Sentenza 24 ottobre 2001
Massime • 2
In tema di c.d. 'giusto processo', il significato della disciplina transitoria dettata dall'art. 26 comma 5, della legge 1 marzo 2001 n. 63, è quello di non derogare al principio 'tempus regit actum' e alla regola generale che attribuisce alla corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex post della corretta interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e procedurali da parte del giudice di merito. Ne consegue che la citata norma, pur facendo riferimento letterale alle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni di merito, va interpretata (conformemente alla finalità perseguita dal legislatore con l'identica disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2000 n. 35) nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove disposizioni in materia di inutilizzabilità della prova a contenuto dichiarativo (In applicazione di tali principi la Corte ha escluso che potesse dar luogo ad inutilizzabilità l'assunzione di dichiarazioni rese da 'collaboranti' senza il triplice avvertimento imposto dall'art. 64 cod.proc.pen , nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della legge 1 marzo 2001 n. 63).
In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all'esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all'estero del potere giurisdizionale, in quanto l'espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della 'lex loci'. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all'autorità giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validità non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullità dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., relative alle condizioni di capacità del giudice e alla costituzione dei collegi (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta avanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della Corte di assise richiedente fosse viziata da nullità assoluta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2001, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 24/10/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 1190
3. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO PICCININI - Consigliere - N. 181/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce - Sez. dist. Taranto;
2. MO RD, nato a [...] il [...];
3. AN SA, nato a [...] il [...];
4. PU IN, nato a [...] il [...];
5. AT AN, nato a [...] il [...];
6. OV NC, nato a [...] il [...];
7. BI IO, nato a [...] il [...];
8. OZ SS, nato a [...] il [...];
9. MP US, nato a [...] il [...];
10. NO EL, nato a [...] il [...];
11. NO AT, nato a [...] il [...];
12. NO NC, nato a [...] il [...];
13. RE MA, nato a [...] il [...];
14. RI MO, nato a [...] il [...];
15. RI US, nato a [...] il [...];
16. RI SQ, nato a [...] il [...];
17. HI AT, nato a [...] il [...];
18. IL UM, nato a [...] il [...];
19. CI GR, nato a [...] il [...];
20. D'RE AN, nato a [...] J. il 12/01/1959;
21. D'CA MO, nato a [...] il [...];
22. D'CA RO, nato a [...] il [...];
23. De ON SO, nato a [...] il [...];
24. L'QU PA, nato a [...] il [...];
25. De LU SA, nato a [...] J. il 03/05/1959;
26. De SQ VA, nato a [...] il [...];
27. De VI OL, nato a [...] il [...];
28. Di RI AN, nato a [...] il [...];
29. Di RI CH, nato a [...] il [...];
30. Di PI MO, nato a [...] il [...];
31. D'NZ OR, nato a [...] il [...];
32. GA OL, nato a [...] il [...];
33. ND AN, nato a [...] il [...];
34. ON US, nato a [...] il [...];
35. ON CH, nato a [...] il [...];
36. AN VA, nato a [...] il [...];
37. GR MO, nato a [...] il [...];
38. GR VI, nato a [...] il [...];
39. AL AN, nato a [...] il [...];
40. LE RO, nato a [...] il [...];
41. CO MO, nato a [...] il [...];
42. CO AN, nato a [...] il [...];
43. US AL, nato a [...] il [...];
44. RI PA, nato a [...] il [...];
45. MA UN, nato a [...] il [...];
46. AR ON, nato a [...] il [...];
47. AR LU, nato a [...] il [...];
48. CC VA, nato a [...] il [...];
49. NI AN, nato a [...] il [...];
50. CE ON, nato a [...] il [...];
51. IS AN, nato a [...] il [...];
52. LI RE, nato a [...] il [...];
53. PA PP, nato a [...] il [...];
54. EL AL, nato a [...] il [...];
55. PE EM, nato a [...] il [...];
56. RI AL, nato a [...] il [...];
57. EL IZ, nato a [...] il [...];
58. LA AN, nato a [...] il [...];
59. QU AN, nata a [...] il [...];
60. IE MI, nato a [...] il [...];
61. RE OL, nato a [...] il [...];
62. LL RL, nato a [...] il [...];
63. LL MO, nato a [...] il [...];
64. CC MA, nato a [...] il [...];
65. CCardi AT, nato a [...] il [...];
66. UC NC, nato a [...] il [...];
67. US MO, nato a [...] il [...];
68. TO ON, nato a [...] il [...];
69. RC AN, nato a [...] il [...];
70. GO CH, nato a [...] il [...];
71. GI VA, nato a [...] il [...];
72. OC RG, nato a [...] J. il 28/08/1958;
73. EL ON, nato a Santeramo in [...] il [...];
74. SC US, nato a [...] il [...];
75. RC US, nato a [...] il [...];
76. MO LU, nato a [...] il [...];
77. ND RO, nato a [...] il [...];
78. MO UD, nato a [...] il [...];
79. EL EL, nato a [...] il [...];
80. BA RL, nato a [...] il [...];
81. IA MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/10/1999 della Corte d'Assise d'Appello di Taranto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. OL Milo;
udito il P.M. in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso:
rigetto ricorso del P.G.; annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento L'attenuante di cui all'art. 73/7^ d.p.r. n. 309/90, nei confronti di Di RI AN, Di RI CH, PU IN e EL ON, e rigetto nel resto dei ricorsi dei predetti;
inammissibilità dei ricorso di ANcodia SA, OV NC, NO EL, NO NC, EL EL, EL MA, RI MO, RI US, RI SQ, HI AT, IA MO, IL UM, D'RE AN, D'NZ OR, De ON SO, De IS OL, L'QU PA, SC US, ND AN, ON CH, AN VA, GR MO, GR VI, AL AN, LE RO, CO MO, CO AN, BA RL, US AL, MA UN, AN PA, AR ON, AR LU, CC VA ON, MO RD, ND RO, CE ON, IS AN, LI RE, PA PP, EL AL, PE EM, RI AL, EL IZ, LA AN, UC NC, US MO, GO CH, GI VA, MO LU e OC RG, rigetto dei ricorso di AT AN, BI IO, OZ SS, MP US, NO AT, CI GR, D'CA MO, D'CA RO, De LU SA, De SQ VA, Di PI MO, GA OL, ON US, MO UD, NI AN, QU AN, IE MI, RE OL, LL RL, LL MO, CC MA, CCardi AT, TO ON, RC AN e RC US;
per le parti civili, nessuno è comparso;
uditi i difensori: Avv. CH Arditi di Castelvetere (per NO V.zo, PU IN e - in sost. Avv. Gervasi - per Di RI F.sco., Di RI CH e EL), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. VA Aricò (per De LU SA, Di PI MO, RC F.sco), che ha concluso per l'annullamento con rinvio L'impugnata sentenza;
Avv. Giancarlo Camassa (per EL), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, rimessione alle SS.UU.; Avv. US Campanelli (per MO RD e QU AN e - in sostituz. Avv. Putignano - per NO EL), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi o rimessione alle SS.UU.;Avv. Gerlando Casa (per RI SQ, D'CA MO, De SQ VA, Di PI MO, D'NZ OR, ND F.sco, LE RO, CE ON, GI VA), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Giancarlo NO, (per NO EL e AL F.sco), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Francesca G. Conte (per HI AT, D'RE F.sco, US AL), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. V.zo Nico D'Ascola (per BA RL), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Domenico Di Terlizi (per D'CA RO, De ON SO, RE OL, TO ON, RC F.sco), che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Avv. Roberto Di Luzio (per AR LU), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. VI Donato Epifani (per CCardi AT), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Alfredo Gaito (per AT AN, MO UD, CCardi AT, RC US), che ha concluso, in via preliminare, per il rinvio del processo, al fine di preparare memoria difensiva sulla recente normativa in tema di rogatorie, e comunque per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. Matteo Giaccari (per OV V.zo, RI US, HI AT, ND RO, EL IZ), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. ES Carello in sost. Avv. Vera Guelfi (per GO CH che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Temistocle Gurrado (per ND F.sco, CC MA), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. CH Imperio (per CO MO e CO F.sco), che ha concluso per l'annullamento della sentenza;
Avv. La Rosa Aurelio (per MP US e LA F.sco), che ha concluso per l'annullamento della sentenza;
Avv. Fabrizio Lamanna (per BI IO, L'QU PA, SC US, AN VA), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. AN Mandalari (per BA RL), che si è riportato ai motivi di ricorso;
Avv. AN RO P. Pesare (per AT AN, BI IO, CI GR, LL MO), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. RL Petrone (per OZ SS, MP US, MO UD, QU AN, IE MI), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. RI ON (per GA OL), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. Donato Salinari (per OV V.zo, NO AT, EL MA, RI MO, IL UM, De IS OL, ON US, ON CH, GR VI, EL IZ, MA UN, CE ON, PA PP, UC V.zo, US MO, MO LU), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Avv. RL Taormina (per NO AT, De IS OL, ON US), che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della sentenza;
Avv. Stefano Sperti (per NI AN), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Avv. NC Torsella (per NI AN), che si è riportato ai motivi di ricorso;
Avv. Armando Veneto (per IA MO e RC US) che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Nessun altro è comparso.
FATTO
La presente vicenda processuale è l'espressione di un vasto e articolato fenomeno criminale di tipico stampo mafioso, maturato, sviluppatosi ed evolutosi nel suo dinamismo in un ambito territoriale che aveva interessato la città di Taranto, alcuni paesi della sua provincia (Pulsano, Crispiano ed altri), Trani e marginalmente una limitata zona della Basilicata, quella compresa tra ON e Bernalda, dove i fratelli RD e NF MO, capi indiscussi L'associazione criminale, si erano rifugiati, per trascorrere un periodo di latitanza. Non erano mancati collegamenti con altro zone d'Italia, quali Milano e Rimini, dove avevano operato alcuni referenti del sodalizio, nonché con il Sud America, da dove si era importava in Italia una grossa partita di cocaina, collocata poi sul mercato internazionale.
L'organizzazione delinquenziale, radicatasi sul territorio e proiettata costantemente ad acquisire, attraverso la forza intimidatrice e la condizione di assoggettamento ed omertà, il controllo delle attività economiche e a curare, in particolare, i settori delle estorsioni, del traffico di armi e del traffico di droga, aveva, sin dall'origine, gravitato attorno alle figure carismatiche dei fratelli RD e NF MO, i quali, pur durante il periodo di detenzione, protrattosi dal 1985 fino al maro del 1989, avevano continuato a tenere il controllo della situazione. Appena scarcerati, i fratelli MO avevano dato corso ad una paziente opera di riorganizzazione del vasto sodalizio, ma, raggiunti da altro provvedimento restrittivo della libertà, si erano dati alla latitanza, durata dal giugno 1989 all'aprile 1990.
In questo arco temporale, era esplosa, per dissidi interni e per tendenze autonomistiche di alcuni gruppi, una vera e propria guerra di mafia, che aveva visto la contrapposizione del clan facente capo a SA De IS e a OR D'NZ, i quali non avevano tollerato l'intervento di RD MO in una operazione di estorsione ai danni L'imprenditore NC RE. Il monopolio di NF e RD MO, mai posto prima in discussione (neppure dal fratello minore dei predetti, UD, che aveva diretto il traffico di droga), aveva cominciato ad incrinarsi. Mentre la guerra di mafia era in corso, si era avvicinato al MO SA AN, elemento di spicco della criminalità tranese, che già aveva fornito ai predetti una partita di armi ed era quindi divenuto un alleato fondamentale, con compiti direzionali. L'AN si era attivato a redistribuire i compiti tra gli elementi più rappresentativi L'associazione: in particolare, la gestione del traffico di stupefacenti era stata affidata a NC RI, per la città di Taranto, ed a IN PU, per la provincia;
un ruolo di spicco era stato assegnato a MO NI, divenuto, per ciò, obiettivo da colpire per il clan contrapposto. Le spinte autonomistiche avevano coinvolto altri soggetti: AN Di RI, scarcerato verso la fine L'anno 1990, aveva tentato di allearsi con OR D'NZ, che, a sua volta, si era allontanato dal gruppo De IS, ma la operazione non era stata portata in porto;
era, poi, seguita la scissine del c.d. "gruppo di Taranto vecchia". Altro personaggio di rilievo è AN RC, che con il suo gruppo aveva stretto un'alleanza con i fratelli MO. Figura a sè è quella di ON MO, detto "il messicano", già capo indiscusso della malavita tarantina, il quale aveva rotto ogni rapporto con i fratelli, perché sospettato di avere spiegato un ruolo nell'uccisione di tale OS TU, uomo fidato di NF e RD MO.
In questo contesto, tratteggiato a grandi linee, s'inseriscono le accuse, così come rispettivamente ascritte ai soprageneralizzati, di associazione a delinquere di stampo mafioso, di associazione finalizzata al narcotraffico, di estorsione, di traffico illegale di armi e di stupefacenti, di omicidi volontari, di reati contro l'incolumità personale e di reati connessi in tema di porto e detenzione illegali di armi, di occultamento di cadavere, di favoreggiamento (i numerosi reati contro la persona sono l'espressione degli effetti determinati dalla lotta tra clan contrapposti o da posizioni di "disobbedienza" assunte da singoli all'interno L'associazione).
La Corte D'Assise d'Appello di Taranto, con sentenza 13 ottobre 1999, riformando parzialmente quella in data 20/04/'97 e confermando quella in data 4/12/97 della Corte D'Assise di Taranto, così - tra l'altro - decideva:
- assolveva RC AN, GA OL, BA RL, CC VA e CC MA dai reati come rispettivamente ascritti ai capi F, G (omicidio Cito), 2 (omicidio Ruggieri), 28, 29 (omicidio De IS), per non avere commesso il fatto;
- affermava la colpevolezza dei seguenti imputati, condannandoli a pena ritenuta, per ciascuno, di giustizia: BI IO per i reati associativi (capi A, B); NO EL per i reati associativi e lo spaccio di droga (capi A, B, C); AL AN per lo spaccio di droga (capo C); EL EL per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); RI MO per i reati associativi e per lo spacico di droga (A, B, C); RI SQ per lo spaccio di droga (capo C); D'RE AN per il reato di associazione mafiosa, limitatamente al clan De IS (capo A);
D'CA MO per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); RC AN per i reati di associazione mafiosa e di importazione di cocaina dal Sud America (capi A, C1); De ON SO per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); L'QU PA per il reato di associazione mafiosa (capo A); IL UM per i rati di associazione mafiosa, di favoreggiamento personale, detenzione e porto illegali di armi (capi A, 16 - così qualificato -, 17); Di RI CH per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); D'NZ OR per i reati di associazione mafiosa, di estorsione (capi A, T); GA OL per i rati di associazione mafiosa e di importazione di cocaina dal Sud America (capi A, C1); ND AN per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); ON CH per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); GR MO per i rati di ricettazione, detenzione e porto abusivi di armi (capo 32); CO MO per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C);
CO AN per il reato di associazione mafiosa (capo A);
BA RL per il reato di associazione mafiosa e per quello di importazione di cocaina dal Sud America (capi A, C1); US AL per i reati di associazione mafiosa e di spaccio di droga (capi A, C); MA UN per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); AN PA per il rato di associazione mafiosa (capo A); CC VA per i reati di associazione mafiosa, di spaccio di droga e di importazione di cocaina dal Sud America (capi A, C, C1); CE ON per i reati di associazione mafiosa e di spaccio di droga (capi A, C); LI RE per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); NI AN per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); IS AN per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); RR EM per il reato di associazione mafiosa (capo A);
AR ON per i reati associativi, per lo spaccio di droga e per favoreggiamento personale (capi A, B, C, 16 - così qualificato);
PA PP per i reati associativi (capi A, B); EL IZ per i rati associativi (capi A, B); QU AN per i reati associativi e per lo spaccio di droga (capi A, B, C); IE MI per i reati associativi (capi A, B); LL RL per il rato di spaccio di droga (capo C); LL MO per il reato di spaccio di droga (capo C); CC MA per il reato di importazione di cocaina dal Sud America (capo C1); US MO per i reati di favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivi di armi (capi 30, 35, 31, 34); RC US per il reato di importazione di cocaina dal Sud America (capo C1); GI VA per il reato di associazione mafiosa (capo A); MO LU per il reato di importazione di cocaina dal Sud America (capo C1); OC RG per il reato di associazione mafiosa (capo A); AN SA per i reati associativi, spaccio di droga, importazione di cocaina dal Sud America, omicidi OR, MO, De IS/Bartolino, reati connessi e detenzione di esplosivo (capi A, B, C, C1, 3, 4, 5, 12, 13, 28, 29 e 46); AT AN per i reati di omicidio volontario (in danno di Masi), di detenzione e porto abusivi di armi, di spaccio di droga (capi D, E, E1); OV NC per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi volontari IO, reati connessi (capi A, B, C, 20, 21); OZ SS per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi volontari AS e ZZ, reati connessi (capi A, B, C, V, Z, U, 1); MP US per i reati di associazione mafiosa e di omicidio volontario in danno di PO, con reato connesso (capi A, R, S); NO AT per i reati associativi, per gli omicidi TA e reati connessi (capi A, B, 18, 19); NO NC per i reati associativi, per lo spaccio di droga, per gli omicidi TA e reati connessi (capi A, B, C, 18 e 19); RI US per i reati associativi, l'omicidio La GI e reati connessi (capi A, B, 8 e 9); HI AT per i reati associativi, per lo spaccio di droga, per gli omicidi NI/ST e reati connessi (capi A, B, C, 16, 17);
IA MO per i reati associativi, per gli omicidi NI/ST e per i reati connessi (capi A, B, D, E del processo riunito); CI GR per i reati di associazione mafiosa, di omicidio volontario in danno di OR e reati connessi (capi A, H, I); D'CA RO per i reati associativi, spaccio di droga, omicidio OR e reati connessi (capi A, B, C, 3, 4, 5);
RE OL per i reati associativi, spaccio di droga, importazione di cocaina dal Sud America, ricettazione, detenzione e porto abusivi di armi, omicidio MO e reati connessi (capi A, B, C, C1, 32, 12, 13); TO ON per i reati associativi, spaccio di droga, omicidio AR e reati connessi (capi A, B, C, 22, 23); De IS OL per l'omicidio CI e reati connessi (capi N, O); De LU SA per i reati associati, spaccio di droga, estorsione RE, omicidi PO e AS, reati connessi (capi A, B, C, T, R, S, Z, 1); Di RI AN per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi RI e ST con reati connessi, favoreggiamento personale nell'omicidio AT e reati connessi sulle armi (capi A, B, C, 33, 34, 41, 42, 30, 31); Di PI MO per i reati di associazione mafiosa, di omicidio volontario in danno di AT, lesioni in danno di ST e reati connessi (capi A, 30, 31, 43); De SQ VA per i reati di associazione mafiosa, di omicidio volontario in danno di AT e reati connessi (capi A, 30, 31); SC US per l'omicidio ST e reati connessi (capi 41, 42); ON US per i reati associativi, per l'omicidio TA e reati connessi (capi A, B, 18 e 19);
AN VA per i reati associativi, spaccio di droga, lesioni in danno di Di OL e connesso porto e detenzione abusivi di arma (capi A, B, C, 36, 37); GR VI per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi IO e reati connessi (capi A, B, C, 20 e 21); LE RO per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi NI/ST, detenzione e porto abusivi di armi (capi A, B, C, 16 e 17); AR LU per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi NI/ST, detenzione e porto abusivi di armi, lesioni in danno di OL e reati connessi (capi A, B, C, 16, 17, 36 e 37); MO UD per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi RA e AS, reati connessi (A, B, C, P, Q, Z, 1); MO RD per i reati associativi, spaccio di droga, importazione di cocaina dal Sud America, omicidi Masi, PO, ZZ, AS, OR, MO, AS ES, NI, reati connessi ed estorsione RE (capi A, B, C, C1, D, E, E1, R, S, T, U, V, Z, 1, 3, 4, 5, 12, 13, 24, 25, 16, 17); ND RO per omicidio IT e reati connessi (capi 44, 45); RI AL per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi NI/ST e reati connessi (capi A, B, C, 16 e 17); EL AL per l'omicidio Masi, reati connessi e spaccio di droga (capi D, E, E1); LA AN per i reati associativi, spaccio di droga, omicidio PO e reati connessi (capi A, B, C, R, S); PU IN per i reati associativi, spaccio di droga, importazione di cocaina dal Sud America, omicidi Masi, PO, OR, Viapiano, IO, AR, ST, reati connessi, estorsione RE (capi A, B, C, C1, D, E, E1, R, S, T, 3, 4, 5, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 41, 42); CCardi AT per i reati di associazione mafiosa, omicidio SI e reati connessi (A, L, M);
UC NC per i reati associativi, spaccio di droga, omicidi PO e Viapiano, reati connessi (capi A, B, C, R, S, 14, 15);
GO CH per i reati associativi, spaccio di droga, importazione di cocaina dal Sud America, omicidio MO e reati connessi (capi A, B, C, C1, 12 13); EL ON per i reati associativi, spaccio di droga, omicidio RI con connessi reati, ricettazione armi, tentato omicidio ST (capi A, B, C, 33, 34, 40,43).
L'iter argomentativo posto a supporto delle conclusioni raggiunte dalla Corte Territoriale riposa essenzialmente su chiamate in correità o in reità fatte da coimputati o imputati di reati connessi, che avevano operato la scelta di collaborare con la giustizia e che vanno identificati in RD MO, (le cui propalazioni, però, non sono state utilizzate), NF MO, AN SA, PU IN, NO NC, RI NC, D'CO MO, Di RI AN, Di RI CH, EL LU, AR LU, LI RE, RI AL, GO CH, OC RG, EL ON. Il Giudice a quo, dopo aver enunciato le regole di valutazione della prova alle quali intendeva ispirare la propria decisione, è sceso ad analizzare specificamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai predetti, ha valutato l'attendibilità o meno degli stessi, ha individuato i riscontri, costituiti da dichiarazioni incrociate o da altri elementi di prova (documentazione, intercettazioni), ha tratto, quindi, in linea con la premessa metodologica, le conclusioni in punto di affermazione di responsabilità di assoluzione degli imputati. Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di merito, con riferimento alle assoluzioni innanzi citate, e gli imputati, alcuni dei quali hanno articolato censure che coinvolgono la intera pronuncia della Corte Territoriale, mentre gli altri hanno circoscritto le loro doglianze ad aspetti particolari (riconoscimento di attenuanti, misura della pena, prescrizione dei reati). Per ragioni di snellezza espositiva, la enunciazione dei motivi di impugnazione, (in gran parte comuni a molti ricorrenti) sarà fatta contestualmente al loro esame. Molti ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, hanno versato in atti memorie, hanno articolato motivi nuovi su alcune questioni di rito riverberantisi all'utilizzabilità di parte del materiale probatorio acquisito, hanno insistito comunque per l'annullamento delle sentenze.
Alle pubbliche udienze del 24, 25 e 26 ottobre 2001, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
1 - Alcuni imputati hanno sollecitato l'acceso al rito abbreviato, così come riformato dalla legge n. 479/99. La tesi non ha pregio.
Osserva, invero, la Corte che la nuova normativa in tema di giudizio abbreviato, entrata in vigore in pendenza de ricorsi di cui si discute, in quanto ha natura prevalentemente processuale, al di là degli effetti sostanziali ad essa indirettamente connessi, non può trovare alcuno spazio di operatività nel giudizio di legittimità, atteso che con la peculiarità di questo è concettualmente incompatibile un risparmio di attività processuale, il quale costituisce la vera finalità ispiratrice del rito abbreviato, a deflazione del dibattimento, e ciò pur dopo la riforma del 1999, che ha ampliato la possibilità di integrazione probatoria, se necessaria ai fini della decisione, purché, però, sia "compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili" (art. 438/5^ c.p.p.).
Nè a diversa conclusione possono indurre le sentenze n. 81/91 e n. 23/92 della Corte Costituzionale, che hanno ritenuto applicabile, anche in sede dibattimentale, la riduzione premiale ex art. 442/2^ c.p.p., nelle ipotesi di immotivato dissenso del P.M. o di errata valutazione da parte del GIP. È pur vero che il Giudice delle leggi, nel pervenire a tale conclusione, non ha potuto fare a meno di tenere presente, anche se solo incidentalmente, i riflessi che la riduzione premiale spiega sulla posizione sostanziale L'imputato, ma è anche vero che non ha mancato di sottolineare, ed è questa la parte più qualificante delle citate decisioni, la portata del controllo affidato al Giudice del dibattimento, che deve valutare "ex ante", prima di accordare la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., la effettiva inutilità del passaggio al dibattimento, e ha così ribadito la vera funzione, incentivante e deflattiva ad un tempo, del rito abbreviato, praticabile solo se si è di fronte ad un processo definibile allo stato degli atti.
Per altro, allo stato attuale, l'art. 4 ter della legge n. 144/2000 di conversione del D.L. n. 82/2000 elimina ogni residuo dubbio sulla infondatezza della richiesta avanzata da alcuni ricorrenti. La disciplina transitoria contenuta nella richiamata norma, infatti, limita la possibilità, in relazione specificamente ai processi penali in corso riguardanti reati uniti con la pena L'ergastolo, di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente disciplina L'istituto, alle sole fasi di merito, siano esse di primo grado, di appello o di rinvio, senza fare menzione alcuna del giudizio di cassazione. Ciò comporta che, in sede di legittimità, restano immutate le regole, secondo cui la giuridica correttezza della decisione oggetto di ricorso e L'iter processuale seguito per giungere alla stessa non può che essere sindacata alla stregua della legge processuale L'epoca e non di quella eventualmente sopravvenuta (concreta applicazione del principio "tempus regit actum" che non si pone in contrasto con alcun precetto costituzionale.
Nè sussistono dubbi di costituzionalità L'art. 4 ter della legge n. 144/2000. Rileva, al riguardo, la Corte che la disciplina processuale del rito abbreviato è certamente caratterizzata da innegabili riflessi di natura sostanziale, visto l'effetto premiale, su piano sanzionatorio, per l'imputato, il che induce istintivamente a pensare a situazioni che, pur simili nella loro struttura sostanziale, finiscono per soggiacere a regole processuali diverse, in dipendenza di eventi meramente casuali. In realtà, però, il riverbero che l'operatività di un istituto processuale può avere su una situazione sostanziale non è idoneo ad annullare o a svilire la connotazione tipicamente processuale dello stesso istituto, nella specie il giudizio abbreviato. Non va sottaciuto che l'effetto sostanziale della riduzione di pena che a tale giudizio consegue è in stretto e includibile rapporto di dipendenza con una precisa scelta processuale, praticabile solo nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, nel codice di rito. Se, quindi, si è di fronte a norme processuali, le stesse non possono essere soggette al principio "tempus regit actum", senza che ciò significhi lesione alcuna dei principi costituzionali, e, segnatamente, del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 Cost. o del diritto di difesa fissato dall'art. 24 Cost.. Nè è legittimo fare leva sulla norma L'art. 2, co. 3, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, per sostenere la retroattività della sopravvenuta, più favorevole normativa in materia di giudizio abbreviato, e ciò e per la semplice ragione che tale normativa non integra il concetto di "legge penale", dovendosi per tale intendere solo quella il cui contenuto incide direttamente sul precetto o sulla sanzione.
Conclusivamente, il principio cui soggiace la normativa in esame altro non è che l'applicazione alla materia processuale della regola generale della irretroattività di ogni legge, stabilita dall'art. 11, co. 1, delle disposizioni sulla legge in generale.
2 - Manifestamente infondata è la sollevata questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., L'asserita non operatività, nella fattispecie in esame, della c.d. moratoria feriale (art. 240 bis disp. Att. C.p.p.). Ed invero, la sospensione disciplinata dall'art. 240 bis disp. att. c.p.p., non opera, nei procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata, limitatamente ai "termini delle indagini preliminari", in essi ricompresi quelli inerenti ai procedimenti incidentali "quoad libertatem", dato il legame di causalità necessaria tra le indagini e le misure cautelari. La moratoria feriale, invece, opera per gli altri termini procedurali (salve le eccezioni di cui al 3^ co. L'art. 240 bis), sicché, posto che la notifica L'avviso di deposito della sentenza risulta essere avvenuta in periodo feriale (28/08/00), fuori luogo è la doglianza di una restrizione di fatto, nella specie, del termine per impugnare. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, ai fini che qui interessano, tra imputati di criminalità organizzata e imputati di reati diversi: gli uni e gli altri versano nella stessa condizione, agli uni e agli altri è assicurato il diritto di impugnare, quale espressione del diritto di difesa, nello stesso termine di legge. La circostanza che chi ha sollevato la questione non si sia avvalso, così come avrebbe potuto legittimamente fare, della sospensione dei termini feriali, per proporre impugnazione, è ascrivibile ad una libera scelta interpretativa (errata) L'interessato, la quale, in quanto tale, non ha pregiudicato, e non poteva comunque pregiudicare, il diritto di difesa.
3 - Sulle eccezioni in rito sollevate dalla difesa di CC MA. a) La metodologia espositiva della sentenza impugnata, che affronta prima il merito della vicenda processuale e poi le proposte questioni in rito, che avrebbero dovuto avere precedenza nella trattazione, può non essere condivisibile sul piano della conseguenzialità logica, ma certamente non è causa di nullità della sentenza medesima.
b) L'esercizio L'azione penale è avvenuto legittimamente ad opera della D.D.A., essendo il procedimento iniziato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 367/91 (art. 15/1^), istitutivo del P.M. Distrettuale.
c) Non si è verificata alcuna nullità del rinvio a giudizio, disposto dal GUP distrettuale, posto che, a norma L'art. 328/1 bis c.p.p., così come autenticamente interpretato dall'art. 4 bis D.L. n. 82/00, tale giudice era ed è funzionalmente competente a provvedere, trattandosi di procedimento per delitti di criminalità organizzata. Ma anche a volere prescindere dalla richiamata interpretazione autentica, non va sottaciuto che la distinzione tra GIP e GUP, prima della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 51/98, sebbene corretta, non andava oltre l'aspetto funzionale, in quanto entrambi, pur nella peculiarità delle funzioni loro rispettivamente attribuite, erano espressione dello stesso ufficio giudiziario, di quell'unico organo giurisdizionale monocratico, denominato dal codice "giudice per le indagini preliminari", costituito all'interno degli uffici giudicanti con il procedimento tabellare di cui all'art. 7 bis R.D. n. 12/41 (ordinamento giudiziario) e istituzionalmente preposto a provvedere sulle specifiche richieste delle parti nel corso delle indagini preliminari. Manifestamente infondata fu già ritenuta in passato la questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche che ignoravano il GUP, non lo istituivano, ne' espressamente lo diversificavano dal GIP (cfr. Cass. SS.UU. 12/2/1998, Di AT rv. 209604; C. Cost. Ord. 2/11/1995 n. 481). Nè può essere, infine, validamente introdotta in questa sede la questione L'incompatibilità del giudice che, nello stesso procedimento, ha esercitato le funzioni di GIP e di GUP, incompatibilità normativamente prevista dal comma 2 bis L'art. 34 c.p.p., comma inserito dall'art. 171 D. Lgs. n. 51/98, in vigore solo da epoca successiva alla celebrazione L'udienza preliminare relativa al presente procedimento. In ogni caso, un'eventuale situazione di incompatibilità avrebbe dovuto trovare spazio nell'ambito della procedura di ricusazione, che, nel caso specifico, non risulta essere stata attivata.
d) Nessuna nullità L'attività processuale espletata nelle udienze del 15 e 16 gennaio 1966 si è verificata. È vero che, in tali udienze, si procedette in contumacia del CC, che però era stato arrestato, per altri fatti, in data 15/01/1996 ed era venuto a trovarsi, quindi, in una situazione di impossibilità a comparire, ma è anche vero che il Giudice procedente ignorava lo stato di restrizione L'imputato e, venutone a conoscenza solo in data 16/01/1996, sospendeva il dibattimento, che rinviava al giorno 22 successivo, disponendo la traduzione L'imputato, che, però, rinunziava a comparire. Corretto, pertanto, è stato l'iter procedurale e il contraddittorio è stato puntualmente assicurato. e) Nel giudizio di Corte d'Assise, l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento è giustificata dalla necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire all'occorrenza, il giudice popolare effettivo, assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza L'oggetto del giudizio, sicché va esclusa la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, segnando solo la chiusura del dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è inibita la presenza partecipata alla Camera di Consiglio dei giudici aggiunti. Il 2^ comma L'art. 26 della legge n. 287/51, infatti, testualmente prevede che la sostituzione dei giudici popolari effettivi con quelli aggiunti "non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento". Non risulta che alla deliberazione della sentenza di primo grado abbiano partecipato giudici popolari in aggiunta a quelli effettivi, che compaiono nell'epigrafe della relativa sentenza.
f) Va esclusa qualunque nullità del decreto di citazione in appello, considerato che questo contiene ogni elemento utile, ivi compresa l'indicazione della impugnazione proposta dal P.M. avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, per porre l'imputato nella condizione di conoscere limiti del giudizio di secondo grado. Gli unici requisiti richiesti per la validità del decreto di citazione in appello sono quelli previsti dalle lettere a), f), g) del 1^ comma L'art. 429 c.p.p., tutti presenti nel decreto emesso nei confronti del CC. La conoscenza dei termini specifici L'appello proposto dal P.M. viene assicurata dalla notifica del gravame medesimo, ex art. 584 c.p.p., notifica puntualmente eseguita nel caso in esame. g) Il ricorso proposto dal P.M. è, in tesi, ammissibile, non potendosi condividere l'assunto secondo cui la c.d. moratoria feriale non opererebbe anche a vantaggio del detto organo, ma solo a vantaggio di difensori degli imputati o altre parti private. La formulazione della normativa in tema di sospensione dei termini feriali non prevede posizioni differenziate. Non è, inoltre, causa L'inammissibilità L'impugnazione proposta dal P.M. il fatto che, in sede di attestazione L'avvenuta presentazione del gravame, sia stata omessa, da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione, l'indicazione, prevista dall'art. 582/1^ c.p.p., della persona che ha provveduto alla presentazione stessa, quando la chiara intestazione L'atto di impugnazione, (recante, nella specie, "Procura Generale della Repubblica presso la C.A. di Taranto") non lascia dubbi circa l'avvenuta identificazione di detta persona. Tutto ciò, a prescindere da quanto si dirà in seguito circa l'infondatezza del ricorso del P.M..
4 - Infondata è la doglianza, dedotta dal ricorrente BA, con la quale si è insistito sulla inammissibilità L'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di primo grado e con riferimento al capo di imputazione sub C1 (in ordine a tale capo v'è stata condanna in appello). La causa di inammissibilità risiederebbe nella genericità dei motivi a suo tempo articolati. Devesi, al contrario, sottolineare che le censure mosse sul punto alla sentenza assolutoria di primo grado, in quanto ponevano in discussione la corretta valutazione del materiale probatorio acquisito ed evidenziavano la mancata presa in esame di alcuni elementi sintomatici di responsabilità, puntualmente indicati, non sono affatto generiche e si sono rivelate, anzi, idonee ad attivare i poteri di rivalutazione della prova da parte del Giudice d'appello.
5 - Sulla dedotta inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche in data 8/1/1990 sulle utenze intestate alla "PU Carni" e a Maggio Addolorata, osserva la Corte che, come esattamente si è precisato nella sentenza impugnata, non si è in presenza di intercettazioni preventive, prive di ogni valore ai fini processuali, bensì di una attività di captazione ex art. 266 c.p.p. richiesta direttamente dal P.M. procedente e regolarmente autorizzata dal GIP nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 267 stesso codice. I relativi decreti autorizzativi, pur motivati "per relationem", devono ritenersi legittimi, avendo il GIP recepito e fatto proprie le ragioni, indicate nella richiesta, che giustificavano la violazione della riservatezza delle conversazioni (sulla legittimità della motivazione "per relationem", cfr. Cass. S.U. 21/9/00, Primavera).
6 - L'acquisizione della documentazione relativa all'importazione dal Sud America delle pelli di coccodrillo, nelle quali era occultata la cocaina, acquisizione disposta con ordinanza 22/5/95, è legittima e ben ha fatto il giudice di merito a utilizzare tale documentazione a sostegno L'apparato argomentativo sul quale riposa la relativa decisione. Deve escludersi, infatti, che l'art. 493 c.p.p., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione all'esibizione di documenti e all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p., rimanendo escluse quelle prove già costituite al di fuori del processo, quali le prove documentali;
unica condizione all'ammissibilità L'acquisizione di documenti dopo l'esposizione introduttiva è quella di garantire alle altre parti il diritto di esaminarli.
Ciò posto, va rilevato che l'acquisizione della citata documentazione da parte del giudice di primo grado avvenne, facendo leva sullo strumento di cui all'art. 507 c.p.p. e dopo aver assicurato le condizioni di fatto per un reale e sostanziale contraddittorio tra le parti.
7 - Non ha pregio neppure la dedotta nullità L'attività istruttorio espletata in Germania, a mezzo di rogatoria, per l'acquisizione della testimonianza di SI AN in relazione all'omicidio di SI OL e reati connessi.
Si è sostenuto che, essendosi proceduto, al di là delle apparenze formali all'assunzione diretta del mezzo istruttorio da parte L'autorità giudiziaria italiana (componente togata della Corte di Assise, affiancata dal P.M. e dal difensore L'imputato) su territorio straniero, la relativa attività è affetta da nullità assoluta (artt. 178 lett. a e 179 c.p.p.), perché promanante da organo privo di potere giurisdizionale su quel territorio;
che, anche a volere ritenere che si è in presenza di una rogatoria "concelebrata", non si sfugge comunque alla sanzione della nullità per difetto di costituzione del giudice, posto che all'atto aveva partecipato la solo componente togata della Corte d'Assise; che si era quindi violato il principio della immutabilità del giudice, perché, in sostanza, una parte del dibattimento si era svolta dinanzi a collegio giudicante in composizione anomala;
che, in ogni caso, le risultanze della rogatoria non erano state formalmente riversate in atti, attraverso la lettura dinanzi alla Corte d'Assise nella sua completa composizione;
che, infine, il vizio che affligge il mezzo istruttorio assunto per rogatoria si riverbera sulla utilizzabilità dello stesso mezzo, date le previsioni normative della legge 5/10/2001 n. 367 (artt. 9, 13 e 18). Le esposte censure sono prive di fondamento.
È opportuno chiarire, in punto di fatto che:
- la Corte d'Assise di Taranto sollecitò, a mezzo rogatoria, l'Autorità giudiziaria tedesca, perché procedesse all'escussione del teste SI AN;
- la richiesta fu accolta e fu autorizzata la partecipazione all'atto istruttorio di rappresentati L'Autorità giudiziaria italiana;
- il giudice della Pretura di Rheinbach dette corso, in data 24/1/1997, all'espletamento delle prova testimoniale richiesta, presenti la componente togata della Corte d'Assise, il P.M. e la difesa L'imputato, ai quali fu consentito proporre domande al teste;
- di tutte le operazioni fu redatto regolare verbale in lingua tedesca con l'ausilio di interprete.
Ciò posto, non v'è dubbio che, per quanto è dato evincere dagli atti, non si è in presenza di una forma di assunzione diretta L'atto istruttorio su territorio straniero, ma di una rogatoria c.d. "concelebrata", atteso che l'espletamento della prova, pur con la partecipazione assentita di rappresentanti L'Autorità giudiziaria richiedente, fu comunque mediato dal giudice tedesco nel rispetto della "lex loci", come agevolmente si evince dalla presenza, alla redazione L'atto, di un interprete tedesco-italiano, nonché dalla circostanza che il relativo verbale venne redatto in lingua tedesca e sottoscritto dal giudice della Pretura di Rheinbach. Tali modalità di espletamento della rogatoria sono in linea con le previsioni della Convenzione Europea di assistenza giustizia in materia penale(Strasburgo 20/4/59, resa esecutiva in Italia con legge 23/2/61 n. 215) e L'Accordo aggiuntivo stipulato con la Germania
il 24/10/1979 e reso esecutivo con legge n. 969/84 (art. 4^). Proprio perché si è in presenza di rogatoria concelebrata, che presuppone l'esercizio del potere giurisdizionale solo da parte del giudice straniero, il quale media l'eventuale intervento degli organi della Parte richiedente, deve escludersi, per questi, qualunque carenza di potere giurisdizionale su territorio estero, per il semplice fatto che difetta il relativo esercizio, con la conseguenza che non è a parlarsi di nullità assoluta ex artt. 178 lett. a e 179 c.p.p.. La partecipazione del giudice italiano all'esecuzione L'atto, infatti, non determina alcun esercizio di potere giurisdizionale, sicché, in presenza del consenso L'autorità locale e del rispetto delle modalità di trasmissione della rogatoria (mai contestati), non sussiste alcun divieto alla concelebrazione e alla utilizzazione dei risultati della stessa.
Non va sottaciuto, inoltre, che l'atto istruttorio risulta essere stato assunto, pur nel rispetto della lex loci, con la piena osservanza del principio del contraddittorio, nel senso che venne assicurato ampio spazio alla difesa L'imputato, secondo le regole previste anche dal nostro codice di rito.
L'utilizzabilità delle prove assunte nel rispetto della lex loci e delle garanzie di difesa, nonché l'utilizzabilità L'esame testimoniale condotto dal giudice, sia pure nell'esercizio di una funzione di mediazione, non possono essere poste in discussione, dal momento che anche nel nostro sistema processuale tale organo può, ove esigenze di giustizia lo richiedano, disporre l'assunzione di mezzi di prova (cfr. art. 507 c.p.p.). In tema di rogatorie soggette a convenzioni internazionali, peraltro, può porsi concretamente un problema di utilizzabilità della prova assunta all'estero, solo se sussista incompatibilità con i principi fondamentali L'ordinamento italiano, da non identificare con tutto il complesso delle regole dettate dal codice di rito, costituendo l'adesione al Trattato un implicito riconoscimento della diversità dei singoli ordinamenti processuali e L'impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i diversi sistemi, in armonia con il principio di prevalenza delle norme pattizie su quelle interne riconosciuto dall'art. 696 c.p.p.. Nè la recente normativa in tema di rogatorie (legge n. 367/01), che ha modificato gli artt. 696, 727, 729 c.p.p., prevedendo anche un effetto retroattivo del "novum", spiega alcuna concreta incidenza sul caso in esame. Ciò, perché, come si è già detto, essendo stata la rogatoria espletata in piena aderenza alla disciplina pattizia di cui alla Convenzione di Strasburgo del 1959 e all'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e la Germania del 1979, non si pone alcun problema di inutilizzabilità del mezzo di prova acquisito.
Non sono ravvisabili altre violazioni idonee a compromettere l'utilizzabilità L'atto, sotto il profilo del rispetto dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza, posti a presidio del dibattimento penale.
Ed invero, non può convincentemente sostenersi che la prova testimoniale di cui si discute sia stata acquisita dinanzi ad un Collegio giudicante non costituito regolarmente (amputato della sua componente popolare), perché l'acquisizione formale, come si precisato, avvenne in sede di rogatoria, ad opera del giudice tedesco e la presenza della componente togata della Corte d'Assise all'assunzione L'atto non ebbe alcuna valenza giurisdizionale. Per contro, l'acquisizione del mezzo di prova agli atti del presente procedimento avvenne in un momento successivo, quando cioè l'esito della rogatoria venne posto a disposizione L'Organo giudicante in sede dibattimentale, che lo versò in atti, ne dispose la traduzione e ne dette lettura, senza alcuna opposizione delle parti processuali. È sufficiente riassumere quanto emerge dai verbali di dibattimento, per rendersi conto L'esattezza di quest'ultima affermazione:
all'udienza del 22/10/96, "in attesa L'espletamento L'erogatoria ..." si dispone la "separazione della posizione del CCardi ... relativamente a reato di omicidio in danno di SI OL"; all'udienza del 28/1/1997, a rogatoria già espletata, "il testo della deposizione in lingua tedesca" venne depositato ed acquisito al fascicolo del dibattimento, "non opponendosi le parti", e venne disposta perizia per la traduzione degli atti della rogatoria;
all'udienza del 4/2/97, venne acquisita la traduzione;
all'udienza del 17/2/97, ritenuta completa di istruttoria, si dette lettura di "tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, nulla opponendo le parti" e si dispose la riunione al procedimento principale a carico di MO più altri, dal quale il procedimento a carico del CCardi era stato in precedenza separato, fissandosi, per la discussione l'udienza L'1/3/97. È la Corte d'Assise nella sua integralità che ebbe quindi ad acquisire, mediante lettura, gli esiti del mezzo istruttorio espletato per rogatoria e a valutarli ai fini della decisione adottata.
8 - Nessuna incidenza può spiegare sulla valenza del materiale probatorio relativo alla vicenda L'importazione di cocaina dal Sud America la circostanza che l'attività di polizia giudiziaria svolta dal LE e dal Quinto si fosse articolata in palese violazione della disciplina di cui all'art. 84 ter della legge n. 685/75 (mancata autorizzazione al ritardo del sequestro di sostanze stupefacenti). Nella specie, infatti, non viene in considerazione il sequestro dello stupefacente mai ritrovato bensì assumono rilievo le deposizioni testimoniali dei citati ufficiali di p.g. su circostanze di fatto da loro direttamente percepite, nell'ambito di una attività di indagine espletata sulla base di alcune segnalazioni confidenziali. Si è di fronte, quindi, ad un problema di attendibilità o meno delle dette deposizioni la cui valutazione non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
9 - Con riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nucleo centrale del materiale probatorio utilizzato dalla decisione impugnata, si è invocata l'immediata operatività delle disposizioni contenute nel nuovo testo L'art. 64, co. 3 e 3 bis, c.p.p., che impongono, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, precisi avvertimenti alla persona indagata o imputata, prima che la medesima venga sottoposta ad interrogatorio. Si tratterebbe di regola in tema di formazione della prova che la disposizione transitoria L'art. 26, co. 5, della legge n. 63/01 non cristallizzerebbe in quella vigente all'epoca della decisione di merito come, invece, espressamente disposto per la regola di valutazione. In virtù di tale tesi si è eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, senza il previo triplice avvertimento imposto dall'art. 64 richiamato.
Anche tale questione è priva di pregio, come già si è avuto modo di sottolineare in precedenti decisioni di questa Suprema Corte (cfr. cass. Sez 6^ 219/01, Di Grusa;
cass. Sez. 1^ 16/10/01, Calafato). Il significato della disposizione transitoria di cui all'art. 26/5^ legge n. 63/01 è palesemente quello di non derogare al principio "tempus regit actum" e alla regola generale che attribuisce alla Corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex post della corretta interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice di merito. Stabilire, infatti, che "alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse" non può avere altro significato che le prove legittimamente acquisite al dibattimento e già utilizzate ai fini della deliberazione di merito devono essere valutate secondo le regole vigenti al momento in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr. citata sentenza Sez. 6^ Di Grusa). La citata norma transitoria, pur facendo riferimento letterale alle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni di merito, va interpretata nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove disposizioni in materia di inutilizzabilità della prova dichiarativa. In sostanza, le modalità di acquisizione sono quelle vigenti al momento in cui l'effetto acquisitivo si è realizzato, al pari di quanto previsto dal 3^ comma del citato art. 26 per i processi colti dalla riforma prima ancora della definizione del giudizio di merito. Anche qui accade che le dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento restano tali e sono valutate dal giudice di merito, di primo grado e di appello, "a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500 del codice di procedura penale". Pur nella sua specificità il 4^ co. L'art. 26 conferma che le regole di formazione della prova sono sempre quelle in cui la stessa si è realizzata, mentre sono solo quelle di valutazione ad essere diverse e per le quali si tiene conto se l'acquisizione si sia avuta prima o dopo il 25/2/00, data in cui è entrata in vigore la disciplina transitoria costituzionalmente imposta dall'art. 2 legge cost. n. 2/99 (cfr. sempre Sez. 6^, Di Grusa).
D'altra parte, alla stessa conclusione questa Corte pervenne quando fu chiamata ad esprimersi sulla disposizione di cui all'art. ¬^ del D. legge n. 2/00. Anche in quel caso, si precisò che, in base alla disposizione transitoria, l'applicazione delle norme sull'acquisizione probatoria si esauriva nella fase di merito e che in sede di legittimità si doveva accertare solo il pregresso corretto uso di tali norme (cfr. Cass. Sez. 6^ 17/4/00, Francica). 10 - Altro problema dibattuto è quello del concorso materiale tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quello di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90. Il reato di associazione per delinquere previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90 ha natura diversa dalla fattispecie legale disciplinata dall'art. 416 bis c.p.. Anche se entrambe le ipotesi delittuose costituiscono reati plurisoggettivi, rientranti nella categoria dei reati associativi, la prima presenta come elemento differenziale una finalità specifica di traffico reiterato ed esclusivo di stupefacenti. Le due fattispecie legali costituiscono autonome figure criminose, anche in considerazione del bene giuridico rispettivamente tutelato, ed è quindi ammissibile il concorso tra reati stessi, ogni volta che ricorrano gli elementi costitutivi di ciascuno di essi. Invero, nel caso particolare di un'associazione mafiosa che, con il caratteristico apparato organizzativo diffuso fondato sull'intimazione, assoggettamento ed omertà, si ponga come oggetto del programma criminoso il traffico degli stupefacenti, la condotta ricade sia sotto la previsione L'art. 416 bis c.p., che sotto quella della norma di cui all'art. 74 L.S.. La particolarità della fattispecie concreta ipotizzata sta nel fatto che il concorso formale avviene fra due reati che non sono in rapporto di specialità, trovandosi le due norme incriminatrici in un rapporto di specialità reciproca: trattasi di una situazione anomala dovuta ad una carenza di coordinamento tra le due norme, ma ciò non autorizza ad escludere la sussistenza del concorso tra le due diverse fattispecie, posto che un'associazione di tipo mafioso, anche se fosse esclusivamente finalizzato alla produzione e al traffico di stupefacenti, presenterebbe comunque quell'ulteriore programma di delinquenza "minimale", in termini di violenza e di minaccia, che caratterizza l'apparato strutturale di questo tipo di associazione criminale. I reati in questione tutelano beni giuridici diversi: quello ex art. 416 bis l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale di un'organizzazione svolgente attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura L'associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
quello ex art. 74 la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione.
È evidente che il concorso tra due figure criminose ricorre solo quando i due fenomeni associativi non sono perfettamente sovrapponibili l'uno all'altro, nel senso che ciascuno conserva, anche sotto eventualmente il profilo soggettivo, una propria autonomia: la mera partecipazione all'associazione mafiosa, che tra i suoi molteplici scopi ha anche il traffico di droga, non implica automaticamente la partecipazione al sodalizio ex art. 74, la cui configurazione comporta autonomia di struttura e di valore. Ciò posto, osserva la Corte che il giudice di merito, con motivazione esaustiva e logica, ha dimostrato resistenza, nell'ambito del più vasto organismo di stampo mafioso facente capo ai MO, di una struttura associativa dedita specificamente al traffico di sostanze stupefacenti, la cui genesi e successiva operatività si affiancarono al più vasto organismo e ne rappresentarono un settore specializzato, dotato di propria autonomia.
Il traffico di droga, infatti, ebbe un primo impulso nel 1987 per iniziativa di UD MO, coadiuvato da CI OR, OS TU e ES ZZ. In quel periodo, RD e NF MO erano detenuti. Una volta scarcerati costoro, UD MO, ES ZZ e CI OR caddero in disgrazia, perché sospettati di essersi appropriati di ingenti somme di denaro, tanto che il OR e il ZZ vennero uccisi, mentre UD MO (fratello di RD NF) venne risparmiato, per ragioni di solidarietà familiare, ma fu comunque estromesso dalla gestione del traffico di droga. Emersero quindi, in tale settore le figure di MO NI, RG GI e IN PU;
quest'ultimo dette al settore un impulso imprenditoriale ed entrò in contatto con personaggi della 'ndrangheta calabrese. Dopo la morte di MA CI (madre dei MO), fornitore delle sostanze stupefacenti divenne anche SA AN entrato a pieno titolo nel clan dei fratelli RD e NF MO, il quale cercò di riorganizzare il clan, assegnando a ciascun gruppo di uomini compiti e ruoli specifici nei vari settori. Una volta iniziata la "guerra" di mafia tra gruppi contrapposti, l'esigenza di incrementare il traffico di droga divenne sempre più pressante, perché era necessario procurarsi maggiori fonti di guadagno. Nel 1991, vennero strette alleanze con la famiglia degli ES e con il clan di AN Di RI.
Il territorio tarantino venne così suddiviso in zone di influenza:
agli ES la Salinella, ai Di RI la città nuova, a NC RI la città vecchia, i quartieri PA VI e Tamburi;
nella parte orientale della provincia operava IN PU, coadiuvato da SA De LU, e in quella occidentale SS OZ e il suo gruppo. I CO esercitavano il dominio su CR e zone limitrofe. La droga, attraverso i vari canali di rifornimento facenti capo a IE, SA, AN, De IS, D'Introno, affluiva in ingenti quantitativi e consentiva elevati guadagni. Tale quadro, emergente dalle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, è chiaramente concludente circa la sussistenza di una struttura associativa stabilmente dedita al traffico di stupefacenti, e quindi la configurabilità L'ipotesi criminosa ex art. 74 D.P.R. n. 309/90, autonoma ed in concorso con quella ex art. 416 bis c.p..
11 - Motivo comune a tutti i ricorrenti è il mal governo della regola dettata dall'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione della prova, integrata essenzialmente da propalazioni di coimputati o imputati di reati connessi, nonché il vizio di motivazione in punto di mancata affermazione di responsabilità (impugnazione P.M.) o di affermazione di responsabilità (impugnazione imputati). Si è, in particolare, dedotto la mancata valutazione L'attendibilit' intrinseca dei collaboranti, la contraddittorietà delle loro dichiarazioni, la mancata individuazione di validi riscontri esterni a tali dichiarazioni.
Osserva la corte che la sentenza impugnata ha correttamente enunciato i principi metodologici in tema di valutazione della prova, costituita da dichiarazioni auto ed etero accusatorie di collaboratori di giustizia, e, in linea di massima, ha fatto buon governo della "regula iuris" di cui al 3^ comma L'art. 192 c.p.p.. Il giudice territoriale, invero, ha valutato approfonditamente l'attendibilità intrinseca di ogni singolo collaborante e ha dato conto diffusamente delle ragioni poste a base di tale conclusione, offrendo una logica spiegazione, ancorata a precisi dati fattuali, del percorso di maturazione di ogni singola scelta collaborativa. In presenza, poi, di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rivenienti da soggetti compresi tra quelli indicati nel comma 3^ L'art. 192 c.p.p., si è posto il problema della sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, caratterizzanti tali dichiarazioni sia al loro interno che nel confronto fra esse, ed è pervenuto alla corretta conclusione che ciò, di per se, non comporta il venire meno della loro sostanziale affidabilità, posto che, con adeguata e logica motivazione, ha dimostrato la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali. Superato il vaglio di attendibilità intrinseca, il giudice di merito si è fatto carico di individuare i riscontri esterni, rappresentati da convergenti dichiarazioni di altri collaboranti su dati fattuali essenziali riferibili alla persona accusata, non trascurando di apprezzare con particolare vigore le dichiarazioni accusatorie "de relato", la cui valenza è stata verificata non solo con riferimento all'attendibilità del suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria L'accusa.
Sulla base L'esposta regola metodologica, la Corte territoriale ha seguito, come si è detto, un percorso argomentativo adeguato e logico, che, in quanto tale, è idoneo a confrontare le conclusioni alle quali è pervenuta, fatta eccezione per la posizione di RC US, di cui si dirà in seguito.
12 - Privo di fondamento è il ricorso del Procuratore Generale avverso la pronuncia assolutoria di GA OL, CC VA, CC MA, RC AN e BA RL dai reati precisati innanzi e come rispettivamente ancora ascritti. La sentenza impugnata, invero, in linea con la premessa metodologica, riposa su una intelaiatura argomentativa assolutamente adeguata ed immune da vizi logici, la quale evidenzia l'incertezza, la contraddittorietà e, quindi, l'inaffidabilità del materiale probatorio acquisito, inidoneo a supportare una pronuncia di colpevolezza degli imputati in ordine agli illeciti oggetto del gravame pubblico (cfr. pgg. 890-891 in relazione ai capi F-G; pgg. 903 e ss. in relazione al capo 2; pgg. 1029 e ss. in relazione ai capi 28-29).
Le censure articolate dall'Organo d'accusa propongono un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, sia sotto il profilo L'attendibilità dei dichiaranti, sia sotto quello della sussistenza dei riscontri, finendo col prospettare, in violazione del corretto rigore metodologico al quale è ispirata la gravata sentenza, una diversa ricostruzione dei fatti. La valutazione circa l'attendibilità dei dichiaranti e la valenza dei riscontri deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, che, su tali punti specifici, non è in corso in alcun vizio di manifesta illogicità e ha fatto corretto uso della normativa legale. 13 Fondato è il ricorso di RC US.
