CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2024, n. 28324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28324 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 10234 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da TT ND (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Di Tosto (C.F.: DTS PTR 08D10 H501S) -ricorrente- nei confronti di CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA (C.F.: 80230130587), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -intimati- per la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Fo- rense n. 129/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024; Civile Sent. Sez. U Num. 28324 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 04/11/2024 Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 22 ottobre 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto sia dell’istanza di sospensione della decisione impugnata che del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato Pietro Di Tosto, per il ricorrente. Fatti di causa L’avvocato ND LZ è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione: «per avere – con le condotte di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione formulati nel decreto del GUP di Roma del 17.05.2019 (RGGIP 15591/2019) che disponeva il giudizio im- mediato per l’udienza del 17.07.2019 (da intendersi qui ripor- tati e trascritti in quanto già noti all’incolpato stante la pen- denza del procedimento penale) in concorso altri soggetti, as- sunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell’affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l’onore, il prestigio, l’im- magine e le funzioni dell’intero Ordine Forense, in violazione dell’art. 3/2°c. L.247/12 nonché degli artt. 2/1°c - 4/2°c – 9_23/5°c_6°c NCDF). Fatti commessi in Roma in data anteriore e prossima al 18.4.2018 e successivamente». Il procedimento disciplinare ha avuto origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, degli atti del procedimento penale a carico del ricor- rente, nel quale egli era imputato: «1. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 319 ter e 321 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con CL ED e ED IA quali istigatori, e CA OR, quale testimone e quindi pubblico ufficiale (per i quali si procede separatamente), agendo il LZ quale Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 8 ideatore e determinatore dei primi tre, induceva CA AC corsi, madre di CL e moglie di IA, a rendere falsa testimonianza nella causa civile pendente davanti al tribunale di Roma tra il LZ o la ex coniuge CA IA, alla udienza del 18/4/2018 (condotta meglio descritta al capo di im- putazione per falsa testimonianza che segue) per favorire il Fal- zetti e danneggiare la CA, in cambio della promessa di denaro, che veniva poi corrisposto dal LZ sotto forma di elargizioni in denaro – con cadenza mensile e di importo di circa euro 1.000 al mese – alla figlia di CA OR, AB ED. Con l’aggravante del reato commesso per eseguire quello di falsa testimonianza di cui al capo d’imputazione che segue. In Roma in data anteriore e prossima al 18/4/2018 e successivamente.
2. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 372 c.p., perché, nelle circostanze di azione tempo e luogo di cui al capo d’imputazione per corruzione in atti giudiziari che precede, in concorso con CL ED, IA ED e CA OR (per i quali si procede separatamente), agendo ND LZ quale determinatore della falsa testimonianza della CA O- naccorsi ed intervenendo sui correi per convincere CA AC corsi a rendere la falsa testimonianza, con CL ED e IA ED quali istigatori, e con CA OR quale teste citato nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Roma tra LZ e la ex coniuge IA CA (causa n. 18420/2015), induceva questa ad affermare il falso e a negare il vero all’udienza del 18/4/2018 davanti al giudice civile, in particolare dichiarando falsamente che: “non conosceva ND LZ e CA IA, non conosceva ED CL (suo figlio), non conosceva la società Nazucao, negando che la sua società Full ‘80 avesse rapporti con la Nazucao, e di sapere che avevano la stessa sede in via Carpaccio 60. In Roma il 18/4/2018». Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 8 Nel corso del procedimento penale, all’avvocato LZ è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere e, all’esito del processo di primo grado – svolto con il rito abbre- viato – egli è stato condannato «alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare;
con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dalla professione di avvocato per la durata di anni quattro mesi sei;
confisca della somma di denaro pari ad € 1.000,00 ovvero, ove non possibile, dei beni di cui il LZ ha la disponibilità fino al valore corrispondente. Trasmissione di copia della sentenza al COA per quanto di competenza” (sen- tenza n. 1482/2019 emessa in data 16 luglio 2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma)». In sede disciplinare, il Consiglio di Disciplina distrettuale di Roma gli ha irrogato, per tali fatti, la sanzione della sospensione per cinque anni dall’esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la suddetta deci- sione. Ricorre il LZ, sulla base di un unico motivo. Il Consiglio dell’ordine intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 22 comma 2 lettera d) e 23 comma 7 del C.D.F. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente erronea applicazione della sanzione irrogata ovvero sospen- sione per cinque anni dall’esercizio della professione forense». Il motivo di ricorso contiene tre distinte censure. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che sarebbe «erroneo l’assunto del C.N.F. secondo cui il quarto motivo d’appello do- vesse considerarsi irricevibile per non aver il ricorrente nelle Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 8 proprie conclusioni formulato domanda di riduzione della san- zione». Afferma, inoltre, che gli sarebbe stata irrogata una sanzione non prevista dall’ordinamento e, precisamente, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per cinque anni: ciò in quanto, per la violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 23, il C.D.F. prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni e, a suo avviso, «… il precedente articolo 22 pur contemplando la possibilità di un aumento della sanzione, non contempla l’ipo- tesi che la sospensione possa avere una durata di anni 5». Infine, sostiene che la predetta sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di cinque anni sarebbe, comunque, eccessiva. 1.1 La prima censura è inammissibile, per difetto di interesse. È sufficiente osservare, in proposito, che, in realtà, il C.N.F., pur premettendo che nelle conclusioni rassegnate dall’incolpato non era ravvisabile una espressa richiesta di riduzione della sanzione irrogata, ha comunque esaminato nel merito il motivo della sua impugnazione con il quale egli aveva lamentato «la eccessività della sanzione applicata», rigettandolo. 1.2 Con riguardo alla seconda censura, si premette che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera d), del Codice deontologico fo- rense, «Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: … … d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni». Diversamente da quanto assume il ricorrente, e come d’altra parte correttamente osservato dal Consiglio Nazionale Forense nella decisione impugnata, deve ritenersi che la possibilità di un aumento della prevista sanzione della sospensione dell’attività professionale “da uno a tre anni”, nel massimo, “fino alla radia- zione”, implichi senza alcun dubbio la possibilità di graduare Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 8 detto aumento in funzione della gravità della fattispecie e, per- tanto, certamente consenta, tra l’altro, un aumento della du- rata di detta sanzione fino a cinque anni (cioè, quanto meno, fino alla durata massima della sanzione della sospensione tem- poranea prevista espressamente dalla lettera c) del richiamato art. 22), come avvenuto nel caso concreto, laddove non sussi- stano i presupposti per giungere ad irrogare quella della radia- zione. La prospettazione del ricorrente, oltre a non trovare alcun so- stegno nella lettera delle disposizioni richiamate (ed essere ad- dirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi), risulterebbe, del tutto illogica, inaccettabile e confliggente con il principio di proporzionalità sotteso al sistema delle sanzioni, comportando quale unica forma di aumento, l’applicazione della radiazione, senza alcuna possibilità di graduazione della sanzione stessa. La censura in esame è, pertanto, infondata. 1.3 La terza censura è anch’essa inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, rispetto al quale il ricorso non offre elementi di confutazione specifica, «in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la de- terminazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprez- zamento di merito, insindacabile in sede di legittimità» (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020, Rv. 656708 – 02), in quanto, «salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’ap- prezzamento della sua gravità ai fini della concreta individua- zione della condotta costituente illecito disciplinare e della va- lutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può es- sere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza» (cfr. Cass., Sez. U sentenza n. 20344 del 31/07/2018, Rv. 650268 – 01; Sez. U, sentenza n. 24647 del 02/12/2016, Rv. 641769 – 01; identici principi sono, Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 8 del resto, affermati con riguardo alla analoga fattispecie della determinazione della sanzione nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati: Cass., Sez. U, sentenza n. 8615 del 08/04/2009, Rv. 607489 – 01; Sez. U, sentenza n. 23671 del 09/11/2009, Rv. 609568 – 01; Sez. U, sentenza n. 26825 del 21/12/2009, Rv. 610802 – 01; Sez. U, sentenza n. 33001 del 10/11/2021, Rv. 662941 - 02). Alla luce della precedente illustrazione della vicenda, la san- zione nella specie irrogata, non può ritenersi irragionevole e l’individuazione della sua misura concreta risulta, inoltre, so- stenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico;
in quanto tale non è censurabile nella presente sede. 2. Il ricorso è rigettato, con conseguente assorbimento della connessa istanza cautelare di sospensione. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 8 Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto sia dell’istanza di sospensione della decisione impugnata che del ricorso, come da requisitoria scritta in atti;
l’avvocato Pietro Di Tosto, per il ricorrente. Fatti di causa L’avvocato ND LZ è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione: «per avere – con le condotte di tempo e di luogo descritte nei capi di imputazione formulati nel decreto del GUP di Roma del 17.05.2019 (RGGIP 15591/2019) che disponeva il giudizio im- mediato per l’udienza del 17.07.2019 (da intendersi qui ripor- tati e trascritti in quanto già noti all’incolpato stante la pen- denza del procedimento penale) in concorso altri soggetti, as- sunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell’affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l’onore, il prestigio, l’im- magine e le funzioni dell’intero Ordine Forense, in violazione dell’art. 3/2°c. L.247/12 nonché degli artt. 2/1°c - 4/2°c – 9_23/5°c_6°c NCDF). Fatti commessi in Roma in data anteriore e prossima al 18.4.2018 e successivamente». Il procedimento disciplinare ha avuto origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, degli atti del procedimento penale a carico del ricor- rente, nel quale egli era imputato: «1. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 319, 319 ter e 321 e 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con CL ED e ED IA quali istigatori, e CA OR, quale testimone e quindi pubblico ufficiale (per i quali si procede separatamente), agendo il LZ quale Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 8 ideatore e determinatore dei primi tre, induceva CA AC corsi, madre di CL e moglie di IA, a rendere falsa testimonianza nella causa civile pendente davanti al tribunale di Roma tra il LZ o la ex coniuge CA IA, alla udienza del 18/4/2018 (condotta meglio descritta al capo di im- putazione per falsa testimonianza che segue) per favorire il Fal- zetti e danneggiare la CA, in cambio della promessa di denaro, che veniva poi corrisposto dal LZ sotto forma di elargizioni in denaro – con cadenza mensile e di importo di circa euro 1.000 al mese – alla figlia di CA OR, AB ED. Con l’aggravante del reato commesso per eseguire quello di falsa testimonianza di cui al capo d’imputazione che segue. In Roma in data anteriore e prossima al 18/4/2018 e successivamente.
2. Del reato p. e p. dagli artt. 110, 372 c.p., perché, nelle circostanze di azione tempo e luogo di cui al capo d’imputazione per corruzione in atti giudiziari che precede, in concorso con CL ED, IA ED e CA OR (per i quali si procede separatamente), agendo ND LZ quale determinatore della falsa testimonianza della CA O- naccorsi ed intervenendo sui correi per convincere CA AC corsi a rendere la falsa testimonianza, con CL ED e IA ED quali istigatori, e con CA OR quale teste citato nella causa civile pendente davanti al Tribunale di Roma tra LZ e la ex coniuge IA CA (causa n. 18420/2015), induceva questa ad affermare il falso e a negare il vero all’udienza del 18/4/2018 davanti al giudice civile, in particolare dichiarando falsamente che: “non conosceva ND LZ e CA IA, non conosceva ED CL (suo figlio), non conosceva la società Nazucao, negando che la sua società Full ‘80 avesse rapporti con la Nazucao, e di sapere che avevano la stessa sede in via Carpaccio 60. In Roma il 18/4/2018». Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 8 Nel corso del procedimento penale, all’avvocato LZ è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere e, all’esito del processo di primo grado – svolto con il rito abbre- viato – egli è stato condannato «alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare;
con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dalla professione di avvocato per la durata di anni quattro mesi sei;
confisca della somma di denaro pari ad € 1.000,00 ovvero, ove non possibile, dei beni di cui il LZ ha la disponibilità fino al valore corrispondente. Trasmissione di copia della sentenza al COA per quanto di competenza” (sen- tenza n. 1482/2019 emessa in data 16 luglio 2019 dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma)». In sede disciplinare, il Consiglio di Disciplina distrettuale di Roma gli ha irrogato, per tali fatti, la sanzione della sospensione per cinque anni dall’esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la suddetta deci- sione. Ricorre il LZ, sulla base di un unico motivo. Il Consiglio dell’ordine intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 22 comma 2 lettera d) e 23 comma 7 del C.D.F. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con conseguente erronea applicazione della sanzione irrogata ovvero sospen- sione per cinque anni dall’esercizio della professione forense». Il motivo di ricorso contiene tre distinte censure. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che sarebbe «erroneo l’assunto del C.N.F. secondo cui il quarto motivo d’appello do- vesse considerarsi irricevibile per non aver il ricorrente nelle Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 8 proprie conclusioni formulato domanda di riduzione della san- zione». Afferma, inoltre, che gli sarebbe stata irrogata una sanzione non prevista dall’ordinamento e, precisamente, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per cinque anni: ciò in quanto, per la violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 23, il C.D.F. prevede la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni e, a suo avviso, «… il precedente articolo 22 pur contemplando la possibilità di un aumento della sanzione, non contempla l’ipo- tesi che la sospensione possa avere una durata di anni 5». Infine, sostiene che la predetta sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di cinque anni sarebbe, comunque, eccessiva. 1.1 La prima censura è inammissibile, per difetto di interesse. È sufficiente osservare, in proposito, che, in realtà, il C.N.F., pur premettendo che nelle conclusioni rassegnate dall’incolpato non era ravvisabile una espressa richiesta di riduzione della sanzione irrogata, ha comunque esaminato nel merito il motivo della sua impugnazione con il quale egli aveva lamentato «la eccessività della sanzione applicata», rigettandolo. 1.2 Con riguardo alla seconda censura, si premette che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera d), del Codice deontologico fo- rense, «Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: … … d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni». Diversamente da quanto assume il ricorrente, e come d’altra parte correttamente osservato dal Consiglio Nazionale Forense nella decisione impugnata, deve ritenersi che la possibilità di un aumento della prevista sanzione della sospensione dell’attività professionale “da uno a tre anni”, nel massimo, “fino alla radia- zione”, implichi senza alcun dubbio la possibilità di graduare Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 8 detto aumento in funzione della gravità della fattispecie e, per- tanto, certamente consenta, tra l’altro, un aumento della du- rata di detta sanzione fino a cinque anni (cioè, quanto meno, fino alla durata massima della sanzione della sospensione tem- poranea prevista espressamente dalla lettera c) del richiamato art. 22), come avvenuto nel caso concreto, laddove non sussi- stano i presupposti per giungere ad irrogare quella della radia- zione. La prospettazione del ricorrente, oltre a non trovare alcun so- stegno nella lettera delle disposizioni richiamate (ed essere ad- dirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi), risulterebbe, del tutto illogica, inaccettabile e confliggente con il principio di proporzionalità sotteso al sistema delle sanzioni, comportando quale unica forma di aumento, l’applicazione della radiazione, senza alcuna possibilità di graduazione della sanzione stessa. La censura in esame è, pertanto, infondata. 1.3 La terza censura è anch’essa inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, rispetto al quale il ricorso non offre elementi di confutazione specifica, «in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la de- terminazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprez- zamento di merito, insindacabile in sede di legittimità» (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020, Rv. 656708 – 02), in quanto, «salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’ap- prezzamento della sua gravità ai fini della concreta individua- zione della condotta costituente illecito disciplinare e della va- lutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può es- sere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza» (cfr. Cass., Sez. U sentenza n. 20344 del 31/07/2018, Rv. 650268 – 01; Sez. U, sentenza n. 24647 del 02/12/2016, Rv. 641769 – 01; identici principi sono, Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 8 del resto, affermati con riguardo alla analoga fattispecie della determinazione della sanzione nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati: Cass., Sez. U, sentenza n. 8615 del 08/04/2009, Rv. 607489 – 01; Sez. U, sentenza n. 23671 del 09/11/2009, Rv. 609568 – 01; Sez. U, sentenza n. 26825 del 21/12/2009, Rv. 610802 – 01; Sez. U, sentenza n. 33001 del 10/11/2021, Rv. 662941 - 02). Alla luce della precedente illustrazione della vicenda, la san- zione nella specie irrogata, non può ritenersi irragionevole e l’individuazione della sua misura concreta risulta, inoltre, so- stenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico;
in quanto tale non è censurabile nella presente sede. 2. Il ricorso è rigettato, con conseguente assorbimento della connessa istanza cautelare di sospensione. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’ente intimato svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Ric. n. 10234/2024 – Sez. Unite - Ud. 22 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 8 Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili