Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 761 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. CASO ANNARITA
-attrice-
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato BONITO GIUSEPPE
-convenuta-
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 2 dicembre 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Benevento Parte_1 [...]
e la chiedendo la loro condanna, CP_2 Controparte_1 previo accertamento della responsabilità esclusiva del primo, al risarcimento delle lesioni personali subite in conseguenza dell'investimento pedonale occorso il 6 marzo 2019, alle ore 12.00 circa, in Venticano (AV) alla via Nardone Biondino , nella zona
-1 di 4-
-che nel giorno e orario indicato il conducente dell'autocarro
Iveco tg.FE986XR di proprietà e condotto dal sig. Controparte_2 assicurato per la r.c.a. con nell'eseguire manovra di CP_3 retromarcia l'aveva investita, mentre ella transitava nell'area mercatale, provocandone la caduta;
-che nell'immediatezza l'istante aveva riportato lesioni personali, ed era stata soccorsa dal ed altri passanti, che Pt_1
l'avevano accompagnata alla propria abitazione;
-che solo il giorno successivo, dopo aver avuto forti dolori durante la notte , ella aveva eseguito una RMN spalla sinistra ed poi una visita ortopedica a seguito della quale le era stato consigliato trattamento chirurgico, eseguito in data 24 aprile
2019 presso la di Benevento;
Controparte_4
-che solo a seguito del detto intervento ella era stata dichiarata, a seguito di ulteriori terapie e controlli, clinicamente guarita, con postumi permanenti nella misura del 30% in termini di danno biologico;
-che pertanto ella aveva diritto alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni alla persona subiti per effetto dell'investimento.
Nel costituirsi in giudizio la compagnia assicuratrice ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Benevento, la nullità della citazione introduttiva per estrema genericità della narrativa, l'improponibilità e/o l'improcedibilità per violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, oltre all' infondatezza della domanda disconoscendo tanto l'accadimento dell'evento dannoso secondo le modalità assunte in citazione quanto le sue pretese conseguenze di ordine patrimoniale.
Occorre in via preliminare rilevare che il Tribunale di Benevento
è territorialmente competente, in base al criterio di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto del luogo in cui è sorta l'obbligazione,
-2 di 4- in quanto il comune di Venticano, pur essendo in provincia di
Avellino, rientra nella circoscrizione del tribunale di Benevento.
Dalla lettura della citazione si evince che la domanda è sufficientemente determinata, alla luce di quanto disposto dagli art. 163 e ss. c.p.c. e dalla documentazione depositata con i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. si evince che la stessa è ammissibile e procedibile, alla luce di quanto disposto dall'art. 145 e 148 d.lgs. 143/2005.
Nel merito la domanda è infondata, tenuto conto che nel corso del giudizio parte attrice non ha fornito la prova, sulla stessa gravante alla luce di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., che le lesioni alla spalla sinistra dell'attrice siano derivate dall'investimento, in retromarcia, da parte del veicolo indicato in citazione. Al riguardo occorre rilevare che insufficiente a provare l'investimento dell'attrice è la sola mancata presentazione del convenuto contumace all'udienza del 13 maggio
2022, tenuto conto che il legislatore all'art. 232 c.p.c. prevede che il giudice può ritenere ammessi i fatti oggetti di interrogatorio, solo se sussistono altri elementi di prova. Ebbene nel caso di specie non vi sono ulteriori elementi di prova dell'investimento da parte del veicolo condotto dal CP_2
Infatti l'unico teste indicato da parte attrice, Testimone_1 escusso alla citata udienza del 13 maggio 2022, ha dichiarato di aver solo visto l'attrice a terra, ma di non aver visto alcun investimento, perché era di spalle. Dalle sue dichiarazioni deve altresì escludersi che il soccorse l'attrice, come invece CP_2 indicato in citazione, tenuto conto che il teste ha affermato di conoscere personalmente entrambe le parti del giudizio, per essere sue clienti al mercato, e che l'attrice, caduta a terra, era stata soccorsa da due donne. A ciò occorre aggiungere che del sinistro non vi è alcun verbale di forze pubblica, né l'intervento di forze di soccorso nell'immediatezza dei fatti. Dalla lettura della cartella clinica della come correttamente Controparte_5 rilevato dal c.t.u., sui evince che la stessa ha riferito di una
-3 di 4- caduta e non di un investimento ad opera di terzi. Occorre peraltro verso sottolineare che il c.t.u. nominato ha escluso il nesso di causalità tra il fatto come descritto e l'evento, rappresentando che trattasi di danno primitivamente ed esclusivamente degenerativo.
Alla luce delle ragioni esposte, non essendo stata fornita la prova che le lesioni subite dall'attrice hanno rinvenuto la loro fonte nell'investimento ad opera del veicolo di proprietà del convenuto contumace, e assicurato dalla compagnia evocata in giudizio, la domanda deve essere rigettata.
L'obiettiva controvertibilità dei fatti giustifica la compensazione delle spese di lite, ad eccezione che per le spese di c.t.u., che devono definitivamente essere poste a carico di parte attrice, per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico di parte attrice le liquidate spese di c.t.u..
Benevento, 12/06/2025
Il Giudice
Serena Berruti
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