TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8941/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti PECO GIULIO, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 16/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese di giugno 2024;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Aloisio Silvia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Premesso che, con ricorso depositato il 11/06/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese di GIUGNO 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8941/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti PECO GIULIO, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 16/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese di giugno 2024;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Aloisio Silvia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Premesso che, con ricorso depositato il 11/06/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere le invocate prestazioni (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l. 104.92) a far data dal mese di GIUGNO 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno