Sentenza 18 aprile 2024
Massime • 1
In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2024, n. 10521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10521 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
quando invece già nell'originario atto di citazione era stato indicato, a suffragio della declaratoria di nullità richiesta, l'occultamento di crediti maturati per prestazioni sanitarie. Nel quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per mancanza di motivazione, per motivazione illogica e contraddittoria e per motivazione apparente in relazione alle 5 affermazioni della corte territoriale per cui, rispettivamente, (a) l’appello non aveva “scalfito” le conclusioni rassegnate dal c.t.u. a proposito del principio di chiarezza del bilancio, (b) erano da ritenere corrispondenti al detto principio la delibera e la nota integrativa circa la perdita del credito verso l’ASL pur dopo il riconoscimento della mancata individuazione documentale dei crediti oggetto di abbattimento e delle ragioni di rinuncia, (c) era da ritenere rispettato il medesimo principio di chiarezza solo sulla base del parere “personale” espresso dal c.t.u. Nell’associato quinto motivo è denunziata la violazione degli artt. 2423, 2446 e 2447 cod. civ. relativamente all’abbattimento del menzionato credito verso l’ASL. II. – Va esaminato prioritariamente il terzo motivo, col quale si assume che la corte d’appello, essendo quella di nullità una domanda attinente a diritto autodeterminato, avrebbe dovuto considerare la pretesa, poi esplicitata nell’atto di riassunzione, come fin dall’inizio compresa nel thema decidendum. Il motivo è infondato. Dalla sentenza risulta che la domanda originaria era stata sì formulata in vista della pronuncia di nullità, invalidità o annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2002, ma semplicemente “per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale della società”. Si capisce che la domanda era stata così genericamente riferita alla “situazione patrimoniale” nel suo complesso, non a singole poste. I ricorrenti sostengono che la domanda comunque comprendeva anche la contestazione delle poste poi specificate nell’atto di riassunzione. Ma può osservarsi che tale affermazione non è assistita dal necessario livello di autosufficienza, atteso che il contenuto della citazione non è stato riportato nel ricorso neppure per tratto saliente. Inoltre l’affermazione appare contraddetta dalla stessa argomentazione sostenuta. Dire che nella citazione in riassunzione 6 erano state inserite ulteriori doglianze di ordine contenutistico, sempre rivolte al bilancio in questione ma concernenti singole poste a credito, equivale ad ammettere che l’omessa annotazione di crediti specifici per prestazioni sanitarie verso l’ASL non era stata oggetto della censura di cui alla citazione originaria. E in questa stessa linea la corte d’appello ha evidenziato che la domanda originaria non conteneva, per l’appunto, doglianze direttamente riferite alle singole poste creditorie e ai relativi vizi, e che la parte attrice, nel criticare la decisione di primo grado, neppure si era peritata di individuare esattamente i passaggi dai quali una diversa tesi potesse dirsi riscontrata. III. - Il primo e il secondo motivo invece sono fondati, ancorché nei limiti e termini che seguono. La corte d’appello, dopo aver stabilito che la questione dell’omessa annotazione in bilancio di crediti per prestazioni sanitarie era stata introdotta, dopo la declaratoria di incompetenza, a mezzo della citazione in riassunzione, si è limitata a negare che vi fosse spazio per un rilievo officioso della eventuale nullità, perché lo impediva il principio di necessaria continuità tra i bilanci. Stante il principio di necessaria continuità tra i bilanci, il rilievo era precluso dall’approvazione del bilancio successivo (relativo all’anno 2003), giusta deliberazione non impugnata. IV. – Premesso che solo questa è la ratio che ha governato il rigetto dell’impugnazione nella corrispondente parte, la critica dei ricorrenti è di contro incentrata sul fatto che il rilievo d’ufficio di una causa di nullità del bilancio per violazione di norme imperative non resta sottoposto al termine decadenziale di cui all'art. 2434-bis cod. civ., quando la causa della nullità semplicemente emerga in una fase posteriore all'approvazione del bilancio successivo. E difatti l’impugnativa dinanzi al tribunale di Reggio Calabria era stata avviata anteriormente all’approvazione del bilancio successivo di cui discorre la corte d’appello, ed era proseguita in sede di riassunzione. 7 V. - La critica è fondata perché è vero che la domanda incentrata sulla iscrizione di specifiche appostazioni era stata formulata solo con l’atto di riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza. Ma il punto non era - tanto - quello della rilevabilità o meno d’ufficio del vizio, ma dell’ammissibilità della ulteriore allegazione del vizio specifico che era stata introdotta dagli stessi attori all’interno del tema decisionale con la citazione in riassunzione. In altre parole, la questione atteneva non più semplicemente al profilo della rilevabilità d’ufficio, quanto piuttosto al nesso tra la citazione originaria e la riassunzione ai fini dell’ammissibilità dell’ulteriore tema di doglianza sempre relativo allo stesso bilancio. VI. - La natura del diritto autodeterminato sotteso alla domanda di nullità implica questo specifico effetto: che quella domanda, proprio in quanto inerente a una situazione giuridica del genere, non è preclusa in senso assoluto, ancorché basata su una fattispecie invalidante ulteriore e diversa da quella invocata con l'atto di citazione. La società controricorrente invoca il generale principio secondo cui l'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, ma in tal caso deve valere come atto introduttivo di un giudizio nuovo per oggetto (v. Cass. Sez. 3 n. 821-06). Questo rilievo non è conducente nel caso concreto. L'atto di riassunzione del giudizio che segue a una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé anche l’ulteriore domanda, salva l’assicurazione del contraddittorio (v. Cass. Sez. 2 n. 223-11) e il rispetto della scansione processuale stabilita dal codice di rito per l’esercizio di ius poenitendi. 8 VII. - Rispetto all’impugnativa di bilancio che qui rileva, non giova insistere sull’essere la domanda destinata a valere come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Non giova perché semplicemente sta a significare che gli attori, agendo in riassunzione, avevano prospettato un altro vizio del bilancio già impugnato. Sebbene incentrato su un ulteriore vizio di contenuto, il giudizio rimaneva sempre quello attinente all’impugnativa del bilancio chiuso al 31-12-2002. Per tale ragione la domanda radicata su un vizio di asserita nullità prima non dedotto non era preclusa (come erroneamente invece sostenuto dalla corte territoriale) dall’art. 2434-bis cod. civ. E non lo era perché l’art. 2434-bis, primo comma, cod. civ., nel prevedere che "le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo", va inteso nel senso che la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di esercizio in sé e per sé considerato, dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non che debba risentirne l’azione di impugnativa già introdotta – quale che sia il vizio invalidante. Il senso è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima (v. già Cass. Sez. 1 n. 12493-23). In ciò è l’errore della corte territoriale. L’approvazione del bilancio successivo non poteva comportare la citata preclusione, visto che l’impugnativa di quello antecedente – che qui interessa - era stata già proposta. VIII. - D’altronde, come già altrove chiarito, le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 cod. civ. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, terzo comma, cod. civ., 9 l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche per correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante (v. Cass. Sez. 1 n. 14338- 23). Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono quindi accolti. IX. - I restanti motivi quarto e quinto sono invece da disattendere. Entrambi coinvolgono la doglianza relativa al difetto di chiarezza e di veridicità del bilancio quanto alla voce per la perdita integrale del credito di 261.782,51 EUR verso l’ASL di Reggio Calabria. Tale posta a credito risulta esser stata corretta mediante azzeramento per errata iscrizione, come da c.t.u. Il quarto motivo, incentrato sul difetto o sull’apparenza o illogicità della motivazione, è infondato, perché la motivazione c’è ed è nel riferimento alle conclusioni del c.t.u.; cosa che rende evincibile la ratio decidendi. Il quinto è inammissibile perché surrettiziamente introduce una critica di merito a tale complessivo ragionamento, adeguatamente motivato mediante condivisione di quanto emergente dalla medesima c.t.u. X. – In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza è cassata in relazione a essi e la causa rinviata alla medesima corte d’appello di Roma, per nuovo esame. La corte d’appello si atterrà al seguente principio: - in tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotto non è preclusa dall’art. 2434-bis cod. civ., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei 10 confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l’azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l’azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante;
difatti il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e il quarto, dichiara inammissibile il quinto, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione