato ottemperamento da parte del convenuto, , al segnale di stop e al conseguente obbligo di fermarsi al CP_3 momento dell'immissione nella strada principale per dare precedenza ai mezzi ivi transitanti e, dall'altro, la non corretta condotta di guida dell'attore, eccedente i limiti di velocità e che non ha consentito il pronto rallentamento del mezzo, come invece effettuato dall'altro motoveicolo, condotto dalla teste e procedente nella medesima direzione di marcia. Tes_1
In conclusione, deve essere riconosciuta la concorrente responsabilità delle parti, nella misura del 50
%, nella verificazione del sinistro per cui è causa.
C) In relazione al risarcimento del danno patito da parte attrice
c.1 danno non patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, sotto il profilo innanzitutto del danno biologico, per essere “le lesioni subite ... in nesso di derivazione causale immediata e diretta con il fatto per cui è causa”, richiamandosi sul punto agli esiti della Consulenza tecnico d'Ufficio espletata nel corso del giudizio.
A tal fine si osserva che, dagli accertamenti eseguiti nell'ambito della Consulenza tecnico d'Ufficio di natura medico legale, non oggetto di contestazione, è emerso quanto segue:
• la conferma dell'esistenza delle lesioni lamentate dall'attore sotto il profilo biologico e la loro derivazione causale dal sinistro per cui è causa;
• per quanto concerne l'invalidità, temporanea e permanente riscontrata, il CTU ha indicato un'inabilità temporanea “indicabile in tredici giorni in forma assoluta (pari al ricovero ospedaliero, ventisette in forma parziale al 75 % trenta giorni in forma parziale al 50 % e ulteriori trenta giorni con valore parziale al 25 %”, con riconoscimento di un'invalidità permanente nella misura del 11-12 % e precisato che “le menomazioni non incidono negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto”.
Ciò posto, il danno non patrimoniale per la sola lesione del diritto alla salute può essere liquidato pagina 14 di 29 applicando i valori espressi dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per le ragioni di equità e uniformità sul territorio nazionale espresse da Cass., n. 14402/201113), nella versione attualmente vigente per l'anno 202414, a importi attualizzati e considerata l'età del danneggiato (anni 27 all'epoca del sinistro), nei seguenti termini:
per I.P. % 11,5 %15 € 27.962,00 (€ 13.075,00 + € 14.887,00)
per I.T.16100 % per giorni 13 € 2.249,00 13 Cfr. ad es. anche Cass., n. 38077/2021, nella cui motivazione si legge che “questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale siano pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle Tabelle di Milano consenta di pervenire”. 14 Si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento alle tabelle nell'edizione 2024 che, “a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008”, rilevata “l'eSIenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute”, è stato proposto il criterio della
“liquidazione congiunta: - del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, - del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: - cd. danno biologico standard, - cd. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, - cd. danno morale” e ciò
“ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione
a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti”. 15 Si condivide la prospettazione attorea in relazione all'individuazione della percentuale di inabilità permanente, anche in difetto di specifica contestazione della parte convenuta, procedendosi pertanto alla divisione al 50 % e alla successiva somma delle voci del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica previste per le percentuali di invalidità permanente pari all'11 e 12 % in ragione dell'età del soggetto al momento del sinistro. 16 Per il calcolo dell'inabilità temporanea si è utilizzato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta di cui alle predette tabelle di Milano per l'anno 2024,
pagina 15 di 29 per I.T. al 75 % per giorni 27 € 3.303,25
per I.T. al 50 % per giorni 30 € 2.595,00
per I.T. al 25 % per giorni 30 € 1.297,50
e così per complessivi € 37.406,75.
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento del danno morale patito dall'attore tenuto conto “della notevole sofferenza interiore provata dal SI. a seguito delle plurime lesioni Parte_1 subite nell'occorso che hanno richiesto degli interventi chirurgici e, dall'altro, considerato che le lesioni riportate comportano ancora oggi notevole sofferenza in capo all'attore che è impossibilitato ad espletare le proprie attività lavorative senza provare dolore, oltre ad aver rinunciato completamente alle attività ludico sportive che praticava prima del sinistro”.
Ciò posto, si osserva innanzitutto che è ormai generalmente riconosciuto il “principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale: 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” e che “considerata la dimensione eminentemente soggettiva” dello stesso, “alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato”, costituendo a tal fine “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute .. quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva”, nel senso che “tanto più grave sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (cfr.
Cass., n. 25164/2020) 17.
pari ad € 115,00, aumentato del 50 %, in conseguenza delle limitazioni funzionali e del decorso clinico conseguenti al sinistro per cui è causa. 17 Fondamentale sul punto è altresì il principio affermato dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 7513/2018 ove è infatti affermato che “non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pagina 16 di 29 In relazione poi alla relativa liquidazione è stato in particolare indicato che, in caso di positivo accertamento dell'esistenza di tale tipo di danno, potrà procedersi all'utilizzo delle attuali tabelle milanesi, “in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale”, come ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità”18.
Nel caso che ci occupa, la domanda attorea sul punto può essere accolta evincendosi, in continuità con i principi giurisprudenziali appena esposti, l'esistenza di un danno sotto il profilo morale avuto riguardo alla particolare incidenza in negativo del sinistro sulla vita del danneggiato, costretto in conseguenza delle lesioni subite a un periodo di inabilità, contraddistinto peraltro anche da una modifica in senso peggiorativo delle relazioni, anche affettive19.
pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale perché non aventi una base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico
-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. 18 Cfr. ad es. Cass., n. 19922/2023: “ai fini della liquidazione del danno morale sono utilizzabili le tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo l'attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova non invece da un non consentito automatismo”. In linea anche il pensiero di attenta dottrina secondo cui la liquidazione del danno, se determinato mediante l'utilizzo delle tabelle milanesi, individua già “in via presuntiva, all'interno della pur unitaria categoria del danno non patrimoniale, una quota monetaria ad hoc per il tradizionale danno morale”, costituendo ciò “un'applicazione del tutto corretta e ineccepibile della prova presuntiva” per la quale può assumersi che “ad ogni menomazione psicofisica, quand'anche soltanto micropermanente, si affianchi sempre un danno morale, cioè che la violazione della salute sia fonte di perturbamenti interni e non lasci indifferente sul piano emozionale”. 19 In proposito può essere richiamata la deposizione della teste , compagna Testimone_2 dell'attore, la quale ha riferito che “all'epoca dell'incidente io e l'attore avevamo rapporti sessuali. Confermo che dopo l'incidente l'attore ha avuto lesioni al pene. A seguito delle lesioni non abbiamo avuto rapporti sessuali, di sicuro per più di sei mesi. Preciso che il mio compagno è molto attivo anche sessualmente e a causa dell'incidente era diventato triste;
so che quando voleva farlo non poteva perché aveva la ferita al pene;
i pagina 17 di 29 Tali circostanze possono infatti essere ritenute indicative, quantomeno in via presuntiva e sulla base del citato “criterio logico presuntivo funzionale”, di sofferenze interiori, comunque distinte dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione, meritevoli quindi di un loro riconoscimento.
Procedendo ora alla quantificazione, come sopra anticipato, anche nell'ultima versione reperibile dei parametri delle tabelle milanesi, con riferimento all'anno 2024, è stata effettuata una separata valutazione del danno biologico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore;
la liquidazione del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva può avvenire mediante il riconoscimento del valore, determinato per tale voce di danno dalle predette tabelle di Milano con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta e all'età del danneggiato, e determinato nella misura, a importo attualizzato, di € 7.698,00 (3.530,00 + 4.168,00).
