TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
DONGIANUS Difeso dall'avv. COLOMO ORIANA (c.f. C.F._2 con studio in CORSO UMBERTO I, 83 GHILARZA
– Parte principale –
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 residente in [...]N. 190 00144 ROMA Difeso dall'avv. ZOPPINI ANDREA (c.f. , PA- C.F._3
RISI GIACINTO ( ) PIAZZA DI SPAGNA, 15 C.F._4
00187 ROMA;
con studio in PIAZZA DI SPAGNA, 15 00187 ROMA
– Controparte –
Ruolo: n. 994/2022 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
1) Accertare e dichiarare, in virtù di quanto precisato nella supe- riore parte espositiva, creditore di (p. Parte_1 Controparte_2
— 1 — iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 della somma di € 298.015,26, oltre interessi nella stessa misura e riva- lutazione fino al saldo o di quell'altra somma della somma che even- tualmente verrà meglio determinata nel corso del giudizio;
2) Per l'effetto condannare (p. iva Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore al pa- P.IVA_2 gamento, in favore dell'attore, delle somme come sopra determinate;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
Controparte_1 rigettare la domanda di condanna proposta dal Sig. Parte_1 per essere la pretesa creditoria dallo stesso vantata ormai prescritta per l'intervenuto decorso del termine stabilito dall'art. 176, comma 2°, d.P.R. 156/1973.
Con vittoria di spese e compensi professionali di cui al presente procedimento come per legge.
Ragioni della decisione
Il 20 settembre 1951 le Poste hanno emesso tre buoni da 1.000 £ a favore di , rimborsabili in vent'anni. Parte_1
Sostiene che i buoni siano stati emessi su richiesta dei genitori e che gli siano stati consegnati dalla sorella solo il 3 marzo Parte_2 2022, a seguito di rinvenimento accidentale nell'abitazione di famiglia. Ha quindi convenuto in giudizio per la relativa riscossione, CP_2 citandola a comparire per il 24 gennaio 2023. Costituitasi il 20 ottobre
2022, ha eccepito la prescrizione, chiedendo il rigetto della do- CP_2 manda.
* * *
Al tempo dell'emissione, nel 1951, la prescrizione era regolata dall'art. 158 r.d. n. 645/1936, che, in linea con il codice civile del 1865, stabiliva una prescrizione di trent'anni dall'emissione. Successiva- mente, è entrato in vigore l'art. 176 d.p.r. n. 156/1973, che ha trasfor- mato il termine trentennale di prescrizione in un termine per l'adempi- mento, e vi ha aggiunto, in fine, un termine di prescrizione quinquen- nale. L'applicazione della nuova norma, tuttavia, è limitata ai vecchi buoni per i quali sia stata interrotta la vecchia prescrizione («da un atto
— 2 — di richiesta o di diffida»); tutti gli altri sono rimasti sottoposti alla vec- chia prescrizione trentennale. Nessun dubbio che in relazione ai buoni oggetto di causa non siano stati compiuti atti interruttivi;
quindi, la relativa prescrizione è maturata il 20 settembre 1981.
Il sig. ha speso vari argomenti per cercare di sostenere che Pt_1 la prescrizione non sia maturata, ma essi sono infondati in diritto. È sbagliato sostenere che la prescrizione decorra dalla maggiore età del sig. . L'art. 2942 n. 1 c.c. non sospende la prescrizione a Pt_1 favore di tutti i minorenni, ma solo di quelli privi di rappresentanza le- gale, fatto che non risulta neppure dedotto.
Astrattamente, non è sbagliato sostenere che i canoni della buona fede esigano che il debitore si attivi per adempiere, e che la sua inerzia nei confronti di un debitore inconsapevole possa essere interpretato come occultamento del credito, ma questo semmai porterebbe a una so- spensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., non a una sua inoperatività tout court. Quand'anche la difesa del sig. do- Pt_1 vesse essere interpretata in questo modo, ritiene questo giudice che non vi sia stato alcun doloso occultamento da parte di . Non è esigibile CP_2 che un grande ente, che ogni giorno contrae migliaia di obbligazioni, insegua i propri creditori per rimborsarli: ciascun creditore deve dili- gentemente curare la riscossione dei propri buoni. Nemmeno è possibile spostare la decorrenza della prescrizione in tempi più recenti ai sensi dell'art. 2935 c.c. È nota la giurisprudenza secondo la quale il credito può essere fatto valere da quando il creditore ha tutti gli elementi per sapere di poter agire in giudizio, ma pretendere di applicarlo al caso di specie non tiene conto del fatto che il creditore, per ventun anni (art. 2 c.c. orig.), ha avuto un legale rappresentante, il padre (art. 316 c.c. orig.), che era perfettamente a conoscenza del cre- dito e avrebbe potuto riscuoterlo. A quel punto, era suo dovere, come legale rappresentante cessato, fornirgli tutte le informazioni necessarie per la tutela del credito.
* * *
Date le circostanze, vi sono giusti motivi per compensare le spese.
— 3 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. rigetta la domanda
2. compensa le spese
Si comunichi.
22 aprile 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 4 —