Art. 12.
Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sara' provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307 .
Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e' determinato per ciascuna Provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria ai sensi dell' art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942 .
Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sara' provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307 .
Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e' determinato per ciascuna Provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria ai sensi dell' art. 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942 .