Parte attrice ha altresì chiesto una personalizzazione del danno biologico allegando tal fine come le lesioni occorse “abbiano comportato in capo al SI. delle notevoli limitazioni Parte_1 che ancora oggi gli provocano enormi sofferenze, dolori e disagi e che hanno provocato nell'attore una SInificativa alterazione della propria vita quotidiana e lavorativa e, soprattutto, nella sua vita di coppia con la propria compagna e nella sua attività ludico-sportiva- ricreativa”, in particolare per avere dovuto rinunciare alle attività sportive “che prima del sinistro hanno caratterizzato la quotidianità dell'attore sin da piccolo”.
Parte convenuta ha invece eccepito l'insussistenza di elementi per procedere alla richiesta personalizzazione, non essendo emersa “alcuna prova che i danni subiti dal SI. a seguito Pt_1 dell'incidente abbiano avuto, per lui, un impatto invalidante maggiore rispetto a quello che avrebbero avuto su un qualunque altro giovane di 27 anni, con interessi e passioni del tutto comuni, quali, ad esempio, la partecipazione a tornei amatoriali di pallacanestro”.
Come noto, costituisce regola giurisprudenziale consolidata che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste “in una variazione in aumento del valore standard di riferimento”, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che deve trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e
rapporti sessuali sono poi ripresi dopo circa sei mesi e al momento sono tornati come prima dell'incidente” – cfr. verbale udienza del 27.10.2022.
pagina 18 di 29 che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare”20.
Nel caso che ci occupa, si osserva in primo luogo che possa invero escludersi concretare una conseguenza eccezionale, tale da legittimare la richiesta personalizzazione, la dedotta alterazione della vita di coppia con la compagna e ciò in quanto, oltre a essere stata temporalmente limitata (la teste ha infatti riferito che “non abbiamo avuto rapporti sessuali, di sicuro per più di sei mesi”) Tes_2
e già adeguatamente valorizzata in sede di riconoscimento del danno morale, come sopra esposto, risulta comunque essere ormai cessata (ancora la predetta teste ha infatti dichiarato che i rapporti sessuali “al momento sono tornati come prima dell'incidente”).
La personalizzazione può invece essere riconosciuta in relazione alla accertata forzata interruzione, da parte dell'attore, di ogni attività sportiva a seguito dell'incidente, in precedenza invece usualmente praticata, pur a fronte di un'invalidità di grado non elevato residuata dall'evento.
In tali termini si sono infatti espressi i testi compagna dell'attore, e Tes_2 Testimone_3
amico dell'attore, i quali infatti hanno rispettivamente dichiarato che “confermo che il
[...]
mio compagno è appassionato di sport e nella specie della pallacanestro;
preciso che tutti i giorni giocava a basket nel campetto prima dell'incidente e ora non va più perché non si è più ripreso;
non va più neanche ai tornei;
non si è più ripreso per una questione fisica che ha male alle caviglie. So che ha riprovato una volta a giocare dopo l'incidente ma ha detto che non riusciva più” e che “conosco
l'attore perché giocava con me a pallacanestro;
durante la settimana ci alleniamo due o tre giorni e ogni domenica avevamo un torneo organizzato dalla comunità filippina;
ricordo che quando si è ripreso, due anni dopo l'incidente, l'attore ha riprovato a giocare, l'ho visto una sola volta e poi non è più venuto;
so che ha dei problemi alle costole e per questo problema l'attore stesso mi ha detto che non può più giocare”.
Ritiene questo Tribunale che, nel caso in esame, l'interruzione di ogni attività sportiva si caratterizzi quale conseguenza “del tutto peculiare”, non riconducibile a quelle ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado e per un soggetto di pari età; in altri termini, appare verosimile che, a fronte di un'invalidità di grado non elevato21, quale quella riscontrata in capo all'attore, non consegua necessariamente l'interruzione di ogni attività sportiva, come invece nella specie avvenuto in ragione delle sofferenze conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore nel sinistro.
Può pertanto essere riconosciuta la personalizzazione22, nella misura richiesta e conforme a quanto indicato nelle tabelle milanesi del 48 % di quanto liquidato a titolo di invalidità permanente, per €
17.117,04.
c.2 danno patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno patrimoniale, per ciascuna delle quali si procederà, ripercorrendo l'elencazione attorea, all'esame delle difese svolte dalle parti, cui seguirà la decisione giudiziale tenuto conto del compendio probatorio a supporto:
- “spese mediche”
Parte attrice ha chiesto il risarcimento delle spese mediche, quantificate in € 641,55.
In assenza di specifiche contestazioni sul punto, meritano in questa sede integrale condivisione le conclusioni del CTU medico legale circa la congruità e adeguatezza delle spese mediche relative all'iter diagnostico e terapeutico seguito dall'attore.
Delle stesse è stato in ogni caso fornito riscontro documentale.
Possono quindi essere riconosciute in favore della parte attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale le spese mediche per € 641,55.
- spese di consulenza medico legale ante causam
Parte attrice ha chiesto la refusione dei costi sostenuti per la relazione medico legale ante causam per complessivi € 488,00, evidenziando trattarsi di “spese al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto”
(cita copiosa giurisprudenza di legittimità e la sentenza n. 1524 del 7.3.2024 del Tribunale di Torino).
Ritiene questo Tribunale che possano essere riconosciute tali spese, in quanto congrue e necessarie, trattandosi infatti di strumento volto a fornire alla parte “gli strumenti utili ai fini della tutela in sede
personalizzazione del danno” – cfr. ad es. Trib. Napoli Nord, sente, n. 9191/2023 e Trib. Potenza, sent. n.
701/2025, rep. su De Iure, banca dati on line. 22 Come riconosciuto ancora di recente dalla Suprema Corte “in tema di liquidazione del danno, nell'applicazione delle tabelle milanesi l'eventuale personalizzazione può essere riconosciuta solo sulla quota relativa al danno biologico, depurata della componente relativa al danno morale” – cfr. Cass., n. 21062/2024. pagina 20 di 29 giudiziale” e che “rappresenta quindi una spesa che merita di essere oggetto di rimborso”, condividendosi la motivazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 1524/2024, cit. dalla difesa di parte attrice, e alla quale si fa integrale richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Può quindi essere riconosciuta tale voce di danno per € 488,00.
- spese per assistenza alle operazioni medico legali e tecnico-cinematica
Parte attrice ha chiesto la refusione delle spese per l'assistenza medico legale, sostenute “in relazione alla necessaria partecipazione del CTP attoreo alle operazioni peritali, al fine di garantire il rispetto del contraddittorio”, quantificate in € 488,00 per quanto concerne le operazioni medico legali e in €
3.298,88 per le operazioni peritali tecnico-cinematica.
Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto che le spese per l'attività svolta dal consulente di parte rientrano tra quelle “che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass., n. 84/2013 e ad es, in sede di merito, Trib.
Torino, 4.3.2024, n. 1388, rep. su De Iure, banca dati on line).
Ritiene questo Tribunale che, in continuità con tale principio, possano essere riconosciute alla parte attrice le spese per l'attività di assistenza medico legale, nella misura richiesta e da intendersi congrua, per complessivi € 488,00 mentre debbano essere contenute nell'ambito dell'ammontare liquidato al
CTU23 le spese per l'attività di assistenza tecnico-cinematica e quindi in complessivi € 1.500,00.
Le stesse vengono pertanto riconosciute tra gli esborsi e determinate, tenuto conto del paritario concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura di € 994,00.
- danno al motoveicolo e costi di valutazione danni e valore commerciale del mezzo
Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto la liquidazione del “valore commerciale del mezzo al momento del sinistro pari a € 6.800,00 per il risarcimento dei danni materiali subiti dal motoveicolo di proprietà del SI. , oltre alla somma di € 60,00 “sborsata Parte_1 dall'attore per la valutazione dei danni e valore commerciale del mezzo come documentato sub. doc. 8 bis”, pur precisando che “da tale somma dovrà essere dedotto l'importo di € 4.950,00 già incassato dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno dovuto per i danni materiali”.
pagina 21 di 29 Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto della domanda sul punto, dovendo “considerarsi pienamente satisfattiva” la somma già corrisposta all'attore dalla propria assicurazione in regime di indennizzo diretto, anche avuto riguardo al pari concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.
Ritiene questo Tribunale che tali voci di danno possano essere riconosciute, stante la loro congruità e riconducibilità quali voci di danno emergente conseguenti al sinistro24, nella misura accertata dal CTU.
Alla parte attrice può pertanto essere liquidato, a titolo di risarcimento del danno al motoveicolo e per i costi della relativa valutazione, l'importo complessivo, dedotto quanto già incamerato, di € 1.910,00.
- spese per soccorso stradale e deposito motoveicolo
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il soccorso stradale e il deposito del motoveicolo, quantificate in € 317,20, come da documentazione in atti.
Ritiene questo Tribunale che tali voci di danno possano trovare accoglimento, stante il riscontro documentale delle stesse e da porsi in diretta derivazione causale con il sinistro, nella misura richiesta di € 317,20.
- danno al casco, al vestiario e alla borsa
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno al casco, al vestiario e alla borsa, nella misura di €
350,00.
Ritiene questo Tribunale che tale voce di danno possa essere accolta, per l'importo richiesto di €
350,00, perché in linea con l'accertamento effettuato dal CTU, che ha infatti precisato che “per quanto riguarda il danno patrimoniale riferito a casco, vestiario e borsa, concordemente con i CTP si conferma in € 350,00”.
- spese legali stragiudiziali
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per le spese di assistenza legale stragiudiziale
“ammontanti ad € 2.639,25 come provato da nota pro forma prodotta sub. doc. 14”, che è attività resasi necessaria “al fine di instaurare il contraddittorio con il responsabile del danno, il proprietario del veicolo e la sua Compagnia Assicuratrice nella fase precedente il presente giudizio, che è tra l'altro stato necessario dalla condotta tenuta dalla che ha completamente omesso di CP_8 istruire il sinistro e di formulare nei termini di legge una congrua offerta” nonché dell'importo di €
1.000,00 per l'attività prestata nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa avverso il verbale n. 74600/2019, svoltosi innanzi all'ufficio del giudice di pace di Biella e conclusosi con pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta.
Parte convenuta ha invece chiesto il rigetto di tale voce di danno, indicando come l'impresa assicurativa non abbia potuto “istruire il sinistro per il semplice fatto che il SI. si è rifiutato di Pt_1 sottoporsi a visita medico legale, impedendo così alla compagnia di valutarne i danni” e comunque l'estraneità al presente contenzioso delle spese di assistenza legale prestata nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie” (cfr. Cass., n. 24481/2010).
Ritiene questo Tribunale che la domanda attorea possa essere accolta per quanto concerne le spese di assistenza stragiudiziale prestate in favore dell'odierna parte attrice prima dell'instaurazione del presente procedimento, delle quali è stato fornito riscontro documentale e riconosciutane la congruità.
Né appare elemento ostativo al relativo riconoscimento il dedotto rifiuto della parte attrice di sottoporsi a visita medico legale, dovendo sul punto richiamarsi le valutazioni che saranno sul punto infra svolte.
Non possono invece essere riconosciute le spese per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, trattandosi di procedimento differente dal punto di vista oggettivo e soggettivo, come correttamente eccepito da parte convenuta.
La domanda di parte attrice può quindi essere accolta limitatamente all'importo di € 2.693,25.
