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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9718 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. AL RN ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies Cpc) nel giudizio di primo grado iscritto al n. 31330/2023 del RGAC.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato TUCCI FRANCESCO.
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DI RUOCCO GERARDO.
CONVENUTA
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato COLUCCI PAOLA.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato MALATESTA FRANCESCO.
TERZA CHIAMATA oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
1 conclusioni: per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa medico-sanitaria ed inadempimento contrattuale ovvero responsabilità extracontrattuale attribuibili alla in persona del Legale Rappresentante ed al CP_1
Dott. , che ebbe in cura e ad assistere nelle CP_2 Parte_1 circostanze di cui in premessa;
B) dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento della struttura convenuta ed i danni subiti dalla sig.r ; C) per l'effetto condannar in persona Parte_1 CP_1 del Legale Rappresentante e il Dott al risarcimento di tutti CP_2
i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€ 43.000,00 - comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute - oltre alla ripetizione della somma di € 3.000,00 quale prezzo versato per il trattamento pattuito, e così per un totale € 46.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario»; per parte convenuta «disattesa ogni contraria istanza CP_1
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale dichiarare la insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno e per l'effetto esonerare dalla responsabilità contrattuale e dal conseguente obbligo risarcitorio gli odierni resistenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio»; per parte convenuta : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto … Nel CP_2 merito rigettare integralmente la domanda avversaria risultandone dagli accertamenti effettuati l'infondatezza; - In subordine, autorizzata la chiamata in causa del terzo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dalla signora , condannare la Pt_1
in persona del Legale Rappresentante Controparte_3 pro tempore a garantire e manlevare il dott Controparte_2 per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire in favore di parte Attrice»; per terza chiamata «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare a) dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale, b) giusti i motivi esposti nella presente comparsa, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott;
nel merito, c) CP_2
2 rigettare le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, d) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della esponente Compagnia, tenere comunque conto delle franchigie e degli scoperti previsti nella polizza;
in ogni caso, e) con vittoria di spese, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 147 del 13/08/2022».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra Pt_1 deduceva quanto segue: che, nel dicembre 2020, si era recata presso lo studio di Roma per sottoporsi ad una visita valutativa del CP_1 suo addome che presentava lievi cedimenti cutanei nella zona del basso ventre;
che essa paziente aveva lamentato il disagio per tale inestetismo e aveva inteso ricorrere a interventi di distensione della cute, facendo tuttavia presente che, stante il suo pregresso quadro clinico caratterizzato da comorbilità ematologica, non intendeva sottoporsi ad operazioni chirurgiche invasive che l'avrebbero esposta a seri pericoli per la sua salute;
che le era stata rappresentata la possibilità di un “lifting dell'addome” mediante tecnica non invasiva, praticato presso il centro dal dott. e le era stato garantito che con tale metodologia CP_2 avrebbe certamente ottenuto un effetto di distensione della cute senza dover ricorrere all'intervento di addominoplastica;
che, nel novembre 2020, era stato fissato il primo appuntamento con il dott. e CP_2 durante la visita era presente anche la sig.ra , amica Controparte_4 di essa attrice, che aveva assistito alla conversazione durante la quale il dott. aveva proposto l'intervento di “lifting alla pelle”; che il CP_2 sanitario aveva descritto il trattamento come routinario, di facile esecuzione e sostanzialmente privo di effetti indesiderati;
che, in data 15.12.2020, il dott. aveva inviato una mail con la descrizione CP_2 puntuale dell'intervento – nella quale per la prima volta utilizzava il nome tecnico di “laserlipolisi” -, in modo tale che essa paziente potesse consultare il proprio ematologo di fiducia per scongiurare eventuali rischi legati alla sua cronica comorbilità ematologica;
che il sanitario, dunque, nel descrivere l'iter del trattamento, aveva mostrato di aver ben presente l'obiettivo desiderato, omettendo qualsivoglia riferimento a eventuali complicanze;
che, dopo aver sentito anche il parere del proprio ematologo in merito alla compatibilità del trattamento con le patologie pregresse, essa attrice in data 4.1.2021 si era recata presso la sede della accompagnata dalla sig.ra , e si era Controparte_1 Controparte_5 sottoposta al trattamento di laserlipolisi eseguito dal dott. CP_2 con l'ausilio dell'anestesista dott. che, prima Persona_1
3 dell'intervento, il dott. aveva scattato delle fotografie CP_2 all'addome per documentare lo stato della zona trattata prima dell'intervento estetico;
che da queste foto emergeva con chiarezza che il cedimento cutaneo riguardava unicamente la zona del basso ventre e che l'addome si presentava uniforme e privo di rilevanti cedimenti;
che dalla cartella clinica – consegnata solo in data 14.10.2021 – l'intervento risultava così eseguito: «previa mappatura della zona, si esegue anestesia locale con infusione klein (in 500 cc di soluzione fisiologica e 20 cc di lidocaina al 2%, 0,5 ml di adrenalina e 5 ml di sodio bicarbonato). Laser lipolisi con tecnica di Lypoform (40 sec per lato a 13 watt). Successivamente aspirazione con microcannule con modellamento della zona addominale con tecnica a ventaglio. Aspirato circa 500 cc. Applicazione di medicazione compressiva e steristreep sui 2 accessi cutanei. Applicazione di cuscinetti di gommapiuma come protezione della zona trattata. Guaina elastica post lipo»; che l'intervento era durato circa 45 minuti durante i quali, nonostante l'anestesia, aveva avvertito dolori lancinanti in due punti specifici sopra l'ombelico - dove purtroppo attualmente si sono poi formati due cordoli;
che l'intervento era stato praticato con movimenti bruschi e successiva aspirazione, ripetuti da ambo i lati dell'addome; che lo stesso giorno era stata dimessa e rassicurata sul buon esito dell'intervento praticato;
che aveva corrisposto la somma di euro 3.030,00 in contanti, da imputarsi per euro 700,00 alla sonda per l'intervento; euro 2.000,00 per l'intervento; euro 250,00 per le guaine di contenimento ed euro 80,00 per creme;
che né il dott.
né la società avevano consegnato la relativa fattura;
CP_2 CP_1 che, in data 8.1.2021 si era sottoposta a visita di controllo e aveva esposto al sanitario seri dubbi sul buon esito dell'intervento, visto che la cute addominale si presentava di gran lunga più rilassata e l'esito appariva decisamente lontano dagli obiettivi prospettati;
che in quell'occasione erano state scattate delle fotografie;
che malgrado le rassicurazione del dott. secondo cui l'effettivo esito si sarebbe potuto CP_2 apprezzare solo decorso tutto il periodo di convalescenza di circa due mesi, invero l'aspetto della zona trattata non accennava a miglioramenti;
che l'addome si presentava atonico, irregolare e la cute era molto più rilassata soprattutto nella parte superiore dell'addome che non avrebbe dovuto essere in alcun modo interessata dal trattamento estetico;
che con il passare del tempo questa condizione appariva sempre più definitiva;
che, oltre al fattore estetico derivante dal completo cedimento cutaneo, essa attrice aveva riferito al sanitario la presenza di ulcere, infezioni e zone inspessite ed infiammate, coincidenti con i punti dove era stato avvertito il forte dolore durante l'intervento, che presentavano tra l'altro cicatrici irregolari;
che in data 23.03.2021 – due mesi e mezzo dopo
4 il primo controllo –,il sanitario aveva attribuito la responsabilità di quanto occorso allo scorretto utilizzo della guaina contenitiva ad opera di essa paziente;
che, quindi, il sanitario aveva riportato in cartella clinica le seguenti osservazioni «23/03/21. Il controllo odierno mostra la presenza di alcune irregolarità nella retrazione della cute sovrastante la zona addominale sottoposta a trattamento laser legate all'utilizzo scorretto della contenzione elastica in assenza di aree infiammatorie. Si ribadisce alla paziente l'estrema importanza del corretto utilizzo della contenzione (Già peraltro ribadita al controllo dell'08.01.2021) al fine di evitare che tali irregolarità possano restare permanenti. Si effettuano foto»; che essa attrice aveva replicato di non aver mai disatteso le indicazioni prescrittegli e di aver sempre indossato la guaina contenitiva fornita ed applicata dallo stesso dott. subito dopo l'intervento; che CP_2 era stato violato il diritto al rilascio del consenso informato all'intervento chirurgico, sufficiente ed adeguato, con riferimento sia alla mancata precisazione dei rischi, sia all'assenza di una dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione e delle eventuali tecniche alternative;
che non era mai stata informata né per iscritto ne oralmente delle possibili
“complicanze” connesse all'intervento cui sarebbe stata sottoposta;
che, in data 15.9.2022, aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis Cpc (RG 57600/2022, giudice dott.ssa Eleonora Lombardi), ma il procedimento non si era concluso attesa la mancata nomina dei Ctu.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, parte attrice rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Controparte_1 la ricostruzione dei fatti come proposta dall'attrice era in evidente contrasto con quanto riportato nei documenti dalla stessa prodotti e provenienti dalla Struttura sanitaria;
che, sin dal giorno dell'intervento, erano stati specificamente individuati i periodi di richiamo per visite di controllo, con cadenza al 4°, 15°, 60°, 90°, 180° e 365° giorno con tassativa indicazione di contenzione elastica;
che, già al primo controllo, il dott.
, da quanto emerge dalla documentazione prodotta, aveva CP_2 richiamato la paziente al corretto utilizzo della guaina «al fine di evitare retroazioni irregolari della cute sovrastante la zona trattata»; che non risultava provata la circostanza che l'odierna attrice avesse chiesto o addirittura sollecitato di essere sottoposta alle visite di controllo previste per il 15°, 30° e 60° giorno successivo all'intervento, visite alle quale la stessa volontariamente si era sottratta, presentandosi solo alla quarta delle programmate visite, quella della quale era riportato in cartella il referto, ove per l'ennesima volta, il medico ribadiva l'assoluta importanza
5 del corretto utilizzo della prescritta contenzione elastica;
che la prima richiesta di copia della cartella clinica era stata effettuata in data 9.8.2021 con la struttura appena chiusa per il periodo feriale estivo e con la necessaria chiusura della struttura fino a fine settembre a causa della igienizzazione straordinaria dei locali per via di un contagio da Sars Covid.
4. Tanto premesso la Società rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
5. Si costituiva in giudizio il dott. il quale, a sua volta, CP_2 deduceva che la sig.ra in data 21.12.2020 si era rivolta al Pt_1 [...]
