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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, NU NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Conte e DR ZI, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
ATTORE
E
C.F. ) impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286
del D.lgs. 209/05, in persona dei legali rapp.ti p.t., Dott. e Dott. Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Del Vecchio, per procura alle liti conferitale
[...]
per atto Notar di Treviso, rep. 186905, racc. n. 30367 del 18/12/2014 Persona_1
presso lo studio della quale elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 122/c
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
quale impresa designata dal F.V.G.S. per la Regione Campania, al fine di sentirla CP_1
condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 20.4.2021 alle ore 17.00
circa in Napoli al IC vasto a Capuana, quantificati, in € 45.000,00, oltre danno morale, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo come per legge e con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
Ha esposto l'istante che, al IC vasto a Capuana nel mentre svoltava, a piedi, in Via Leonardo
Albanese, veniva investito da un autoveicolo il cui conducente, nel sopraggiungere da tergo, non si avvedeva della presenza dell'attore e lo urtava facendolo cadere sul selciato per poi dileguarsi immediatamente senza prestargli soccorso. Deduceva, di avere riportato gravi lesioni per le quali veniva trasportato presso il P.O. del Presidio Ospedaliero Cardarelli.
1.1.Si è costituita tempestivamente la convenuta eccependo la nullità Controparte_4
dell'atto introduttivo per l'incompletezza dei fatti addotti dall'attore; nel merito, quanto all'an della pretesa, ha dedotto la mancata allegazione dei presupposti di cui all'art.283 lett a) D.lgs. n.
209/2005 – nella specie la circostanza relativa alla mancata identificazione del veicolo investitore,
- contestando altresì i fatti dedotti in citazione, l'an, il fondamento della domanda, il nesso causale fatto/danno. In subordine, ha rilevato che le circostanze di luogo e le fasi dell'investimento allegate dall'attore non consentivano di escluderne quantomeno la cooperazione colposa al suo verificarsi e dunque, il danno doveva essere in ogni caso ridotto ai sensi del combinato disposto degli artt.
1227 e 2056 cc. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese di lite.
1.2. Espletata prova testimoniale e rinviata la causa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, in quanto nell'atto di citazione, seppur sinteticamente, sono state indicate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto dannoso, sicché, anche se non è stato indicato né il modello dell'autovettura investitrice, né il preciso punto della strada in cui si è verificato il danno, non si è avuta quella assoluta mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda che, sola, determina la nullità della citazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto,
per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.).
3.2. Ciò posto, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia Parte_2
stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso
di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto
all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento
proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata
dal ; allo stesso modo, la presentazione di denuncia Parte_2
o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento
del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434). Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato"(così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Non occorre che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori pur occorrendo, al fine di evitare frodi assicurative e dato lo squilibrio conoscitivo che in giudizi siffatti si ha fra attore e compagnia di assicurazione convenuta, prova convincente dell'effettiva ascrivibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434
del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
3.3. Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, va, innanzitutto, rilevato che è stata ritualmente prodotta in giudizio denuncia - querela contro ignoti sporta dal sig. in data Pt_1
22.06.2021, alcuni mesi dopo l'accaduto e che il 08.10.2021 è stata presentata richiesta di archiviazione dal P.M. incaricato delle indagini.
Tale circostanza, per le ragioni già evidenziate, non è né indicativa della effettiva verificazione dell'incidente stradale, né del contrario.
Ebbene, l'attore non ha assolto all'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c. non avendo provato,
alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, né la dinamica del sinistro dedotta nell'atto introduttivo né l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Nella denuncia-querela, l'odierno istante dichiara che il sinistro era avvenuto in Napoli, al Vico
VA a Capuana “..nel mentre percorrevo la suddetta strada in qualità di pedone, improvvisamente
venivo investito da un autovettura….” e non indica il nominativo di alcun testimone presente al momento dei fatti benchè la denuncia sia stata presentata circa quattro mesi dopo il sinistro.
L'unico teste escusso ha reso le seguenti dichiarazioni: “Era il mese di aprile Testimone_1
del 2021, se non erro era un martedì, doveva essere il 20 o il 21 aprile, credo il 20. Era tardo
pomeriggio, all'incirca le ore 17:00 o 17:30. Ero seduto alla trattoria di mio fratello, trattoria
“da Pasqualino”, all'esterno della trattoria, che si trova su via Albanese, quasi all'angolo con
IC vasto a Capuano. Non c'erano altre persone vicino a me. Vidi un'automobile scura, di piccola
cilindrata, forse una Fiat investire il sig. urtandolo sul fianco sinistro. L'automobile veniva Pt_1
da IC VA a Capuana, girò sulla sua sinistra e si immise sulla via Albanese. L'automobile
aveva già terminato la manovra di svolta e stava proseguendo dritta. Il sig. fu investito Pt_1
proprio all'altezza dell'incrocio, mentre l'automobile stava svoltando. L'automobile urtò con la
sua parte anteriore il pedone, che fu colpito sulla sinistra, lo scaraventò a terra e si allontanò.
L'automobile andava a velocità anche abbastanza forte. Arrivarono parecchie persone sul posto
ed anche la Polizia di Stato, che giunse dopo quattro o cinque minuti. Io mi recai dai poliziotti e
dissi loro che ero stato testimone oculare dell'investimento. La Polizia fece tutto, chiamò anche
l'autoambulanza che giunse dopo cinque o dieci minuti. Il signore che era stato investito rimase
sdraiato a terra ed aveva una frattura esposta, si vedeva l'osso che quasi fuoriusciva dalla gamba
sinistra. Era quasi svenuto e non troppo cosciente. Se non erro fu portato all'ospedale Cardarelli.
L'automobile che lo aveva investito proseguì su via Albanese e poi svoltò su via Rosaroll. Il pedone
che fu investito stava attraversando IC VA a Capuana, ed aveva quasi completato
l'attraversamento. Non c'erano strisce pedonali. L'attraversamento si ebbe proprio nella parte
terminale di IC VA a Capuana, nel punto in cui interseca via Albanese. Io mi trovavo a dieci
o quindici metri di distanza dal punto d'impatto. Il pedone proveniva dalla trattoria dove mi
trovavo io ed era diretto verso il tabaccaio, andando oltre avrebbe raggiunto via Cesare Rosaroll”.
Ha poi precisato, a domanda: “Il pedone aveva iniziato l'attraversamento dove si trova l'agenzia di viaggi e quando fu investito si trovava nel punto in cui, nella fotografia, si vedono il motorino
e l'uomo col casco. La strada che si vede al centro della fotografia è IC VA a Capuana. Nella
terza fotografia si vede l'incrocio da via Albanese. Quando ci fu l'investimento la strada era vuota
e non c'erano automobili parcheggiate ai margini della strada. Il fruttivendolo c'era ed il negozio
era aperto quando si verificò l'incidente”; “Quando fu investito il pedone era sulla strada,
oltrepassato l'incrocio c'è un piccolo marciapiede ma il pedone non l'aveva ancora raggiunto”;
“Prima di iniziare l'attraversamento il sig. proveniva da via Albanese”; “Dopo Pt_1
l'investimento il pedone cadde in avanti, con il viso rivolto verso il suolo. Dopo cercò di rigirarsi
e di rialzarsi”.
Ebbene, le dichiarazioni rese dal teste sono inattendibili.
Va premesso che l'attendibilità delle deposizioni testimoniali va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, contraddittorietà della deposizione) e soggettiva ( tra cui la credibilità della deposizione in relazione ai rapporti del teste con le parti ed all'eventuale interesse del teste ad un determinato esito della lite) e nel complesso di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al giudizio ( cfr. ex plurimis Cass.17.02.2020 n.3849).
Nella specie, le dichiarazioni rese dal teste - che riferisce che il stava attraversando Tes_1 Pt_1
IC VA a Capuana all'intersezione di via Albanese e che veniva investito quando aveva quasi completato l'attraversamento, nonché che proveniva da Via Albanese, che aveva percorso fino ad arrivare all'incrocio con IC VA a Capuana, lì dove aveva iniziato l'attraversamento -
contrastano sia con la dinamica descritta dall'attore nell'atto di citazione -“…l'istante in qualità di pedone nel mentre svoltava in Via Leonardo Albanese veniva investito da un autoveicolo - sia con quella indicata nella denuncia-querela ove si fa riferimento ad investimento avvenuto nel mentre percorreva IC VA a Capuana senza alcuna altra indicazione.
Inoltre, nel referto di prime cure dell'ospedale Cardarelli, alla voce “cause e circostanze
dichiarate” si legge: “sinistro stradale pedone investito”, in occasione della rilevazione anamnestica generale (ore 18.19) si legge altresì: “riferito sinistro stradale pedone investito
avvenuto a Porta Capuana Napoli verso le ore 17.30”; circostanze dichiarate nell'immediatezza dei fatti dall'attore che dal referto risultava “vigile, cosciente, euponico”.
Il testimone poi ha riferito di un urto sul lato sinistro del corpo e di una caduta a faccia a terra mentre negli atti si parla genericamente di investimento "da tergo".
Il testimone poi nulla ha riferito circa l'impossibilità di identificare il veicolo investitore che è
circostanza del tutto sfornita di prova, all'esito dell'istruttoria.
In conclusione, mancando, per le ragioni innanzi evidenziate, una prova accreditabile ed attendibile della riconducibilità dell'incidente al comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato e dell'impossibilità di una sua identificazione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NU NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.26103/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania ed in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
c.p.a. e I.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NU NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, NU NE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “lesione personale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Conte e DR ZI, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
ATTORE
E
C.F. ) impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a norma dell'art. 286
del D.lgs. 209/05, in persona dei legali rapp.ti p.t., Dott. e Dott. Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Del Vecchio, per procura alle liti conferitale
[...]
per atto Notar di Treviso, rep. 186905, racc. n. 30367 del 18/12/2014 Persona_1
presso lo studio della quale elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 122/c
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
quale impresa designata dal F.V.G.S. per la Regione Campania, al fine di sentirla CP_1
condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. o, comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 20.4.2021 alle ore 17.00
circa in Napoli al IC vasto a Capuana, quantificati, in € 45.000,00, oltre danno morale, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo come per legge e con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione al procuratore antistatario.
Ha esposto l'istante che, al IC vasto a Capuana nel mentre svoltava, a piedi, in Via Leonardo
Albanese, veniva investito da un autoveicolo il cui conducente, nel sopraggiungere da tergo, non si avvedeva della presenza dell'attore e lo urtava facendolo cadere sul selciato per poi dileguarsi immediatamente senza prestargli soccorso. Deduceva, di avere riportato gravi lesioni per le quali veniva trasportato presso il P.O. del Presidio Ospedaliero Cardarelli.
1.1.Si è costituita tempestivamente la convenuta eccependo la nullità Controparte_4
dell'atto introduttivo per l'incompletezza dei fatti addotti dall'attore; nel merito, quanto all'an della pretesa, ha dedotto la mancata allegazione dei presupposti di cui all'art.283 lett a) D.lgs. n.
209/2005 – nella specie la circostanza relativa alla mancata identificazione del veicolo investitore,
- contestando altresì i fatti dedotti in citazione, l'an, il fondamento della domanda, il nesso causale fatto/danno. In subordine, ha rilevato che le circostanze di luogo e le fasi dell'investimento allegate dall'attore non consentivano di escluderne quantomeno la cooperazione colposa al suo verificarsi e dunque, il danno doveva essere in ogni caso ridotto ai sensi del combinato disposto degli artt.
1227 e 2056 cc. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda vinte le spese di lite.
1.2. Espletata prova testimoniale e rinviata la causa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., subentrava questo giudice in data 15.09.2025; all'udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda, in quanto nell'atto di citazione, seppur sinteticamente, sono state indicate le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto dannoso, sicché, anche se non è stato indicato né il modello dell'autovettura investitrice, né il preciso punto della strada in cui si è verificato il danno, non si è avuta quella assoluta mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda che, sola, determina la nullità della citazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto,
per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.).
3.2. Ciò posto, occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del sul presupposto che il sinistro sia Parte_2
stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
La giurisprudenza è costante nel ribadire che l'omessa o non circostanziata denuncia all'Autorità
Giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato - strumentale solo all'attivazione dell'azione penale – non preclude, di per sé sola considerata, alla vittima di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità già con orientamento risalente ha chiarito che: “nel caso
di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto
all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sè, a rigettare la domanda di risarcimento
proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata
dal ; allo stesso modo, la presentazione di denuncia Parte_2
o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento
del sinistro" (Cass. n. 20066/2013)
E' stato poi ulteriormente chiarito che la valutazione debba essere compiuta "senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella
del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia
affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 18532/2007, Cass. 4.11.2014
n.23434). Si tratta dunque di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione.
Sotto altro profilo, è stato evidenziato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il
profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non
identificato"(così, in motivazione, Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016; in senso conforme
Cass. civ., sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., ord. n. 9873 del 15.04.2021; Cass. civ., sent.
n. 20066 del 02.09.2013).
Non occorre che il danneggiato debba farsi carico di indagini articolate o complesse, essendo sufficiente che, date le circostanze obiettive in cui l'incidente ebbe a verificarsi, il veicolo danneggiante non fosse identificabile secondo ordinaria diligenza, riferibile all'uomo medio ed avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, senza, quindi, che gli oneri di diligenza possano considerarsi maggiori pur occorrendo, al fine di evitare frodi assicurative e dato lo squilibrio conoscitivo che in giudizi siffatti si ha fra attore e compagnia di assicurazione convenuta, prova convincente dell'effettiva ascrivibilità dell'incidente alla condotta di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato (Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ., sent. n. 23434
del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
3.3. Applicando i richiamati principi alla presente fattispecie, va, innanzitutto, rilevato che è stata ritualmente prodotta in giudizio denuncia - querela contro ignoti sporta dal sig. in data Pt_1
22.06.2021, alcuni mesi dopo l'accaduto e che il 08.10.2021 è stata presentata richiesta di archiviazione dal P.M. incaricato delle indagini.
Tale circostanza, per le ragioni già evidenziate, non è né indicativa della effettiva verificazione dell'incidente stradale, né del contrario.
Ebbene, l'attore non ha assolto all'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c. non avendo provato,
alla luce della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, né la dinamica del sinistro dedotta nell'atto introduttivo né l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Nella denuncia-querela, l'odierno istante dichiara che il sinistro era avvenuto in Napoli, al Vico
VA a Capuana “..nel mentre percorrevo la suddetta strada in qualità di pedone, improvvisamente
venivo investito da un autovettura….” e non indica il nominativo di alcun testimone presente al momento dei fatti benchè la denuncia sia stata presentata circa quattro mesi dopo il sinistro.
L'unico teste escusso ha reso le seguenti dichiarazioni: “Era il mese di aprile Testimone_1
del 2021, se non erro era un martedì, doveva essere il 20 o il 21 aprile, credo il 20. Era tardo
pomeriggio, all'incirca le ore 17:00 o 17:30. Ero seduto alla trattoria di mio fratello, trattoria
“da Pasqualino”, all'esterno della trattoria, che si trova su via Albanese, quasi all'angolo con
IC vasto a Capuano. Non c'erano altre persone vicino a me. Vidi un'automobile scura, di piccola
cilindrata, forse una Fiat investire il sig. urtandolo sul fianco sinistro. L'automobile veniva Pt_1
da IC VA a Capuana, girò sulla sua sinistra e si immise sulla via Albanese. L'automobile
aveva già terminato la manovra di svolta e stava proseguendo dritta. Il sig. fu investito Pt_1
proprio all'altezza dell'incrocio, mentre l'automobile stava svoltando. L'automobile urtò con la
sua parte anteriore il pedone, che fu colpito sulla sinistra, lo scaraventò a terra e si allontanò.
L'automobile andava a velocità anche abbastanza forte. Arrivarono parecchie persone sul posto
ed anche la Polizia di Stato, che giunse dopo quattro o cinque minuti. Io mi recai dai poliziotti e
dissi loro che ero stato testimone oculare dell'investimento. La Polizia fece tutto, chiamò anche
l'autoambulanza che giunse dopo cinque o dieci minuti. Il signore che era stato investito rimase
sdraiato a terra ed aveva una frattura esposta, si vedeva l'osso che quasi fuoriusciva dalla gamba
sinistra. Era quasi svenuto e non troppo cosciente. Se non erro fu portato all'ospedale Cardarelli.
L'automobile che lo aveva investito proseguì su via Albanese e poi svoltò su via Rosaroll. Il pedone
che fu investito stava attraversando IC VA a Capuana, ed aveva quasi completato
l'attraversamento. Non c'erano strisce pedonali. L'attraversamento si ebbe proprio nella parte
terminale di IC VA a Capuana, nel punto in cui interseca via Albanese. Io mi trovavo a dieci
o quindici metri di distanza dal punto d'impatto. Il pedone proveniva dalla trattoria dove mi
trovavo io ed era diretto verso il tabaccaio, andando oltre avrebbe raggiunto via Cesare Rosaroll”.
Ha poi precisato, a domanda: “Il pedone aveva iniziato l'attraversamento dove si trova l'agenzia di viaggi e quando fu investito si trovava nel punto in cui, nella fotografia, si vedono il motorino
e l'uomo col casco. La strada che si vede al centro della fotografia è IC VA a Capuana. Nella
terza fotografia si vede l'incrocio da via Albanese. Quando ci fu l'investimento la strada era vuota
e non c'erano automobili parcheggiate ai margini della strada. Il fruttivendolo c'era ed il negozio
era aperto quando si verificò l'incidente”; “Quando fu investito il pedone era sulla strada,
oltrepassato l'incrocio c'è un piccolo marciapiede ma il pedone non l'aveva ancora raggiunto”;
“Prima di iniziare l'attraversamento il sig. proveniva da via Albanese”; “Dopo Pt_1
l'investimento il pedone cadde in avanti, con il viso rivolto verso il suolo. Dopo cercò di rigirarsi
e di rialzarsi”.
Ebbene, le dichiarazioni rese dal teste sono inattendibili.
Va premesso che l'attendibilità delle deposizioni testimoniali va valutata alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza delle dichiarazioni, contraddittorietà della deposizione) e soggettiva ( tra cui la credibilità della deposizione in relazione ai rapporti del teste con le parti ed all'eventuale interesse del teste ad un determinato esito della lite) e nel complesso di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al giudizio ( cfr. ex plurimis Cass.17.02.2020 n.3849).
Nella specie, le dichiarazioni rese dal teste - che riferisce che il stava attraversando Tes_1 Pt_1
IC VA a Capuana all'intersezione di via Albanese e che veniva investito quando aveva quasi completato l'attraversamento, nonché che proveniva da Via Albanese, che aveva percorso fino ad arrivare all'incrocio con IC VA a Capuana, lì dove aveva iniziato l'attraversamento -
contrastano sia con la dinamica descritta dall'attore nell'atto di citazione -“…l'istante in qualità di pedone nel mentre svoltava in Via Leonardo Albanese veniva investito da un autoveicolo - sia con quella indicata nella denuncia-querela ove si fa riferimento ad investimento avvenuto nel mentre percorreva IC VA a Capuana senza alcuna altra indicazione.
Inoltre, nel referto di prime cure dell'ospedale Cardarelli, alla voce “cause e circostanze
dichiarate” si legge: “sinistro stradale pedone investito”, in occasione della rilevazione anamnestica generale (ore 18.19) si legge altresì: “riferito sinistro stradale pedone investito
avvenuto a Porta Capuana Napoli verso le ore 17.30”; circostanze dichiarate nell'immediatezza dei fatti dall'attore che dal referto risultava “vigile, cosciente, euponico”.
Il testimone poi ha riferito di un urto sul lato sinistro del corpo e di una caduta a faccia a terra mentre negli atti si parla genericamente di investimento "da tergo".
Il testimone poi nulla ha riferito circa l'impossibilità di identificare il veicolo investitore che è
circostanza del tutto sfornita di prova, all'esito dell'istruttoria.
In conclusione, mancando, per le ragioni innanzi evidenziate, una prova accreditabile ed attendibile della riconducibilità dell'incidente al comportamento di guida del conducente di un veicolo rimasto non identificato e dell'impossibilità di una sua identificazione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/14, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
secondo lo scaglione per le cause fino ad euro 52.000 in ragione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NU NE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.26103/2022 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania ed in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 3.809,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
c.p.a. e I.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 03.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NU NE