- spese per l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita
Parte attrice ha chiesto la liquidazione delle spese per l'assistenza prestata durante la fase di negoziazione assistita, rimasta comunque senza esito, per € 1.470,80, pari al compenso ottenibile in applicazione dei compensi medi di cui al DM n. 147/2022.
pagina 23 di 29 Ritiene questo Tribunale che anche tali spese possano rientrare nell'ambito delle spese di natura stragiudiziale, quale voce di danno emergente in continuità con i principi giurisprudenziali sopra esposti, avuto altresì riguardo alla mancata risposta di parte convenuta all'invito alla negoziazione.
La misura dei compensi appare poi congrua perché in linea con le previsioni di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022; le spese per l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita possono pertanto essere riconosciute nella misura richiesta di € 1.470,80.
***
Il risarcimento del danno dovuto all'attore, dedotta la percentuale di corresponsabilità allo stesso ascrivibile (50 %), ammonta pertanto all'attualità ad € 35.046,30 (di cui € 37.406,75 per danno alla salute, € 7.698,00 per danno da sofferenza interiore, € 17.117,04 per personalizzazione ed € 7.870,80 per danno patrimoniale – per complessivi € 70.092,59 da dividersi al 50 %).
Parte attrice ha chiesto che “tutte le somme poste a liquidazione dovranno essere gravate di rivalutazione e interessi, ricorrendo nella fattispecie gli estremi di cui all'art. 1224 c.c. e all'art. 1284 comma 4 c.c.”, in particolare indicando che “a partire dalla domanda giudiziale coincidente con la data di notifica dell'atto di citazione del 09.06.2021 dovranno essere invece applicati gli interessi al tasso stabilito ex art. 1284, IV comma, c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo, come stabilito dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza del 3 gennaio 2023, n. 61” (cita sul punto anche la recente decisione della Corte d'Appello di Torino, sezione terza civile, sentenza n. 706 del 23 luglio 2024, che ha proceduto “in via automatica ad applicare gli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.”).
Si osserva innanzitutto che, secondo consolidate linee interpretative, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'eSIenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione.
In particolare, è stato affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulle predetta somma che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
pagina 24 di 29 conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (cfr. Cass., n. 11899/2016)25.
Per quanto concerne la misura degli interessi compensativi, si stima equo, in difetto di prova di un maggior pregiudizio subito, individuare quale parametro di liquidazione il saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.26, con decorrenza dalla data dell'illecito sino alla data della domanda giudiziale.
Per quanto concerne invece la quantificazione degli interessi successivi alla data della domanda giudiziale, ritiene questo Tribunale che possa darsi continuità al principio di diritto, richiamato anche nella decisione di merito della Corte distrettuale e dalla difesa della parte attrice, secondo cui il saggio degli interessi possa essere individuato in quello indicato dall'art. 1284, comma quarto c.c.
Secondo quanto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, “la disposizione di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge=), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle”27. 25 Cfr. anche più di recente, Cass., n. 10376/2024, in Giur. It. 2025 VI, 1311, secondo cui “in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi cd. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”. In dottrina è stato poi precisato che “nel sistema teorico dei debiti di valore, gli interessi cd. compensativi non rappresentano null'altro che una tecnica – tra le altre teoricamente sperimentabili – per la liquidazione del danno da mancato guadagno, componente, assieme al danno emergente, ai sensi dell'art. 1223
c.c., del risarcimento globalmente inteso, i cui fatti costitutivi devono essere interamente dimostrati dal creditore”. 26 Cfr. ad es. Cass., n. 23927/2023 e, in sede di merito, Trib. Roma, sent. 8.1.2024, n. 301, rep. su De Iure, banca dati on line. 27 Cfr. Cass., n. 61/2023 e, in sede di merito, in termini, oltre alla citata Corte Appello Torino, sent. n. 706/2024, anche Corte Appello Milano, 19.4.2023, n. 1283, rep. su De Iure, banca dati on line. In dottrina sono state invero mosse perplessità a tale ricostruzione, evidenziando l'inapplicabilità degli interessi cd. maggiorati per i crediti pecuniari di natura rimediale e a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno aquiliano, non pagina 25 di 29 Di ciò tenuto conto, l'importo totale riconosciuto in favore dell'attore, € 35.046,30, devalutato alla data dell'evento (31.7.2019), deve essere maggiorato, in assenza di specifica prova sull'entità del danno sofferto, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (così da reintegrare il valore iniziale, compensando la successiva perdita del potere d'acquisto della moneta) e del lucro cessante, anch'esso in via equitativa, attraverso l'attribuzione degli interessi compensativi, i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati al saggio di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. sul capitale originario rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino alla data dell'instaurazione del presente giudizio (11.6.2021 – data di notifica dell'atto di citazione) e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla predetta data sino al saldo.
La condanna deve essere disposta a carico delle parti convenute in solido, in difetto di domande di regresso e/o manleva.
D) In relazione alle spese di lite e di CTU
Parte convenuta ha chiesto di tenere “in debita considerazione”, al momento della liquidazione delle spese di lite, il comportamento assunto dall'attore nella fase stragiudiziale in violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, il quale infatti “pur dopo aver ricevuto specifico invito a visita medico legale nel mese di maggio 2021 ha comunque deciso di agire in giudizio innanzi al Tribunale di
Biella”, instaurando il presente contenzioso che “avrebbe potuto essere evitato, con notevole risparmio in termini di costi per i convenuti e di tempi per l'amministrazione della giustizia”.
Parte attrice ha invece eccepito l'infondatezza della prospettazione avversaria, deducendo il comportamento omissivo della compagnia assicuratrice che “durante la fase stragiudiziale ha completamente omesso di richiedere la visita medico legale del SI. ”, nonostante il ricevimento Pt_1
potendo tali interessi assolvere alla loro funzione compulsoria all'adempimento, e ciò “visto che l'obbligo di risarcire il danno e il diritto di eSIere il risarcimento si formano nel giudizio di responsabilità aquiliana, prima del quale ci sono soltanto nudi fatti non ancora qualificati giuridicamente”; ne consegue che, secondo tale prospettazione dottrinale, disattesa tuttavia dalla giurisprudenza appena richiamata e alla quale si intende dare continuità in questa sede, “le obbligazioni ex delicto sono suscettibili di inadempimento dopo la condanna contenuta in una pronunzia provvista di efficacia esecutiva, sicché l'applicazione degli interessi maggiorati ex art. 1284, 4° comma, c.c. si dischiude loro con l'instaurazione del processo esecutivo, ossia dal giorno della domanda esecutiva, contenuta nell'atto di precetto (o nel ricorso per intervento) in tal modo scoraggiando le resistenze in giudizio meramente dilatorie”. pagina 26 di 29 della prima lettera di diffida in data 11.2.2020, e ha invece invitato l'attore a recarsi presso il medico legale “solamente con la mail del 21.05.2021”, ormai decorsi i termini di 12 mesi normativamente previsti.
Ciò posto si osserva che l'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni) prevede, per il caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'obbligo a carico dell'impresa di assicurazione di
“proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta” entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta e della corredata documentazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 c. ass., senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass. nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c. ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio” (cfr. Cass., n. 14691/2025).
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Tribunale che il comportamento dell'odierno attore non appaia essere stato attuato in violazione dell'obbligo di correttezza, comunque sotteso alla citata disposizione normativa, avendo infatti instaurato il presente procedimento una volta decorso il termine ex art. 148 cod. ass. e in assenza di riscontro da parte dell'impresa di assicurazione alla prima lettera di diffida, invitata a mezzo mail pec in data 11.2.202028.
Né comunque d'altro canto appare ravvisabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'odierna convenuta, stante la difficoltà di accertamento della dinamica del sinistro e il riconoscimento di un concorso di pari responsabilità in capo all'attore.