per un inestetismo della zona addominale dovuto alla CP_6 presenza di adipe localizzata in regione periombelicale e sottombelicale associata ad ipotonia della cute;
che esso sanitario, nella fase pre- operatoria, in data 4.1.2021, aveva effettuato due foto (fianco destro e sinistro) della paziente;
che la paziente, non volendo sottoporsi all'intervento di liposuzione con addominoplastica, aveva richiesto un trattamento meno invasivo in alternativa alla chirurgia plastica tradizionale;
che esso convenuto aveva rappresentato in maniera chiara ed esaustiva in cosa consistesse la tecnica della Laserlipolisi con tec. , quali fossero le indicazioni, complicanze e aveva conferito CP_7 tutte le informazioni rilevanti in merito al decorso post-operatorio, inclusa la necessità ed importanza della contenzione elastica post- operatoria;
che, durante il colloquio con la paziente aveva ribadito che la laserlipolisi era nata come alternativa ambulatoriale alla Liposuzione tradizionale e giammai si era sostenuto che la tecnica lipolaser potesse essere utilizzata per eseguire interventi di lifting;
che la sig.ra , il Pt_1 giorno dell'intervento, aveva sottoscritto il modulo del consenso informato relativo all'esecuzione della tecnica sopra descritta e nel documento erano state riportate chiaramente ed esaustivamente tutte le informazioni (peraltro già ampiamente esposte verbalmente) in merito alle indicazioni ad intervenire, al tipo di tecnica, alla sua esecuzione nonché in merito alle possibili complicanze post-operatorie (danni da calore della pelle, retrazioni cicatriziali, irregolarità ed avvallamenti della cute, ecchimosi, atonia della pelle nella zona trattata); complicanze che nel caso di specie erano da tenere in particolare considerazione dato che la sig.ra aveva avuto gravidanze multiple per cui l'elasticità della Pt_1 cute addominale risultava particolarmente provata;
che l'intervento si era svolto a regola d'arte, in conformità delle metodiche stabilite per quel tipo di tecnica ambulatoriale, come era provato dalla cartella clinica;
che i controlli post operatori erano stati regolarmente effettuati, come è dimostrato dal referto della visita in data 8.1.2021, nel corso della quale
6 erano state rimosse le medicazioni ed eseguite le fotografie post intervento;
che, in quell'occasione, aveva raccomandato alla paziente l'estrema importanza del corretto utilizzo nel post operatorio della contenzione elastica secondo le indicazioni offerte al momento della prescrizione;
che, dalla data dell'8.1.2021 al 23.3.2021 erano intercorse numerose telefonate con la paziente la quale – nonostante i ripetuti Pt_1 inviti a concordare un appuntamento per valutare le eventualità criticità del post operatorio - non vi aveva mai aderito sino all'appuntamento del 23.3.2021, nel corso del quale, effettuate nuove fotografie e i confronti con le immagini precedentemente acquisite, esso convenuto aveva notato che la paziente non aveva utilizzato la contenzione elastica così come raccomandatole;
che la paziente aveva riferito di non averla indossata perché “non la sopportava” e aggiungeva, inoltre, che proprio durante il post operatorio si era sottoposta ad un regime dietetico non meglio specificato e poiché non era dato sapere di che tipo di dieta si trattasse (ipocalorica, ipoproteica, se associata a farmaci), non si poteva neppure escludere che potesse aver contribuito al peggioramento della risposta elastica della cute, già compromessa dalle gravidanze multiple;
che, in ogni caso, esso convenuto era assicurato ai fini della responsabilità professionale con la polizza nr. X98777800 04 della Parte_2 stipulata in data 11.3.2013, alla quale era stata inviata denuncia del sinistro, allegando la richiesta ricevuta, una relazione dettagliata sul proprio operato ed il riscontro ai legali della paziente con conseguente richiesta di autorizzarne la chiamata in causa.
6. Tanto premesso il sanitario convenuto rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
7. Autorizzata la chiamata di terzo con decreto ex art. 171-bis Cpc del 25.9.2023, si costituiva in giudizio la la quale deduceva, in via CP_3 preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme dell'atto di citazione per violazione dell'art. 8 L. 24/2017 che imponeva un ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies Cpc;
quindi che il dott.
avesse stipulato la polizza RCT/RCO professionale n. CP_2
X98777800/04 e nella scheda polizza il predetto sanitario aveva dichiarato, ai fini assicurativi, che la sua attività professionale era quella di “medico generico”; che la polizza stipulata prevedeva un massimale per ogni sinistro e periodo assicurativo di euro 500.000,00; che il dott.
aveva stipulato anche l'ulteriore condizione aggiuntiva CP_2 denominata “ME”; che l'allegato MED, all'art.
1.1. relativo alla parte generale (e quindi rivolto a tutti i professionisti sanitari), alla lettera a) precisava che la garanzia comprendeva i danni di natura estetico fisiognomica arrecati dal professionista «non derivanti dalla pratica della
7 medicina estetica, della chirurgia estetica, e degli interventi di implantologia»; che l'art.
1.2. relativo alla parte specifica per le diverse attività mediche, precisava che: “la copertura assicurativa è prestata alle seguenti condizioni a seconda dell'attività medica svolta dall'Assicurato ed indicata in scheda di Polizza. Sono previste le attività sottoelencate: a) Medico generico L'assicurazione vale per i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio della professione di medico di famiglia. Si intendono esclusi gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo. (…)» che, al successivo art. 2 – (ESCLUSIONI) era specificamente previsto che «L'assicurazione NON È OPERANTE per: (…) E) i Danni di natura estetico-fisiognomica ed eventuali conseguenti pregiudizi economici derivanti dalla pratica della medicina estetica, della chirurgia estetica e degli interventi di implantologia”. Nonché è esclusa la copertura assicurativa per “K) la mancata acquisizione del consenso informato sia scritto che orale»; che, infine, all'art. 5 – (Scoperto) la polizza prevedeva che «fermo il massimale indicato nella scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di: a) € 1.000,00 per l'attività di Medico generico (…)»; che, per quanto riguardava – b la condizione aggiuntiva “ME” stipulata dall'assicurato, tale condizione si riferiva ai danni estetici e fisionomici derivanti dalla pratica della medicina estetica e prevedeva che «A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 2 (Esclusioni), sono compresi i danni di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato dell'attività di medicina estetica, purche' gli stessi siano determinati da errore tecnico. SI INTENDONO ESCLUSI DALLA GARANZIA LE PRETESE PER MANCATA RISPONDENZA ALL'IMPEGNO ASSUNTO DALL'ASSICURATO E GLI INTERVENTI DI NATURA ESTETICA. La presente condizione viene prestata entro il massimale di polizza e con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 5.000,00 e con il massimo di € 25.000,00»; che la polizza stipulata dal dott.
non era operativa sotto svariati profili: in primo luogo, CP_2 perché il sanitario aveva stipulato una polizza come “Medico Generico”, come risultava nella scheda depositata dallo stesso dott. ; CP_2 che l'indicazione di tale attività medica escludeva la copertura assicurativa per «gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo», come chiaramente indicato all'art. 1.2, lett. a) della parte generale;
che l'attrice lamentava un danno derivante da un intervento di chirurgia estetica, nello specifico di laserlipolisi, per cui la garanzia non era operante;
in secondo luogo, la condizione aggiuntiva
“ME”, pur derogando l'esclusione di cui all'art. 2, lettera e) della parte speciale, non incideva sull'art. 1.2, lett. a) della parte generale;
che tale
8 condizione aggiuntiva escludeva comunque gli interventi di natura estetica;
che l'attrice sembreva addebitare al dott. una CP_2 responsabilità per mancato raggiungimento del risultato sperato, nonostante l'impegno assunto, con l'intervento di “laserlipolisi” e in tal caso la polizza non sarebbe stata comunque operativa per espressa Con esclusione prevista dalla condizione aggiuntiva che escludeva dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza all'impegno assunto dall'assicurato; che, infine, il sanitario aveva pattuito espressamente tra le esclusioni di polizza che la copertura assicurativa non era operante per «la mancata acquisizione del consenso informato sia scritto che orale»; che, in relazione all'an debeatur non v'era prova dell'inadempimento dell'esercente la professione sanitaria, della sussistenza del nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria- operatore sanitario e il danno di cui si chiedeva il risarcimento;
che, quanto alla posizione di a mente dell'art. 7 comma 1 e Controparte_1
2 della L. 24/2017, la Sanitaria era responsabile nei confronti dei CP_9 pazienti dell'operato dei Sanitari che esercitano la loro attività ai sensi degli artt. 1218 e 1228 Cc;
che vi era assenza di responsabilità del dott.
perché non vi era prova alcuna del nesso causale tra i CP_2 danni lamentati e la condotta dell'esercente sanitario;
che la sig.ra Pt_1 aveva chiesto il rimborso di € 13.000,00 per spese mediche sostenute e di ulteriori € 3.000,00 per non meglio precisate spese sostenute in occasione dell'intervento per cui è causa di cui non v'era prova in atti.
8. Con ordinanza del 7.3.2024 il giudice procedente proponeva alle parti una soluzione conciliativa ex art. 185-bis Cpc sulla quale non si raggiungeva l'accordo. Quindi, la controversia era rinviata per la decisione ex art. 281-sexies Cpc all'udienza del 5.12.2024. Con ordinanza del 03.01.2025 il giudice, rilevato che la Cassazione si è espressa di recente nel senso che “l'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva” e appurato che nel presente giudizio la consulenza tecnica risultava rimessa al solo medico legale, dott. , quantunque riferita a fatti Per_2 dell'anno 2020, ha ritenuto necessario integrare la relazione già realizzata dal nominato CTU con l'apporto di uno specialista, nominando all'uopo il dott. Così istruita la causa, Persona_3
9 all'udienza del 12.06.2025 la stessa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies Cpc.
9. Preliminarmente occorre prendere in considerazione l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice, sollevata dalla società
, in quanto non formulata nella forma del Controparte_3 ricorso ex art. 281-undecies c.p.c, bensì con atto di citazione.
Sostiene la terza chiamata in giudizio che, ai sensi dell'art. 8 della legge
24/2017, parte attrice avrebbe dovuto introdurre la propria domanda nelle forme del rito semplificato di cognizione ai sensi ex art. 281-undecies Cpc
Orbene, al riguardo rileva il decidente che l'art. 8, comma 3 della legge in esame espressamente prevede che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies e seguenti del codice di procedura civile”.
Nonostante la norma preveda per l'atto introduttivo la forma del ricorso non può, però, ritenersi che la proposizione del giudizio con atto di citazione comporti l'inammissibilità della domanda in quanto un simile esito contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in un'ottica di valorizzazione del diritto di difesa, adotta un approccio sostanzialista in riferimento all'atto processuale. Già nel 2014 le Sezioni
Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9558 del 2014, hanno richiamato il giudice di merito alla massima attenzione onde evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non formalmente conformi al paradigma legale, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il diritto a un processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, dunque, il diritto ad un giudizio effettivo.
10 D'altronde, la stessa Corte Europea di Strasburgo, al riguardo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto esse siano espressamente previste dalla legge e risultino proporzionali in riferimento ai mezzi impiegati e allo scopo perseguito (cfr., ex plurimis,
c. Francia, 26 luglio 1998) richiedendo, tra l'altro, che le limitazioni Per_4 al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (cfr., ex plurimis, c. Rep. Ceca, 15 agosto Per_5
2008, citata da Cass., Sez. Un., n. 16084 del 2021 e n. 13453 del 2017).
Inoltre, la recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 758 del 12.01.2022, pronunciata sull'assimilabile questione relativa ai procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, ha stabilito che “nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione…”.
In tal modo la Corte regolatrice ha stabilito un principio valevole in generale con riferimento alla proposizione di domanda giudiziale secondo un rito diverso rispetto a quello previsto dalla legge e, dunque, con atto introduttivo diverso rispetto a quello previsto dal rito che si sarebbe dovuto scegliere.
11 Pertanto, applicando al caso di specie il principio di diritto de quo, si rileva come l'atto di citazione proposto da parte attrice abbia effettivamente raggiunto, ai sensi dell'art. 156 Cpc, lo scopo previsto dalla legge e cioè quello di portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di parte attrice. Ciò a prescindere dalla pronuncia da parte del giudice di un'ordinanza ex art. 281-duodecies Cpc di mutamento del rito semplificato in rito ordinario, mutamento che sarebbe stato possibile, ma ininfluente ed ultroneo nel caso di specie, in quanto il giudizio era già stato incardinato secondo il rito ordinario. Sicché, in aderenza al consolidato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si ritiene pienamente ammissibile la domanda per come formulata dall'odierna parte attrice.
10. Quanto al merito della controversia, occorre rilevare l'infondatezza della pretesa avanzata da parte attrice con riferimento alla lamentata lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza e/o errata prestazione del consenso informato e la fondatezza con riguardo alla sola domanda risarcitoria relativa al danno patito per come si dirà appresso.
Invero, per quanto concerne la domanda relativa alla violazione del diritto a esprimere un consenso reale e informato, tanto l'email inviata dal dott.
all'odierna attrice (email del 15.12.2020, all. 1 dell'atto di CP_2 citazione), quanto il documento di prestazione del consenso informato sottoscritto dalla medesima (all. 2 atto di citazione), entrambi prodotti dalla stessa e per giunta non contestati dalle controparti, consentono di ritenere adeguatamente resa edotta la paziente delle modalità, dell'iter e dei rischi connessi alla procedura medica cui si sarebbe sottoposta. Ciò anche in relazione ai colloqui verbali in precedenza intercorsi tra le parti con riferimento al trattamento estetico in esame.
Quanto, poi, alla lamentata assenza di una dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione del trattamento e delle eventuali tecniche alternative, la doglianza risulta priva di fondamento in quanto nell'informativa di cui al già richiamato allegato 2 è stata espressamente indicata, come alternativa al trattamento in essere, il più invasivo
12 trattamento della lipoaspirazione che parte attrice aveva già precedentemente dichiarato (si veda anche atto di citazione) di non voler sostenere per esigenze connesse al proprio stato di salute (piastrinosi).
Allo stesso tempo dalla lettura del suddetto modulo risultano complete e sufficienti le informazioni fornite per il trattamento cui l'attrice si è sottoposta.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza dell'apposizione della firma su foglio separato rispetto alle pagine contenenti l'informativa in quanto dal tenore complessivo del documento si evince l'afferenza del foglio recante la sottoscrizione al resto del documento;
né parte attrice ha inteso d'altronde disconoscere formalmente la veridicità del documento stesso e/o della propria firma in calce riportata, decidendo anzi di produrre in giudizio lo stesso nella sua interezza.
L'adeguatezza delle informazioni fornite alla paziente ai fini del valido rilascio del consenso risulta anche dalle conclusioni cui è giunta la CTU, a cura del dott. che a fronte dello specifico quesito “se Per_3
l'intervento sia stato o meno preceduto da una corretta somministrazione delle informazioni necessarie al fine del rilascio del consenso informato da parte della sig.ra alla luce della natura del trattamento da Pt_1 praticare”, ha riconosciuto che “Nella cartella clinica in atti è presente un consenso adeguato alla procedura. La censura al consenso da parte del
Legale durante l'incontro peritale è che si tratti di una firma apposta su un foglio apparentemente isolato ma tale aspetto appare marginale, considerando che in sostanza al di là delle irregolarità presenti nessuna importante complicanza si è presentata e tale da rendere il consenso elemento di assoluto rilievo”.
Pertanto, assume rilievo ai fini del rigetto della domanda attorea, la circostanza per cui alcuna complicanza significativa, tra quelle su cui l'attrice lamenta di non aver avuto informazioni adeguate, si è verificata;
sicché in potenza, anche ove fosse rinvenuto un difetto di completezza del consenso, questo non avrebbe alcun rilievo concreto in quanto l'evento verificatosi non costituisce concretizzazione di quel rischio specifico di cui l'informativa avrebbe dovuto rendere edotta la paziente.
13 11. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità per il lamentato danno non patrimoniale derivante da responsabilità professionale sanitaria, occorre premettere alcune considerazioni in punto di responsabilità medica.
Al riguardo, occorre distinguere il profilo della responsabilità della struttura sanitaria da quello del singolo medico che è intervenuto operando all'interno della stessa.
La prima è una responsabilità di natura contrattuale, nascente dal contratto atipico di spedalità tra paziente e struttura stessa, concluso nel momento in cui la struttura prende in carico il paziente, e in virtù della quale la struttura è chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c. dell'operato del personale sanitario operante in essa (l'art. 7 della legge n. 24/2017 prevede infatti che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose).
La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, al riguardo, che la responsabilità della struttura possa essere esclusa soltanto ove eccezionalmente, si sia verificata una deviazione grave e imprevedibile dal programma terapeutico condiviso con la struttura da parte del sanitario. Pertanto, spetta alla struttura dimostrare la responsabilità esclusiva del sanitario;
diversamente opererà in via presuntiva il principio della responsabilità solidale e paritaria tra la stessa e il medico (cfr.
Cass. 11/11/2019, n. 28987).
Stante la natura contrattuale, a tale forma di responsabilità si applicano i noti principi cristallizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno 14 lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
Ancora, la Corte regolatrice ha stabilito che è “onere del danneggiato di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (Cassazione, sez. III, sentenza 5 – 26 luglio 2017, n.18392).
Sicché, ove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questi è sollevato dall'onere di provare la colpa del sanitario, ma è pur sempre tenuto a fornire la prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato (c.d. causalità materiale). Ciò in quanto la lesione del diritto alla salute potrebbe non derivare dalla condotta del sanitario adottata in violazione delle leges artes mediche, bensì da fattori esterni e il danno potrebbe non essere necessariamente conseguente all'inadempimento, potendosi verificare anche a fronte di una condotta adempiente.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 5128/2020 nella quale è stato evidenziato che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.
Ciò in quanto, “l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno”. 15 Per quanto concerne la responsabilità del sanitario si osserva che essa ha parimenti natura contrattuale nell'ipotesi in cui questi abbia agito
(come nel caso in esame) nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta specificamente assunta col paziente (l'art. 7, comma
3 della legge n. 24/2017 prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”).
In entrambe le ipotesi, adempiuto tale onere probatorio da parte del paziente, spetterà, invece, alla struttura e/o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
12. Nel procedimento in esame la responsabilità del dott. , CP_2 per la causazione del danno estetico lamentato da parte attrice, risulta accertata dal punto di vista fattuale e giuridico.
E invero, è documentalmente provato (tramite le foto e la documentazione clinica allegate all'atto di citazione):
a) che in data 04.01.2021 la sig.ra si è sottoposta ad Parte_1 intervento di laserlipolisi presso il Centro Imera Medica;
b) che l'intervento in esame è stato effettuato dal dott. ; CP_2
c) che per l'intervento di laserlipolisi l'attrice ha corrisposto la somma di euro 3.030,00;
d) che in data 08.01.2021, a seguito di visita di controllo emergeva il danno lamentato consistente nella mancata risoluzione del problema estetico che ne era stato causa e, anzi, nell'accentuarsi dello stesso, con comparsa di ulcera, infezioni e zone inspessite ed infiammate sulla cute dell'addome.
Inoltre, occorre considerare gli esiti delle due CTU disposte nel corso prima dell'ATP e successivamente del giudizio di merito, che corroborano quanto detto e che questo giudice ritiene attendibili, esaustive e condivisibili.
16 La prima, a cura del dott. , così riferisce: “il trattamento di lipolaser Per_2
è stato eseguito secondo la prassi, si ravvisano delle criticità riguardo la gestione del post-operatorio, in particolare circa l'esecuzione delle visite di controllo che seppur pianificate non sono state calendarizzate, soprattutto quelle relative ai controlli più precoci…..La carenza di controlli post-operatori ha impedito al sanitario di agire tempestivamente sulle eventuali complicanze occorse e di assicurarsi che la paziente indossasse in maniera corretta la contenzione elastica. In tal senso appare inoltre opportuno evidenziare come i convenuti non abbiano in alcun modo dato atto della calendarizzazione dei controlli….La calendarizzazione dei controlli avrebbe permesso un precoce riscontro della complicanza insorta con la possibilità di intervenire precocemente e non a più di due mesi;
e ancora: “in considerazione della compromissione estetica di lieve entità si ritiene congrua una valutazione in termini di
Danno Biologico Permanente nella misura del 6%”.
La seconda, a cura del dott. ha tratto le seguenti conclusioni: Per_3
a) “la metodica utilizzata appare correttamente eseguita nel suo iter generale. Con il principio del più probabile che non c'è stato però un passaggio delle cannule di aspirazione, pur nella loro minore aggressività considerando che parte del “lavoro” sul tessuto adiposo è prodotto proprio dalle fibre laser, troppo superficiale o delle fibre laser ugualmente in un piano inadeguato e/o per troppi secondi”;
b) “le guaine o qualsiasi altra metodica compressiva che viene indicata ed utilizzata dalle Pazienti non può inficiare un intervento correttamente eseguito. Le guaine hanno infatti la finalità di consentire un rimodellamento complessivo cosi come di ridurre con maggiore efficacia e velocità l'edema postoperatorio. Che le guaine possano fornire la soluzione ad un problema chirurgico determinato da una inadeguata, per certi aspetti, procedura chirurgica è una ipotesi priva di oggettivo riscontro”;
c) “relativamente alla indicazione della metodica si può evidenziare senz'altro che la metodica era adeguata al caso clinico in oggetto non essendo presente né volumi di tessuto adiposo né tessuto cutaneo in 17 eccesso in modo rilevante come evidente dalle immagini fotografiche preoperatorie in atti”;
d) “la situazione reliquata attuale può essere inquadrata all'interno del
Pregiudizio Estetico da Lieve a Moderato e pertanto un Danno Biologico
Permanente nella misura del 6%. ITA al 100% di giorni 7 ed ITP al 50 % di giorni 20”.
Emerge, pertanto, da un lato, l'accertamento della sussistenza di una condizione estetica deteriore rispetto a quella antecedente all'intervento, dall'altro la riconducibilità del danno c.d. estetico patito dall'odierna attrice al concorso di due fattori: 1) una non corretta gestione da parte del sanitario della fase post-operatoria, che ha impedito di prendere atto celermente dell'esito dell'intervento e di intervenire tempestivamente per porvi rimedio, e 2) un passaggio delle cannule di aspirazione troppo superficiale o delle fibre laser ugualmente in un piano inadeguato e/o per troppi secondi, tanto più in considerazione della situazione personale
(età, plurime gravidanze e comorbilità ematica (piastrinosi), relative alla paziente e rese note al sanitario.
Questo giudice ritiene, dunque, di poter ricostruire la situazione giuridico- fattuale in questi termini: l'intervento, pur eseguito nel complesso secondo una tecnica corretta, ha presentato due criticità che hanno determinato l'insorgere del danno lamentato e cioè il passaggio delle cannule di aspirazione troppo superficiale o delle fibre laser in un piano inadeguato o comunque per un tempo eccessivo, e un non corretto adempimento dell'obbligo di follow up e cioè di cura del paziente nella fase post operatoria. Quest'ultimo punto, in particolare, non sembra poter costituire la causa esclusiva del danno verificatosi ma certamente, unitamente alla criticità nell'utilizzo delle cannule e/o delle fibre laser, ha potuto determinare il consolidarsi o comunque l'aggravarsi della condizione estetica dell'addome della paziente odierna attrice.
Quanto esposto in sede di CTU consente, quindi, di ritenere provato tanto il danno subito dall'odierna attrice, quanto il nesso di causalità materiale tra condotta del medico e danno stesso, senza che possa valere, quale decorso causale alternativo idoneo a interrompere il nesso eziologico
18 individuato, la circostanza che la sig.ra avrebbe riferito durante una Pt_1 visita post trattamento, secondo cui la stessa si sarebbe sottoposta a particolari diete e trattamenti per eliminare gli inestetismi verificatisi. Ciò in quanto le foto scattate dal dott. in sede di visita post CP_2 trattamento e acquisite agli atti del giudizio mostrano, dal confronto con quelle precedenti al trattamento, il verificarsi del peggioramento della condizione dell'addome dell'odierna attrice e, al contempo, consentono di ancorare tale peggioramento a un momento strettamente prossimo a quello del trattamento dallo stesso effettuato.
13. Acclarata la responsabilità del dott. nella causazione CP_2 del danno lamentato da parte attrice, deve riconoscersi la sussistenza della responsabilità contrattuale anche della quale Controparte_1 struttura sanitaria nel cui contesto il primo ha effettuato il trattamento in esame nei confronti della dott.ssa . Trattasi di responsabilità Parte_1 contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., che concorre con quella del sanitario responsabile.
Infatti, non sono emerse circostanze anomale, eccezionali o imprevedibili tali da escludere la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria de qua e di ancorare la responsabilità esclusivamente in capo al medico che ha effettuato il trattamento.
Invero, accertata la conclusione del contratto di spedalità con la paziente
(si noti al riguardo che parte attrice riferisce di essere stata Pt_1 indirizzata verso il dott. proprio dal Centro medico in CP_2 questione, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta e che dunque può ritenersi provata ex art. 115 Cpc.; si noti altresì la firma del modulo di consenso informato presentato dalla struttura stessa); accertato, altresì, che l'intervento estetico si è svolto ed è stato eseguito da all'interno della e utilizzando le CP_2 Controparte_1 strumentazioni da questa messe a disposizione;
appurata da ultimo l'assenza di responsabilità esclusiva del medico, è da ritenere integrata anche la responsabilità della struttura.
Circa l'an della responsabilità, per le argomentazioni esposte, deve pertanto ritenersi la responsabilità delle due parti convenute, ciascuna
19 secondo il proprio titolo (contrattuale per , la ed Controparte_1 extracontrattuale per il dott. ), in solido tra loro e salvo CP_2 diritto di rivalsa nei rapporti interni come previsto dall'art. 9 della legge
24/2017, in presenza di una “colpa grave” di cui invero non può predicarsi l'esistenza.
Per quanto concerne, invece, le singole poste risarcitorie del danno non patrimoniale causato e il quantum debeatur occorre considerare che il danno estetico accertato non costituisce (notoriamente) un vero e proprio danno dinamico-relazionale poiché non comporta alcuna menomazione della persona suscettibile, dal punto di vista giuridico, di liquidazione;
in presenza di un danno estetico c.d. puro (ossia che non costituisca una conseguenza accessoria del danno dinamico-relazionale) inteso quale lesione dell'integrità estetica della persona senza contestuale lesione dell'integrità psico-fisica della stessa si deve ricorrere alla liquidazione del danno per via meramente equitativa.
Ciò in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza il danno biologico si configura come danno dinamico-funzionale, che intanto può essere risarcito in quanto esso si riverberi in una invalidità suscettibile di accertamento medico legale con ripercussioni anatomico-patologiche.
Nel caso in esame, le conclusioni cui sono giunte le CTU espletate, hanno consentito di accertare la sussistenza di un danno estetico da lieve e a moderato. D'altra parte, la sig.ra non ha riportato una concreta ed Pt_1 effettiva lesione della propria integrità psico-fisica qualificabile in termini di invalidità giuridicamente apprezzabile, ma esclusivamente un peggioramento estetico del proprio addome, già tra l'altro in precedenza compromesso.
Giova, per l'appunto, ribadire che tale tipologia di danno si pone - secondo la giurisprudenza di legittimità - quale componente del danno biologico, afferente in particolare al profilo morale soggettivo, nel quale esso è ricompreso, sicché non può essere oggetto di una liquidazione autonoma
(cfr. ordinanza n. 26584 del 9 settembre 2022).
Trattasi, dunque, di danno scaturente dalla lesione della c.d. integrità estetica della persona non integrante un'autonoma forma di danno non
20 patrimoniale, bensì una voce del risarcimento dovuto per il completo ed esatto ristoro del danno biologico.
Ciò in aderenza al criterio consolidato in giurisprudenza secondo cui, come sancito dalle Sezioni Unite della cassazione con sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008, “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”, in quanto “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Dunque, non è possibile liquidare a parte attrice tale voce di danno mediante l'applicazione diretta e autonoma del criterio tabellare ex art. 139 CdA, in base alla percentuale di invalidità del 6% comunque quantificata dalla CTU.
Infatti, il pregiudizio di natura estetica non è per sua natura tale da inficiare, in via autonoma, l'integrità psicofisica dell'individuo (Cass. n.
27482/2018; Cass. n. 26584/2022).
Quindi nonostante la ritenuta sussistenza da parte dei CTU di un danno estetico da lieve a moderato nella misura del danno biologico al 6% dal punto di vista medico-legale, non è possibile, per le ragioni suddette, procedere ad assumere tale accertamento quale criterio valido per la liquidazione di tale danno secondo le tabelle citate.
Pertanto, è necessario procedere con una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. valorizzando anche il danno estetico subito dall'attrice nell'ambito del danno morale.
Invero, la sig.ra , all'età del fatto, aveva cinquantacinque anni e, Pt_1 come dalla stessa dedotto, già la situazione del proprio addome precedente il trattamento di laserlipolisi le creava problemi nel sentirsi a proprio agio, ragione per cui decideva di sottoporsi al suddetto trattamento col dott. . Deve, pertanto, ritenersi che il CP_2 peggioramento della condizione estetica della zona interessata non possa che aumentare il disagio della nel relazionarsi con sé stessa e con Pt_1
l'ambiente circostante, unitamente alla sofferenza causata dal constatare
21 che il trattamento effettuato non solo non ha risolto il problema inziale ma lo ha anche accentuato.
Quindi, la liquidazione del danno estetico subito dall'odierna attrice deve considerarsi sganciato dall'alterazione anatomico-funzionale e quindi dal danno biologico e risarcita in via equitativa quale danno non patrimoniale.
Tale forma di liquidazione, lungi dal rimettere al mero arbitrio del giudice l'individuazione del quantum debeatur, costituisce forma di attuazione di giustizia sostanziale nel caso concreto e richiede pur sempre l'individuazione di parametri certi e ragionevoli cui fare riferimento.
Nel caso di specie si ritiene congruo e ragionevole liquidare il danno estetico tenendo innanzitutto in conto quanto accertato in sede di CTU
(dott. ) ove si è riferito che per emendare all'80% il danno subito e, Per_2 dunque, per effettuare un eventuale intervento di addominoplastica, sia indispensabile la somma di euro 12.000, così come richiesto anche da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
Vero è, infatti, che parte attrice ha dedotto sin dal proprio atto di citazione di non voler ricorrere a interventi chirurgici invasivi, ragione per cui decideva di affidarsi al dott. per sottoporsi al trattamento CP_2 della laserlipolisi;
vero è che la CTU del dott. ha evidenziato Per_3 che si tratterebbe di procedura non in grado di eliminare completamente l'inestetismo addominale di parte attrice, ma è tuttavia vero anche che l'odierna attrice ha formalizzato nelle proprie conclusioni la richiesta di condanna dei convenuti all'importo necessario per sottoporsi a intervento di addominoplastica, sicché ne risultano rispettati il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto pronunciato, così come è vero che la CTU ha evidenziato che la non emendabilità totale del suddetto inestetismo dipende anche dalle condizioni fisiche specifiche dell'attrice, pregresse anche alla trattamento estetico in esame. Per cui è indiscutibile che tale criterio di liquidazione equitativa consenta di risarcire il danno subito dalla sig.ra nel modo più preciso e Pt_1 completo possibile proprio in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.
22 Quanto al restante 20% esso può essere liquidato in euro 3.000,00 pervenendosi così alla complessiva somma di euro 15.000,00
14. Tenuto conto che parte attrice ha formulato richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale in via autonoma, e dunque senza previo esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, facoltà certamente ammissibile per giurisprudenza costante, si reputa dovuta la restituzione in favore dell'attrice delle somme, pari a € 3.000,00, versate per l'esecuzione dell'intervento; da rivalutarsi in euro 3.500,00 alla data odierna.
15. L'ammontare del risarcimento solidalmente dovuto dalle parti convenute è, quindi, pari a euro 18.500,00.
16. Ciò detto, occorre accertare se possa darsi o meno l'operatività della copertura assicurativa invocata dal dott. nei confronti CP_2 della terza chiamata in giudizio, , ai fini della Controparte_3 manleva da parte di questa dalle conseguenze risarcitorie della riconosciuta responsabilità in capo allo stesso.
Orbene, la terza chiamata, nel proprio atto di costituzione e risposta, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal dott.
(polizza RCT/RCO professionale n. X98777800/04 “Difesa CP_2
Più Professioni Sanitarie”) e ciò in quanto nella scheda polizza il professionista avrebbe dichiarato quale professione quella di “medico generico” e in quanto nella suddetta scheda, all'art.
1.1. dell'allegato MED, relativo alla parte generale (e quindi rivolto a tutti i professionisti sanitari), alla lettera a) sarebbe precisato che la garanzia comprende i danni di natura estetico fisiognomica arrecati dal professionista “non derivanti dalla pratica della medicina estetica, della chirurgia estetica, e degli interventi di implantologia”.
Allo stesso tempo all'art.
1.2. relativo alla parte specifica per le diverse attività mediche, sarebbe precisato che: “la copertura assicurativa è prestata alle seguenti condizioni a seconda dell'attività medica svolta dall'Assicurato ed indicata in scheda di Polizza. Sono previste le attività sotto elencate: a) Medico generico. L'assicurazione vale per i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante 23 l'esercizio della professione di medico di famiglia. Si intendono esclusi gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo.
(…)”; mentre al successivo art. 2 è previsto che “L'assicurazione non è operante per: (…) E) i Danni di natura estetico-fisiognomica ed eventuali conseguenti pregiudizi economici derivanti dalla pratica della medicina estetica, chirurgia estetica e degli interventi di implantologia”.
L'eccezione non può essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Come riferito dalla stessa oltre che dal dott. Controparte_3
, questi ha stipulato la condizione aggiuntiva “ME”, la quale CP_2 si riferisce ai danni estetici e fisionomici derivanti dalla pratica della medicina estetica e per la quale “A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 2 (Esclusioni), sono compresi i danni di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato dell'attività di medicina estetica, purché gli stessi siano determinati da errore tecnico”.
Il tenore letterale della clausola aggiuntiva “ME” è chiaro nell'indicare l'ambito di operatività dell'estensione della copertura assicurativa prevista che arriva certamente a ricoprire anche il danno estetico derivante da attività di medicina estetica determinato da errore tecnico.
Tale circostanza è stata accertata nel presente giudizio in quanto al dott.
è stata addebitata, secondo il canone del “più probabile che CP_2 non”, una responsabilità professionale non limitata al mero mancato raggiungimento del risultato sperato da parte della paziente, bensì anche all'aver cagionato un pur lieve peggioramento delle condizioni estetiche della stessa, sia a causa dell'errata esecuzione del trattamento (di accertata natura non chirurgica), che in virtù dell'errato adempimento dell'obbligo di follow-up, così come chiaramente stabilito dalle due CTU svolte e i cui esiti sono stati sopra esaminati.
Dunque, laddove la scheda di polizza sottoscritta dal sanitario convenuto richiama la condizione “ME” e l'allegato “MED”, essa chiaramente rende operativa la deroga nella prima contenuta rispetto alle condizioni generali di cui alla lettera e) del paragrafo 2 denominato “Esclusioni”.
24 Conseguentemente sussiste l'obbligo per la Controparte_3 di manlevare l'assicurato dott. come contrattualmente CP_2 previsto nel limite del 50% di quanto previsto in favore di parte attrice.
17. Le spese, liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 e secondo il criterio del minimo tabellare in ragione dell'esigua attività istruttoria svolta, sono definite secondo il criterio della soccombenza e sono dunque poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, per l'importo complessivo di euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% (fase di studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria/trattazione: euro 840,00; fase decisionale: euro 851,00).
18. Devono essere, altresì, liquidate in favore di parte attrice le spese della fase di ATP (RG 57600/2022), pari a euro 1.170,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%.
19. All'accoglimento della domanda di manleva, resistita da CP_3 segue la condanna di questa al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano per l'importo complessivo di CP_2 euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% (fase di studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria/trattazione: euro 840,00; fase decisionale: euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 31330 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra le parti di cui in epigrafe, assorbita ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
1) condanna e la società Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di euro 18.500,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna e la società Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio per
[...] euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso
25 contributo unificato da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna, ancora, i medesimi convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio per la fase di accertamento tecnico preventivo (RG 57600/2022) che liquida in euro 1.170,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso contributo unificato da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (dott. e dott. Per_2
solidalmente a carico delle parti convenute;
Per_3
5) dichiara operativa la polizza RCT/RCO professionale n.
X98777800/04 “Difesa Più Professioni Sanitarie” di
[...]
a favore di e Controparte_3 Controparte_2 sussistente la copertura assicurativa da essa scaturente;
6) dichiara l'obbligo di a manlevare Controparte_3
da tutte le somme oggetto di condanna per Controparte_2 effetto del presente procedimento e nella misura da questi dovuta (50%), fatta salva la franchigia contrattualmente prevista;
7) condanna al pagamento delle Controparte_3 spese di lite in favore di per euro 2.540,00 Controparte_2 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Roma 29 giugno 2025.
Il Giudice
AL RN
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Claudio Volpe
26
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. AL RN ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies Cpc) nel giudizio di primo grado iscritto al n. 31330/2023 del RGAC.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato TUCCI FRANCESCO.
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DI RUOCCO GERARDO.
CONVENUTA
E
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato COLUCCI PAOLA.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato MALATESTA FRANCESCO.
TERZA CHIAMATA oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
1 conclusioni: per parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa medico-sanitaria ed inadempimento contrattuale ovvero responsabilità extracontrattuale attribuibili alla in persona del Legale Rappresentante ed al CP_1
Dott. , che ebbe in cura e ad assistere nelle CP_2 Parte_1 circostanze di cui in premessa;
B) dichiarare la sussistenza del nesso eziologico tra l'inadempimento della struttura convenuta ed i danni subiti dalla sig.r ; C) per l'effetto condannar in persona Parte_1 CP_1 del Legale Rappresentante e il Dott al risarcimento di tutti CP_2
i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi
€ 43.000,00 - comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute - oltre alla ripetizione della somma di € 3.000,00 quale prezzo versato per il trattamento pattuito, e così per un totale € 46.000,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario»; per parte convenuta «disattesa ogni contraria istanza CP_1
Voglia l'Eccellentissimo Tribunale dichiarare la insussistenza del nesso eziologico tra evento e danno e per l'effetto esonerare dalla responsabilità contrattuale e dal conseguente obbligo risarcitorio gli odierni resistenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio»; per parte convenuta : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto … Nel CP_2 merito rigettare integralmente la domanda avversaria risultandone dagli accertamenti effettuati l'infondatezza; - In subordine, autorizzata la chiamata in causa del terzo, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dalla signora , condannare la Pt_1
in persona del Legale Rappresentante Controparte_3 pro tempore a garantire e manlevare il dott Controparte_2 per quanto lo stesso fosse tenuto a risarcire in favore di parte Attrice»; per terza chiamata «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare a) dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017 per le ragioni esposte in narrativa;
in via principale, b) giusti i motivi esposti nella presente comparsa, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza stipulata dal dott;
nel merito, c) CP_2
2 rigettare le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, d) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della esponente Compagnia, tenere comunque conto delle franchigie e degli scoperti previsti nella polizza;
in ogni caso, e) con vittoria di spese, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 147 del 13/08/2022».
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra Pt_1 deduceva quanto segue: che, nel dicembre 2020, si era recata presso lo studio di Roma per sottoporsi ad una visita valutativa del CP_1 suo addome che presentava lievi cedimenti cutanei nella zona del basso ventre;
che essa paziente aveva lamentato il disagio per tale inestetismo e aveva inteso ricorrere a interventi di distensione della cute, facendo tuttavia presente che, stante il suo pregresso quadro clinico caratterizzato da comorbilità ematologica, non intendeva sottoporsi ad operazioni chirurgiche invasive che l'avrebbero esposta a seri pericoli per la sua salute;
che le era stata rappresentata la possibilità di un “lifting dell'addome” mediante tecnica non invasiva, praticato presso il centro dal dott. e le era stato garantito che con tale metodologia CP_2 avrebbe certamente ottenuto un effetto di distensione della cute senza dover ricorrere all'intervento di addominoplastica;
che, nel novembre 2020, era stato fissato il primo appuntamento con il dott. e CP_2 durante la visita era presente anche la sig.ra , amica Controparte_4 di essa attrice, che aveva assistito alla conversazione durante la quale il dott. aveva proposto l'intervento di “lifting alla pelle”; che il CP_2 sanitario aveva descritto il trattamento come routinario, di facile esecuzione e sostanzialmente privo di effetti indesiderati;
che, in data 15.12.2020, il dott. aveva inviato una mail con la descrizione CP_2 puntuale dell'intervento – nella quale per la prima volta utilizzava il nome tecnico di “laserlipolisi” -, in modo tale che essa paziente potesse consultare il proprio ematologo di fiducia per scongiurare eventuali rischi legati alla sua cronica comorbilità ematologica;
che il sanitario, dunque, nel descrivere l'iter del trattamento, aveva mostrato di aver ben presente l'obiettivo desiderato, omettendo qualsivoglia riferimento a eventuali complicanze;
che, dopo aver sentito anche il parere del proprio ematologo in merito alla compatibilità del trattamento con le patologie pregresse, essa attrice in data 4.1.2021 si era recata presso la sede della accompagnata dalla sig.ra , e si era Controparte_1 Controparte_5 sottoposta al trattamento di laserlipolisi eseguito dal dott. CP_2 con l'ausilio dell'anestesista dott. che, prima Persona_1
3 dell'intervento, il dott. aveva scattato delle fotografie CP_2 all'addome per documentare lo stato della zona trattata prima dell'intervento estetico;
che da queste foto emergeva con chiarezza che il cedimento cutaneo riguardava unicamente la zona del basso ventre e che l'addome si presentava uniforme e privo di rilevanti cedimenti;
che dalla cartella clinica – consegnata solo in data 14.10.2021 – l'intervento risultava così eseguito: «previa mappatura della zona, si esegue anestesia locale con infusione klein (in 500 cc di soluzione fisiologica e 20 cc di lidocaina al 2%, 0,5 ml di adrenalina e 5 ml di sodio bicarbonato). Laser lipolisi con tecnica di Lypoform (40 sec per lato a 13 watt). Successivamente aspirazione con microcannule con modellamento della zona addominale con tecnica a ventaglio. Aspirato circa 500 cc. Applicazione di medicazione compressiva e steristreep sui 2 accessi cutanei. Applicazione di cuscinetti di gommapiuma come protezione della zona trattata. Guaina elastica post lipo»; che l'intervento era durato circa 45 minuti durante i quali, nonostante l'anestesia, aveva avvertito dolori lancinanti in due punti specifici sopra l'ombelico - dove purtroppo attualmente si sono poi formati due cordoli;
che l'intervento era stato praticato con movimenti bruschi e successiva aspirazione, ripetuti da ambo i lati dell'addome; che lo stesso giorno era stata dimessa e rassicurata sul buon esito dell'intervento praticato;
che aveva corrisposto la somma di euro 3.030,00 in contanti, da imputarsi per euro 700,00 alla sonda per l'intervento; euro 2.000,00 per l'intervento; euro 250,00 per le guaine di contenimento ed euro 80,00 per creme;
che né il dott.
né la società avevano consegnato la relativa fattura;
CP_2 CP_1 che, in data 8.1.2021 si era sottoposta a visita di controllo e aveva esposto al sanitario seri dubbi sul buon esito dell'intervento, visto che la cute addominale si presentava di gran lunga più rilassata e l'esito appariva decisamente lontano dagli obiettivi prospettati;
che in quell'occasione erano state scattate delle fotografie;
che malgrado le rassicurazione del dott. secondo cui l'effettivo esito si sarebbe potuto CP_2 apprezzare solo decorso tutto il periodo di convalescenza di circa due mesi, invero l'aspetto della zona trattata non accennava a miglioramenti;
che l'addome si presentava atonico, irregolare e la cute era molto più rilassata soprattutto nella parte superiore dell'addome che non avrebbe dovuto essere in alcun modo interessata dal trattamento estetico;
che con il passare del tempo questa condizione appariva sempre più definitiva;
che, oltre al fattore estetico derivante dal completo cedimento cutaneo, essa attrice aveva riferito al sanitario la presenza di ulcere, infezioni e zone inspessite ed infiammate, coincidenti con i punti dove era stato avvertito il forte dolore durante l'intervento, che presentavano tra l'altro cicatrici irregolari;
che in data 23.03.2021 – due mesi e mezzo dopo
4 il primo controllo –,il sanitario aveva attribuito la responsabilità di quanto occorso allo scorretto utilizzo della guaina contenitiva ad opera di essa paziente;
che, quindi, il sanitario aveva riportato in cartella clinica le seguenti osservazioni «23/03/21. Il controllo odierno mostra la presenza di alcune irregolarità nella retrazione della cute sovrastante la zona addominale sottoposta a trattamento laser legate all'utilizzo scorretto della contenzione elastica in assenza di aree infiammatorie. Si ribadisce alla paziente l'estrema importanza del corretto utilizzo della contenzione (Già peraltro ribadita al controllo dell'08.01.2021) al fine di evitare che tali irregolarità possano restare permanenti. Si effettuano foto»; che essa attrice aveva replicato di non aver mai disatteso le indicazioni prescrittegli e di aver sempre indossato la guaina contenitiva fornita ed applicata dallo stesso dott. subito dopo l'intervento; che CP_2 era stato violato il diritto al rilascio del consenso informato all'intervento chirurgico, sufficiente ed adeguato, con riferimento sia alla mancata precisazione dei rischi, sia all'assenza di una dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione e delle eventuali tecniche alternative;
che non era mai stata informata né per iscritto ne oralmente delle possibili
“complicanze” connesse all'intervento cui sarebbe stata sottoposta;
che, in data 15.9.2022, aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis Cpc (RG 57600/2022, giudice dott.ssa Eleonora Lombardi), ma il procedimento non si era concluso attesa la mancata nomina dei Ctu.
2. Tanto premesso, e svolte ulteriori considerazioni in diritto, parte attrice rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
3. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che Controparte_1 la ricostruzione dei fatti come proposta dall'attrice era in evidente contrasto con quanto riportato nei documenti dalla stessa prodotti e provenienti dalla Struttura sanitaria;
che, sin dal giorno dell'intervento, erano stati specificamente individuati i periodi di richiamo per visite di controllo, con cadenza al 4°, 15°, 60°, 90°, 180° e 365° giorno con tassativa indicazione di contenzione elastica;
che, già al primo controllo, il dott.
, da quanto emerge dalla documentazione prodotta, aveva CP_2 richiamato la paziente al corretto utilizzo della guaina «al fine di evitare retroazioni irregolari della cute sovrastante la zona trattata»; che non risultava provata la circostanza che l'odierna attrice avesse chiesto o addirittura sollecitato di essere sottoposta alle visite di controllo previste per il 15°, 30° e 60° giorno successivo all'intervento, visite alle quale la stessa volontariamente si era sottratta, presentandosi solo alla quarta delle programmate visite, quella della quale era riportato in cartella il referto, ove per l'ennesima volta, il medico ribadiva l'assoluta importanza
5 del corretto utilizzo della prescritta contenzione elastica;
che la prima richiesta di copia della cartella clinica era stata effettuata in data 9.8.2021 con la struttura appena chiusa per il periodo feriale estivo e con la necessaria chiusura della struttura fino a fine settembre a causa della igienizzazione straordinaria dei locali per via di un contagio da Sars Covid.
4. Tanto premesso la Società rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
5. Si costituiva in giudizio il dott. il quale, a sua volta, CP_2 deduceva che la sig.ra in data 21.12.2020 si era rivolta al Pt_1 [...]
per un inestetismo della zona addominale dovuto alla CP_6 presenza di adipe localizzata in regione periombelicale e sottombelicale associata ad ipotonia della cute;
che esso sanitario, nella fase pre- operatoria, in data 4.1.2021, aveva effettuato due foto (fianco destro e sinistro) della paziente;
che la paziente, non volendo sottoporsi all'intervento di liposuzione con addominoplastica, aveva richiesto un trattamento meno invasivo in alternativa alla chirurgia plastica tradizionale;
che esso convenuto aveva rappresentato in maniera chiara ed esaustiva in cosa consistesse la tecnica della Laserlipolisi con tec. , quali fossero le indicazioni, complicanze e aveva conferito CP_7 tutte le informazioni rilevanti in merito al decorso post-operatorio, inclusa la necessità ed importanza della contenzione elastica post- operatoria;
che, durante il colloquio con la paziente aveva ribadito che la laserlipolisi era nata come alternativa ambulatoriale alla Liposuzione tradizionale e giammai si era sostenuto che la tecnica lipolaser potesse essere utilizzata per eseguire interventi di lifting;
che la sig.ra , il Pt_1 giorno dell'intervento, aveva sottoscritto il modulo del consenso informato relativo all'esecuzione della tecnica sopra descritta e nel documento erano state riportate chiaramente ed esaustivamente tutte le informazioni (peraltro già ampiamente esposte verbalmente) in merito alle indicazioni ad intervenire, al tipo di tecnica, alla sua esecuzione nonché in merito alle possibili complicanze post-operatorie (danni da calore della pelle, retrazioni cicatriziali, irregolarità ed avvallamenti della cute, ecchimosi, atonia della pelle nella zona trattata); complicanze che nel caso di specie erano da tenere in particolare considerazione dato che la sig.ra aveva avuto gravidanze multiple per cui l'elasticità della Pt_1 cute addominale risultava particolarmente provata;
che l'intervento si era svolto a regola d'arte, in conformità delle metodiche stabilite per quel tipo di tecnica ambulatoriale, come era provato dalla cartella clinica;
che i controlli post operatori erano stati regolarmente effettuati, come è dimostrato dal referto della visita in data 8.1.2021, nel corso della quale
6 erano state rimosse le medicazioni ed eseguite le fotografie post intervento;
che, in quell'occasione, aveva raccomandato alla paziente l'estrema importanza del corretto utilizzo nel post operatorio della contenzione elastica secondo le indicazioni offerte al momento della prescrizione;
che, dalla data dell'8.1.2021 al 23.3.2021 erano intercorse numerose telefonate con la paziente la quale – nonostante i ripetuti Pt_1 inviti a concordare un appuntamento per valutare le eventualità criticità del post operatorio - non vi aveva mai aderito sino all'appuntamento del 23.3.2021, nel corso del quale, effettuate nuove fotografie e i confronti con le immagini precedentemente acquisite, esso convenuto aveva notato che la paziente non aveva utilizzato la contenzione elastica così come raccomandatole;
che la paziente aveva riferito di non averla indossata perché “non la sopportava” e aggiungeva, inoltre, che proprio durante il post operatorio si era sottoposta ad un regime dietetico non meglio specificato e poiché non era dato sapere di che tipo di dieta si trattasse (ipocalorica, ipoproteica, se associata a farmaci), non si poteva neppure escludere che potesse aver contribuito al peggioramento della risposta elastica della cute, già compromessa dalle gravidanze multiple;
che, in ogni caso, esso convenuto era assicurato ai fini della responsabilità professionale con la polizza nr. X98777800 04 della Parte_2 stipulata in data 11.3.2013, alla quale era stata inviata denuncia del sinistro, allegando la richiesta ricevuta, una relazione dettagliata sul proprio operato ed il riscontro ai legali della paziente con conseguente richiesta di autorizzarne la chiamata in causa.
6. Tanto premesso il sanitario convenuto rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
7. Autorizzata la chiamata di terzo con decreto ex art. 171-bis Cpc del 25.9.2023, si costituiva in giudizio la la quale deduceva, in via CP_3 preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme dell'atto di citazione per violazione dell'art. 8 L. 24/2017 che imponeva un ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies Cpc;
quindi che il dott.
avesse stipulato la polizza RCT/RCO professionale n. CP_2
X98777800/04 e nella scheda polizza il predetto sanitario aveva dichiarato, ai fini assicurativi, che la sua attività professionale era quella di “medico generico”; che la polizza stipulata prevedeva un massimale per ogni sinistro e periodo assicurativo di euro 500.000,00; che il dott.
aveva stipulato anche l'ulteriore condizione aggiuntiva CP_2 denominata “ME”; che l'allegato MED, all'art.
1.1. relativo alla parte generale (e quindi rivolto a tutti i professionisti sanitari), alla lettera a) precisava che la garanzia comprendeva i danni di natura estetico fisiognomica arrecati dal professionista «non derivanti dalla pratica della
7 medicina estetica, della chirurgia estetica, e degli interventi di implantologia»; che l'art.
1.2. relativo alla parte specifica per le diverse attività mediche, precisava che: “la copertura assicurativa è prestata alle seguenti condizioni a seconda dell'attività medica svolta dall'Assicurato ed indicata in scheda di Polizza. Sono previste le attività sottoelencate: a) Medico generico L'assicurazione vale per i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio della professione di medico di famiglia. Si intendono esclusi gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo. (…)» che, al successivo art. 2 – (ESCLUSIONI) era specificamente previsto che «L'assicurazione NON È OPERANTE per: (…) E) i Danni di natura estetico-fisiognomica ed eventuali conseguenti pregiudizi economici derivanti dalla pratica della medicina estetica, della chirurgia estetica e degli interventi di implantologia”. Nonché è esclusa la copertura assicurativa per “K) la mancata acquisizione del consenso informato sia scritto che orale»; che, infine, all'art. 5 – (Scoperto) la polizza prevedeva che «fermo il massimale indicato nella scheda di Polizza, la garanzia è prestata con lo Scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di: a) € 1.000,00 per l'attività di Medico generico (…)»; che, per quanto riguardava – b la condizione aggiuntiva “ME” stipulata dall'assicurato, tale condizione si riferiva ai danni estetici e fisionomici derivanti dalla pratica della medicina estetica e prevedeva che «A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 2 (Esclusioni), sono compresi i danni di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato dell'attività di medicina estetica, purche' gli stessi siano determinati da errore tecnico. SI INTENDONO ESCLUSI DALLA GARANZIA LE PRETESE PER MANCATA RISPONDENZA ALL'IMPEGNO ASSUNTO DALL'ASSICURATO E GLI INTERVENTI DI NATURA ESTETICA. La presente condizione viene prestata entro il massimale di polizza e con uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 5.000,00 e con il massimo di € 25.000,00»; che la polizza stipulata dal dott.
non era operativa sotto svariati profili: in primo luogo, CP_2 perché il sanitario aveva stipulato una polizza come “Medico Generico”, come risultava nella scheda depositata dallo stesso dott. ; CP_2 che l'indicazione di tale attività medica escludeva la copertura assicurativa per «gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo», come chiaramente indicato all'art. 1.2, lett. a) della parte generale;
che l'attrice lamentava un danno derivante da un intervento di chirurgia estetica, nello specifico di laserlipolisi, per cui la garanzia non era operante;
in secondo luogo, la condizione aggiuntiva
“ME”, pur derogando l'esclusione di cui all'art. 2, lettera e) della parte speciale, non incideva sull'art. 1.2, lett. a) della parte generale;
che tale
8 condizione aggiuntiva escludeva comunque gli interventi di natura estetica;
che l'attrice sembreva addebitare al dott. una CP_2 responsabilità per mancato raggiungimento del risultato sperato, nonostante l'impegno assunto, con l'intervento di “laserlipolisi” e in tal caso la polizza non sarebbe stata comunque operativa per espressa Con esclusione prevista dalla condizione aggiuntiva che escludeva dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza all'impegno assunto dall'assicurato; che, infine, il sanitario aveva pattuito espressamente tra le esclusioni di polizza che la copertura assicurativa non era operante per «la mancata acquisizione del consenso informato sia scritto che orale»; che, in relazione all'an debeatur non v'era prova dell'inadempimento dell'esercente la professione sanitaria, della sussistenza del nesso causale tra la condotta della struttura sanitaria- operatore sanitario e il danno di cui si chiedeva il risarcimento;
che, quanto alla posizione di a mente dell'art. 7 comma 1 e Controparte_1
2 della L. 24/2017, la Sanitaria era responsabile nei confronti dei CP_9 pazienti dell'operato dei Sanitari che esercitano la loro attività ai sensi degli artt. 1218 e 1228 Cc;
che vi era assenza di responsabilità del dott.
perché non vi era prova alcuna del nesso causale tra i CP_2 danni lamentati e la condotta dell'esercente sanitario;
che la sig.ra Pt_1 aveva chiesto il rimborso di € 13.000,00 per spese mediche sostenute e di ulteriori € 3.000,00 per non meglio precisate spese sostenute in occasione dell'intervento per cui è causa di cui non v'era prova in atti.
8. Con ordinanza del 7.3.2024 il giudice procedente proponeva alle parti una soluzione conciliativa ex art. 185-bis Cpc sulla quale non si raggiungeva l'accordo. Quindi, la controversia era rinviata per la decisione ex art. 281-sexies Cpc all'udienza del 5.12.2024. Con ordinanza del 03.01.2025 il giudice, rilevato che la Cassazione si è espressa di recente nel senso che “l'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva” e appurato che nel presente giudizio la consulenza tecnica risultava rimessa al solo medico legale, dott. , quantunque riferita a fatti Per_2 dell'anno 2020, ha ritenuto necessario integrare la relazione già realizzata dal nominato CTU con l'apporto di uno specialista, nominando all'uopo il dott. Così istruita la causa, Persona_3
9 all'udienza del 12.06.2025 la stessa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies Cpc.
9. Preliminarmente occorre prendere in considerazione l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice, sollevata dalla società
, in quanto non formulata nella forma del Controparte_3 ricorso ex art. 281-undecies c.p.c, bensì con atto di citazione.
Sostiene la terza chiamata in giudizio che, ai sensi dell'art. 8 della legge
24/2017, parte attrice avrebbe dovuto introdurre la propria domanda nelle forme del rito semplificato di cognizione ai sensi ex art. 281-undecies Cpc
Orbene, al riguardo rileva il decidente che l'art. 8, comma 3 della legge in esame espressamente prevede che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281 undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies e seguenti del codice di procedura civile”.
Nonostante la norma preveda per l'atto introduttivo la forma del ricorso non può, però, ritenersi che la proposizione del giudizio con atto di citazione comporti l'inammissibilità della domanda in quanto un simile esito contrasterebbe con la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in un'ottica di valorizzazione del diritto di difesa, adotta un approccio sostanzialista in riferimento all'atto processuale. Già nel 2014 le Sezioni
Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 9558 del 2014, hanno richiamato il giudice di merito alla massima attenzione onde evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non formalmente conformi al paradigma legale, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il diritto a un processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, dunque, il diritto ad un giudizio effettivo.
10 D'altronde, la stessa Corte Europea di Strasburgo, al riguardo, ammette le limitazioni all'accesso al giudice solo in quanto esse siano espressamente previste dalla legge e risultino proporzionali in riferimento ai mezzi impiegati e allo scopo perseguito (cfr., ex plurimis,
c. Francia, 26 luglio 1998) richiedendo, tra l'altro, che le limitazioni Per_4 al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale siano stabilite in modo chiaro e prevedibile (cfr., ex plurimis, c. Rep. Ceca, 15 agosto Per_5
2008, citata da Cass., Sez. Un., n. 16084 del 2021 e n. 13453 del 2017).
Inoltre, la recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 758 del 12.01.2022, pronunciata sull'assimilabile questione relativa ai procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, ha stabilito che “nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione…”.
In tal modo la Corte regolatrice ha stabilito un principio valevole in generale con riferimento alla proposizione di domanda giudiziale secondo un rito diverso rispetto a quello previsto dalla legge e, dunque, con atto introduttivo diverso rispetto a quello previsto dal rito che si sarebbe dovuto scegliere.
11 Pertanto, applicando al caso di specie il principio di diritto de quo, si rileva come l'atto di citazione proposto da parte attrice abbia effettivamente raggiunto, ai sensi dell'art. 156 Cpc, lo scopo previsto dalla legge e cioè quello di portare a conoscenza del giudice la manifestazione di volontà di parte attrice. Ciò a prescindere dalla pronuncia da parte del giudice di un'ordinanza ex art. 281-duodecies Cpc di mutamento del rito semplificato in rito ordinario, mutamento che sarebbe stato possibile, ma ininfluente ed ultroneo nel caso di specie, in quanto il giudizio era già stato incardinato secondo il rito ordinario. Sicché, in aderenza al consolidato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si ritiene pienamente ammissibile la domanda per come formulata dall'odierna parte attrice.
10. Quanto al merito della controversia, occorre rilevare l'infondatezza della pretesa avanzata da parte attrice con riferimento alla lamentata lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza e/o errata prestazione del consenso informato e la fondatezza con riguardo alla sola domanda risarcitoria relativa al danno patito per come si dirà appresso.
Invero, per quanto concerne la domanda relativa alla violazione del diritto a esprimere un consenso reale e informato, tanto l'email inviata dal dott.
all'odierna attrice (email del 15.12.2020, all. 1 dell'atto di CP_2 citazione), quanto il documento di prestazione del consenso informato sottoscritto dalla medesima (all. 2 atto di citazione), entrambi prodotti dalla stessa e per giunta non contestati dalle controparti, consentono di ritenere adeguatamente resa edotta la paziente delle modalità, dell'iter e dei rischi connessi alla procedura medica cui si sarebbe sottoposta. Ciò anche in relazione ai colloqui verbali in precedenza intercorsi tra le parti con riferimento al trattamento estetico in esame.
Quanto, poi, alla lamentata assenza di una dettagliata descrizione delle modalità di esecuzione del trattamento e delle eventuali tecniche alternative, la doglianza risulta priva di fondamento in quanto nell'informativa di cui al già richiamato allegato 2 è stata espressamente indicata, come alternativa al trattamento in essere, il più invasivo
12 trattamento della lipoaspirazione che parte attrice aveva già precedentemente dichiarato (si veda anche atto di citazione) di non voler sostenere per esigenze connesse al proprio stato di salute (piastrinosi).
Allo stesso tempo dalla lettura del suddetto modulo risultano complete e sufficienti le informazioni fornite per il trattamento cui l'attrice si è sottoposta.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza dell'apposizione della firma su foglio separato rispetto alle pagine contenenti l'informativa in quanto dal tenore complessivo del documento si evince l'afferenza del foglio recante la sottoscrizione al resto del documento;
né parte attrice ha inteso d'altronde disconoscere formalmente la veridicità del documento stesso e/o della propria firma in calce riportata, decidendo anzi di produrre in giudizio lo stesso nella sua interezza.
L'adeguatezza delle informazioni fornite alla paziente ai fini del valido rilascio del consenso risulta anche dalle conclusioni cui è giunta la CTU, a cura del dott. che a fronte dello specifico quesito “se Per_3
l'intervento sia stato o meno preceduto da una corretta somministrazione delle informazioni necessarie al fine del rilascio del consenso informato da parte della sig.ra alla luce della natura del trattamento da Pt_1 praticare”, ha riconosciuto che “Nella cartella clinica in atti è presente un consenso adeguato alla procedura. La censura al consenso da parte del
Legale durante l'incontro peritale è che si tratti di una firma apposta su un foglio apparentemente isolato ma tale aspetto appare marginale, considerando che in sostanza al di là delle irregolarità presenti nessuna importante complicanza si è presentata e tale da rendere il consenso elemento di assoluto rilievo”.
Pertanto, assume rilievo ai fini del rigetto della domanda attorea, la circostanza per cui alcuna complicanza significativa, tra quelle su cui l'attrice lamenta di non aver avuto informazioni adeguate, si è verificata;
sicché in potenza, anche ove fosse rinvenuto un difetto di completezza del consenso, questo non avrebbe alcun rilievo concreto in quanto l'evento verificatosi non costituisce concretizzazione di quel rischio specifico di cui l'informativa avrebbe dovuto rendere edotta la paziente.
13 11. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità per il lamentato danno non patrimoniale derivante da responsabilità professionale sanitaria, occorre premettere alcune considerazioni in punto di responsabilità medica.
Al riguardo, occorre distinguere il profilo della responsabilità della struttura sanitaria da quello del singolo medico che è intervenuto operando all'interno della stessa.
La prima è una responsabilità di natura contrattuale, nascente dal contratto atipico di spedalità tra paziente e struttura stessa, concluso nel momento in cui la struttura prende in carico il paziente, e in virtù della quale la struttura è chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c. dell'operato del personale sanitario operante in essa (l'art. 7 della legge n. 24/2017 prevede infatti che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose).
La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, al riguardo, che la responsabilità della struttura possa essere esclusa soltanto ove eccezionalmente, si sia verificata una deviazione grave e imprevedibile dal programma terapeutico condiviso con la struttura da parte del sanitario. Pertanto, spetta alla struttura dimostrare la responsabilità esclusiva del sanitario;
diversamente opererà in via presuntiva il principio della responsabilità solidale e paritaria tra la stessa e il medico (cfr.
Cass. 11/11/2019, n. 28987).
Stante la natura contrattuale, a tale forma di responsabilità si applicano i noti principi cristallizzati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno 14 lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
Ancora, la Corte regolatrice ha stabilito che è “onere del danneggiato di provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione;
l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile, sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari” (Cassazione, sez. III, sentenza 5 – 26 luglio 2017, n.18392).
Sicché, ove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questi è sollevato dall'onere di provare la colpa del sanitario, ma è pur sempre tenuto a fornire la prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato (c.d. causalità materiale). Ciò in quanto la lesione del diritto alla salute potrebbe non derivare dalla condotta del sanitario adottata in violazione delle leges artes mediche, bensì da fattori esterni e il danno potrebbe non essere necessariamente conseguente all'inadempimento, potendosi verificare anche a fronte di una condotta adempiente.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 5128/2020 nella quale è stato evidenziato che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”.
Ciò in quanto, “l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno”. 15 Per quanto concerne la responsabilità del sanitario si osserva che essa ha parimenti natura contrattuale nell'ipotesi in cui questi abbia agito
(come nel caso in esame) nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta specificamente assunta col paziente (l'art. 7, comma
3 della legge n. 24/2017 prevede che “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”).
In entrambe le ipotesi, adempiuto tale onere probatorio da parte del paziente, spetterà, invece, alla struttura e/o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
12. Nel procedimento in esame la responsabilità del dott. , CP_2 per la causazione del danno estetico lamentato da parte attrice, risulta accertata dal punto di vista fattuale e giuridico.
E invero, è documentalmente provato (tramite le foto e la documentazione clinica allegate all'atto di citazione):
a) che in data 04.01.2021 la sig.ra si è sottoposta ad Parte_1 intervento di laserlipolisi presso il Centro Imera Medica;
b) che l'intervento in esame è stato effettuato dal dott. ; CP_2
c) che per l'intervento di laserlipolisi l'attrice ha corrisposto la somma di euro 3.030,00;
d) che in data 08.01.2021, a seguito di visita di controllo emergeva il danno lamentato consistente nella mancata risoluzione del problema estetico che ne era stato causa e, anzi, nell'accentuarsi dello stesso, con comparsa di ulcera, infezioni e zone inspessite ed infiammate sulla cute dell'addome.
Inoltre, occorre considerare gli esiti delle due CTU disposte nel corso prima dell'ATP e successivamente del giudizio di merito, che corroborano quanto detto e che questo giudice ritiene attendibili, esaustive e condivisibili.
16 La prima, a cura del dott. , così riferisce: “il trattamento di lipolaser Per_2
è stato eseguito secondo la prassi, si ravvisano delle criticità riguardo la gestione del post-operatorio, in particolare circa l'esecuzione delle visite di controllo che seppur pianificate non sono state calendarizzate, soprattutto quelle relative ai controlli più precoci…..La carenza di controlli post-operatori ha impedito al sanitario di agire tempestivamente sulle eventuali complicanze occorse e di assicurarsi che la paziente indossasse in maniera corretta la contenzione elastica. In tal senso appare inoltre opportuno evidenziare come i convenuti non abbiano in alcun modo dato atto della calendarizzazione dei controlli….La calendarizzazione dei controlli avrebbe permesso un precoce riscontro della complicanza insorta con la possibilità di intervenire precocemente e non a più di due mesi;
e ancora: “in considerazione della compromissione estetica di lieve entità si ritiene congrua una valutazione in termini di
Danno Biologico Permanente nella misura del 6%”.
La seconda, a cura del dott. ha tratto le seguenti conclusioni: Per_3
a) “la metodica utilizzata appare correttamente eseguita nel suo iter generale. Con il principio del più probabile che non c'è stato però un passaggio delle cannule di aspirazione, pur nella loro minore aggressività considerando che parte del “lavoro” sul tessuto adiposo è prodotto proprio dalle fibre laser, troppo superficiale o delle fibre laser ugualmente in un piano inadeguato e/o per troppi secondi”;
b) “le guaine o qualsiasi altra metodica compressiva che viene indicata ed utilizzata dalle Pazienti non può inficiare un intervento correttamente eseguito. Le guaine hanno infatti la finalità di consentire un rimodellamento complessivo cosi come di ridurre con maggiore efficacia e velocità l'edema postoperatorio. Che le guaine possano fornire la soluzione ad un problema chirurgico determinato da una inadeguata, per certi aspetti, procedura chirurgica è una ipotesi priva di oggettivo riscontro”;
c) “relativamente alla indicazione della metodica si può evidenziare senz'altro che la metodica era adeguata al caso clinico in oggetto non essendo presente né volumi di tessuto adiposo né tessuto cutaneo in 17 eccesso in modo rilevante come evidente dalle immagini fotografiche preoperatorie in atti”;
d) “la situazione reliquata attuale può essere inquadrata all'interno del
Pregiudizio Estetico da Lieve a Moderato e pertanto un Danno Biologico
Permanente nella misura del 6%. ITA al 100% di giorni 7 ed ITP al 50 % di giorni 20”.
Emerge, pertanto, da un lato, l'accertamento della sussistenza di una condizione estetica deteriore rispetto a quella antecedente all'intervento, dall'altro la riconducibilità del danno c.d. estetico patito dall'odierna attrice al concorso di due fattori: 1) una non corretta gestione da parte del sanitario della fase post-operatoria, che ha impedito di prendere atto celermente dell'esito dell'intervento e di intervenire tempestivamente per porvi rimedio, e 2) un passaggio delle cannule di aspirazione troppo superficiale o delle fibre laser ugualmente in un piano inadeguato e/o per troppi secondi, tanto più in considerazione della situazione personale
(età, plurime gravidanze e comorbilità ematica (piastrinosi), relative alla paziente e rese note al sanitario.
Questo giudice ritiene, dunque, di poter ricostruire la situazione giuridico- fattuale in questi termini: l'intervento, pur eseguito nel complesso secondo una tecnica corretta, ha presentato due criticità che hanno determinato l'insorgere del danno lamentato e cioè il passaggio delle cannule di aspirazione troppo superficiale o delle fibre laser in un piano inadeguato o comunque per un tempo eccessivo, e un non corretto adempimento dell'obbligo di follow up e cioè di cura del paziente nella fase post operatoria. Quest'ultimo punto, in particolare, non sembra poter costituire la causa esclusiva del danno verificatosi ma certamente, unitamente alla criticità nell'utilizzo delle cannule e/o delle fibre laser, ha potuto determinare il consolidarsi o comunque l'aggravarsi della condizione estetica dell'addome della paziente odierna attrice.
Quanto esposto in sede di CTU consente, quindi, di ritenere provato tanto il danno subito dall'odierna attrice, quanto il nesso di causalità materiale tra condotta del medico e danno stesso, senza che possa valere, quale decorso causale alternativo idoneo a interrompere il nesso eziologico
18 individuato, la circostanza che la sig.ra avrebbe riferito durante una Pt_1 visita post trattamento, secondo cui la stessa si sarebbe sottoposta a particolari diete e trattamenti per eliminare gli inestetismi verificatisi. Ciò in quanto le foto scattate dal dott. in sede di visita post CP_2 trattamento e acquisite agli atti del giudizio mostrano, dal confronto con quelle precedenti al trattamento, il verificarsi del peggioramento della condizione dell'addome dell'odierna attrice e, al contempo, consentono di ancorare tale peggioramento a un momento strettamente prossimo a quello del trattamento dallo stesso effettuato.
13. Acclarata la responsabilità del dott. nella causazione CP_2 del danno lamentato da parte attrice, deve riconoscersi la sussistenza della responsabilità contrattuale anche della quale Controparte_1 struttura sanitaria nel cui contesto il primo ha effettuato il trattamento in esame nei confronti della dott.ssa . Trattasi di responsabilità Parte_1 contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., che concorre con quella del sanitario responsabile.
Infatti, non sono emerse circostanze anomale, eccezionali o imprevedibili tali da escludere la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria de qua e di ancorare la responsabilità esclusivamente in capo al medico che ha effettuato il trattamento.
Invero, accertata la conclusione del contratto di spedalità con la paziente
(si noti al riguardo che parte attrice riferisce di essere stata Pt_1 indirizzata verso il dott. proprio dal Centro medico in CP_2 questione, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta e che dunque può ritenersi provata ex art. 115 Cpc.; si noti altresì la firma del modulo di consenso informato presentato dalla struttura stessa); accertato, altresì, che l'intervento estetico si è svolto ed è stato eseguito da all'interno della e utilizzando le CP_2 Controparte_1 strumentazioni da questa messe a disposizione;
appurata da ultimo l'assenza di responsabilità esclusiva del medico, è da ritenere integrata anche la responsabilità della struttura.
Circa l'an della responsabilità, per le argomentazioni esposte, deve pertanto ritenersi la responsabilità delle due parti convenute, ciascuna
19 secondo il proprio titolo (contrattuale per , la ed Controparte_1 extracontrattuale per il dott. ), in solido tra loro e salvo CP_2 diritto di rivalsa nei rapporti interni come previsto dall'art. 9 della legge
24/2017, in presenza di una “colpa grave” di cui invero non può predicarsi l'esistenza.
Per quanto concerne, invece, le singole poste risarcitorie del danno non patrimoniale causato e il quantum debeatur occorre considerare che il danno estetico accertato non costituisce (notoriamente) un vero e proprio danno dinamico-relazionale poiché non comporta alcuna menomazione della persona suscettibile, dal punto di vista giuridico, di liquidazione;
in presenza di un danno estetico c.d. puro (ossia che non costituisca una conseguenza accessoria del danno dinamico-relazionale) inteso quale lesione dell'integrità estetica della persona senza contestuale lesione dell'integrità psico-fisica della stessa si deve ricorrere alla liquidazione del danno per via meramente equitativa.
Ciò in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza il danno biologico si configura come danno dinamico-funzionale, che intanto può essere risarcito in quanto esso si riverberi in una invalidità suscettibile di accertamento medico legale con ripercussioni anatomico-patologiche.
Nel caso in esame, le conclusioni cui sono giunte le CTU espletate, hanno consentito di accertare la sussistenza di un danno estetico da lieve e a moderato. D'altra parte, la sig.ra non ha riportato una concreta ed Pt_1 effettiva lesione della propria integrità psico-fisica qualificabile in termini di invalidità giuridicamente apprezzabile, ma esclusivamente un peggioramento estetico del proprio addome, già tra l'altro in precedenza compromesso.
Giova, per l'appunto, ribadire che tale tipologia di danno si pone - secondo la giurisprudenza di legittimità - quale componente del danno biologico, afferente in particolare al profilo morale soggettivo, nel quale esso è ricompreso, sicché non può essere oggetto di una liquidazione autonoma
(cfr. ordinanza n. 26584 del 9 settembre 2022).
Trattasi, dunque, di danno scaturente dalla lesione della c.d. integrità estetica della persona non integrante un'autonoma forma di danno non
20 patrimoniale, bensì una voce del risarcimento dovuto per il completo ed esatto ristoro del danno biologico.
Ciò in aderenza al criterio consolidato in giurisprudenza secondo cui, come sancito dalle Sezioni Unite della cassazione con sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008, “il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate”, in quanto “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”. Dunque, non è possibile liquidare a parte attrice tale voce di danno mediante l'applicazione diretta e autonoma del criterio tabellare ex art. 139 CdA, in base alla percentuale di invalidità del 6% comunque quantificata dalla CTU.
Infatti, il pregiudizio di natura estetica non è per sua natura tale da inficiare, in via autonoma, l'integrità psicofisica dell'individuo (Cass. n.
27482/2018; Cass. n. 26584/2022).
Quindi nonostante la ritenuta sussistenza da parte dei CTU di un danno estetico da lieve a moderato nella misura del danno biologico al 6% dal punto di vista medico-legale, non è possibile, per le ragioni suddette, procedere ad assumere tale accertamento quale criterio valido per la liquidazione di tale danno secondo le tabelle citate.
Pertanto, è necessario procedere con una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. valorizzando anche il danno estetico subito dall'attrice nell'ambito del danno morale.
Invero, la sig.ra , all'età del fatto, aveva cinquantacinque anni e, Pt_1 come dalla stessa dedotto, già la situazione del proprio addome precedente il trattamento di laserlipolisi le creava problemi nel sentirsi a proprio agio, ragione per cui decideva di sottoporsi al suddetto trattamento col dott. . Deve, pertanto, ritenersi che il CP_2 peggioramento della condizione estetica della zona interessata non possa che aumentare il disagio della nel relazionarsi con sé stessa e con Pt_1
l'ambiente circostante, unitamente alla sofferenza causata dal constatare
21 che il trattamento effettuato non solo non ha risolto il problema inziale ma lo ha anche accentuato.
Quindi, la liquidazione del danno estetico subito dall'odierna attrice deve considerarsi sganciato dall'alterazione anatomico-funzionale e quindi dal danno biologico e risarcita in via equitativa quale danno non patrimoniale.
Tale forma di liquidazione, lungi dal rimettere al mero arbitrio del giudice l'individuazione del quantum debeatur, costituisce forma di attuazione di giustizia sostanziale nel caso concreto e richiede pur sempre l'individuazione di parametri certi e ragionevoli cui fare riferimento.
Nel caso di specie si ritiene congruo e ragionevole liquidare il danno estetico tenendo innanzitutto in conto quanto accertato in sede di CTU
(dott. ) ove si è riferito che per emendare all'80% il danno subito e, Per_2 dunque, per effettuare un eventuale intervento di addominoplastica, sia indispensabile la somma di euro 12.000, così come richiesto anche da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
Vero è, infatti, che parte attrice ha dedotto sin dal proprio atto di citazione di non voler ricorrere a interventi chirurgici invasivi, ragione per cui decideva di affidarsi al dott. per sottoporsi al trattamento CP_2 della laserlipolisi;
vero è che la CTU del dott. ha evidenziato Per_3 che si tratterebbe di procedura non in grado di eliminare completamente l'inestetismo addominale di parte attrice, ma è tuttavia vero anche che l'odierna attrice ha formalizzato nelle proprie conclusioni la richiesta di condanna dei convenuti all'importo necessario per sottoporsi a intervento di addominoplastica, sicché ne risultano rispettati il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto pronunciato, così come è vero che la CTU ha evidenziato che la non emendabilità totale del suddetto inestetismo dipende anche dalle condizioni fisiche specifiche dell'attrice, pregresse anche alla trattamento estetico in esame. Per cui è indiscutibile che tale criterio di liquidazione equitativa consenta di risarcire il danno subito dalla sig.ra nel modo più preciso e Pt_1 completo possibile proprio in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto.
22 Quanto al restante 20% esso può essere liquidato in euro 3.000,00 pervenendosi così alla complessiva somma di euro 15.000,00
14. Tenuto conto che parte attrice ha formulato richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale in via autonoma, e dunque senza previo esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, facoltà certamente ammissibile per giurisprudenza costante, si reputa dovuta la restituzione in favore dell'attrice delle somme, pari a € 3.000,00, versate per l'esecuzione dell'intervento; da rivalutarsi in euro 3.500,00 alla data odierna.
15. L'ammontare del risarcimento solidalmente dovuto dalle parti convenute è, quindi, pari a euro 18.500,00.
16. Ciò detto, occorre accertare se possa darsi o meno l'operatività della copertura assicurativa invocata dal dott. nei confronti CP_2 della terza chiamata in giudizio, , ai fini della Controparte_3 manleva da parte di questa dalle conseguenze risarcitorie della riconosciuta responsabilità in capo allo stesso.
Orbene, la terza chiamata, nel proprio atto di costituzione e risposta, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal dott.
(polizza RCT/RCO professionale n. X98777800/04 “Difesa CP_2
Più Professioni Sanitarie”) e ciò in quanto nella scheda polizza il professionista avrebbe dichiarato quale professione quella di “medico generico” e in quanto nella suddetta scheda, all'art.
1.1. dell'allegato MED, relativo alla parte generale (e quindi rivolto a tutti i professionisti sanitari), alla lettera a) sarebbe precisato che la garanzia comprende i danni di natura estetico fisiognomica arrecati dal professionista “non derivanti dalla pratica della medicina estetica, della chirurgia estetica, e degli interventi di implantologia”.
Allo stesso tempo all'art.
1.2. relativo alla parte specifica per le diverse attività mediche, sarebbe precisato che: “la copertura assicurativa è prestata alle seguenti condizioni a seconda dell'attività medica svolta dall'Assicurato ed indicata in scheda di Polizza. Sono previste le attività sotto elencate: a) Medico generico. L'assicurazione vale per i danni e le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi durante 23 l'esercizio della professione di medico di famiglia. Si intendono esclusi gli interventi chirurgici, l'uso del raggio laser e gli interventi di tipo invasivo.
(…)”; mentre al successivo art. 2 è previsto che “L'assicurazione non è operante per: (…) E) i Danni di natura estetico-fisiognomica ed eventuali conseguenti pregiudizi economici derivanti dalla pratica della medicina estetica, chirurgia estetica e degli interventi di implantologia”.
L'eccezione non può essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Come riferito dalla stessa oltre che dal dott. Controparte_3
, questi ha stipulato la condizione aggiuntiva “ME”, la quale CP_2 si riferisce ai danni estetici e fisionomici derivanti dalla pratica della medicina estetica e per la quale “A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 2 (Esclusioni), sono compresi i danni di natura estetico-fisionomica derivanti dall'esercizio da parte dell'assicurato dell'attività di medicina estetica, purché gli stessi siano determinati da errore tecnico”.
Il tenore letterale della clausola aggiuntiva “ME” è chiaro nell'indicare l'ambito di operatività dell'estensione della copertura assicurativa prevista che arriva certamente a ricoprire anche il danno estetico derivante da attività di medicina estetica determinato da errore tecnico.
Tale circostanza è stata accertata nel presente giudizio in quanto al dott.
è stata addebitata, secondo il canone del “più probabile che CP_2 non”, una responsabilità professionale non limitata al mero mancato raggiungimento del risultato sperato da parte della paziente, bensì anche all'aver cagionato un pur lieve peggioramento delle condizioni estetiche della stessa, sia a causa dell'errata esecuzione del trattamento (di accertata natura non chirurgica), che in virtù dell'errato adempimento dell'obbligo di follow-up, così come chiaramente stabilito dalle due CTU svolte e i cui esiti sono stati sopra esaminati.
Dunque, laddove la scheda di polizza sottoscritta dal sanitario convenuto richiama la condizione “ME” e l'allegato “MED”, essa chiaramente rende operativa la deroga nella prima contenuta rispetto alle condizioni generali di cui alla lettera e) del paragrafo 2 denominato “Esclusioni”.
24 Conseguentemente sussiste l'obbligo per la Controparte_3 di manlevare l'assicurato dott. come contrattualmente CP_2 previsto nel limite del 50% di quanto previsto in favore di parte attrice.
17. Le spese, liquidate in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 e secondo il criterio del minimo tabellare in ragione dell'esigua attività istruttoria svolta, sono definite secondo il criterio della soccombenza e sono dunque poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, per l'importo complessivo di euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% (fase di studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria/trattazione: euro 840,00; fase decisionale: euro 851,00).
18. Devono essere, altresì, liquidate in favore di parte attrice le spese della fase di ATP (RG 57600/2022), pari a euro 1.170,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15%.
19. All'accoglimento della domanda di manleva, resistita da CP_3 segue la condanna di questa al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano per l'importo complessivo di CP_2 euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa e contributo spese generali al 15% (fase di studio: euro 460,00; fase introduttiva: euro 389,00; fase istruttoria/trattazione: euro 840,00; fase decisionale: euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 31330 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra le parti di cui in epigrafe, assorbita ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
1) condanna e la società Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della
[...] somma di euro 18.500,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna e la società Controparte_2 CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio per
[...] euro 2.540,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso
25 contributo unificato da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna, ancora, i medesimi convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio per la fase di accertamento tecnico preventivo (RG 57600/2022) che liquida in euro 1.170,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso contributo unificato da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (dott. e dott. Per_2
solidalmente a carico delle parti convenute;
Per_3
5) dichiara operativa la polizza RCT/RCO professionale n.
X98777800/04 “Difesa Più Professioni Sanitarie” di
[...]
a favore di e Controparte_3 Controparte_2 sussistente la copertura assicurativa da essa scaturente;
6) dichiara l'obbligo di a manlevare Controparte_3
da tutte le somme oggetto di condanna per Controparte_2 effetto del presente procedimento e nella misura da questi dovuta (50%), fatta salva la franchigia contrattualmente prevista;
7) condanna al pagamento delle Controparte_3 spese di lite in favore di per euro 2.540,00 Controparte_2 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso contributo unificato.
Roma 29 giugno 2025.
Il Giudice
AL RN
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Claudio Volpe
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