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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3284/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3284/2023
Oggi 4 aprile 2025, alle ore 10.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per Avv. DAVID MARCHETTI, l'Avv. GIAMBELLUCA ALESSANDRA anche in sostituzione dell'Avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE
per Avv. MATTEO TRONI, l'Avv. in sostituzione dell'Avv. DAL LAGO FLAVIANO
È altresì presente ai fini della pratica forense dott. . Persona_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2023 tra
Avv. DAVID MARCHETTI (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PIER C.F._1
GIUSEPPE MURCIANO e dell'Avv. ALESSANDRA GIAMBELLUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Avv. MATTEO TRONI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
FLAVIANO DAL LAGO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore
(LU)-Fraz. Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: diffamazione
CONCLUSIONI
Per Avv. David CH: “Voglia lll.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la lesione dell'onore e del decoro professionale intervenuta a danno del sig. David CH a seguito della condotta posta in essere dal sig. TR;
- accertare e dichiarare la lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost intervenuta a seguito della condotta del sig. TT TR;
- accertare e dichiarare la lesione dell'integrità psico- fisica e il conseguente danno biologico arrecato al sig. CH;
- conseguentemente condannare il sig. TT
2 TR al risarcimento del danno da fatto illecito ex art 2043 c.c., nonché al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei confronti del sig. CH, da quantificarsi nella misura di una somma non inferiore ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00) o in subordine, secondo equità. Con vittoria di spese”
Per Avv. Gianluca TR: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettate e disattese tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, conclusioni di parte avversaria, -in tesi e nel merito: rigettare la domanda proposta dall'avvocato David CH in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali; -in dannata ipotesi di remissione della causa sul ruolo, ed in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice pe le causali e motivazioni espresse nella memoria n. 171 ter cpc n. 3) depositata in data 24.03.2024 e, nella dannata ipotesi di loro accoglimento, in prova contraria, ammettersi prova per testimoni sui capitoli” di cui alla richiamata memoria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. David CH ha convenuto in giudizio l'Avv. Gianluca TR per ottenere il risarcimento dei danni patiti all'onore ed alla reputazione, deducendo che il convenuto, nell'ambito di uno scambio mail in data 23.3.21, intercorso con il proprio legale di fiducia, Avv. Dal Lago, e con il collega Avv. Gianluca Santini, riferendosi all'Avv. CH, si era espresso con la frase “oggi il merda ci ha mandato una pec per chiedere copia fatture”; in particolare, l'Avv. TR, anziché inviare la mail contenente la frase offensiva agli account email personali degli interlocutori con i quali era avvenuto lo scambio di comunicazioni email, cliccando sull'opzione “rispondi al mittente”, l'aveva trasmessa all'account email dello ( ) Parte_1 Email_1
al quale ha accesso anche il personale dello studio associato, costituito dalle segretarie
[...]
e e l'Avv. Gabriele CH;
da ciò era da ricavarsi la conseguenza CP_1 CP_2 che normalmente e per consuetudine, l'attore venisse appellato in tal modo dall'Avv. TR. Ha rappresentato di aver subito, in conseguenza del suddetto fatto illecito, un danno alla salute, consistito nella manifestazione di un disturbo d'ansia, con ricorrenti crisi di panico notturne, progressiva flessione del tono dell'umore, ipoedonia, astenia, riduzione della concentrazione e delle capacità pragmatiche, sonno scarsamente riposante, calo della libido, alternanza diurna classica, sentimenti di delusione e rabbia per quanto avvenuto, ruminazione sulle problematiche contingenti ed ha sottolineato che la condotta del convenuto costituisce anche illecita in violazione dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense e dell'art. 3 comma 2 della legge forense, in quanto posta in essere da Avvocato iscritto all'albo professionale.
3 Si è costituito l'Avv. TT TR, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziandone l'infondatezza, sia in punto di an debeatur, non sussistendo alcun elemento dal quale potesse inferirsi che l'epiteto utilizzato fosse effettivamente riferito e diretto all'attore, né che in tal modo fosse usualmente appellato ed identificato e comunque sottolineando che sarebbe escluso anche il profilo della volontarietà della presunta azione ascrittagli, giacché l'invio alla mail dello studio associato, in luogo della mail personale dell'Avv. Gianluca Santini, era all'evidenza dipeso da un errore nella digitazione, sia in punto di quantum debeatur, rappresentando che l'accertamento medico-legale allegato da parte attrice era stato effettuato a distanza di circa nove mesi dal fatto illecito contestato e comunque sottolineando la sproporzione delle conseguenze asseritamente patite rispetto alla condotta rappresentata. Ha aggiunto altresì che per il medesimo fatto l'attore aveva sporto querela, cui aveva fatto seguito l'archiviazione da parte del Giudice di Pace di
Lucca e che lo studio associato era già definitivamente sciolto dal Controparte_3
mese di ottobre 2020 con la conseguenza che, alla data della comunicazione di cui si discute, non esisteva alcuna realtà professionale associativa e che, a partire dalla fine di dicembre 2020,
l'attore aveva già lasciato, fisicamente, lo studio sito in Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola
n. 171.
La causa è stata istruita in via documentale e, previo scambio di note conclusive, è infine passata in decisione in data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La controversia verte sul carattere diffamatorio o meno del contenuto della frase “oggi il merda ci ha mandato una pec per chiedere copia fatture” scritta in una mail che il convenuto Avv. TT
TR ha indirizzato, in data 23.3.2021, alle seguenti utenze Email_1
(mail in uso allo studio legale composto dagli Avv. TT TR e Avv. Gianluca Santini e, prima dello scioglimento avvenuto nel 2020, dall'odierno attore Avv. David CH) e
(mail in uso all'Avv. Flaviano Dal Lago) e che l'attore afferma essere Email_2
frase a lui riferita e deliberatamente rivolta a screditarne l'onore e la reputazione.
Prima di esaminare nel merito la controversia, si osserva, in via istruttoria, che nella comparsa di risposta sono richiamati una serie di documenti che tuttavia non risultano allegati e visibili nel fascicolo telematico. Tuttavia, il contenuto di essi ed in specie, per quel che qui rileva,
4 l'intervenuta archiviazione da parte del Giudice di Pace di Lucca della querela sporta per il medesimo fatto di reato di cui oggi si discute, nonché l'intervenuto scioglimento, già a far data dal dicembre 2020 dello studio associato originariamente composto dagli Avvocati TR,
CH e Santini sono da ritenersi pacifici, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, negli scritti difensivi depositati dopo la costituzione del convenuto.
Ciò premesso, il delitto di diffamazione è posto a presidio della reputazione della persona offesa, da intendersi non quale stato d'animo o sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, bensì quale senso della dignità personale nell'altrui opinione. La condotta consiste nell'offesa all'altrui reputazione, realizzata comunicando con più persone, con qualsiasi mezzo, anche a mezzo della stampa, sia essa su carta, mediante riproduzioni tipografiche o con mezzi meccanici o fisico-chimici destinati alla pubblicazione (art. 1 L. 47/1948) o anche, come ritenuto da giurisprudenza consolidata, a mezzo internet e comunque per via telematica ed informatica e dunque, anche mediante social network, configurandosi in questi casi l'ipotesi aggravata.
Trattasi di delitto doloso, a dolo generico, richiedendosi pertanto la coscienza e volontà della condotta offensiva, con la consapevolezza dell'offensività dell'addebito per la reputazione e della percezione e comprensione di tale offesa da parte di terzi (almeno due persone).
Proprio in quanto posta a presidio dell'onore e della reputazione della persona offesa, il soggetto destinatario dell'espressione lesiva della dignità personale deve essere determinato;
ciò non significa che debba essere indicato nominativamente, ma comunque si richiede che, nel contesto in cui l'espressione lesiva è proferita, la persona offesa sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza.
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (ex aliis
Cass. n. 48058/2019).
5 Ciò premesso, nella fattispecie è carente quel requisito di determinatezza o determinabilità inequivoca del soggetto al quale l'offesa sarebbe diretta, che costituisce presupposto essenziale del delitto di cui si discute.
Invero, il contesto di riferimento è uno scambio di mail relativo ad oggetto “bozza lettera avv e nelle precedenti mail allegate a quella dell'Avv. TR di cui si discute si fa CP_4 riferimento alle controdeduzioni alla richiesta dell'Avv. CH, trasmessa tramite il suo legale dell'epoca Avv. CP_4
Tuttavia, da ciò non può evincersi con certezza che “il merda” che avrebbe inviato “una pec per chiedere copia fatture” sia effettivamente l'Avv. David CH e non altro soggetto.
Del resto, è verosimile non solo che un legale riceva nell'arco di una giornata lavorativa più di una pec avente ad oggetto richieste di copie documenti, ma anche che in un testo mail, specie se scambiato con toni evidentemente informali tra colleghi, ci si possa riferire anche a più di una pratica gestita dal legale o dallo studio, dunque ben potendo la richiesta di copie essere pervenuta da soggetto diverso dall'Avv. CH e non rilevando che costui avesse eventualmente inviato il giorno stesso una pec su tale oggetto (fatture).
Peraltro, dalla documentazione in atti si evince che la pec dell'Avv. CH viene inviata in data 23.03.2021 alle ore 15.44 mentre la mail dell'Avv. TR è sempre del 23.03.2021 ma riporta l'orario delle ore 14.18.
Né comunque è stata raggiunta la prova in ordine all'eventuale conoscenza del contenuto del documento anche da parte di soggetti diversi dall'Avv. Flaviano Dal Lago e dall'Avv. TT
TR ed in specie dagli altri membri dello studio associato (peraltro sciolto a far data dal 2020), intesi come dipendenti o collaboratori, questione su cui alcun elemento istruttorio è emerso o è stato richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (da €5.200 ad €26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
6 - Rigetta la domanda;
- Condanna l'Avv. David CH a rifondere all'Avv. TT TR le spese di lite, che liquida in €3.387, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 10.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3284/2023
Oggi 4 aprile 2025, alle ore 10.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per Avv. DAVID MARCHETTI, l'Avv. GIAMBELLUCA ALESSANDRA anche in sostituzione dell'Avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE
per Avv. MATTEO TRONI, l'Avv. in sostituzione dell'Avv. DAL LAGO FLAVIANO
È altresì presente ai fini della pratica forense dott. . Persona_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3284/2023 tra
Avv. DAVID MARCHETTI (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PIER C.F._1
GIUSEPPE MURCIANO e dell'Avv. ALESSANDRA GIAMBELLUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in San Giuliano Terme (PI), via G. Carducci n. 13, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Avv. MATTEO TRONI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
FLAVIANO DAL LAGO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore
(LU)-Fraz. Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: diffamazione
CONCLUSIONI
Per Avv. David CH: “Voglia lll.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la lesione dell'onore e del decoro professionale intervenuta a danno del sig. David CH a seguito della condotta posta in essere dal sig. TR;
- accertare e dichiarare la lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost intervenuta a seguito della condotta del sig. TT TR;
- accertare e dichiarare la lesione dell'integrità psico- fisica e il conseguente danno biologico arrecato al sig. CH;
- conseguentemente condannare il sig. TT
2 TR al risarcimento del danno da fatto illecito ex art 2043 c.c., nonché al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei confronti del sig. CH, da quantificarsi nella misura di una somma non inferiore ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00) o in subordine, secondo equità. Con vittoria di spese”
Per Avv. Gianluca TR: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettate e disattese tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, conclusioni di parte avversaria, -in tesi e nel merito: rigettare la domanda proposta dall'avvocato David CH in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali; -in dannata ipotesi di remissione della causa sul ruolo, ed in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice pe le causali e motivazioni espresse nella memoria n. 171 ter cpc n. 3) depositata in data 24.03.2024 e, nella dannata ipotesi di loro accoglimento, in prova contraria, ammettersi prova per testimoni sui capitoli” di cui alla richiamata memoria
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. David CH ha convenuto in giudizio l'Avv. Gianluca TR per ottenere il risarcimento dei danni patiti all'onore ed alla reputazione, deducendo che il convenuto, nell'ambito di uno scambio mail in data 23.3.21, intercorso con il proprio legale di fiducia, Avv. Dal Lago, e con il collega Avv. Gianluca Santini, riferendosi all'Avv. CH, si era espresso con la frase “oggi il merda ci ha mandato una pec per chiedere copia fatture”; in particolare, l'Avv. TR, anziché inviare la mail contenente la frase offensiva agli account email personali degli interlocutori con i quali era avvenuto lo scambio di comunicazioni email, cliccando sull'opzione “rispondi al mittente”, l'aveva trasmessa all'account email dello ( ) Parte_1 Email_1
al quale ha accesso anche il personale dello studio associato, costituito dalle segretarie
[...]
e e l'Avv. Gabriele CH;
da ciò era da ricavarsi la conseguenza CP_1 CP_2 che normalmente e per consuetudine, l'attore venisse appellato in tal modo dall'Avv. TR. Ha rappresentato di aver subito, in conseguenza del suddetto fatto illecito, un danno alla salute, consistito nella manifestazione di un disturbo d'ansia, con ricorrenti crisi di panico notturne, progressiva flessione del tono dell'umore, ipoedonia, astenia, riduzione della concentrazione e delle capacità pragmatiche, sonno scarsamente riposante, calo della libido, alternanza diurna classica, sentimenti di delusione e rabbia per quanto avvenuto, ruminazione sulle problematiche contingenti ed ha sottolineato che la condotta del convenuto costituisce anche illecita in violazione dell'art. 52 del Codice Deontologico Forense e dell'art. 3 comma 2 della legge forense, in quanto posta in essere da Avvocato iscritto all'albo professionale.
3 Si è costituito l'Avv. TT TR, chiedendo il rigetto della domanda ed evidenziandone l'infondatezza, sia in punto di an debeatur, non sussistendo alcun elemento dal quale potesse inferirsi che l'epiteto utilizzato fosse effettivamente riferito e diretto all'attore, né che in tal modo fosse usualmente appellato ed identificato e comunque sottolineando che sarebbe escluso anche il profilo della volontarietà della presunta azione ascrittagli, giacché l'invio alla mail dello studio associato, in luogo della mail personale dell'Avv. Gianluca Santini, era all'evidenza dipeso da un errore nella digitazione, sia in punto di quantum debeatur, rappresentando che l'accertamento medico-legale allegato da parte attrice era stato effettuato a distanza di circa nove mesi dal fatto illecito contestato e comunque sottolineando la sproporzione delle conseguenze asseritamente patite rispetto alla condotta rappresentata. Ha aggiunto altresì che per il medesimo fatto l'attore aveva sporto querela, cui aveva fatto seguito l'archiviazione da parte del Giudice di Pace di
Lucca e che lo studio associato era già definitivamente sciolto dal Controparte_3
mese di ottobre 2020 con la conseguenza che, alla data della comunicazione di cui si discute, non esisteva alcuna realtà professionale associativa e che, a partire dalla fine di dicembre 2020,
l'attore aveva già lasciato, fisicamente, lo studio sito in Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola
n. 171.
La causa è stata istruita in via documentale e, previo scambio di note conclusive, è infine passata in decisione in data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La controversia verte sul carattere diffamatorio o meno del contenuto della frase “oggi il merda ci ha mandato una pec per chiedere copia fatture” scritta in una mail che il convenuto Avv. TT
TR ha indirizzato, in data 23.3.2021, alle seguenti utenze Email_1
(mail in uso allo studio legale composto dagli Avv. TT TR e Avv. Gianluca Santini e, prima dello scioglimento avvenuto nel 2020, dall'odierno attore Avv. David CH) e
(mail in uso all'Avv. Flaviano Dal Lago) e che l'attore afferma essere Email_2
frase a lui riferita e deliberatamente rivolta a screditarne l'onore e la reputazione.
Prima di esaminare nel merito la controversia, si osserva, in via istruttoria, che nella comparsa di risposta sono richiamati una serie di documenti che tuttavia non risultano allegati e visibili nel fascicolo telematico. Tuttavia, il contenuto di essi ed in specie, per quel che qui rileva,
4 l'intervenuta archiviazione da parte del Giudice di Pace di Lucca della querela sporta per il medesimo fatto di reato di cui oggi si discute, nonché l'intervenuto scioglimento, già a far data dal dicembre 2020 dello studio associato originariamente composto dagli Avvocati TR,
CH e Santini sono da ritenersi pacifici, in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore, negli scritti difensivi depositati dopo la costituzione del convenuto.
Ciò premesso, il delitto di diffamazione è posto a presidio della reputazione della persona offesa, da intendersi non quale stato d'animo o sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, bensì quale senso della dignità personale nell'altrui opinione. La condotta consiste nell'offesa all'altrui reputazione, realizzata comunicando con più persone, con qualsiasi mezzo, anche a mezzo della stampa, sia essa su carta, mediante riproduzioni tipografiche o con mezzi meccanici o fisico-chimici destinati alla pubblicazione (art. 1 L. 47/1948) o anche, come ritenuto da giurisprudenza consolidata, a mezzo internet e comunque per via telematica ed informatica e dunque, anche mediante social network, configurandosi in questi casi l'ipotesi aggravata.
Trattasi di delitto doloso, a dolo generico, richiedendosi pertanto la coscienza e volontà della condotta offensiva, con la consapevolezza dell'offensività dell'addebito per la reputazione e della percezione e comprensione di tale offesa da parte di terzi (almeno due persone).
Proprio in quanto posta a presidio dell'onore e della reputazione della persona offesa, il soggetto destinatario dell'espressione lesiva della dignità personale deve essere determinato;
ciò non significa che debba essere indicato nominativamente, ma comunque si richiede che, nel contesto in cui l'espressione lesiva è proferita, la persona offesa sia indicata in maniera tale da poter essere individuata agevolmente e con certezza.
L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (ex aliis
Cass. n. 48058/2019).
5 Ciò premesso, nella fattispecie è carente quel requisito di determinatezza o determinabilità inequivoca del soggetto al quale l'offesa sarebbe diretta, che costituisce presupposto essenziale del delitto di cui si discute.
Invero, il contesto di riferimento è uno scambio di mail relativo ad oggetto “bozza lettera avv e nelle precedenti mail allegate a quella dell'Avv. TR di cui si discute si fa CP_4 riferimento alle controdeduzioni alla richiesta dell'Avv. CH, trasmessa tramite il suo legale dell'epoca Avv. CP_4
Tuttavia, da ciò non può evincersi con certezza che “il merda” che avrebbe inviato “una pec per chiedere copia fatture” sia effettivamente l'Avv. David CH e non altro soggetto.
Del resto, è verosimile non solo che un legale riceva nell'arco di una giornata lavorativa più di una pec avente ad oggetto richieste di copie documenti, ma anche che in un testo mail, specie se scambiato con toni evidentemente informali tra colleghi, ci si possa riferire anche a più di una pratica gestita dal legale o dallo studio, dunque ben potendo la richiesta di copie essere pervenuta da soggetto diverso dall'Avv. CH e non rilevando che costui avesse eventualmente inviato il giorno stesso una pec su tale oggetto (fatture).
Peraltro, dalla documentazione in atti si evince che la pec dell'Avv. CH viene inviata in data 23.03.2021 alle ore 15.44 mentre la mail dell'Avv. TR è sempre del 23.03.2021 ma riporta l'orario delle ore 14.18.
Né comunque è stata raggiunta la prova in ordine all'eventuale conoscenza del contenuto del documento anche da parte di soggetti diversi dall'Avv. Flaviano Dal Lago e dall'Avv. TT
TR ed in specie dagli altri membri dello studio associato (peraltro sciolto a far data dal 2020), intesi come dipendenti o collaboratori, questione su cui alcun elemento istruttorio è emerso o è stato richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (da €5.200 ad €26.000), secondo i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
6 - Rigetta la domanda;
- Condanna l'Avv. David CH a rifondere all'Avv. TT TR le spese di lite, che liquida in €3.387, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 10.25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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