Procedendo quindi alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione del riconosciuto paritario pagina 27 di 29 concorso di responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, come richiesto dalla parte convenuta, e quindi del non integrale accoglimento della domanda attorea29, le stesse possono essere compensate nella misura della metà e poste le restanti a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Tali spese possono essere liquidate in applicazione dei parametri medi30 delle cause dello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 di cui al DM n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, in complessivi € 3.808,00 per compensi (già operata la compensazione), oltre ad € 994,00 per spese di assistenza dei consulenti di parte, come sopra determinate, alla metà delle spese, imponibili e non imponibili, indicate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge.
Le spese di CTU possono del pari essere integralmente compensate tra le parti nella misura del 50 % e poste le restanti definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la concorrente responsabilità, nella misura del 50 % ciascuno, della parte attrice,
, e della parte convenuta, , nella verificazione del Parte_1 CP_3
sinistro per cui è causa;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte attrice pagina 28 di 29 che si liquida in € 35.046,30, oltre interessi compensativi al saggio ex art. 1284, primo comma, c.c. sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata dalla data dell'illecito
(31.7.2019) sino all'introduzione del giudizio (11.6.2021) ed interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla predetta data al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida, previa loro compensazione nella misura della metà, in € 3.808,00 per compensi, oltre ad € 994,00 per spese di assistenza dei consulenti di parte, alla metà delle spese, imponibili e non imponibili, indicate dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, 15 % ex art. 2, comma secondo, del cit. DM, CPA e IVA come per legge;
- compensa tra le parti le spese di CTU nella misura del 50 % e pone il restante 50 % definitivamente a carico della parte convenuta.
Biella, 10 settembre 2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. doc. n. 2 di parte attrice. 4 Cfr. verbale di sommarie informazioni assunte ex art. 351 c.p.p. in allegato al doc. n. 2 di parte attrice. 5 Cfr. verbale udienza del 27.10.2022. 6 Cfr. ordinanza in data 14.11.2022. 10 In particolare, la ha riferito, rispettivamente, agli operanti che “vedevo uscire dal parcheggio del Tes_1 supermercato una macchina di colore scuro che si immetteva nella via Milano, in direzione Biella, quando ad un tratto sentivo alle mie spalle una moto arrivare ad alta velocità” e, in sede di escussione testimoniale, che
“ho visto il convenuto arrivare da dietro di me e ho visto l'impatto; io non ho visto la moto prima ma l'ho vista solo al momento dell'impatto”. pagina 10 di 29 12 Cfr. ad es. Cass., n. 26523/2007, Cass., n. 15736/2022 e Cass., n. 6051/2024. 20 Cfr. tra le tante Cass., n. 7513/2018, Cass., n. 14634/2019 e Cass., n. 28988/2019. 21 L'impossibilità per la vittima di cimentarsi in attività fisiche è stata invece riconosciuta rientrare invece in
“una delle normali conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può risentirne sul piano dei rapporti sociali, sicché in tali ipotesi non può riconoscersi alcuna
pagina 19 di 29 23 Cfr. decreto di liquidazione in data 5.3.2025. 24 Cfr. ad es. Cass., n. 14444/2021, che ha ricondotto tra le voci di danno emergente le spese di assistenza di uno studio di infortunistica stradale, anche se “l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere
l'assicurazione dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda oggetto di discussione”. pagina 22 di 29 28 Cfr. doc. n. 1 di parte attrice. 29 Sul punto può essere richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in materia di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2. Infatti ai sensi dell'art. 92,
c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione, totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni” – cfr. ad es. Cass., n. 5289/2023 e Cass. SU n. 32061/2022. 30 In assenza di elementi atti a consentirne una liquidazione nella misura dei massimi, come invece richiesto da parte attrice, e anche in relazione all'accertato concorso di responsabilità nella causazione del sinistro.