Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099 , nella misura di lire 50.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.
Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall' articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099 , nella misura di lire 50.000.000, e' elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.