Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 20.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14155/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Buffo
- ricorrente -
E
- convenuto contumace - CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.7.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato “a nero” alle dipendenze del convenuto, titolare della ditta individuale DEP. LEN SECURITY DI D'EPIRO PIETRO, dall'1.8.2020 al 22.12.2022, data in cui si è dimesso;
- che, come emerge dalla visura camerale in atti, l'attività di tale ditta è quella di
“portierato, smistamento della posta e pulizia”;
- di aver svolto le mansioni di portiere presso i condomini indicati in ricorso;
- che, “oltre ad essere affidata la vigilanza degli stabili di volta in volta assegnatigli, sono stati anche richiesti servizi suppletivi come il ritiro porta a porta dei sacchetti rifiuti o la piccola pulizia degli ambienti e/o bidoni-contenitori, o, ancora, commissioni esterne per la consegna della documentazione (al Rione Sanità o al C.so Europa) afferente la ditta individuale”;
- che non gli sono stati assegnati dei turni e degli orari fissi, prestabiliti e ripetitivi ma turni di volta in volta variabili;
- di aver lavorato “non meno di otto ore al giorno osservando turni ed orari flessibili a seconda della esigenza datoriale”;
- che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato “soltanto dal 20 novembre 2020” con contratto a tempo parziale che prevedeva falsamente 2 ore giornaliere dal lunedì al sabato;
- che, “contrariamente a quanto riportato nei cedolini paga [all.04], ha percepito in contanti e direttamente dal titolare una paga di 4,00 €/h (4,00 €/h sulle CP_1 ore effettivamente lavorate)”;
- che “dal mese di maggio 2022 non ha percepito alcunché malgrado la prestazione lavorativa sia stata offerta fino al giorno 22 dicembre 2022”;
- che “invero per otto mesi (da maggio a dicembre 2022) il deducente con la speranza di vedersi riconoscere - come promesso - la retribuzione dei mesi precedenti, ha continuato
a lavorare senza percepire alcunché fino a quando stanco, sfiduciato e soprattutto impossibilitato a continuare quella vita lavorativa senza alcun riconoscimento economico (necessario per la sua stessa sopravvivenza) in data 22 dicembre 2022 si è visto costretto cessare e risolvere il fantomatico rapporto lavorativo”;
1
- che “andava inquadrato al livello A3 del CCNL per i dipendenti da attività vigilanza esercitata sussidiari - portiere titolare”; Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.8.2020 al 22.12.2022, condannare il convenuto al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 15.158,36, come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori, vinte le spese di lite, con attribuzione.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio CP_1 che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, su richiesta di parte ricorrente la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione, con termine per il deposito di note difensive.
***
La domanda deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che dalla documentazione in atti, e segnatamente dal modello C/2 storico del centro per l'Impiego di Napoli, dagli estratti contributivi e dalle buste paga, si evince la sussistenza di sei contratti di lavoro subordinato tra le parti nel periodo oggetto di domanda;
i primi cinque a tempo determinato, l'ultimo a tempo indeterminato.
In particolare quanto ai contratti a tempo determinato, essi risultano tutti a tempo parziale -
i primi tre per 12 ore settimanali, il quarto per 15 ore settimanali ed il quinto per 25 ore settimanali - e sono relativi ai seguenti periodi:
- dal 10.8.2020 al 31.8.2020;
- dal 6.10.2020 al 19.10.2020;
- dal 16.11.2020 al 20.11.2020;
- dal 24.3.2021 al 31.3.2021;
- dal 6.7.2021 al 24.7.2021.
Quanto al contratto a tempo indeterminato, esso risulta instaurato a decorrere dal 18.10.2021 per 10 ore settimanali e, dalle risultanze del suindicato modello C/2 storico, non risulta cessato.
Dagli estratti contributivi in atti, inoltre, si evince la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti da ottobre 2021 al dicembre 2022 (ma anche successivamente), mese in cui il ricorrente ha dedotto di essersi dimesso.
Tenuto conto della documentazione in atti, pertanto, deve presumersi la sussistenza tra le parti di un rapporto di rapporto a tempo indeterminato, a tempo parziale per 10 ore settimanali, dal 18.10.2021 al 22.12.2022.
Dalle buste paga in atti, inoltre, emerge che il ricorrente è stato assunto in qualità di
“portiere” con inquadramento nel livello D2 di un non identificato CCNL.
2 I nodi principali della controversia, pertanto, attengono:
- alla sussistenza o meno di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1.8.2020 al 22.12.2022;
- alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Orbene, dall'istruttoria orale espletata non è emerso che il ricorrente ha lavorato come
“portiere” di condomini alle dipendenze del convenuto anche nei periodi diversi da quelli suindicati e che, dunque, tra le parti si è instaurato di fatto un unico rapporto di lavoro tra dall'1.8.2020 al 22.12.2022.
Neppure è stato possibile accertare la quantità del lavoro espletato.
Nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha potuto riferire circostanze specifiche sia in relazione al periodo o ai periodi in cui il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto, sia in relazione all'orario di lavoro espletato.
Essi, infatti, si sono recati solo occasionalmente sui luoghi di lavoro del ricorrente.
Ciò, assorbe ogni considerazione in merito all'attendibilità dei testimoni Tes_1
e
[...] Testimone_2
Quanto al periodo di lavoro, peraltro, le deduzioni attoree sono state sconfessate dalla testimone , compagna di vita del ricorrente, che Testimone_3 ha riferito:
- che quest'ultimo “non ha lavorato in modo continuativo. Ha lavorato per vari periodi a chiamata. Quando serviva, veniva chiamato”;
- “il mio compagno ha lavorato per periodi, quando veniva chiamato. Tra una chiamata e l'altra che io ricordi non passava molto tempo, poteva passare qualche giorno o una settimana. A volte è stato chiamato per lavorare anche solo due giorni, altre volte per periodi più lunghi di circa due o tre settimane. In tali casi lui lavorava dal lunedì al sabato”.
In merito alla quantità di lavoro svolto, inoltre, si evidenzia che i testimoni e hanno riferito di Testimone_3 Testimone_2 conoscere gli orari di inizio e fine lavoro solo in quanto agli stessi raccontati dal ricorrente medesimo.
Deve, ancora, evidenziarsi che dall'istruttoria orale non è emerso che l'istante si è occupato anche del “ritiro porta a porta dei sacchetti di rifiuti”, della “pulizia degli ambienti e/o bidoni-contenitori”, nonché di “commissioni esterne per la consegna della documentazione (al Rione Sanità o al C.so Europa) afferente la ditta individuale”.
In particolare, la testimone ha dichiarato: Testimone_3 A.D.R.: “conosco il signore qui presente. Si chiama . Parte_1
A.D.R.: “lo conosco perché sono la sua compagna di vita dal 2014”. A.D.R.: “attualmente il mio compagno lavora come portiere per una ditta di cui ora non ricordo il nome”. A.D.R.: “in passato non ha lavorato come portiere. Lui è un geometra. Lavora come portiere da agosto 2020. Da tale mese ha iniziato a lavorare come portiere per una ditta che si chiama DEP.LEN”.
3 A.D.R.: “lo ricordo perché dovevamo andare in ferie, e poi non ci siamo più andati in quanto lui ha iniziato a lavorare. Ricordo che era l'anno del Covid”.
A.D.R.: “per questa ditta ha lavorato in via Nicolardi, mi sembra al numero 5, poi al Vomero in via Omodeo vicino a dove abito io, e poi in via Manzoni. So che ha lavorato in condomini siti in queste vie perché me lo diceva lui”.
A.D.R.: “io e non abitiamo insieme”. Parte_1
A.D.R.: ha lavorato per la fino a dicembre 2022. Per tale Parte_1 CP_2 società lui non ha lavorato in modo continuativo. Ha lavorato per vari periodi a chiamata. Quando serviva, veniva chiamato”.
A.D.R.: “io lavoro presso l'amministrazione dell'università di Napoli Federico II in via Pansini. Io lavoro dalle 8.00 alle 15.22 dal lunedì al venerdì”.
A.D.R.: “quanto ha lavorato per la DEP.LEN, non aveva un orario di Parte_1 lavoro fisso. A volte lavorava solo la mattina nell'orario di portineria, dalle 8.00 alle 13.00, a volte solo il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, a volte sia la mattina che il pomeriggio con i predetti orari. Che questi erano gli orari di lavoro lo so perché me lo diceva lui”.
A.D.R.: “il mio compagno ha lavorato per periodi, quando veniva chiamato. Tra una chiamata e l'altra che io ricordi non passava molto tempo, poteva passare qualche giorno
o una settimana. A volte è stato chiamato per lavorare anche solo due giorni, altre volte per periodi più lunghi di circa due o tre settimane. In tali casi lui lavorava dal lunedì al sabato”. D: “si è mai recata nei condomini dove ha lavorato?”: Parte_1 R: “si, mi sono recata in via Nicolardi che è vicino al mio luogo di lavoro, a volte per salutarlo, a volte alla fine del suo orario di lavoro per uscire insieme. Mi sono recata anche in via Omodeo”. A.D.R.: smise di lavorare per la perché non veniva pagato”. Parte_1 CP_2
Il testimone ha riferito: Testimone_1 A.D.R.: “conosco il signore qui presente. Si chiama . Parte_1 A.D.R.: “lo conosco perché siamo conoscenti in quanto abbiamo amicizie in comune. Inoltre io sono un agente immobiliare e per tale ragione mi reco in vari condomini in giro per la città di Napoli e anche fuori Napoli. In occasione di tali giri mi sono recato presso alcuni condomini ove ho incontrato che era lì come portiere. Ricordo un Parte_1 condominio sito in via Nicolardi, poi uno in via Omodeo ed un altro in via De Ruggiero, quest'ultimo ha una doppia guardiola. Faccio presente che la maggior parte delle volte io mi reco presso i portieri che conosco, e dunque recavo anche dove lavorava Parte_1
per trovare immobili che i proprietari vogliono vendere, così da procacciarmi
[...] venditori. Quindi per questo motivo mi sono recato anche dove lavorava
Parte_1 circa una volta alla settimana in giorni dal lunedì al sabato. Faccio presente che mi sembra di ricordare che una volta ho incontrato che lavorava la domenica in un
Parte_1 condominio sito in via Omodeo. Strada che si trova vicino alla mia abitazione”. A.D.R.: “la mattina mi recavo dai portieri, e dunque anche da tra le 9.00
Parte_1 e le 13.00; il pomeriggio tra le 16.00 e le 20.00”. A.D.R.: “il periodo in cui ho incontrato nei condomini delle predette strade
Parte_1 è tra l'agosto del 2020 ed il dicembre 2022”. D: “c'è qualcosa che l'aiuta a ricordare che era quello il periodo”. R.: “nulla in particolare, ma questo è il periodo che ho focalizzato”. A.D.R.: “attualmente lavora ancora come portiere in un condominio in via
Parte_1 Imbriani”.
Il testimone infine, ha dichiarato: Testimone_2 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con ZI CE. Siamo amici da circa venti anni e nel tempo libero usciamo insieme”.
4 A.D.R.: “attualmente sta lavorando come portiere a Napoli in via Matteo Parte_1
Renato Imbriani. Lo so perché ci sentiamo telefonicamente e ci vediamo quando siamo liberi, due o tre volte al mese”. A.D.R.: “io sono domiciliato a Napoli e quindi vivo a Napoli. Qui lavoro come impiegato in una società della Città Metropolitana di Napoli che si occupa di manutenzione scolastica. Lavoro in via Arenaccia dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 - 17.00”. A.D.R.: “capita che il sabato usciamo insieme. Durante la settimana, se non ci siamo visti
o sentiti io lo chiamo e chiedo se lui è presente sul luogo di lavoro. Io passo e ci prendiamo un caffè. Questa abitudine l'abbiamo avuta anche in passato, anche al di fuori del suo orario lavorativo”. A.D.R.: anche in passato ha lavorato come portiere di abitazioni. Ricordo Parte_1 la società Holding Service e prima ancora con la Dep Plan Service che forniscono servizi di portineria. So questo perché fu il a dirmi che aveva iniziato a lavorare per tali Pt_1 società”. A.D.R.: ha iniziato a lavorare per la Holding dagli inizi del 2023, mentre Parte_1 per la Dep Plan Service ha iniziato a lavorare nell'agosto 2020, ricordo che mi disse che non poteva fare vacanza, fino alla fine dell'anno 2022”. D: “c'è qualcosa che l'aiuta a collocare nel tempo quanto ha appena riferito”? R.: “ricordo il 2020 perché mia moglie aveva avuto un intervento e doveva essere sottoposta ad una chemioterapia e io chiesi a se poteva venire a casa mia al mare per Parte_1 stare un po' insieme e lui mi disse che non poteva perché doveva iniziare a lavorare. Ricordo che lui smise di lavorare nel 2022, perché mia moglie doveva fare dei controlli al policlinico scadenzati”. A.D.R.: “quando iniziò a lavorare nel 2020, lui mi disse che il suo iniziale Parte_1 luogo di lavoro era in Napoli alla via Nicolardi. Poi mi disse che da lì fu spostato in via
Manzoni, poi in via Bracco. Ogni tanto lo spostavano a seconda delle esigenze. Ricordo anche via Domenico Fontana”. A.D.R.: “sono andato a trovare sul posto di lavoro sia di mattina sia di Parte_1 pomeriggio. Io per lavoro a volta dovevo fare dei sopralluoghi e se mi trovavo in zona lo chiamavo e se era nella mia zona lo andavo a trovare un attimino. Giusto il tempo di prendere un caffè e poi me ne andavo. Invece il pomeriggio, al termine del mio orario di lavoro, quando uscivo dall'ufficio e non avevo altro da fare lo chiamavo e gli chiedevo se potevo passare a trovarlo. Lui lavorava almeno fino alle 19.00. Lui mi diceva che iniziava a lavorare alle 7.00 o 8.00”. A.D.R”: “negli ultimi periodi in cui ha lavorato per la Dep Plan Service ZI CE si lamentava con me perché non veniva pagato e per questo ad un certo punto, come all'epoca mi riferì, si dimise”. A.D.R”: “le volte che sono andato a trovare sul posto di lavoro lui aveva Parte_1 una divisa blu con la scritta della società per cui lavorava. Nel periodo che ho detto prima in cui ha lavorato per la Dep Plan Service, sulla divisa era riportato il nome di tale società sulla parte anteriore all'altezza del petto, sulla sinistra”.
Da quanto fin qui esposto deriva che - a dispetto di quanto allegato nell'atto introduttivo - risulta provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto solo nei suindicati periodi risultanti dalla documentazione in atti e, comunque, fino alle riferite dimissioni, e segnatamente:
- dal 10.8.2020 al 31.8.2020;
- dal 6.10.2020 al 19.10.2020;
- dal 16.11.2020 al 20.11.2020;
- dal 24.3.2021 al 31.3.2021;
- dal 6.7.2021 al 24.7.2021;
5 - dal 18.10.2021 al 22.12.2022.
Nulla, dunque, può essere riconosciuto all'istante al di fuori di tali periodi.
Inoltre, non essendo emersa la prova della quantità del lavoro svolto, allo stesso non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di differenze retributive mensili per il dedotto lavoro svolto oltre l'orario contrattuale.
Quanto, poi, alla retribuzione oraria spettante, si rileva che il ricorrente ha dedotto di avere diritto ad essere inquadrato nel livello A3 del CCNL PER I DIPENDENTI DA ATTIVITÀ
VIGILANZA, peraltro non depositato in atti, ma nulla ha dedotto e provato circa l'adesione del convenuto a quest'ultimo.
Per tale ragione, all'udienza del 7.11.2024 il Tribunale ha invitato l'istante a depositare le dichiarazioni IL (ove di solito è indicato il CCNL applicato), oltre che il suindicato
CCNL.
In seguito a tale invito, però, è stato depositato solo un CCNL mancante del frontespizio, oltre che delle tabelle retributive.
Quanto alla retribuzione oraria dovuta, pertanto, deve farsi riferimento a quella indicata nelle buste paga dal datore di lavoro, pari ad € 5,31791 fino al mese di ottobre 2021, ed € 5,49133 a decorrere dal mese di novembre 2021.
Pertanto, avendo allegato il ricorrente di aver ricevuto € 4,00 per ogni ora prestata, e non avendo il convenuto (rimasto contumace) - sul quale incombe il relativo onere probatorio - fornito alcuna prova di segno contrario, al deve essere riconosciuta la differenza tra Pt_1 quanto avrebbe dovuto ricevere per ciascuna ora di lavoro espletata (€ 5,31791 fino al mese di ottobre 2021, ed € 5,49133 dal mese di novembre 2021) e quanto ricevuto (€ 4,00).
Al ricorrente, inoltre, devono essere riconosciute le retribuzioni relative ai mesi da maggio a dicembre 2022, la 13^ mensilità ed il TFR che il convenuto, a fronte della doglianza attorea circa il mancato percepimento di tali emolumenti, non ha fornito prova di aver erogato.
In merito alla debenza della 13^ e del TFR anche per rapporti di durata inferiore ai 15 gg. si richiama la sentenza della Suprema Corte n. 13934/2002.
Per tali motivi, avuto riguardo alle suindicate ore di lavoro risultanti dalla documentazione in atti, alla suindicata retribuzione oraria dovuta, alla retribuzione dedotta come percepita (€
4,00 all'ora), nonché a quanto indicato nelle buste paga, al ricorrente spettano le seguenti somme in relazione ai suindicati periodi:
1) dal 10.8.2020 al 31.8.2020:
- € 50,61 (204,21 dovuti, come da busta paga - 153,60 percepiti) a titolo di differenze per le ore di lavoro svolto
- € 23,03 a titolo di 13^ (come indicato in busta paga)
- € 16,21 a titolo di TFR (come indicato in busta paga)
2) dal 6.10.2020 al 19.10.2020;
- € 31,63 (127,63 dovuti, come da busta paga - 96,00 percepiti) a titolo di differenze per le ore di lavoro svolto
6 - € 10,63 a titolo di 13^
- € 10,25 a titolo di TFR
3) dal 16.11.2020 al 20.11.2020;
- € 15,81 (63,81 dovuti, come da busta paga - 48,00 percepiti) a titolo di differenze per le ore di lavoro svolto
- € 5,32 a titolo di 13^
- € 5,11 a titolo di TFR
4) dal 24.3.2021 al 31.3.2021;
- € 23,72 (95,72 dovuti, come da busta paga - 72,00 percepiti) a titolo di differenze per le ore di lavoro svolto
- € 7,98 a titolo di 13^
- € 7,68 a titolo di TFR
5) dal 6.7.2021 al 24.7.2021
- € 98,84 (€ 398,84 dovuti, tenuto conto dell'orario di 25 ore settimanali - 300,00 percepiti) a titolo di differenze per le ore di lavoro svolto
- € 33,23 a titolo di 13^
- € 32,00 a titolo di TFR
6) dal 18.10.2021 22.12.2022
tenuto conto dell'orario di 10 ore settimanali:
- ottobre 2021: € 52,72 (€ 212,72 dovuti - € 160,00 percepiti)
- novembre 2021: € 59,65 (€ 219,65 dovuti - € 160,00 percepiti)
- dicembre 2021: € 114,55 (€ 274,55 dovuti - € 160,00 percepiti)
- 13^ 2021: € 58,91
- gennaio 2022: € 59,65 (€ 219,65 dovuti - € 160,00 percepiti)
- febbraio 2022: 59,65 (€ 219,65 dovuti - € 160,00 percepiti)
- marzo 2022: € 114,55 (€ 274,55 dovuti - € 160,00 percepiti)
- aprile 2022: € 59,65 (€ 219,65 dovuti - € 160,00 percepiti)
- maggio 2022: 219,65 (€ 219,65 dovuti - € 00,00 percepiti)
- giugno 2022: € 274,55 (€ 274,55 dovuti - € 00,00 percepiti)
- luglio 2022: 219,65 (€ 219,65 dovuti - € 00,00 percepiti)
- agosto 2022: € 274,55 (€ 274,55 dovuti - € 00,00 percepiti)
- settembre 2022: 219,65 (€ 219,65 dovuti - € 00,00 percepiti)
- ottobre 2022: 219,65 (€ 219,65 dovuti - € 00,00 percepiti)
- novembre 2022: € 274,55 (€ 274,55 dovuti - € 00,00 percepiti)
- dicembre 2022: € 164,73 (€ 164,73 dovuti - € 00,00 percepiti)
- 13^: 233,37
- TFR: € 287,12
Pertanto, in relazione alle suindicate somme - oltre interessi legali sulle medesime annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo - deve essere disposta la condanna del convenuto.
La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
7 Quanto alle prime, le stesse vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziale che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire.
In relazione alle seconde, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito
è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
Pertanto, la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (da ultimo, Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96,
n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass., 24.8.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n.
1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86,
n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407).
Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna a pagare in favore di , in relazione ai CP_1 Parte_1 rapporti di lavoro tra gli stessi intercorsi dal 10.8.2020 al 31.8.2020, dal 6.10.2020 al 19.10.2020, dal 16.11.2020 al 20.11.2020, dal 24.3.2021 al 31.3.2021, dal 6.7.2021 al
24.7.2021 e dal 18.10.2021 22.12.2022, le somme indicate per ciascuno di essi in parte motiva, oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna a pagare in favore di i compensi di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.600,00, oltre Iva e Cpa e rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 20.3.2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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