CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg.1933/2024 promossa in grado d'appello,
da
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Pt_1 P.IVA_1
Federico Frignani, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Bligny 15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. /P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti NTroparte_1 P.IVA_2
Davide Boffi e Marco Alessandro Prandelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza degli Affari, 1 - 20123, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 24132/2021, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
22.01.2024. pagina 1 di 21 OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
IN RIFORMA PARZIALE, NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI, DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 767 DEL 22.1.2024
In via principale
- riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 767/2024 depositata in data 22.1.2024, non notificata;
Per l'effetto
- respingere integralmente le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata;
- condannare la a restituire alla le somme ricevute in virtù della NTroparte_1 RT_1 sentenza di primo grado e dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc;
- condannare la a corrispondere alla la somma di Euro NTroparte_1 RT_1
2.666,66, oltre oneri di legge, ovvero quella accertata in corso di causa e/o liquidata, anche in via equitativa da codesto Collegio, a titolo di mancato preavviso;
In subordine
- compensare l'eventuale credito riconosciuto alla con le maggiori NTroparte_1 somme spettanti alla con condanna della a corrispondere a RT_1 NTroparte_1 la differenza che dovesse risultare a suo credito;
RT_1
In via istruttoria
- ammettersi tutti i capitoli di prova di parte Sdm, per interrogatorio formale e testimoni indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare a la produzione dei bilanci 2018, 2019, 2020 CP_2
e 2021, con specificazione, a parte, del fatturato derivante dal circuito Supermall S.r.l.
- sui capitoli avversari eventualmente ammessi sentirsi i testimoni indicati da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso pagina 2 di 21 Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
▪ IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello proposto da
RT_1
▪ IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l'atto di citazione in appello proposto da
[...] in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
Pt_1
▪ CONSEGUENTEMENTE, PER L'EFFETTO: confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, n. 767/2024 pubblicata il 22 Gennaio 2024;
▪ il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali (15%) e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione del 18.5.2021, la società (di seguito “ ”) NTroparte_1 CP conveniva in giudizio la società esponendo di appartenere al , con RT_1 NTroparte_3 capogruppo operante nel settore della concessione pubblicitaria -in ambito radio-televisivo e CP_2 sulla carta stampata)- dell'editoria, del digital e della creazione e organizzazione di eventi, nonché nell'ambito del DOOH (“Digital Out of Home”).
In particolare, riferiva di aver stipulato con il sig. in data 15.4.2016, un CP Persona_1 contratto di agenzia, avente ad oggetto la promozione, nella regione Lombardia, della conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari per periodici e quotidiani, nonché per le emittenti radiofoniche o televisive e i media legati ai centri commerciali e alla grande distribuzione organizzata (GDO), specificati nell'Allegato A del contratto di agenzia. Detto allegato faceva riferimento al « RT_2
, ossia ad un sistema integrato di mezzi di comunicazione legati ai luoghi di maggior consumo:
[...]
GDO e centri commerciali.
Nel 2019 il sig. costituiva la società alla quale cedeva il contratto di agenzia in Per_1 RT_1 essere con l'attrice, che proseguiva dunque regolarmente con la società convenuta.
Tuttavia, nel corso del 2020, riscontrava un sensibile calo degli affari procurati dalla CP pagina 3 di 21 convenuta, ridotti a meno di un quinto rispetto all'anno precedente.
In data 11.12.2020 (di seguito “ ) – proprietaria degli spazi pubblicitari NTroparte_4 CP_4 oggetto del contratto di agenzia – comunicava alla capogruppo che il contratto di concessione, CP_2 in scadenza al 31.12.2020, non sarebbe stato rinnovato, dal momento che intendeva gestire in CP_4 proprio la concessione di spazi pubblicitari, per un'esigenza di contenimento di costi. Con successiva comunicazione del 12.1.2021 annunciava che non vi sarebbe stata una gestione interna della CP_4 concessione pubblicitaria, in quanto sarebbe subentrata a la società CP_2 RT_3
NT come nuova concessionaria, fatto salvo il diritto di prelazione esistente in capo a Quest'ultima replicava chiedendo maggiori informazioni per poter esercitare il proprio diritto di prelazione.
Seguivano diverse interlocuzioni tra le parti, protrattesi fino al 18 febbraio 2021, quando si verificava la definitiva cessazione del rapporto contrattuale senza esercizio della prelazione.
NTestualmente perdeva due risorse strategiche: l'agente storico CP Persona_2 venditore di tale tipologia di spazi pubblicitari, transitato a , e la dipendente RT_3 [...]
passata ad Pt_4 CP_4
RT Inoltre, nelle stesse settimane, in data 9.2.2021, comunicava all'attrice la cessazione del rapporto di agenzia con , asserendo di essere venuta a conoscenza della perdita da parte di CP
PR della concessione pubblicitaria, circostanza che determinava, a suo dire, una variazione di sensibile entità del contratto di agenzia in essere.
RT L'attrice contestava la comunicazione di , da qualificarsi sostanzialmente come un illegittimo recesso senza preavviso da parte dell'agente, posto che al contratto non erano applicabili gli AEC di settore e che le clausole contrattuali non consentivano la cessazione del rapporto invocata da controparte.
RT
assumeva che , d'intesa con aveva ordito un piano volto a stornare know CP CP_4 how, competenze, contatti, ossia l'intero busisness e l'intero portafoglio clienti dal a CP_3 [...]
. RT_3
RT Pertanto l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti, e, per l'effetto, di condannarla a pagare: (i) euro 4.993,00, oltre IVA ed interessi, a titolo di differenze provvigionali tra gli anticipi conguagliabili versati e le provvigioni effettivamente maturate nel corso dell'anno solare 2020; (ii) euro 6.666,66, oltre IVA ed interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. e del contratto in vigore tra le parti;
(iii) euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'illecita attività
pagina 4 di 21 RT concorrenziale svolta da nei confronti di;
(iv) euro 32.000,00 a titolo di CP risarcimento del danno di immagine subito da CP
RT
, costituitasi con comparsa depositata il 14 settembre 2021, contestava la ricostruzione attorea.
In via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, poiché l'unico soggetto legittimato a contestare una sua eventuale attività pregiudizievole avrebbe dovuto essere la capogruppo CP_2
RT NT Nel merito, sosteneva poi che e non avevano sviluppato alcun nuovo mercato, CP limitandosi a beneficiare del portafoglio clienti e del know-how maturato dal sig. sin da epoca Per_1 anteriore alla stipula del contratto di agenzia oggetto di causa.
Il mercato del cosiddetto mall media mix sarebbe stato, infatti, sviluppato all'interno del contratto d'agenzia sottoscritto con la società Ferrari Promotion S.p.A., con la quale il aveva collaborato Per_1 tra il 2005 e il 2015. Per effetto di successive cessioni di ramo d'azienda, tale settore pubblicitario era stato poi trasferito prima alla società Supermall S.r.l. e quindi ad Il rapporto tra e CP_4 Per_1 CP_4 risaliva invece al 2015 e riguardava la promozione di spazi pubblicitari su infrastrutture diverse dai prodotti mall media mix (in particolare la promozione di contratti relativi a spazi pubblicitari localizzati su pali della luce), senza dunque determinare alcuna situazione di concorrenza rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di Ferrari Promotion S.p.A..
NT Secondo la convenuta si era approcciata all'attività mall media mix solo per effetto di un contratto a tempo determinato sottoscritto con Supermall S.r.l. (che nel frattempo aveva acquisito il relativo ramo di azienda dalla . Pertanto, il non sarebbe stato NTroparte_5 CP_3 privato di alcun mercato, poiché, al contrario, era stato proprio Preda a consentire la gestione del contratto con Supermall. In sintesi, il know-how era riconducibile all'esperienza maturata da e da Per_1
Ferrari Promotion, poi transitata in Supermall e infine in CP_4
RT Ancora, sottolineava che , nel contratto di agenzia in essere tra le società CP protagoniste del presente giudizio, avesse applicato l'Accordo Economico Collettivo “AEC”, e fosse altresì a conoscenza del fatto che il sig. già operava anche come agente di Per_1 CP_4
RT Da ultimo, ribadiva come fosse stata proprio PR a non aver esercitato il proprio diritto di prelazione, senza peraltro intraprendere alcuna azione nei confronti di pertanto, la cessazione del CP_4 contratto era dovuta esclusivamente alla sua naturale scadenza. Con la conseguenza che, cessato il contratto di concessione tra PR e era venuto meno anche l'oggetto del mandato di agenzia, ossia CP_4
RT il prodotto mall media mix, con conseguente impossibilità per di proseguire la propria attività,
pagina 5 di 21 essendo tale settore il fulcro della sua attività.
RT In definitiva, chiedeva di respingere integralmente le domande attoree, con condanna di a versarle, in via riconvenzionale, gli importi di euro 9.877,73, a titolo di indennità CP suppletiva di clientela, euro 40.000,00, a titolo di indennità meritocratica ed euro 2.666,66 a titolo di mancato preavviso.
Il Tribunale di Milano con sentenza n 24132/2021 pubblicata il 22.01.2024 così statuiva:
“1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro RT_1 NTroparte_1
11.659,66, oltre interessi moratori ex art.1284 cc dal 20.04.2021 al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale del convenuto RT_1
3) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese, €5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
In sostanza, il Tribunale osservava, in via preliminare, che gli Accordi Economici Collettivi (AEC) hanno natura di contratti tra privati e vincolano le parti solo ove la preponente risulti iscritta ad una delle associazioni stipulanti, salvo il diverso caso –non ricorrente nel caso di specie– di AEC dotati di efficacia erga omnes. Nel caso concreto, poiché la convenuta, pur avendo sostenuto l'applicabilità dell'AEC del Commercio, non aveva fornito elementi idonei a sostegno di tale assunto, né il contratto d'agenzia conteneva alcun richiamo a detti accordi, facendo invece espresso riferimento al Codice civile e alla legge italiana, il rapporto in esame doveva ritenersi disciplinato esclusivamente dalla normativa codicistica.
RT Quanto alla cessazione del rapporto, il Tribunale rilevava che , con comunicazione del 9.2.2021, aveva invocato lo scioglimento del rapporto per causa imputabile alla preponente, deducendo la fine del contratto di concessione pubblicitaria con e, quindi, una variazione sostanziale dell'oggetto CP_4 contrattuale. Tuttavia, il giudice di prime cure evidenziava che l'art.
1.2 del contratto d'agenzia stabiliva, nell'ipotesi in cui il preponente avesse perso la concessione di uno o più mezzi indicati nell'allegato A, che il relativo elenco si modificasse automaticamente, senza che fosse dovuto alcun indennizzo RT all'agente. Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che il recesso di , intimato senza preavviso, doveva qualificarsi privo di giusta causa, con conseguente esclusione di ogni diritto alle indennità invocate in via riconvenzionale.
Il Tribunale disattendeva, inoltre, l'argomento difensivo della convenuta, secondo cui l'accantonamento del FIRR, “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto”, avrebbe dimostrato pagina 6 di 21 l'applicabilità al caso di specie degli AEC. Precisava, infatti, che detto accantonamento è obbligatorio per legge, indipendentemente da qualsiasi adesione agli AEC, e non è sufficiente, da solo, a provare una volontà della preponente di applicazione del contratto collettivo.
RT Pertanto, il Giudice riteneva dovuto da a : (i) l'importo di € 4.993,00, oltre IVA, CP quale differenza tra anticipi provvigionali versati e provvigioni effettivamente maturate nel 2020, somma comprensiva dell'importo di € 2.752,04, non contestato dalla convenuta e già riconosciuto con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. nel corso del giudizio;
(ii) l'importo di € 6.666,66, oltre IVA, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato ex art. 1750 c.c.; il tutto oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla diffida del 20.4.2021 sino al saldo.
RT In particolare, il Tribunale respingeva le contestazioni di in punto differenze provvigionali per il 2020 -quantificate dall'attrice nell'importo di euro 4.993,00 e riconosciute dalla convenuta nella minor somma di euro 2.752,04- ritenendole generiche e prive di adeguato supporto probatorio;
il primo giudice osservava che il documento 36d, su cui la convenuta fondava la propria difesa, era costituito da
25 pagine, di cui 24 erano fatture che non contenevano indicazioni sulla misura della provvigione applicata, mentre l'ultima pagina era un prospetto, la cui formazione ed accettazione da parte dell'attrice non erano ben dimostrate.
Il primo Giudice respingeva poi le pretese risarcitorie attoree. Quanto alla dedotta violazione del RT patto di non concorrenza - per avere “deliberatamente interrotto il rapporto in tronco per andare
a lavorare presso , soggetto in concorrenza” con - rilevava infatti come CP_4 CP CP fosse, sin da principio, consapevole dell'attività parallela svolta dal Preda quale agente di e che, CP_4 pur potendo azionare la relativa clausola contrattuale, non lo avesse mai fatto, di fatto tollerando tale situazione e rinunciando così a far valere eventuali pretese risarcitorie. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento per danno d'immagine, ne affermava l'infondatezza sia in punto an debeatur, sia in punto quantum.
Infine, sotto il profilo della regolazione delle spese di lite, riteneva la soccombenza della convenuta che veniva, pertanto, condannata al relativo pagamento, parametrando al decisum lo scaglione applicabile ex dm 55/14, come modificato dal dm 147/22.
RT Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP impugnata.
pagina 7 di 21 All'esito della prima udienza dell' 11.02.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 16.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.09.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
RT Con il primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la ricorrenza Part di un recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e ha condannato al versamento di euro
6.666,66, oltre IVA, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In particolare, secondo l'appellante, il contratto di agenzia stipulato con aveva un CP oggetto preciso: il mercato come espressamente indicato all'art. 1 e nell'allegato A del RT_2
RT contratto;
in tale settore la aveva sviluppato un know how specifico. Venuto meno il contratto di NT concessione tra e , era dunque venuto meno l'oggetto stesso del mandato di agenzia, rendendo CP_4 impossibile per l'agente prestare un utile preavviso, dal momento che era venuto meno il settore in cui lo stesso operava.
Il Giudice di prime cure, valorizzando soltanto la seconda parte dell'art.
1.2 del contratto, avrebbe trascurato il primo comma dello stesso, che condizionava l'esecuzione del contratto di agenzia alla permanenza del contratto di concessione pubblicitaria. Tale inciso non era stato considerato dal
Tribunale, sebbene decisivo: perso il settore mall media mix, il rapporto di agenzia era stato privato del suo oggetto principale e non vi era alcuna ragione di mantenere in essere il rapporto.
RT Inoltre, secondo il Tribunale ha omesso di rilevare che non aveva mai inviato la CP comunicazione immediata prevista dall'art. 1.2, né aveva provveduto ad aggiornare l'allegato A. In assenza di tale adempimento, non era possibile comprendere quali altre attività l'agente avrebbe potuto RT svolgere, con conseguente grave pregiudizio per , il cui know how aveva sviluppato proprio nel settore mall media mix. Venuto meno il settore di avvicinamento ai centri commerciali, non vi sarebbe stata alcuna ragione per vincolare l'agente all'esecuzione di un contratto oramai svuotato del core business dell'appellante. Inoltre, in assenza del settore oggetto di promozione, la preponente non pagina 8 di 21 avrebbe potuto patire alcun pregiudizio da mancato preavviso.
Una corretta interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe, dunque, imposto di riconoscere che la perdita della concessione pubblicitaria, intervenuta il 31.12.2020, aveva automaticamente determinato la cessazione del contratto di agenzia, con esclusione del diritto della preponente al preavviso. La lettera di contestazione dell'Agente è del 9.2.2021. Per più di un mese, in virtù del contratto, l'appellante non era stata messa nelle condizioni di svolgere la propria attività, ossia vendere NT il settore : 1) per non essere più il settore gestito dalla (capogruppo RT_2 RT_2 di ); 2) per non aver ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art.
1.2 del contratto di CP agenzia.
In definitiva, secondo l'appellante, ricorrevano gli estremi della giusta causa di recesso, mentre l'assenza di comunicazione immediata da parte di avrebbe dovuto condurre ad affermarne CP
RT la responsabilità contrattuale, con condanna al risarcimento del danno in favore di , quantificato in euro 2.666,66 -pari a due mesi di inattività tra la perdita della concessione e la risoluzione formale del rapporto- o nella diversa misura determinata in giudizio.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art.
1.2 del contratto di agenzia stabiliva quanto segue:
Il richiamato Allegato “A” aveva il seguente tenore:
pagina 9 di 21 RT
L'oggetto del contratto di agenzia stipulato tra e , cui era subentrata , CP Persona_1 era pertanto il promovimento della conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari legati ai centri commerciali e alla grande distribuzione organizzata (GDO) specificati nell'Allegato A del contratto.
Quest'ultimo indicava il “ , ossia una combinazione di mezzi di comunicazione legati ai RT_2 centri commerciali (mall).
La disponibilità degli spazi pubblicitari in questione derivava a dal contratto di CP
NT concessione pubblicitaria stipulato tra la sua capogruppo e (già Supermall srl), che era la CP_4 società proprietaria degli spazi pubblicitari di cui si discute e che erano oggetto del contratto di agenzia RT con (cfr atto di citazione di pp. 4-5). CP
Dall'art. 1 di detto contratto di concessione pubblicitaria, sottoscritto in data 31.7.2017, emerge che la relativa durata era pattuita dall' 1.1.2018 al 31.12.2020 (doc. 10 ). L'art. 10 del medesimo CP
NT contratto stabiliva un diritto di prelazione di alla scadenza naturale del contratto per la conclusione NT di un nuovo contratto;
a tal fine la concedente si obbligava, dopo la scadenza, a comunicare alla i termini essenziali di una eventuale proposta ricevuta da terzi che la concedente intendesse accettare e NT avrebbe avuto quindici giorni per esercitare la prelazione. RT L'agente promuoveva, pertanto, la vendita degli spazi pubblicitari legati ai centri commerciali di cui la preponente disponeva in forza del predetto contratto di concessione di vendita CP
NT pubblicitaria stipulato tra e NTroparte_6
Tale circostanza emerge chiaramente dal contratto di agenzia, il cui punto 1.2 condizionava l'esecuzione del contratto alla sussistenza del citato contratto di concessione pubblicitaria per i mezzi
“ . Nel caso fosse venuta meno la concessione per uno o più mezzi, il medesimo art. 1.2 RT_2 stabiliva che la preponente ne avrebbe dato immediata comunicazione scritta all'agente e dalla ricezione pagina 10 di 21 di detta comunicazione l'allegato A doveva intendersi automaticamente modificato, senza che fosse dovuto alcun indennizzo all'agente. NT
e la sua capogruppo erano, dunque, consapevoli sin dal 2017 che al 31.12.2020 CP sarebbe venuto a scadenza il contratto di concessione pubblicitaria con Quest'ultima NTroparte_6
NT in data 11.12.2020 aveva anche inviato a una comunicazione che ribadiva la scadenza del contratto NT al 31.12.2020. riferisce, nell'atto di citazione di primo grado, che il gruppo aveva CP accettato di buon grado l'interruzione del rapporto. Si era, invece, indispettito quando il 12.1.2021 la NT stessa aveva comunicato a l'intenzione di concludere analogo contratto con un soggetto terzo, CP_4
NT Blue Media Group srl, salvo il diritto di prelazione di
Quest'ultima chiedeva ulteriori informazioni al fine di valutare se esercitare o meno il diritto di prelazione e ne seguiva un corteggio con conclusosi definitivamente in senso negativo in data CP_4
NT 18.2.2021, quando cessava ogni dialogo tra e senza che la prima esercitasse il proprio diritto CP_4
NT di prelazione. Non risulta che abbia poi intentato azioni legali contro CP_4
RT In tale contesto, in data 9.2.2021, l'agente scriveva a di essere venuto a conoscenza CP della perdita del rapporto di concessione pubblicitaria e pertanto del venir meno del prodotto oggetto di promozione, per cui si era verificata una modifica radicale del rapporto, senza ricevere alcuna comunicazione da parte di . Non essendo intenzione dell'agente accettare detta modifica e CP contestando la mancata comunicazione della stessa da parte della preponente ed il venir meno RT dell'oggetto contrattuale, invocava l'avvenuta risoluzione del rapporto per fatto di e CP chiedeva la liquidazione di tutte le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso.
in causa ha sostenuto l'illegittimità dell'operato dell'agente che, in sostanza, con la CP comunicazione del 9.2.2021 avrebbe operato un recesso senza preavviso al di fuori dei presupposti di RT legge. La preponente evidenzia che, al momento del recesso di , le trattative per l'esercizio del NT diritto di prelazione tra e erano ancora in corso, essendo terminate con esito negativo solo in CP_4 data 18.2.2021, e che avrebbe potuto sostituire i mezzi di cui all'allegato A con altri mezzi, CP sottolineando che l'art.
1.2 del contratto non prevede un meccanismo estintivo, ma solo modificativo del contratto. Secondo infatti, la clausola 1.2 costituiva un meccanismo pattizio di CP adeguamento del contratto alle variazioni del rapporto di concessione, non una condizione risolutiva;
detta previsione, sottoscritta specificamente ex art. 1341 c.c., non conferiva un potere arbitrario al preponente, ma disciplinava un evento esterno, rappresentato dalle variazioni operate dal concessionario
CP_4
Dagli elementi di fatto sopra riassunti emerge pertanto:
pagina 11 di 21 - che già dal 2017 sapeva che il contratto di concessione pubblicitaria sarebbe scaduto CP il 31.12.2020, ma non ha ritenuto di effettuare alcuna comunicazione al proprio agente a fine 2020 neppure quando , con lettera dell' 11.12.2020, le aveva comunicato la fine certa del rapporto CP_4 al 31.12.2020, senza che neppure si potesse discorrere di prelazione in ordine a un nuovo contratto, in quanto, in quel momento, la proprietaria degli spazi aveva dichiarato di volerne gestire la vendita direttamente;
- tra l' 11.12.2020 e il 12.1.2021 sapeva con certezza che dal 31.12.2020 non aveva CP più la disponibilità degli spazi pubblicitari , oggetto del contratto di agenzia con RT_2
RT
, e ciononostante non provvedeva né ad informare il proprio agente, né a reperire degli spazi pubblicitari alternativi, al fine di modificare l'oggetto del contratto di agenzia;
NT
- tra il 12.1.2021 e il 18.2.2021 si era valutata da parte del gruppo la possibilità di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 10 del contratto di concessione pubblicitaria, ma la vicenda non aveva avuto esito positivo, perché non aveva comunicato tutte le informazioni a tal fine CP_4 necessarie;
NT
- il gruppo non ha quindi esercitato il diritto di prelazione e la vicenda con si è CP_4
NT definitivamente chiusa il 18.2.2021, senza iniziative giudiziarie di contro la proprietaria degli spazi pubblicitari. NTr
In causa ha dedotto che avrebbe potuto procurare a dei mezzi alternativi, ma la CP deduzione è rimasta del tutto generica, in quanto non ha allegato quali contatti avesse avviato in tal senso tra fine 2020 e inizio 2021, né quali settori alternativi stesse prendendo in considerazione. Neppure nella lettera del 18.2.2021, con cui ha riscontrato la comunicazione dell'agente del 9.2.2021, vi è alcun cenno NTr all'individuazione di mezzi alternativi a quelli già oggetto del contratto con . NTr
Sotto quest'ultimo profilo ha precisato di essere specializzata nei prodotti da RT_2 tempo il suo core busisness, in cui si era specializzata ed aveva sviluppato il proprio know how. Tale deduzione non è stata contestata da . CP
L'art.
1.2 del contratto sicuramente non prevedeva, di per sé, un meccanismo di risoluzione del contratto, limitandosi a contemplare la possibilità che l'oggetto del medesimo potesse modificarsi nel tempo per effetto delle vicende riguardanti il contratto di concessione pubblicitaria, in forza del quale NTr
disponeva degli spazi, di cui promuoveva la vendita. In altri termini, le modifiche CP riguardanti la concessione pubblicitaria a monte necessariamente determinavano una modifica a valle dell'oggetto del contratto di agenzia, descritto nell'allegato A. L'art.
1.2 del contratto contempla l'ipotesi del venir meno della concessione per uno o più mezzi di cui all'allegato A e prevede, a seguito di tempestiva comunicazione della preponente, l'automatica modifica dell'allegato A. pagina 12 di 21 Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di concessione pubblicitaria relativamente ai mezzi RT_2 era venuto meno in toto e non parzialmente, per cui l'oggetto dell'allegato A non risultava
[...] modificato, ma era del tutto venuto meno.
L'art.
1.2 del contratto di agenzia attribuiva in astratto alla preponente la possibilità di modificare l'oggetto dell'allegato A e dunque il settore di operatività dell'agente, ma sotto tale profilo occorre tenere in debito conto due considerazioni.
In primo luogo deve osservarsi che, in linea di principio, la giurisprudenza di legittimità ritiene valide le clausole che attribuiscono alla preponente la possibilità di variare unilateralmente il contratto di agenzia purché dette modifiche trovino “giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con
l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto)” (Cass. n. 29164 del 20.10.2021; Cass. n. 5467 del 2.5.2000).
In secondo luogo, come sopra rilevato, nel caso di specie, non ha in alcun modo allegato CP
NTr di aver effettivamente cercato dei mezzi alternativi da affidare a in luogo di quelli di RT_2 venuti meno. Non l'ha fatto prima del 12.1.2021 quando era certa della fine del contratto di
[...] concessione al 31.12.2020, né successivamente quando le trattative per l'esercizio del diritto di prelazione volgevano al peggio e poi sono definitivamente naufragate in data 18.2.2021. Neppure in causa ha dedotto quali mezzi alternativi avrebbe potuto procurare all'agente, se questi non CP fosse receduto.
Se è vero che alla data del 9.2.2021 le trattative per l'esercizio del diritto di prelazione erano ancora in essere, deve tuttavia rilevarsi che da lì a pochi giorni, il 18.2.2021, le stesse fallirono definitivamente.
Sorprendente è poi che la preponente -che dall'11.12.2020 aveva certezza che la concessione pubblicitaria sarebbe cessata al 31.12.2020- nulla abbia fatto dall' 11.12.2020 al 12.1.2021 per procurare RT_ un oggetto alternativo al contratto di agenzia con
A quest'ultima, tra l'altro, non aveva indirizzato alcuna comunicazione circa la CP situazione in divenire e tale situazione non poteva tranquillizzare l'agente, che intanto aveva appreso da NT terzi della fine della concessione pubblicitaria a favore del gruppo pagina 13 di 21 Come detto, la preponente ex art.
1.2 poteva modificare l'oggetto del contratto di agenzia e, per valutare il rispetto o meno dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, in punto modifiche unilaterali introdotte dalla preponente, occorrerebbe analizzare in concreto quale RT diverso settore di attività intendesse sottoporre a , tenuto anche conto che quest'ultima CP aveva sviluppato una specializzazione in , da tempo il suo core busisness. RT_2
L'inerzia della preponente in ordine al reperimento di mezzi alternativi lascia trasparire un disinteresse RT alla prosecuzione del rapporto con , nel caso di mancato rinnovo della concessione da parte di
CP_4
RT
D'altra parte, anche , essendo specializzata nel settore , ha chiaramente RT_2 manifestato il proprio disinteresse a proseguire il rapporto con in un ipotetico diverso CP_8 settore, mai peraltro individuato.
Entrambe le parti, dunque, hanno, di fatto, col proprio comportamento, manifestato la mancanza di volontà di proseguire il rapporto di agenzia che le univa, una volta venuta meno la concessione di CP_4 per il . RT_2
L'art.
2.1 del contratto di agenzia, letto complessivamente, condizionava l'esecuzione del contratto di agenzia alla sussistenza a monte del contratto di concessione pubblicitaria, tanto che il primo seguiva automaticamente le modifiche del secondo, ma al contempo stabiliva il principio che tali variazioni non davano diritto ad alcun indennizzo per l'agente.
Pertanto, il principio ricavabile da detta disposizione è una interdipendenza dei due contratti -in particolare una dipendenza di quello di agenzia da quello di concessione pubblicitaria- senza diritto dell'agente di avanzare pretese economiche discendenti dalle vicende connesse al contratto a monte.
Sotto tale profilo appare coerente con tale previsione e con il comportamento concreto tenuto da entrambe le parti in causa interpretare la clausola in esame nel senso che il venir meno del contratto di concessione non per alcuni, ma per tutti i mezzi di cui all'allegato A -senza tempestiva sostituzione degli stessi- determinava il venir meno del contratto di agenzia -la cui esecuzione era condizionata all'esistenza della concessione pubblicitaria- senza, tuttavia, che l'agente potesse avanzare rivendicazioni economiche per fatto imputabile alla preponente.
Nessuna delle parti, pertanto, può rivendicare il diritto all'indennità di preavviso per la cessazione del rapporto discendente dal venir meno in toto della concessione pubblicitaria a monte. RT
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui ha condannato a pagare a l'importo di euro 6.666,00, oltre iva, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ma al CP
RT contempo deve essere parimenti rigettata la speculare domanda di di condanna della preponente al pagamento dell'importo di euro 2.666,66, oltre accessori, per lo stesso titolo. pagina 14 di 21 Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per illogicità e genericità della motivazione, errore in diritto ed errata valutazione dei fatti, con violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alle somme riconosciute alla a titolo di conguaglio, con riferimento alle differenze CP provvigionali tra anticipi versati all'agente e provvigioni effettivamente maturate.
RT Secondo il Tribunale, ritenendo generiche le contestazioni della convenuta in ordine al quantum debeatur, dando limitato rilievo probatorio al documento 36.d -comprendente le fatture del
2019 e un prospetto riepilogativo- e reputando al contempo persuasive le repliche dell'attrice, sarebbe incorso in due errori: uno sull'onere della prova, l'altro sulla valutazione dei documenti.
Sotto il primo profilo l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità che più volte ha affermato che grava sull'attore che agisce in giudizio per il pagamento o la restituzione delle provvigioni l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie, essendo stata ad aver agito per la restituzione, sarebbe spettato ad CP essa fornire la prova dell'anticipazione indebita;
il Tribunale, invece, avrebbe impropriamente invertito i ruoli processuali delle parti, trattando la convenuta come se fosse l'attrice.
Inoltre, il primo giudice avrebbe esaminato la questione in modo parziale e sommario, avendo considerato solo le contestazioni relative al cliente , tralasciando invece quelle relative al cliente CP_9
CP0
RT L'appellante evidenzia che gli acconti percepiti dalla nel 2020 ammontavano a euro 20.993,00; RT
pretendeva un conguaglio di euro 4.993,00, mentre la aveva indicato una differenza CP di soli euro 2.752,04. La differenza tra gli importi indicati dalle due parti derivava dal fatto che la preponente aveva applicato ai clienti e la provvigione dell'1%, invece del 3,8%. CP0 CP_9
RT In particolare, quanto a a detta di è pacifico in giudizio che la provvigione fosse del CP0
3,8%. La riduzione all'1% era stata unilateralmente operata da a seguito di presunti errori CP
RT di listino imputati a , sulla scorta di circostanze non provate. Le deduzioni generiche erano, dunque, semmai quelle dell'attrice, mentre le produzioni documentali confermavano la percentuale invocata dall'agente e applicata in passato.
Con riferimento al cliente , l'appellante assume che dal proprio documento 36.d -composto CP_9 da 24 fatture del 2019 e da un prospetto riepilogativo- emerge chiaramente che nel 2019 era stata applicata la provvigione nella misura del 3,8%. Inoltre, gli estratti conto previsti dall'art. 10.7 del contratto provenivano dalla stessa e si intendevano approvati da parte dell'agente con CP
pagina 15 di 21 l'emissione della fattura. La documentazione prodotta dall'agente e in particolare i documenti da 39 a RT 43 dimostravano l'attività diretta e continuativa di nella gestione del cliente anche per la CP_9 campagna 2020. Era stata a non aver fornito alcuna prova contraria. CP
RT In definitiva, secondo una corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova e una valutazione completa dei documenti in atti avrebbero dovuto condurre al riconoscimento di un conguaglio pari a euro 2.752,04, in luogo della maggior somma liquidata in sentenza a favore della preponente.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
RT E' pacifico in causa che , nel corso del 2020, ha percepito i seguenti anticipi provvigionali
: CP_8
• € 5.000,00 a gennaio 2020,
• € 5.000,00 a febbraio 2020,
• € 2.500,00 a marzo 2020,
• € 1.493,00 a luglio 2020,
• € 1.500,00 ad agosto 2020,
• € 2.000,00 a settembre 2020,
• € 2.000,00 a ottobre 2020,
• € 1.500,00 a novembre 2020,
per un totale complessivo di € 20.993,00.
Le provvigioni effettivamente maturate dall'agente nel 2020 sono quantificate dalla preponente in RT euro 16.000,00 e da in euro 18.240,96.
La differenza tra le due cifre dipende dal fatto che ai due clienti e ha CP_9 CP0 CP applicato la provvigione dell' 1%, mentre l'agente rivendica quella del 3,8%.
Sotto il profilo dell'onere della prova, deve tenersi presente che, se l'agente agisce in giudizio per il pagamento delle provvigioni, l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi è sicuramente a suo carico, ma che, al contrario, “ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto
pagina 16 di 21 dell'attività dell'agente” (Cass. n. 28878 del 5.10.2022). Più in generale, in tema di ripetizione di indebito, è principio pacifico che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. n. 34427 del 23.11.2022; Cass. n. 11294 del 12.6.2020; Cass. n. 7501 del 14.5.2012).
Per quanto concerne il cliente è pacifico in causa che nel 2019 era stata applicata la CP0
RT percentuale provvigionale del 3,8%. La preponente, tuttavia, deduce che nel 2020 avrebbe tenuto una condotta negligente nella comunicazione dei listini prezzi, che avrebbe determinato una serie di problematiche e una lunga trattativa, all'esito della quale sarebbe stata riconosciuta all'agente la minor provvigione dell' 1%. Così, in particolare, deduceva nella propria prima memoria ex art. CP
183 cpc sul punto: “per quanto riguarda la campagna Danone del 2020 pianificata su strumenti di comunicazione non di esclusiva di (ossia impianti in avvicinamento ai punti vendita ), CP_4 CP1
l'Agenzia di riferimento confermò un piano pubblicitario utilizzando dei prezzi inferiori rispetto al Part listino vigente a quel momento, non avendo probabilmente mai ricevuto da l'aggiornamento delle tariffe a disposizione di tutta la forza vendita. Non appena ricevette la conferma CP
Part dall'Agenzia e notò le discrepanze di prezzo, vennero informati sia sia l' , al fine di CP2 assicurarsi di poter garantire il buon esito della campagna al Cliente. L'Agenzia tuttavia non accettò
l'aumento di listino, (dovuto alla negligente gestione di avendo già notificato gli CP3 importi al Cliente e quindi dovette trovare un accordo con l' . Essendo andati sotto CP CP2 costo rispetto alle quotazioni concordate, l' decurtò la spettanza di Di questa CP2 CP questione ne erano al corrente diverse persone, tra cui, oltre al Sig. anche la Sig.ra RT_6
(Responsabile del mezzo pubblicitario), la Sig.ra (agente su Persona_3 Persona_4 CP0
e il Vice Presidente Dott. che ne parlò direttamente con il Sig. e con Persona_5 Per_1
l'Amministratore Delegato del Centro Media per la questione dei diritti di negoziazione. Anche in questo caso, dunque, il riconoscimento dell'1% di provvigione è stata una elargizione concessa da Part a , dato che la decurtazione dell'importo dovuto a dal cliente implica CP CP il mancato buon fine dell'affare, tale da azzerare completamente la provvigione per l'agente” (mem.
183 n 1 cpc p. 13).
RT Replicando sul punto, ha negato di aver utilizzato dei listini prezzi errati per la campagna
Danone e ha contestato i fatti e le negligenze addebitatile dalla preponente.
Quest'ultima sul punto aveva formulato dei capitoli di prova orale nella propria seconda memoria ex pagina 17 di 21 art. 183 cpc -i capitoli 23, 24 e 25- che non sono stati ammessi dal Tribunale e che non ha CP riproposto in appello. Secondo quest'ultima la vicenda emergerebbe, comunque, dai documenti 38 e 39, che testimonierebbero che con il cliente ci sarebbe stato un problema di prezzi e poi una trattativa con l'editore per accordarsi su una percentuale decurtata dei compensi dovuti, rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione pubblicitaria.
Presa visione dei documenti 38 e 39 dell'appellata -peraltro prodotti solo con la terza memoria ex art. 183 cpc, benché aventi ad oggetto circostanze integranti fatti costitutivi della domanda di ripetizione attorea- la Corte rileva che dagli stessi non è dato evincere quanto dedotto da e, in CP
RT particolare, non è possibile ricavare una negligenza imputabile all'agente in punto prezzi, per cui non trova giustificazione la riduzione della provvigione dal 3,8% -applicata l'anno precedente- all' 1%.
non ha, quindi, provato le circostanze poste a base della riduzione della provvigione per CP nel 2020 e, più in generale, non ha assolto all'onere della prova sulla medesima gravante rispetto CP0 alla domanda di restituzione delle differenze provvigionali.
Per detto cliente deve, pertanto, trovare applicazione la provvigione del 3,8%, con conseguente maturazione a favore dell'agente dell'importo di euro 1.140,00 sull'ordine pacifico di euro 30.000,00, in luogo del minor importo di 300,00 euro indicato dalla preponente.
Parimenti per il cliente la Corte rileva che la preponente non ha provato le circostanze poste CP_9 dalla stessa a fondamento della propria domanda restitutoria.
L'agente ha dimostrato che nel 2019 per detto cliente la provvigione è stata calcolata nella misura RT del 3,8%. In particolare tale dato emerge dal doc. 36 d di , che consta di 24 fatture del 2019 e da un prospetto finale che reca detta percentuale.
La preponente, del resto, non ha contestato che per gli affari con indicati nei documenti 41 e CP_9
RT 42 di controparte fosse stata effettivamente applicata detta percentuale del 3,8% a favore di .
Tuttavia, assume che la provvigione del 3,8% era riconosciuta per gli affari conclusi direttamente da RT
, mentre in caso contrario, per le campagne gestite direttamente dalla direzione di , la CP percentuale concordata era dell' 1%, siccome in tal caso il sig. fungeva da mero passacarte. Per_1
RT
invoca i propri docc. 39-40-41 e 42 per dimostrare che le campagne del 2016, 2017, 2018 con erano state gestite dalla stessa. Quanto al 2020 l'appellante evidenzia che il proprio doc. 43 CP_9
RT dimostra che, anche in tale anno, non è stata un semplice intermediario e che il contatto è sempre stato suo.
RT RT Effettivamente, il doc. 43 di consta di uno scambio di mails tra di e Persona_1 Per_1
pagina 18 di 21 che riguarda la “campagna carrelli” dal 17 al 31 dicembre 2020 e che risulta intercorso RT_7 tra detti soggetti tra il 21.10.2020 e il 23.11.2020. Nella prima mail di si rivolge a Pt_7 CP_9 Per_1
RT di per lo svolgimento di detta campagna in poco più di 80 punti vendita tra iper e super. L'ultima RT mail, in ordine cronologico, è quella del 23.11.2020 che di scrive a di Persona_1 Persona_3
e ha il seguente tenore: “Ciao , promo Bolton confermata, di seguito il link e i CP Per_3 codici ean, come per la precedente fatturerà coop a . Grazie. Ciao. ”. CP_9 Per_1
RT Dal tenore delle mails di cui al doc. 43 di emerge, effettivamente, che sia stata direttamente quest'ultima ad occuparsi della campagna 2020 in esame di , tanto che all'esito dello scambio è CP_9
RT
a scrivere a che la promozione è confermata e non viceversa. CP
Del resto non ha mai preso posizione sul doc. 43, né in primo grado, né in appello, e CP non ha mai contestato il relativo contenuto.
RT Pertanto, da un lato, ha fornito elementi documentali per dimostrare di aver procurato con la propria attività la campagna 2020, dall'altro su cui gravava l'onere della prova CP_9 CP rispetto all'azione di restituzione spiegata, non ha fornito alcuna prova di aver direttamente gestito detto cliente nel 2020 e che, in tal caso, era dovuta la minor provvigione dell' 1%.
Anche per , pertanto, deve trovare applicazione la percentuale del 3,8% sull'ordine pacifico CP_9
RT di 50.000,00 euro, per cui la provvigione dovuta a è pari a 1.900,00 euro e non al minor importo di 500,00 euro conteggiato dalla preponente.
RT Conclusivamente ha maturato provvigioni per euro 18.240,96, a fronte degli anticipi ricevuti per euro 20.993,00, per cui è tenuta alla restituzione dell'importo di euro 2.752,04, come dall'appellante sempre riconosciuto, tanto che tale cifra era stata oggetto di un'ordinanza ex art. 186bis cpc in primo grado.
Deve essere, invece, rigettata, perché indimostrata, la pretesa di di ottenere in CP restituzione il maggiore importo di euro 4.993,00 oltre iva.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per quanto RT concerne le spese legali. Infatti, afferma , la reale parte soccombente nel giudizio di primo grado sarebbe stata , su cui sarebbero dunque dovute gravare le spese di giudizio. CP
L'accoglimento parziale dei motivi di appello, come noto, impone una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, per cui la questione verrà trattata nell'apposito paragrafo.
pagina 19 di 21 SPESE DI LITE
La Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n.
130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). RT Nel caso di specie in primo grado aveva chiesto la condanna di al CP pagamento di euro 40.000,00, a titolo di risarcimento danni, di euro 6.666,66, quale indennità sostitutiva del preavviso, di euro 4.993,00, a titolo di differenze provvigionali tra le somme anticipate e le provvigioni effettivamente maturate nel corso del 2020. RT
, invece, in primo grado, aveva domandato il rigetto delle domande avversarie,
l'importo di euro 2.666,66, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di euro
9.877,73, come indennità suppletiva di clientela, l'importo di euro 40.000,00, a titolo di indennità meritocratica.
In esito del presente giudizio di appello è accolta unicamente la domanda relativa alla restituzione delle differenze provvigionali nei limiti dell'importo di euro 2.752,04, riconosciuto NTr espressamente da sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, con rigetto di tutte le altre domande di entrambe le parti.
Ritiene la Corte che la soccombenza reciproca delle parti, nei termini sopra descritti, giustifichi la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
24132/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano pubblicata in data -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede: pagina 20 di 21 1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro RT_1 NTroparte_1
2.752,04, oltre accessori come per legge ed interessi moratori ex art.1284 cc dal 20.04.2021 al saldo;
2) rigetta ogni altra domanda di NTroparte_1
3) rigetta ogni altra domanda di RT_1
4) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg.1933/2024 promossa in grado d'appello,
da
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Pt_1 P.IVA_1
Federico Frignani, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Bligny 15, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. /P.IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti NTroparte_1 P.IVA_2
Davide Boffi e Marco Alessandro Prandelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Piazza degli Affari, 1 - 20123, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 24132/2021, pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data
22.01.2024. pagina 1 di 21 OGGETTO: agenzia.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.09.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previe le più opportune pronunce, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza
IN RIFORMA PARZIALE, NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI, DELLA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 767 DEL 22.1.2024
In via principale
- riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 767/2024 depositata in data 22.1.2024, non notificata;
Per l'effetto
- respingere integralmente le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata;
- condannare la a restituire alla le somme ricevute in virtù della NTroparte_1 RT_1 sentenza di primo grado e dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc;
- condannare la a corrispondere alla la somma di Euro NTroparte_1 RT_1
2.666,66, oltre oneri di legge, ovvero quella accertata in corso di causa e/o liquidata, anche in via equitativa da codesto Collegio, a titolo di mancato preavviso;
In subordine
- compensare l'eventuale credito riconosciuto alla con le maggiori NTroparte_1 somme spettanti alla con condanna della a corrispondere a RT_1 NTroparte_1 la differenza che dovesse risultare a suo credito;
RT_1
In via istruttoria
- ammettersi tutti i capitoli di prova di parte Sdm, per interrogatorio formale e testimoni indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare a la produzione dei bilanci 2018, 2019, 2020 CP_2
e 2021, con specificazione, a parte, del fatturato derivante dal circuito Supermall S.r.l.
- sui capitoli avversari eventualmente ammessi sentirsi i testimoni indicati da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso pagina 2 di 21 Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
▪ IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello proposto da
RT_1
▪ IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare l'atto di citazione in appello proposto da
[...] in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
Pt_1
▪ CONSEGUENTEMENTE, PER L'EFFETTO: confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, n. 767/2024 pubblicata il 22 Gennaio 2024;
▪ il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali (15%) e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione del 18.5.2021, la società (di seguito “ ”) NTroparte_1 CP conveniva in giudizio la società esponendo di appartenere al , con RT_1 NTroparte_3 capogruppo operante nel settore della concessione pubblicitaria -in ambito radio-televisivo e CP_2 sulla carta stampata)- dell'editoria, del digital e della creazione e organizzazione di eventi, nonché nell'ambito del DOOH (“Digital Out of Home”).
In particolare, riferiva di aver stipulato con il sig. in data 15.4.2016, un CP Persona_1 contratto di agenzia, avente ad oggetto la promozione, nella regione Lombardia, della conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari per periodici e quotidiani, nonché per le emittenti radiofoniche o televisive e i media legati ai centri commerciali e alla grande distribuzione organizzata (GDO), specificati nell'Allegato A del contratto di agenzia. Detto allegato faceva riferimento al « RT_2
, ossia ad un sistema integrato di mezzi di comunicazione legati ai luoghi di maggior consumo:
[...]
GDO e centri commerciali.
Nel 2019 il sig. costituiva la società alla quale cedeva il contratto di agenzia in Per_1 RT_1 essere con l'attrice, che proseguiva dunque regolarmente con la società convenuta.
Tuttavia, nel corso del 2020, riscontrava un sensibile calo degli affari procurati dalla CP pagina 3 di 21 convenuta, ridotti a meno di un quinto rispetto all'anno precedente.
In data 11.12.2020 (di seguito “ ) – proprietaria degli spazi pubblicitari NTroparte_4 CP_4 oggetto del contratto di agenzia – comunicava alla capogruppo che il contratto di concessione, CP_2 in scadenza al 31.12.2020, non sarebbe stato rinnovato, dal momento che intendeva gestire in CP_4 proprio la concessione di spazi pubblicitari, per un'esigenza di contenimento di costi. Con successiva comunicazione del 12.1.2021 annunciava che non vi sarebbe stata una gestione interna della CP_4 concessione pubblicitaria, in quanto sarebbe subentrata a la società CP_2 RT_3
NT come nuova concessionaria, fatto salvo il diritto di prelazione esistente in capo a Quest'ultima replicava chiedendo maggiori informazioni per poter esercitare il proprio diritto di prelazione.
Seguivano diverse interlocuzioni tra le parti, protrattesi fino al 18 febbraio 2021, quando si verificava la definitiva cessazione del rapporto contrattuale senza esercizio della prelazione.
NTestualmente perdeva due risorse strategiche: l'agente storico CP Persona_2 venditore di tale tipologia di spazi pubblicitari, transitato a , e la dipendente RT_3 [...]
passata ad Pt_4 CP_4
RT Inoltre, nelle stesse settimane, in data 9.2.2021, comunicava all'attrice la cessazione del rapporto di agenzia con , asserendo di essere venuta a conoscenza della perdita da parte di CP
PR della concessione pubblicitaria, circostanza che determinava, a suo dire, una variazione di sensibile entità del contratto di agenzia in essere.
RT L'attrice contestava la comunicazione di , da qualificarsi sostanzialmente come un illegittimo recesso senza preavviso da parte dell'agente, posto che al contratto non erano applicabili gli AEC di settore e che le clausole contrattuali non consentivano la cessazione del rapporto invocata da controparte.
RT
assumeva che , d'intesa con aveva ordito un piano volto a stornare know CP CP_4 how, competenze, contatti, ossia l'intero busisness e l'intero portafoglio clienti dal a CP_3 [...]
. RT_3
RT Pertanto l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti, e, per l'effetto, di condannarla a pagare: (i) euro 4.993,00, oltre IVA ed interessi, a titolo di differenze provvigionali tra gli anticipi conguagliabili versati e le provvigioni effettivamente maturate nel corso dell'anno solare 2020; (ii) euro 6.666,66, oltre IVA ed interessi, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. e del contratto in vigore tra le parti;
(iii) euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno per l'illecita attività
pagina 4 di 21 RT concorrenziale svolta da nei confronti di;
(iv) euro 32.000,00 a titolo di CP risarcimento del danno di immagine subito da CP
RT
, costituitasi con comparsa depositata il 14 settembre 2021, contestava la ricostruzione attorea.
In via preliminare la convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, poiché l'unico soggetto legittimato a contestare una sua eventuale attività pregiudizievole avrebbe dovuto essere la capogruppo CP_2
RT NT Nel merito, sosteneva poi che e non avevano sviluppato alcun nuovo mercato, CP limitandosi a beneficiare del portafoglio clienti e del know-how maturato dal sig. sin da epoca Per_1 anteriore alla stipula del contratto di agenzia oggetto di causa.
Il mercato del cosiddetto mall media mix sarebbe stato, infatti, sviluppato all'interno del contratto d'agenzia sottoscritto con la società Ferrari Promotion S.p.A., con la quale il aveva collaborato Per_1 tra il 2005 e il 2015. Per effetto di successive cessioni di ramo d'azienda, tale settore pubblicitario era stato poi trasferito prima alla società Supermall S.r.l. e quindi ad Il rapporto tra e CP_4 Per_1 CP_4 risaliva invece al 2015 e riguardava la promozione di spazi pubblicitari su infrastrutture diverse dai prodotti mall media mix (in particolare la promozione di contratti relativi a spazi pubblicitari localizzati su pali della luce), senza dunque determinare alcuna situazione di concorrenza rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di Ferrari Promotion S.p.A..
NT Secondo la convenuta si era approcciata all'attività mall media mix solo per effetto di un contratto a tempo determinato sottoscritto con Supermall S.r.l. (che nel frattempo aveva acquisito il relativo ramo di azienda dalla . Pertanto, il non sarebbe stato NTroparte_5 CP_3 privato di alcun mercato, poiché, al contrario, era stato proprio Preda a consentire la gestione del contratto con Supermall. In sintesi, il know-how era riconducibile all'esperienza maturata da e da Per_1
Ferrari Promotion, poi transitata in Supermall e infine in CP_4
RT Ancora, sottolineava che , nel contratto di agenzia in essere tra le società CP protagoniste del presente giudizio, avesse applicato l'Accordo Economico Collettivo “AEC”, e fosse altresì a conoscenza del fatto che il sig. già operava anche come agente di Per_1 CP_4
RT Da ultimo, ribadiva come fosse stata proprio PR a non aver esercitato il proprio diritto di prelazione, senza peraltro intraprendere alcuna azione nei confronti di pertanto, la cessazione del CP_4 contratto era dovuta esclusivamente alla sua naturale scadenza. Con la conseguenza che, cessato il contratto di concessione tra PR e era venuto meno anche l'oggetto del mandato di agenzia, ossia CP_4
RT il prodotto mall media mix, con conseguente impossibilità per di proseguire la propria attività,
pagina 5 di 21 essendo tale settore il fulcro della sua attività.
RT In definitiva, chiedeva di respingere integralmente le domande attoree, con condanna di a versarle, in via riconvenzionale, gli importi di euro 9.877,73, a titolo di indennità CP suppletiva di clientela, euro 40.000,00, a titolo di indennità meritocratica ed euro 2.666,66 a titolo di mancato preavviso.
Il Tribunale di Milano con sentenza n 24132/2021 pubblicata il 22.01.2024 così statuiva:
“1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro RT_1 NTroparte_1
11.659,66, oltre interessi moratori ex art.1284 cc dal 20.04.2021 al saldo;
2) respinge la domanda riconvenzionale del convenuto RT_1
3) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €545,00 per spese, €5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”.
In sostanza, il Tribunale osservava, in via preliminare, che gli Accordi Economici Collettivi (AEC) hanno natura di contratti tra privati e vincolano le parti solo ove la preponente risulti iscritta ad una delle associazioni stipulanti, salvo il diverso caso –non ricorrente nel caso di specie– di AEC dotati di efficacia erga omnes. Nel caso concreto, poiché la convenuta, pur avendo sostenuto l'applicabilità dell'AEC del Commercio, non aveva fornito elementi idonei a sostegno di tale assunto, né il contratto d'agenzia conteneva alcun richiamo a detti accordi, facendo invece espresso riferimento al Codice civile e alla legge italiana, il rapporto in esame doveva ritenersi disciplinato esclusivamente dalla normativa codicistica.
RT Quanto alla cessazione del rapporto, il Tribunale rilevava che , con comunicazione del 9.2.2021, aveva invocato lo scioglimento del rapporto per causa imputabile alla preponente, deducendo la fine del contratto di concessione pubblicitaria con e, quindi, una variazione sostanziale dell'oggetto CP_4 contrattuale. Tuttavia, il giudice di prime cure evidenziava che l'art.
1.2 del contratto d'agenzia stabiliva, nell'ipotesi in cui il preponente avesse perso la concessione di uno o più mezzi indicati nell'allegato A, che il relativo elenco si modificasse automaticamente, senza che fosse dovuto alcun indennizzo RT all'agente. Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che il recesso di , intimato senza preavviso, doveva qualificarsi privo di giusta causa, con conseguente esclusione di ogni diritto alle indennità invocate in via riconvenzionale.
Il Tribunale disattendeva, inoltre, l'argomento difensivo della convenuta, secondo cui l'accantonamento del FIRR, “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto”, avrebbe dimostrato pagina 6 di 21 l'applicabilità al caso di specie degli AEC. Precisava, infatti, che detto accantonamento è obbligatorio per legge, indipendentemente da qualsiasi adesione agli AEC, e non è sufficiente, da solo, a provare una volontà della preponente di applicazione del contratto collettivo.
RT Pertanto, il Giudice riteneva dovuto da a : (i) l'importo di € 4.993,00, oltre IVA, CP quale differenza tra anticipi provvigionali versati e provvigioni effettivamente maturate nel 2020, somma comprensiva dell'importo di € 2.752,04, non contestato dalla convenuta e già riconosciuto con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. nel corso del giudizio;
(ii) l'importo di € 6.666,66, oltre IVA, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso non prestato ex art. 1750 c.c.; il tutto oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla diffida del 20.4.2021 sino al saldo.
RT In particolare, il Tribunale respingeva le contestazioni di in punto differenze provvigionali per il 2020 -quantificate dall'attrice nell'importo di euro 4.993,00 e riconosciute dalla convenuta nella minor somma di euro 2.752,04- ritenendole generiche e prive di adeguato supporto probatorio;
il primo giudice osservava che il documento 36d, su cui la convenuta fondava la propria difesa, era costituito da
25 pagine, di cui 24 erano fatture che non contenevano indicazioni sulla misura della provvigione applicata, mentre l'ultima pagina era un prospetto, la cui formazione ed accettazione da parte dell'attrice non erano ben dimostrate.
Il primo Giudice respingeva poi le pretese risarcitorie attoree. Quanto alla dedotta violazione del RT patto di non concorrenza - per avere “deliberatamente interrotto il rapporto in tronco per andare
a lavorare presso , soggetto in concorrenza” con - rilevava infatti come CP_4 CP CP fosse, sin da principio, consapevole dell'attività parallela svolta dal Preda quale agente di e che, CP_4 pur potendo azionare la relativa clausola contrattuale, non lo avesse mai fatto, di fatto tollerando tale situazione e rinunciando così a far valere eventuali pretese risarcitorie. Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento per danno d'immagine, ne affermava l'infondatezza sia in punto an debeatur, sia in punto quantum.
Infine, sotto il profilo della regolazione delle spese di lite, riteneva la soccombenza della convenuta che veniva, pertanto, condannata al relativo pagamento, parametrando al decisum lo scaglione applicabile ex dm 55/14, come modificato dal dm 147/22.
RT Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP impugnata.
pagina 7 di 21 All'esito della prima udienza dell' 11.02.2025 il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 16.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.09.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
RT Con il primo motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la ricorrenza Part di un recesso per giusta causa dal contratto di agenzia e ha condannato al versamento di euro
6.666,66, oltre IVA, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In particolare, secondo l'appellante, il contratto di agenzia stipulato con aveva un CP oggetto preciso: il mercato come espressamente indicato all'art. 1 e nell'allegato A del RT_2
RT contratto;
in tale settore la aveva sviluppato un know how specifico. Venuto meno il contratto di NT concessione tra e , era dunque venuto meno l'oggetto stesso del mandato di agenzia, rendendo CP_4 impossibile per l'agente prestare un utile preavviso, dal momento che era venuto meno il settore in cui lo stesso operava.
Il Giudice di prime cure, valorizzando soltanto la seconda parte dell'art.
1.2 del contratto, avrebbe trascurato il primo comma dello stesso, che condizionava l'esecuzione del contratto di agenzia alla permanenza del contratto di concessione pubblicitaria. Tale inciso non era stato considerato dal
Tribunale, sebbene decisivo: perso il settore mall media mix, il rapporto di agenzia era stato privato del suo oggetto principale e non vi era alcuna ragione di mantenere in essere il rapporto.
RT Inoltre, secondo il Tribunale ha omesso di rilevare che non aveva mai inviato la CP comunicazione immediata prevista dall'art. 1.2, né aveva provveduto ad aggiornare l'allegato A. In assenza di tale adempimento, non era possibile comprendere quali altre attività l'agente avrebbe potuto RT svolgere, con conseguente grave pregiudizio per , il cui know how aveva sviluppato proprio nel settore mall media mix. Venuto meno il settore di avvicinamento ai centri commerciali, non vi sarebbe stata alcuna ragione per vincolare l'agente all'esecuzione di un contratto oramai svuotato del core business dell'appellante. Inoltre, in assenza del settore oggetto di promozione, la preponente non pagina 8 di 21 avrebbe potuto patire alcun pregiudizio da mancato preavviso.
Una corretta interpretazione delle clausole contrattuali avrebbe, dunque, imposto di riconoscere che la perdita della concessione pubblicitaria, intervenuta il 31.12.2020, aveva automaticamente determinato la cessazione del contratto di agenzia, con esclusione del diritto della preponente al preavviso. La lettera di contestazione dell'Agente è del 9.2.2021. Per più di un mese, in virtù del contratto, l'appellante non era stata messa nelle condizioni di svolgere la propria attività, ossia vendere NT il settore : 1) per non essere più il settore gestito dalla (capogruppo RT_2 RT_2 di ); 2) per non aver ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art.
1.2 del contratto di CP agenzia.
In definitiva, secondo l'appellante, ricorrevano gli estremi della giusta causa di recesso, mentre l'assenza di comunicazione immediata da parte di avrebbe dovuto condurre ad affermarne CP
RT la responsabilità contrattuale, con condanna al risarcimento del danno in favore di , quantificato in euro 2.666,66 -pari a due mesi di inattività tra la perdita della concessione e la risoluzione formale del rapporto- o nella diversa misura determinata in giudizio.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art.
1.2 del contratto di agenzia stabiliva quanto segue:
Il richiamato Allegato “A” aveva il seguente tenore:
pagina 9 di 21 RT
L'oggetto del contratto di agenzia stipulato tra e , cui era subentrata , CP Persona_1 era pertanto il promovimento della conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari legati ai centri commerciali e alla grande distribuzione organizzata (GDO) specificati nell'Allegato A del contratto.
Quest'ultimo indicava il “ , ossia una combinazione di mezzi di comunicazione legati ai RT_2 centri commerciali (mall).
La disponibilità degli spazi pubblicitari in questione derivava a dal contratto di CP
NT concessione pubblicitaria stipulato tra la sua capogruppo e (già Supermall srl), che era la CP_4 società proprietaria degli spazi pubblicitari di cui si discute e che erano oggetto del contratto di agenzia RT con (cfr atto di citazione di pp. 4-5). CP
Dall'art. 1 di detto contratto di concessione pubblicitaria, sottoscritto in data 31.7.2017, emerge che la relativa durata era pattuita dall' 1.1.2018 al 31.12.2020 (doc. 10 ). L'art. 10 del medesimo CP
NT contratto stabiliva un diritto di prelazione di alla scadenza naturale del contratto per la conclusione NT di un nuovo contratto;
a tal fine la concedente si obbligava, dopo la scadenza, a comunicare alla i termini essenziali di una eventuale proposta ricevuta da terzi che la concedente intendesse accettare e NT avrebbe avuto quindici giorni per esercitare la prelazione. RT L'agente promuoveva, pertanto, la vendita degli spazi pubblicitari legati ai centri commerciali di cui la preponente disponeva in forza del predetto contratto di concessione di vendita CP
NT pubblicitaria stipulato tra e NTroparte_6
Tale circostanza emerge chiaramente dal contratto di agenzia, il cui punto 1.2 condizionava l'esecuzione del contratto alla sussistenza del citato contratto di concessione pubblicitaria per i mezzi
“ . Nel caso fosse venuta meno la concessione per uno o più mezzi, il medesimo art. 1.2 RT_2 stabiliva che la preponente ne avrebbe dato immediata comunicazione scritta all'agente e dalla ricezione pagina 10 di 21 di detta comunicazione l'allegato A doveva intendersi automaticamente modificato, senza che fosse dovuto alcun indennizzo all'agente. NT
e la sua capogruppo erano, dunque, consapevoli sin dal 2017 che al 31.12.2020 CP sarebbe venuto a scadenza il contratto di concessione pubblicitaria con Quest'ultima NTroparte_6
NT in data 11.12.2020 aveva anche inviato a una comunicazione che ribadiva la scadenza del contratto NT al 31.12.2020. riferisce, nell'atto di citazione di primo grado, che il gruppo aveva CP accettato di buon grado l'interruzione del rapporto. Si era, invece, indispettito quando il 12.1.2021 la NT stessa aveva comunicato a l'intenzione di concludere analogo contratto con un soggetto terzo, CP_4
NT Blue Media Group srl, salvo il diritto di prelazione di
Quest'ultima chiedeva ulteriori informazioni al fine di valutare se esercitare o meno il diritto di prelazione e ne seguiva un corteggio con conclusosi definitivamente in senso negativo in data CP_4
NT 18.2.2021, quando cessava ogni dialogo tra e senza che la prima esercitasse il proprio diritto CP_4
NT di prelazione. Non risulta che abbia poi intentato azioni legali contro CP_4
RT In tale contesto, in data 9.2.2021, l'agente scriveva a di essere venuto a conoscenza CP della perdita del rapporto di concessione pubblicitaria e pertanto del venir meno del prodotto oggetto di promozione, per cui si era verificata una modifica radicale del rapporto, senza ricevere alcuna comunicazione da parte di . Non essendo intenzione dell'agente accettare detta modifica e CP contestando la mancata comunicazione della stessa da parte della preponente ed il venir meno RT dell'oggetto contrattuale, invocava l'avvenuta risoluzione del rapporto per fatto di e CP chiedeva la liquidazione di tutte le indennità di fine rapporto e di mancato preavviso.
in causa ha sostenuto l'illegittimità dell'operato dell'agente che, in sostanza, con la CP comunicazione del 9.2.2021 avrebbe operato un recesso senza preavviso al di fuori dei presupposti di RT legge. La preponente evidenzia che, al momento del recesso di , le trattative per l'esercizio del NT diritto di prelazione tra e erano ancora in corso, essendo terminate con esito negativo solo in CP_4 data 18.2.2021, e che avrebbe potuto sostituire i mezzi di cui all'allegato A con altri mezzi, CP sottolineando che l'art.
1.2 del contratto non prevede un meccanismo estintivo, ma solo modificativo del contratto. Secondo infatti, la clausola 1.2 costituiva un meccanismo pattizio di CP adeguamento del contratto alle variazioni del rapporto di concessione, non una condizione risolutiva;
detta previsione, sottoscritta specificamente ex art. 1341 c.c., non conferiva un potere arbitrario al preponente, ma disciplinava un evento esterno, rappresentato dalle variazioni operate dal concessionario
CP_4
Dagli elementi di fatto sopra riassunti emerge pertanto:
pagina 11 di 21 - che già dal 2017 sapeva che il contratto di concessione pubblicitaria sarebbe scaduto CP il 31.12.2020, ma non ha ritenuto di effettuare alcuna comunicazione al proprio agente a fine 2020 neppure quando , con lettera dell' 11.12.2020, le aveva comunicato la fine certa del rapporto CP_4 al 31.12.2020, senza che neppure si potesse discorrere di prelazione in ordine a un nuovo contratto, in quanto, in quel momento, la proprietaria degli spazi aveva dichiarato di volerne gestire la vendita direttamente;
- tra l' 11.12.2020 e il 12.1.2021 sapeva con certezza che dal 31.12.2020 non aveva CP più la disponibilità degli spazi pubblicitari , oggetto del contratto di agenzia con RT_2
RT
, e ciononostante non provvedeva né ad informare il proprio agente, né a reperire degli spazi pubblicitari alternativi, al fine di modificare l'oggetto del contratto di agenzia;
NT
- tra il 12.1.2021 e il 18.2.2021 si era valutata da parte del gruppo la possibilità di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 10 del contratto di concessione pubblicitaria, ma la vicenda non aveva avuto esito positivo, perché non aveva comunicato tutte le informazioni a tal fine CP_4 necessarie;
NT
- il gruppo non ha quindi esercitato il diritto di prelazione e la vicenda con si è CP_4
NT definitivamente chiusa il 18.2.2021, senza iniziative giudiziarie di contro la proprietaria degli spazi pubblicitari. NTr
In causa ha dedotto che avrebbe potuto procurare a dei mezzi alternativi, ma la CP deduzione è rimasta del tutto generica, in quanto non ha allegato quali contatti avesse avviato in tal senso tra fine 2020 e inizio 2021, né quali settori alternativi stesse prendendo in considerazione. Neppure nella lettera del 18.2.2021, con cui ha riscontrato la comunicazione dell'agente del 9.2.2021, vi è alcun cenno NTr all'individuazione di mezzi alternativi a quelli già oggetto del contratto con . NTr
Sotto quest'ultimo profilo ha precisato di essere specializzata nei prodotti da RT_2 tempo il suo core busisness, in cui si era specializzata ed aveva sviluppato il proprio know how. Tale deduzione non è stata contestata da . CP
L'art.
1.2 del contratto sicuramente non prevedeva, di per sé, un meccanismo di risoluzione del contratto, limitandosi a contemplare la possibilità che l'oggetto del medesimo potesse modificarsi nel tempo per effetto delle vicende riguardanti il contratto di concessione pubblicitaria, in forza del quale NTr
disponeva degli spazi, di cui promuoveva la vendita. In altri termini, le modifiche CP riguardanti la concessione pubblicitaria a monte necessariamente determinavano una modifica a valle dell'oggetto del contratto di agenzia, descritto nell'allegato A. L'art.
1.2 del contratto contempla l'ipotesi del venir meno della concessione per uno o più mezzi di cui all'allegato A e prevede, a seguito di tempestiva comunicazione della preponente, l'automatica modifica dell'allegato A. pagina 12 di 21 Nel caso di specie, tuttavia, il contratto di concessione pubblicitaria relativamente ai mezzi RT_2 era venuto meno in toto e non parzialmente, per cui l'oggetto dell'allegato A non risultava
[...] modificato, ma era del tutto venuto meno.
L'art.
1.2 del contratto di agenzia attribuiva in astratto alla preponente la possibilità di modificare l'oggetto dell'allegato A e dunque il settore di operatività dell'agente, ma sotto tale profilo occorre tenere in debito conto due considerazioni.
In primo luogo deve osservarsi che, in linea di principio, la giurisprudenza di legittimità ritiene valide le clausole che attribuiscono alla preponente la possibilità di variare unilateralmente il contratto di agenzia purché dette modifiche trovino “giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia - affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti - che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con
l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell'intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all'agente - con conseguente necessità di rimodulazione dell'attività di impresa di quest'ultima, da focalizzare esclusivamente sull'acquisizione di nuova clientela - un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto)” (Cass. n. 29164 del 20.10.2021; Cass. n. 5467 del 2.5.2000).
In secondo luogo, come sopra rilevato, nel caso di specie, non ha in alcun modo allegato CP
NTr di aver effettivamente cercato dei mezzi alternativi da affidare a in luogo di quelli di RT_2 venuti meno. Non l'ha fatto prima del 12.1.2021 quando era certa della fine del contratto di
[...] concessione al 31.12.2020, né successivamente quando le trattative per l'esercizio del diritto di prelazione volgevano al peggio e poi sono definitivamente naufragate in data 18.2.2021. Neppure in causa ha dedotto quali mezzi alternativi avrebbe potuto procurare all'agente, se questi non CP fosse receduto.
Se è vero che alla data del 9.2.2021 le trattative per l'esercizio del diritto di prelazione erano ancora in essere, deve tuttavia rilevarsi che da lì a pochi giorni, il 18.2.2021, le stesse fallirono definitivamente.
Sorprendente è poi che la preponente -che dall'11.12.2020 aveva certezza che la concessione pubblicitaria sarebbe cessata al 31.12.2020- nulla abbia fatto dall' 11.12.2020 al 12.1.2021 per procurare RT_ un oggetto alternativo al contratto di agenzia con
A quest'ultima, tra l'altro, non aveva indirizzato alcuna comunicazione circa la CP situazione in divenire e tale situazione non poteva tranquillizzare l'agente, che intanto aveva appreso da NT terzi della fine della concessione pubblicitaria a favore del gruppo pagina 13 di 21 Come detto, la preponente ex art.
1.2 poteva modificare l'oggetto del contratto di agenzia e, per valutare il rispetto o meno dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, in punto modifiche unilaterali introdotte dalla preponente, occorrerebbe analizzare in concreto quale RT diverso settore di attività intendesse sottoporre a , tenuto anche conto che quest'ultima CP aveva sviluppato una specializzazione in , da tempo il suo core busisness. RT_2
L'inerzia della preponente in ordine al reperimento di mezzi alternativi lascia trasparire un disinteresse RT alla prosecuzione del rapporto con , nel caso di mancato rinnovo della concessione da parte di
CP_4
RT
D'altra parte, anche , essendo specializzata nel settore , ha chiaramente RT_2 manifestato il proprio disinteresse a proseguire il rapporto con in un ipotetico diverso CP_8 settore, mai peraltro individuato.
Entrambe le parti, dunque, hanno, di fatto, col proprio comportamento, manifestato la mancanza di volontà di proseguire il rapporto di agenzia che le univa, una volta venuta meno la concessione di CP_4 per il . RT_2
L'art.
2.1 del contratto di agenzia, letto complessivamente, condizionava l'esecuzione del contratto di agenzia alla sussistenza a monte del contratto di concessione pubblicitaria, tanto che il primo seguiva automaticamente le modifiche del secondo, ma al contempo stabiliva il principio che tali variazioni non davano diritto ad alcun indennizzo per l'agente.
Pertanto, il principio ricavabile da detta disposizione è una interdipendenza dei due contratti -in particolare una dipendenza di quello di agenzia da quello di concessione pubblicitaria- senza diritto dell'agente di avanzare pretese economiche discendenti dalle vicende connesse al contratto a monte.
Sotto tale profilo appare coerente con tale previsione e con il comportamento concreto tenuto da entrambe le parti in causa interpretare la clausola in esame nel senso che il venir meno del contratto di concessione non per alcuni, ma per tutti i mezzi di cui all'allegato A -senza tempestiva sostituzione degli stessi- determinava il venir meno del contratto di agenzia -la cui esecuzione era condizionata all'esistenza della concessione pubblicitaria- senza, tuttavia, che l'agente potesse avanzare rivendicazioni economiche per fatto imputabile alla preponente.
Nessuna delle parti, pertanto, può rivendicare il diritto all'indennità di preavviso per la cessazione del rapporto discendente dal venir meno in toto della concessione pubblicitaria a monte. RT
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nella parte in cui ha condannato a pagare a l'importo di euro 6.666,00, oltre iva, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ma al CP
RT contempo deve essere parimenti rigettata la speculare domanda di di condanna della preponente al pagamento dell'importo di euro 2.666,66, oltre accessori, per lo stesso titolo. pagina 14 di 21 Col secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per illogicità e genericità della motivazione, errore in diritto ed errata valutazione dei fatti, con violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alle somme riconosciute alla a titolo di conguaglio, con riferimento alle differenze CP provvigionali tra anticipi versati all'agente e provvigioni effettivamente maturate.
RT Secondo il Tribunale, ritenendo generiche le contestazioni della convenuta in ordine al quantum debeatur, dando limitato rilievo probatorio al documento 36.d -comprendente le fatture del
2019 e un prospetto riepilogativo- e reputando al contempo persuasive le repliche dell'attrice, sarebbe incorso in due errori: uno sull'onere della prova, l'altro sulla valutazione dei documenti.
Sotto il primo profilo l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità che più volte ha affermato che grava sull'attore che agisce in giudizio per il pagamento o la restituzione delle provvigioni l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie, essendo stata ad aver agito per la restituzione, sarebbe spettato ad CP essa fornire la prova dell'anticipazione indebita;
il Tribunale, invece, avrebbe impropriamente invertito i ruoli processuali delle parti, trattando la convenuta come se fosse l'attrice.
Inoltre, il primo giudice avrebbe esaminato la questione in modo parziale e sommario, avendo considerato solo le contestazioni relative al cliente , tralasciando invece quelle relative al cliente CP_9
CP0
RT L'appellante evidenzia che gli acconti percepiti dalla nel 2020 ammontavano a euro 20.993,00; RT
pretendeva un conguaglio di euro 4.993,00, mentre la aveva indicato una differenza CP di soli euro 2.752,04. La differenza tra gli importi indicati dalle due parti derivava dal fatto che la preponente aveva applicato ai clienti e la provvigione dell'1%, invece del 3,8%. CP0 CP_9
RT In particolare, quanto a a detta di è pacifico in giudizio che la provvigione fosse del CP0
3,8%. La riduzione all'1% era stata unilateralmente operata da a seguito di presunti errori CP
RT di listino imputati a , sulla scorta di circostanze non provate. Le deduzioni generiche erano, dunque, semmai quelle dell'attrice, mentre le produzioni documentali confermavano la percentuale invocata dall'agente e applicata in passato.
Con riferimento al cliente , l'appellante assume che dal proprio documento 36.d -composto CP_9 da 24 fatture del 2019 e da un prospetto riepilogativo- emerge chiaramente che nel 2019 era stata applicata la provvigione nella misura del 3,8%. Inoltre, gli estratti conto previsti dall'art. 10.7 del contratto provenivano dalla stessa e si intendevano approvati da parte dell'agente con CP
pagina 15 di 21 l'emissione della fattura. La documentazione prodotta dall'agente e in particolare i documenti da 39 a RT 43 dimostravano l'attività diretta e continuativa di nella gestione del cliente anche per la CP_9 campagna 2020. Era stata a non aver fornito alcuna prova contraria. CP
RT In definitiva, secondo una corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova e una valutazione completa dei documenti in atti avrebbero dovuto condurre al riconoscimento di un conguaglio pari a euro 2.752,04, in luogo della maggior somma liquidata in sentenza a favore della preponente.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
RT E' pacifico in causa che , nel corso del 2020, ha percepito i seguenti anticipi provvigionali
: CP_8
• € 5.000,00 a gennaio 2020,
• € 5.000,00 a febbraio 2020,
• € 2.500,00 a marzo 2020,
• € 1.493,00 a luglio 2020,
• € 1.500,00 ad agosto 2020,
• € 2.000,00 a settembre 2020,
• € 2.000,00 a ottobre 2020,
• € 1.500,00 a novembre 2020,
per un totale complessivo di € 20.993,00.
Le provvigioni effettivamente maturate dall'agente nel 2020 sono quantificate dalla preponente in RT euro 16.000,00 e da in euro 18.240,96.
La differenza tra le due cifre dipende dal fatto che ai due clienti e ha CP_9 CP0 CP applicato la provvigione dell' 1%, mentre l'agente rivendica quella del 3,8%.
Sotto il profilo dell'onere della prova, deve tenersi presente che, se l'agente agisce in giudizio per il pagamento delle provvigioni, l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi è sicuramente a suo carico, ma che, al contrario, “ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull'agente, l'onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto
pagina 16 di 21 dell'attività dell'agente” (Cass. n. 28878 del 5.10.2022). Più in generale, in tema di ripetizione di indebito, è principio pacifico che “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. n. 34427 del 23.11.2022; Cass. n. 11294 del 12.6.2020; Cass. n. 7501 del 14.5.2012).
Per quanto concerne il cliente è pacifico in causa che nel 2019 era stata applicata la CP0
RT percentuale provvigionale del 3,8%. La preponente, tuttavia, deduce che nel 2020 avrebbe tenuto una condotta negligente nella comunicazione dei listini prezzi, che avrebbe determinato una serie di problematiche e una lunga trattativa, all'esito della quale sarebbe stata riconosciuta all'agente la minor provvigione dell' 1%. Così, in particolare, deduceva nella propria prima memoria ex art. CP
183 cpc sul punto: “per quanto riguarda la campagna Danone del 2020 pianificata su strumenti di comunicazione non di esclusiva di (ossia impianti in avvicinamento ai punti vendita ), CP_4 CP1
l'Agenzia di riferimento confermò un piano pubblicitario utilizzando dei prezzi inferiori rispetto al Part listino vigente a quel momento, non avendo probabilmente mai ricevuto da l'aggiornamento delle tariffe a disposizione di tutta la forza vendita. Non appena ricevette la conferma CP
Part dall'Agenzia e notò le discrepanze di prezzo, vennero informati sia sia l' , al fine di CP2 assicurarsi di poter garantire il buon esito della campagna al Cliente. L'Agenzia tuttavia non accettò
l'aumento di listino, (dovuto alla negligente gestione di avendo già notificato gli CP3 importi al Cliente e quindi dovette trovare un accordo con l' . Essendo andati sotto CP CP2 costo rispetto alle quotazioni concordate, l' decurtò la spettanza di Di questa CP2 CP questione ne erano al corrente diverse persone, tra cui, oltre al Sig. anche la Sig.ra RT_6
(Responsabile del mezzo pubblicitario), la Sig.ra (agente su Persona_3 Persona_4 CP0
e il Vice Presidente Dott. che ne parlò direttamente con il Sig. e con Persona_5 Per_1
l'Amministratore Delegato del Centro Media per la questione dei diritti di negoziazione. Anche in questo caso, dunque, il riconoscimento dell'1% di provvigione è stata una elargizione concessa da Part a , dato che la decurtazione dell'importo dovuto a dal cliente implica CP CP il mancato buon fine dell'affare, tale da azzerare completamente la provvigione per l'agente” (mem.
183 n 1 cpc p. 13).
RT Replicando sul punto, ha negato di aver utilizzato dei listini prezzi errati per la campagna
Danone e ha contestato i fatti e le negligenze addebitatile dalla preponente.
Quest'ultima sul punto aveva formulato dei capitoli di prova orale nella propria seconda memoria ex pagina 17 di 21 art. 183 cpc -i capitoli 23, 24 e 25- che non sono stati ammessi dal Tribunale e che non ha CP riproposto in appello. Secondo quest'ultima la vicenda emergerebbe, comunque, dai documenti 38 e 39, che testimonierebbero che con il cliente ci sarebbe stato un problema di prezzi e poi una trattativa con l'editore per accordarsi su una percentuale decurtata dei compensi dovuti, rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione pubblicitaria.
Presa visione dei documenti 38 e 39 dell'appellata -peraltro prodotti solo con la terza memoria ex art. 183 cpc, benché aventi ad oggetto circostanze integranti fatti costitutivi della domanda di ripetizione attorea- la Corte rileva che dagli stessi non è dato evincere quanto dedotto da e, in CP
RT particolare, non è possibile ricavare una negligenza imputabile all'agente in punto prezzi, per cui non trova giustificazione la riduzione della provvigione dal 3,8% -applicata l'anno precedente- all' 1%.
non ha, quindi, provato le circostanze poste a base della riduzione della provvigione per CP nel 2020 e, più in generale, non ha assolto all'onere della prova sulla medesima gravante rispetto CP0 alla domanda di restituzione delle differenze provvigionali.
Per detto cliente deve, pertanto, trovare applicazione la provvigione del 3,8%, con conseguente maturazione a favore dell'agente dell'importo di euro 1.140,00 sull'ordine pacifico di euro 30.000,00, in luogo del minor importo di 300,00 euro indicato dalla preponente.
Parimenti per il cliente la Corte rileva che la preponente non ha provato le circostanze poste CP_9 dalla stessa a fondamento della propria domanda restitutoria.
L'agente ha dimostrato che nel 2019 per detto cliente la provvigione è stata calcolata nella misura RT del 3,8%. In particolare tale dato emerge dal doc. 36 d di , che consta di 24 fatture del 2019 e da un prospetto finale che reca detta percentuale.
La preponente, del resto, non ha contestato che per gli affari con indicati nei documenti 41 e CP_9
RT 42 di controparte fosse stata effettivamente applicata detta percentuale del 3,8% a favore di .
Tuttavia, assume che la provvigione del 3,8% era riconosciuta per gli affari conclusi direttamente da RT
, mentre in caso contrario, per le campagne gestite direttamente dalla direzione di , la CP percentuale concordata era dell' 1%, siccome in tal caso il sig. fungeva da mero passacarte. Per_1
RT
invoca i propri docc. 39-40-41 e 42 per dimostrare che le campagne del 2016, 2017, 2018 con erano state gestite dalla stessa. Quanto al 2020 l'appellante evidenzia che il proprio doc. 43 CP_9
RT dimostra che, anche in tale anno, non è stata un semplice intermediario e che il contatto è sempre stato suo.
RT RT Effettivamente, il doc. 43 di consta di uno scambio di mails tra di e Persona_1 Per_1
pagina 18 di 21 che riguarda la “campagna carrelli” dal 17 al 31 dicembre 2020 e che risulta intercorso RT_7 tra detti soggetti tra il 21.10.2020 e il 23.11.2020. Nella prima mail di si rivolge a Pt_7 CP_9 Per_1
RT di per lo svolgimento di detta campagna in poco più di 80 punti vendita tra iper e super. L'ultima RT mail, in ordine cronologico, è quella del 23.11.2020 che di scrive a di Persona_1 Persona_3
e ha il seguente tenore: “Ciao , promo Bolton confermata, di seguito il link e i CP Per_3 codici ean, come per la precedente fatturerà coop a . Grazie. Ciao. ”. CP_9 Per_1
RT Dal tenore delle mails di cui al doc. 43 di emerge, effettivamente, che sia stata direttamente quest'ultima ad occuparsi della campagna 2020 in esame di , tanto che all'esito dello scambio è CP_9
RT
a scrivere a che la promozione è confermata e non viceversa. CP
Del resto non ha mai preso posizione sul doc. 43, né in primo grado, né in appello, e CP non ha mai contestato il relativo contenuto.
RT Pertanto, da un lato, ha fornito elementi documentali per dimostrare di aver procurato con la propria attività la campagna 2020, dall'altro su cui gravava l'onere della prova CP_9 CP rispetto all'azione di restituzione spiegata, non ha fornito alcuna prova di aver direttamente gestito detto cliente nel 2020 e che, in tal caso, era dovuta la minor provvigione dell' 1%.
Anche per , pertanto, deve trovare applicazione la percentuale del 3,8% sull'ordine pacifico CP_9
RT di 50.000,00 euro, per cui la provvigione dovuta a è pari a 1.900,00 euro e non al minor importo di 500,00 euro conteggiato dalla preponente.
RT Conclusivamente ha maturato provvigioni per euro 18.240,96, a fronte degli anticipi ricevuti per euro 20.993,00, per cui è tenuta alla restituzione dell'importo di euro 2.752,04, come dall'appellante sempre riconosciuto, tanto che tale cifra era stata oggetto di un'ordinanza ex art. 186bis cpc in primo grado.
Deve essere, invece, rigettata, perché indimostrata, la pretesa di di ottenere in CP restituzione il maggiore importo di euro 4.993,00 oltre iva.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per quanto RT concerne le spese legali. Infatti, afferma , la reale parte soccombente nel giudizio di primo grado sarebbe stata , su cui sarebbero dunque dovute gravare le spese di giudizio. CP
L'accoglimento parziale dei motivi di appello, come noto, impone una nuova regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, per cui la questione verrà trattata nell'apposito paragrafo.
pagina 19 di 21 SPESE DI LITE
La Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto
o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n.
130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). RT Nel caso di specie in primo grado aveva chiesto la condanna di al CP pagamento di euro 40.000,00, a titolo di risarcimento danni, di euro 6.666,66, quale indennità sostitutiva del preavviso, di euro 4.993,00, a titolo di differenze provvigionali tra le somme anticipate e le provvigioni effettivamente maturate nel corso del 2020. RT
, invece, in primo grado, aveva domandato il rigetto delle domande avversarie,
l'importo di euro 2.666,66, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma di euro
9.877,73, come indennità suppletiva di clientela, l'importo di euro 40.000,00, a titolo di indennità meritocratica.
In esito del presente giudizio di appello è accolta unicamente la domanda relativa alla restituzione delle differenze provvigionali nei limiti dell'importo di euro 2.752,04, riconosciuto NTr espressamente da sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, con rigetto di tutte le altre domande di entrambe le parti.
Ritiene la Corte che la soccombenza reciproca delle parti, nei termini sopra descritti, giustifichi la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
24132/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano pubblicata in data -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede: pagina 20 di 21 1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di euro RT_1 NTroparte_1
2.752,04, oltre accessori come per legge ed interessi moratori ex art.1284 cc dal 20.04.2021 al saldo;
2) rigetta ogni altra domanda di NTroparte_1
3) rigetta ogni altra domanda di RT_1
4) compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 21 di 21