Ed invero, la pronuncia di colpevolezza di costui non è supportata da sufficienti elementi di prova, al di la delle generiche dichiarazioni "de relato" di alcuni collaboranti, che avevano fatto riferimento a RC US, come la persona della quale ci si era avvalsi, per l'importazione della partita di cocaina dal Sud America. Tali dichiarazioni, rese da AN, PU, MO NF e Di RI AN, pur riscontrandosi tra di loro, rimangono estremamente generiche e vaghe circa l'effettivo ruolo svolto nella vicenda dello RC US e mal si conciliano con quanto emerge dalla documentazione di viaggio relativa alla importazione delle pelli di coccodrillo, nella quali era occultata la droga. I predetti dichiaranti meritano certamente ampia credibilità limitatamente a quella parte del loro racconto relativo a circostanze direttamente percepite, le quali attengono, però, alla fase della vicenda svoltasi sul territorio nazionale, vale a dire lo smercio della droga;
ciò, peché le propalazioni a riguardo sono più specifiche e risultano essere riscontrate, oltre che reciprocamente, anche da altri elementi fattuali, quali il contenuto di testimonianze circa il trasporto della cocaina da Roma a Taranto e la sua successiva divisione tra vari soggetti, per la collocazione sul mercato. Non altrettanto può dirsi per quella parte del racconto relativo a situazioni non direttamente vissute: sull'effettivo e concreto ruolo svolto da RC US, i collaboranti avevano riferito per sentito dire e per deduzione logica, mai per cognizione diretta. La circostanza che lo RC, all'epoca dei fatti, si trovasse in Santo Domingo non costituisce riscontro qualificante alle dichiarazioni dei collaboranti: trattasi di elemto generico, che non riscontra il ruolo L'imputato nella operazione di importazione, perché non si concilia con le risultante della documentazione di viaggio della merce. L'aereo con il carico di pelli di coccodrillo, infatti, parti da Arruba, nelle Antille Olandesi, il 13/1/1990 e fece scalo a Santo Domingo. La merce fu trasbordata dall'aereomobile sul quale si trovava su altro di diversa compagnia di bandiera (Iberia). Il diverso aereo proseguì per Roa, dove giunse in data 16/1/1990. Ciò posto, non è dato vedere alcun collegamento tra l'imputato e la spedizione della citata merce da Arruba, con destinazione la inesistente ditta "Sud Pelli" di Taranto. Il sostenere che solo in Santo Domingo si sarebbe verifica l'introduzione delle pelli, ad opera di RC US, della cocaina è mera congettura, non supportata dal benché minimo elemento indiziario.
Non va sottaciuto, inoltre, che allo RC US non risulta contestata neppure la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, sicché non può farsi leva sulla sua qualità di "associato", per esaltare la sua posizione soggettiva nell'operazione d'importazione della cocaina, alla quale era certamente interessata l'associazione.
L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di RC US per non aver commesso il fatto. Va disposta, conseguentemente, l'immediata liberazione del predetto, se non ristretto per altra causa.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. 14 - Inammissibili vanno dichiarati i seguenti ricorsi, perché o sono generici o deducono censure in fatto o - comunque - sono manifestamente infondati.
- La doglianza di AN SA si incentra sulla misura della pena e, in particolare, sulla mancata applicazione, nella sua massima estensione, L'accordata attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203/91. La scelta sanzionatoria, in quanto frutto di un corretto e motivato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non evidenzia vizi di legittimità.
- Il ricorso di OV NC è generico, perché le censure articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non contengono alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato, sicché non consentono a questa Corte di individuare i rilievi proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato.
- Il ricorso di NO EL propone censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, il che non è consentito in questa di legittimità.
- Generico è il ricorso di AL AN, che non tiene conto delle convergenti dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dai collaboranti ES LU, AR, Di CO, MO NF, Di RI AN e PU e censura la sentenza senza prendere in esame la valenza di tali fonti di prova.
- Manifestamente infondato è il ricorso di NO NC che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al concorso tra il reato associativo ex art. 416 bis c.p. e quello ex art. 74 D.P.R. n. 309/90. Ciò, per le ragioni già innanzi esposte. Quanto alla mancata concessione L'attenuante di cui all'art. 73/7^ D.P.R. n. 309/90, rileva la Corte che, pur non potendosi condividere la motivazione sul punto della sentenza impugnata (non si è concessa l'attenuante, perché incidente, intesi, solo sul reato c.d. satellite), il corrispondente motivo di ricorso si appalesa generico, perché non enuncia neppure le ragioni in forza delle quali ricorrerebbero i presupposti di operatività della citata norma. La dosimetria della pena, infine, è frutto di una scelta discrezionale del giudice di merito, non censurabile in questa sede.
- Per lo più generico e in fatto è il ricorso di EL EL, che non tiene conto degli specifici argomenti sui quali si fonda la gravata sentenza ed entra nel merito della valutazione della prova, senza evidenziarne carenza o passaggi illogici emergenti dal testo della medesima sentenza. Sul concorso tra i due reati associativi si è già detto.
- Il ricorso di EL MA è generico, perché le censure articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non contengono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consentono a questa Corte di individuarne i rilievi proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato.
- Generico è anche il ricorso di RI MO, limitatosi ad enunciare i motivi, senza prendere in considerazione gli specifici argomenti sui quali riposa la sentenza impugnata (fll. 1661 e ss., 1669).
- Il ricorso di HI AT è prevalentemente in fatto, considerato che mira a screditare l'attendibilità dei collaboranti, nella prospettiva di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti e soprattutto un diverso ruolo del ricorrente in relazione agli addebiti mossigli. La sentenza dà adeguato e logico conto delle ragioni poste a base della pronuncia di condanna (cfr. fll. 1368 e ss., 1689 e ss.).
Sulla aggravante della premeditazione nel reato di omicidio si veda quanto si dirà in seguito. La scelta sanzionatoria è frutto di un motivato e corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Quanto alla richiesta di rito abbreviato, si richiamano le considerazioni fatte sopra.
- Manifestamente infondato è il ricorso De IS OL:
a) la circostanza L'esistenza di una sentenza irrevocabile a carico di altre persone per l'omicidio di MA CI non preclude, proprio perché trattasi di altre persone, di procedere per tale fatto anche a carico L'imputato, quale concorrente nello stesso reato;
b) l'apparato argomentativo sul quale riposa la pronuncia di responsabilità L'imputato è adeguato e logico (cfr. pgg. 763 e ss., 759 e ss. 776 e ss. 787, 788) e ad esso il ricorrente oppone altre "emergenze concrete", non meglio specificate, che lo "allontanavano ... dalla fattispecie omicidiaria contestatagli", nonché l'asserita inattendibilità dei collaboranti finendo con l'incorrere anche nella genericità della doglianza;
c) sulla prova a discarico espletata e sulla mancata escursione di altri testi a discarico, la sentenza motiva in modo logico e convincente, ed il ricorrente si limita ad affermare il contrario, senza evidenziare specifiche carenze motivazionali emergenti dal testo della sentenza;
d) la scelta sanzionatoria, risultante di un prudente uso del potere discrezionale dal giudice, si sottrae a qualunque censura di legittimità.
È vero che è stata depositata memoria difensiva a firma L'avv. Taormina che illustra in modo dettagliato e specifico le doglianze avverso la sentenza di merito, ma tale memoria non può essere presa in considerazione, data l'inammissibilità originaria del ricorso, non sanabile attraverso un atto successivo depositato oltre il termine legale per impugnare.
- Generico è il ricorso di L'QU PA, che non tiene conto degli argomenti posti a base della sentenza di condanna, nella quale si indicano le fonti di prova a carico L'imputato, da cui si evince la sua partecipazione alla associazione mafiosa, in seno alla quale rivestiva il ruolo di "responsabile del carcere" (cfr. fll. 1770 e ss.). La mancata concessione delle attenuanti generiche è motivata.
- Manifestamente infondato è il ricorso di Di RI AN. Le attenuanti generiche risultano essere state concesse. Quanto alla mancata concessione L'attenuante di cui all'art. 73/7^ DPR n. 309/90, rileva la Corte che, pur non potendosi condividere la motivazione sul punto della sentenza impugnata (non si è concessa l'attenuante, perché incidente, in tesi, solo sul reato c.d. satellite), il corrispondente motivo di ricorso si appalesa generico, perché non enuncia neppure le ragioni in forza delle quali ricorrerebbero i presupposti di operatività della citata norma. Quanto al riconoscimento del "ne bis in idem" del vincolo o della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza 5/5/93 della Corte di Appello di Lecce, va rilevato che il relativo motivo fu già proposto in appello e ad esso l'imputato espressamente rinunciò con l'effetto che non può essere riproposto in questa sede. Sul rito abbreviato, si richiamano le considerazioni sopra svolte. Altrettanto dicasi quanto al concorso tra i due resati associativi.
- Manifestamente infondato e generico è il ricorso Di RI CH. Le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 della legge n. 203/91 sono state già accordate. Quanto alla mancata concessione
L'attenuante di cui all'art. 73/7^ DPR n. 309/90, rileva la Corte che, pur non potendosi condividere la motivazione sul punto della sentenza impugnata (non si è concessa l'attenuante, perché incidente in tesi, solo su un reato c.d. satellite), il corrispondente motivo di ricorso si appalesa generico, perché non enuncia neppure le ragioni in forza delle quali ricorrerebbero i presupposti di operatività della citata norma. Non ha pregio l'eccezione di "ne bis in idem" tra i fatti di cui alla precedente sentenza e quelli di cui alla sentenza 12/7/96 della Corte di Assise di Taranto, riflettendo quest'ultima un diverso ed autonomo fenomeno associativo, che vedeva l'imputato legato da rapporti criminali con la famiglia ES e nell'ambito di un gruppo facente capo al fratello AN.
Sul concorso tra l'associazione finalizzata al traffico di droga e quella di cui all'art 416 bis c.p. si è già detto innanzi. Sul rito abbreviato si richiamano le considerazioni svolte sopra. - Il ricorso di D'NZ OR è manifestamente infondato. La sentenza impugnata motiva in modo adeguato e logico sulla ritenuta colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di associazione mafiosa e di estorsione in danno di RE e il relativo iter argomentativo non viene sminuito, nella sua valenza, dalle censure articolate in ricorso. Non risponde al vero che in ordine all'estorsione RE v'è la sola chiamata in correità del PU;
tale chiamata, infatti, è puntualmente riscontrata da numerosi altri elementi ad essa esterni (cfr. pgg. 641 e ss.). Sul rito abbreviato si richiamano le considerazione già svolte.
- Generico, confuso e assertivo è il ricorso di SC giuseppe, che non tiene in alcun conto il testo della sentenza impugnata (fll. 1466 e ss.).
- Manifestamente infondato è il ricorso di ND AN. Come si evince dalla gravata sentenza, a carico del prevenuto non v'è solo la chiamata in correità del PU, ma anche quelle di AN Di RI, di AN e di Luce, nonché la circostanza che fu sorpreso nei pressi di GI Tauro in compagnia di tale Murgolo, nel mentre si recava in Calabria per un rifornimento di droga, ed ancora il contenuto delle intercettazioni ambientali presso il magazzino del PU, elementi tutti questi che fanno da riscontro alla chiamata in correità di quest'ultimo. Sul rito abbreviato si è già detto. - Il ricorso di ON CH è generico, perché le censure articolate possaono adettarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non contengono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consento a questa Corte di individuare i rilievi proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato.
- Generico e comunque manifestamente infondato è il ricorso di AN VA. Le doglianze articolate, infatti, sono inidonee a scalfire la valenza del percorso argomentativo della sentenza impugnata, che riposa su una motivazione adeguata e logica e fa buon governo delle regole in tema di valutazione della prova. - Il ricorso di GR VI è generico, perché le censure articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non contengono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consentono a questa Corte di individuare i rilievo proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato.
- Manifestamente infondato è il ricorso di US AL. La Corte territoriale ha dimostrato, con argomenti adeguati e logici, l'inserimento del prevenuto nel clan De IS-D'NZ e la sua autonoma attività di spacciatore di droga in proprio (cfr. pgg. 1918 e s.; 1922 e ss.). Molteplici e convergenti sono le chiamate in reità o correità sul nucleo essenziale L'accusa. La doglianza sul reato associativo ex art. 74 DPR n. 309/90 è distonica rispetto alla sentenza, posto che il US è stato assolto da tale illecito.
- Il ricorso di MA UN è generico, perché le censure articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non contengono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consento a questa Corte di individuare i rilievi proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato.
- Le doglianze di AN PA costituiscono censure in fatto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, che ha delineato, in modo chiaro, logico e convincente il ruolo rivestito dall'imputato nell'ambito del clan MO (faceva parte il gruppo di "Taranto vecchia").
- Il ricorso di AR ON è in parte generico ed in parte manifestamente infondato. La motivazione della gravata sentenza in ordine ai reati associativi e a quello di favoreggiamento è adeguata e logica e non merita le censure mossele, le quali mirano a screditare l'attendibilità dei collaboranti, senza tener conto del diverso giudizio espresso al riguardo dal giudice di merito. Sulla configurabilità del concorso tra i due reati associativi si richiamano le considerazioni già svolte. La scelta sanzionatoria, in quanto frutto di un equilibrato esercizio del potere discrezionale del giudice, sfugge ad un qualsiasi controllo di legittimità. - Il ricorso di AR LU è manifestamente infondato. Correttamente la Corte di merito non ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 36 (tentativo di lesioni in danno di Di OL), perché, essendo stato ritenuto in continuazione con altri reati ed essendosi la stessa protratta fino al 1993, il relativo termine di anni 7 e mesi 6 non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza. La misura della pena inflitta, in quanto espressione di un equilibrato esercizio del potere discrezionale, non è censurabile in questa sede. Stante l'inammissibilità L'impugnazione, il giudicato sostanziale si è formato allo scadere del termine per proporre la impugnazione medesima, con l'effetto che la prescrizione del reato, in tesi maturata in pendenza del termine per ricorrere, non può essere rilevata neppure in questa sede (cfr. Cass. S.U. 22/11/00, De LU;
Cass. S.U. 27/6/01, Cavalera).
- Generico ed in fatto è il ricorso di ND RO. L'iter argomentativo della sentenza impugnata, immune da vizi logici, non è scalfito, nella sua valenza, dai dubbi e dalle perplessità solamente enunciate nel ricorso. La mancata concessione L'attenuante della provocazione è congruamente motivata dal giudice d'appello (cfr. pgg. 1551).
- Manifestamente infondato è il ricorso di LI RE. Ed invero, la Corte di merito, nel negare la concessione della sollecitata attenuante di cui all'art. 74/7^ DPR n. 309/90, ha correttamente interpretato tale norma ed ha motivatamente escluso in fatto la ricorrenza delle condizioni di operatività di detta attenuante (cfr. pgg. 2225).
- Il ricorso di IS AN è manifestamente infondato e introduce temi non dedotti in appello. Le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche sono indicate e, implicando una valutazione di merito, non possono essere censurate in questa sede. La continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già giudicati con altra sentenza irrevocabile non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. Sul concorso tra i due reati associativi si è già detto sopra. La misura della pena, determinata con equilibrato esercizio del potere discrezionale, non è censurabile in questa sede. Sull'invocato principio del "ne bis in idem", la sentenza dà congrua e corretta risposta a pag. 1998. - Il ricorso di PE EM è generico, perché le censure articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non consentono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consentono a questa Corte di individuare i rilievi proposti e di esercitare quindi il proprio sindacato. La scelta sanzionatoria, in quanto frutto di una valutazione di merito immune da vizi logici, non può essere censurata in questa sede.
- Manifestamente infondato è il motivo di ricorso col quale PA PP contesta la correttezza del procedimento valutativo della prova. La Corte di merito, invero, si è fatta carico di apprezzare motivatamente l'attendibilità dei collaboranti, limitatamente a quella parte delle loro dichiarazioni relative all'inserimento L'imputato nel sodalizio mafioso ed in quello finalizzato al traffico di droga. I due reati associativi ben possono concorrere tra loro, per le ragioni già esposte. La invocata continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza irrevocabile 21/12/1992 della Corte di Appello di Lecce, in quanto non dedotta in appello, non può essere presa in considerazione in questa sede.
Il motivo di ricorso col quale RI AL lamenta l'eccessività della pena inflittagli urta contro una motivata valutazione che il giudice di merito ha fatto al riguardo e che, in quanto non affetta da vizi logici, non può essere censurata in sede di legittimità.
- All'iter argomentativo della sentenza impugnata, immune da vizi di manifesta illogicità, EL IZ ha opposto una critica al procedimento valutativo della prova, senza, però, evidenziare vizi emergenti dal testo della decisione e rilevabili in questa sede. Sulla configurabilità del concorso tra i reati associativi si è già detto.
- I ricorsi di UC NC e US MO sono generici, perché le censure in essi articolate possono adattarsi all'impugnativa di una qualunque sentenza e non consentono alcun preciso e concreto riferimento al provvedimento impugnato, sicché non consentono a questa Corte di individuare i rilievi proposti e di esercitare il proprio sindacato.
- Il ricorso di GO CH è inidoneo ad attivare il sindacato di questa Suprema Corte sulla misura della pena inflittagli, determinata dal giudice a quo nell'ambito del suo potere discrezionale, esercitato con equilibrio. La invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p., al di la di ogni considerazione, è inapplicabile nella ipotesi in cui v'è, come nella specie, il concorso nel reato di cinque o più persone (per l'omicidio di ON MO, sono state ritenute responsabili cinque persone). - Il ricorso di GI VA propone censure in fatto all'iter argomentativo della sentenza di merito, che risulta immune da vizi di manifesta illogicità e dà conto delle ragioni che sorreggono la conclusione raggiunta. Sul rito abbreviato si è già detto. - Manifestamente infondato è il ricorso di OC RG. La permanenza del reato associativo contestatogli non può ritenersi cessata, per le ragioni già esposte dalla Corte di merito (pag. 2234), al 7/5/1991. La cessazione della permanenza va localizzata, secondo la contestazione, al 1993.
Stante l'inammissibilità L'impugnazione, il giudicato sostanziale si è formato allo scadere del termine per proporre l'impugnazione medesima, con l'effetto che la prescrizione del reato, in tesi maturata in pendenza del termine per ricorrere, non può essere rilevata in questa sede (Cass. S.U. 27/6/01, Cavalera). - Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi esaminati, consegue la condanna di ciascun ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di lire 1.000.000. 15 - I ricorsi proposti dagli altri imputati vanno rigettati. - Si sono già esaminati innanzi i motivi in diritto comuni a molti ricorrenti. Vanno quindi evitate inutili ripetizioni. - Va ora esaminato il motivo di ricorso, pure comune a molti imputati, circa la configurabilità, nei vari episodi omicidiari, L'aggravante della premeditazione.
Tale aggravante, per pacifica giurisprudenza, non si identifica con l'agire "frigido pacatoque animo", in quanto ogni delitto, per dato di comune esperienza, implica impegno e concitazione;
per l'integrazione L'aggravante, è necessario il concorso di due elementi: uno cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione ed azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso, per il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere;
l'altro ideologico o psicologico consistente nel perdurare, nell'animo L'agente, senza soluzione di continuità, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza. Cosa diversa è la preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, mentre la premeditazione va intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomo il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, una adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine. La premeditazione, quale fatto interiore non accettabile direttamente, deve essere desunta essenzialmente dalle esteriori modalità L'azione antecedente al delitto, e cioè da fatti anteriori dotati di sicuro valore sintomatico, quale l'anticipata manifestazione del proposito, la causale, la preordinazione del mezzo criminoso, la ricerca L'occasione propizia. Negli omicidi di mafia, geneticamente ricollegabili a vendette interne a un determinato gruppo o a vendette tra gruppi contrapposti, la premeditazione, salve ipotesi particolari, è una peculiarità dei medesimi illeciti, i quali implicano - di norma - un momento deliberativo preventivo da parte dei vertici del sodalizio e quindi il passaggio alla fase esecutiva, affidata a persone in grado di operare la scelta più appropriata circa i tempi e i mezzi di attuazione del "mandato" ricevuto;
in tali omicidi, anche il coimputato, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, finisce con l'acquisire piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori, con l'effetto che la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità L'altrui dolo e la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui.
La Corte territoriale, con riferimento ad ogni singolo episodio omicidiario, ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici, delle circostanze di fatto sintomatiche della contestata e ritenuta aggravante della premeditazione.
- Quanto all'infondatezza di profili particolari, diversi da quelli già esaminati, di ogni singolo ricorso, va osservato sinteticamente quanto segue.
- Quanto a AT AN, l'apparato argomentativo della sentenza impugnata è adeguato sotto il profilo dimostrativo ed è immune da vizi di manifesta illogicità. Ed invero, la Corte di merito, pur prendendo atto delle plurime versioni fornite dal PU, fonte principale d'accusa, ha concluso motivatamente per la attendibilità del medesimo, riuscendo ad enucleare, attraverso la paziente ricerca di riscontri esterni, la verità; ha ricostruito, quindi, i fatti in ogni dettaglio ed ha individuato gli elementi di riferibilità soggettiva degli stessi fatti. Con il ricorso, si contrasta tale motivazione, attraverso la prospettazione di ipotesi alternative, che, però, non evidenziano passaggi di illogicità o di carenza della motivazione medesima.
- Quanto a BI IO, la sentenza di merito fa buon governo delle regole in tema di valutazione della prova e riposa su motivazione adeguata e logica, non posta in crisi dalle censure articolate in ricorso, che si limitano a contestare la valenza delle prove acquisite e non piuttosto ad evidenziare vizi del testo della decisione che possono rilevare in sede di legittimità. La circostanza che il BI non sia stato ritenuto responsabile di alcun reato-fine non sminuisce la concludenza del materiale probatorio acquisito in relazione ai reati associativi. Il richiamo all'art. 7 della legge 203/91 è fuori luogo, perché non oggetto di contestazione. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è frutto di una negativa valutazione della personalità L'imputato, valutazione che, in quanto logica, non può essere censurata in questa sede. Correttamente si è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, stante l'implicito giudizio di pericolosità sociale espresso sul BI, in quanto organicamente inserito in sodalizi criminali;
in ogni caso, non può sottacersi che, al momento, difetta un concreto interesse al gravame su questo specifico punto, dal momento che sulla concreta operatività della misura di sicurezza, data la sua natura sostanzialmente amministrativa, non si forma il giudicato;
spetta, infatti, in base al disposto L'art, 679 c.p.p., al magistrato di sorveglianza accertare comunque la pericolosità, prima di procedere alla concreta esecuzione della misura di sicurezza disposta nel giudizio di cognizione.
- La pronuncia di condanna di OZ SS è puntualmente e logicamente motivata, con analitica indicazione delle prove a carico, vagliate sia quanto all'attendibilità della fonte di provenienza, sia quanto alla loro concludenza.
Lo stesso ricorrente, peraltro, ha precisato di aver reso, dopo la sentenza di condanna, ampia confessione in ordine agli omicidi addebitategli, anche se ne ha ricostruito diversamente la dinamica. La scelta sanzionatoria è frutto di una valutazione di merito, che non può essere censurata sotto il profilo della legittimità. - Si sottrae alle censure mosse in punto di motivazione la pronuncia di condanna di MP US. Il coinvolgimento di costui nell'omicidio di MO PO (tipico delitto di mafia) e quindi la sua partecipazione all'associazione ex art. 416 bis c.p. risultano persuasivamente dimostrate dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, il quale non evidenzia carenze o salti logici. Il ricorso mira ad offrire una diversa interpretazione degli elementi fattuali oggettivi, nella prospettiva di sminuire il quadro probatorio acquisito, ma non raggiunge l'intento di evidenziare i vizi della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione della gravata sentenza. Il riferimento ad elementi di prova sopravvenuti non può trovare spazio in questa sede. La scelta sanzionatoria, risultante di un corretto e motivato esercizio del potere discrezionale, non può essere posta in discussione sotto il profilo della legittimità.
- Quanto a NO AT, osserva la Corte che i motivi sottoscritti dall'avv. Salinari sono generici e, quindi, inidonei ad attivare il sindacato di legittimità. I motivi di impugnazione a firma L'avv. Taormina, con i quali si censura la motivazione della sentenza in punto di responsabilità, si appalesano infondati, considerato che la medesima motivazione è puntuale, adeguata e immune da vizi logici.
Il giudice di merito, infatti, ha offerto ampia e convincente spiegazione della ritenuta attendibilità del collaborante NO NC, principale fonte di accusa;
ha affrontato la dibattuta questione del "memoriale", pervenendo alla conclusione, logicamente motivata, della falsità "ideologica" del medesimo perché redatto sotto minaccia;
ha analizzato tutto il materiale probatorio, individuando precisi e inconfutabili riscontri alle propalazioni di NO NC. Anche sull'assenza dei presupposti di operatività L'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., la Corte di merito ha correttamente motivato (cfr. pagg. 1637 e ss.) sulla concreta partecipazione L'imputato anche al sodalizio di cui all'art. 74 DPR n. 309/90, la sentenza di congrua risposta a pagg. 1641 e s.. La denegata concessione delle attenuanti generiche, in quanto frutto di una scelta di merito ben motivata, non può essere posta in discussione in questa sede. - RI US: la sentenza è ben motivata e rispettosa delle regole in tema di valutazione della prova. Le plurime e convergenti dichiarazione "dirette" dei collaboranti AN, PU e NC RI e quelle "de relato" dei collaboranti Di RI AN, RI, MO NF, D'CO e AR, le quali integrano la fonte principale di prova a carico L'imputato, risultano essere state apprezzate in ogni loro risvolto e discrasie ed inesattezze pure da esse emergenti sono state spiegate logicamente e superate attraverso l'individuazione del nucleo essenziale di verità, confortato da precisi riscontri oggettivi. La partecipazione ai reati associativi, peraltro, non è stata e non è oggetto di specifica contestazione.
- La pronuncia di colpevolezza di RI AL in ordine al reato di spaccio continuato di sostante stupefacenti (capo sub C) è sorretta da argomentazioni corrette ed adeguate (convergenti dichiarazioni di più collaboranti), che hanno enucleato dalle fonti di prova raccolte solo elementi di sicura affidabilità. La scelta sanzionatoria, risultante di una valutazione di merito della gravità L'illecito e della personalità del prevenuto, si sottrae a censure di legittimità.
- La condanna di US MO riposa su un apparato argomentativo adeguato e logico: il suo coinvolgimento nel fatto di sangue (uccisione di NI e ST), condiviso sin dalla fase deliberativa ed organizzativa, è confortata da precisi elementi di fatto, che smentiscono la tesi della sua occasionale presenza al momento degli omicidi e del dolo d'impeto che avrebbe determinato la esecuzione di questi (cfr. pgg. 1389 e ss.). Il coinvolgimento negli illeciti citati, di tipico stampo mafioso, costituisce prova anche L'organico inserimento del prevenuto nei sodalizi criminali ex artt. 416 bis c.p. e 74 DPR n. 309/90; la partecipazione del predetto ai reati associativi è, per altro, supportata da elementi di prova diretta (cfr. pgg. 2181 e ss.). Il bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti in termini di equivalenza, in quanto sorretto da una valutazione di merito della personalità L'imputato, non può essere posto in discussione in questa sede. - Non merita censura alcuna la posizione di CI GR, la cui pronuncia di colpevolezza è confortata da una motivazione puntuale, adeguata e logica, che dà conto delle singole fonti di prova, ne apprezza positivamente la attendibilità, ne individua i riscontri. Sul reato associativo, tra l'altro, i motivi di impugnazione non sono specifici.
- Si sottrae a censure di legittimità la motivazione posta a base della condanna di IL UM per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di favoreggiamento, di detenzione e porto abusivi di armi: il materiale probatorio, costituito dalle propalazioni convergenti di collaboratori di giustizia, è stato apprezzato e valutato in modo adeguato e logico. Anche la misura della pena, quantificata con equilibrio, non è censurabile in questa sede.
- La responsabilità di D'RE AN in ordine al suo inserimento nel clan mafioso De IS-D'NZ è supportata da motivazione ancorata a precisi dati di fatto, rivenienti da fonti diverse di prova ed interpretati secondo canoni di non manifesta illogicità.
- I motivi di ricorso di D'CA MO, pur ponendo in evidenza la contraddittorietà del materiale probatorio acquisito, non considerano che gli elementi di prova ai quali il giudice di merito ha dato rilievo si pongono come adeguati e logici per supportare l'accusa e che nel loro nucleo essenziale più qualificante rappresentano il superamento di contraddizioni marginali e l'accreditamento della attendibilità delle propalazioni alle quali si è attribuito rilievo. Correttamente la Corte di merito ha negato la diminuente del rito abbreviato, perché mai sollecitata, e ciò a prescindere da qualunque considerazione in ordine alla sua fondatezza o meno, in primo grado o con i motivi di appello.
- L'infondatezza delle doglianze articolate nell'interesse di D'CA RO, RE OL, TO ON e RC AN in ordine alla motivazione posta a base della pronuncia di colpevolezza emerge dalla semplice lettura della stessa motivazione, che, dà conto, in maniera persuasiva e logica, delle conclusioni raggiunte, ponendosi i problemi L'attendibilità dei collaboranti, della convergenza delle loro dichiarazioni, L'attendibilità delle testimonianze, della concludenza della documentazione acquisita e del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate e risolvendoli tutti - con motivazione immune da vizi logici - in senso positivo. I ricorsi propongono, in modo non infrequente, una interpretazione alternativa delle emergenze processuali, il che non può trovare spazio in questa sede. Nè può fondatamente sostenersi che si siano dimenticati i fatti e si siano privilegiate le parole e le ipotesi, atteso che rientrano certamente nel novero dei primi quanto riferito dai collaboranti e dai testimoni, quanto è desumibile dalla documentazione acquisita, il contenuto delle conversazioni intercettate, sulla cui base si è proceduto alla ricostruzione di determinati comportamenti riferibili soggettivamente agli imputati. Infondata è l'eccezione di "ne bis in idem" formulata nell'interesse del TO in relazione ai reati di cui agli art. 416 bis c.p. e 73 L.S., per i quali il predetto fu già condannato con sentenza irrevocabile 5/5/93 della Corte di Appello di Lecce;
come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata, tale giudicato copre solo il periodo relativo al primo semestre del 1991, posto che prenda in considerazione gli eventi verificatisi in tale arco temporale;
ne consegue che rimangono al di fuori del giudicato e non sussiste, quindi, alcuna preclusione processuale in relazione ai fatti analoghi localizzabili prima del gennaio 1991. Infondata è pure l'analoga eccezione proposta nell'interesse del RE, in relazione sempre ai reati ex artt. 416 bis c.p. e 73 L.S., per i quali il predetto riportò condanna irrevocabile con sentenza 23/3/93 del GUP del Tribunale di Trani;
tale giudicato attiene a fatti completamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento (trattasi di fatti che si inseriscono in un diverso e distinto contesto associativo, quello facente capo all'AN in via autonoma). Sulla continuazione tra i fatti di cui alla citata sentenza del GUP di Trani e lo spaccio di sostanze stupefacenti di cui al presente procedimento, la Corte di merito ha rilevato la mancata produzione da parte L'interessato di elementi idonei a supportare un eventuale giudizio ex art. 81 cpv. c.p. e correttamente ha argomentato che l'invocata continuazione potrà sempre essere fatta valere in sede esecutiva.
- La condanna di De ON SO riposa su un iter argomentativo non censurabile sotto il profilo della legittimità, considerato che si dà conto della attendibilità delle fonti di prova e della loro concludenza in termini di convergenza a supporto L'accusa formulata a carico del prevenuto.
- De LU SA: non sussiste la preclusione del giudicato in relazione ai reato sub A e C (sentenza 5/5/93 della Corte di Appello di Lecce) per le stesse ragioni esposte con riferimento alla posizione del TO. La pronuncia di colpevolezza è supportata da una motivazione che, in linea con le regole legali in tema di valutazione della prova, si sviluppa attraverso un iter logico assolutamente ineccepibile. I dubbi prospettati con il ricorso su alcuni aspetti della ricostruzione fattuale o rivestono un carattere assolutamente marginale, non idoneo ad inficiare il nucleo essenziale della conclusione raggiunta dalla Corte di merito, o mirano ad accreditare una diversa ricostruzione sulla base di un'alternativa interpretazione delle emergenze processuali, il che esula dal sindacato di legittimità. La denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata con un giudizio negativo sulla personalità L'imputato.
- GA OL: la condanna è motivata adeguatamente e senza salti logici, attraverso il richiamo delle precise e puntuali accuse formulate, in maniera convergente, dai vari collaboranti, riscontrate, altresì, quanto al reato sub C 1, dalla documentazione acquisita e dalle testimonianze rese da ufficiali di p.g., sulla cui utilizzabilità già si è detto innanzi. La sentenza, inoltre, si è posta il problema di alcune discrasie emergenti dal materiale probatorio e le ha superate con congrua motivazione. La scelta sanzionatoria, in quanto frutto di una valutazione di merito, si sottrae a qualunque censura di legittimità.
- La pronuncia di condanna nei confronti di Di PI MO e De SQ VA è sorretta da un iter argomentativo rispettoso delle regole di cui all'art. 192 c.p.p. e immune da vizi logici. Le censure mosse a tale iter si risolvono in non consentite valutazioni di fatto alternative.
Non sussistono i presupposti per l'operatività del "ne bis in idem", con riferimento alla condanna definitiva 5/5/93 della Corte di Appello di Lecce per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., dato il diverso arco temporale in cui il reato associativo per il quale si procede si è protratto (trattasi di reato permanente). Le successive vicende processuali del Di PI (sent. Trib. TA 31/5/01) non hanno rilievo in questa sede.
- ON US: la pronuncia di condanna è ben motivata e non evidenzia vizi di manifesta illogicità; si è valutato tutto il materiale probatorio acquisito, si è espresso un giudizio motivato di attendibilità dei collaboranti, si è affrontato il problema del c.d. "memoriale" di NO NC e se ne è data una logica spiegazione, si è sottolineata la convergenza dei molteplici elementi di prova a carico emersi. Non sussiste, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., la preclusione processuale del precedente giudicato (sentenza 21/12/92 della Corte di Appello di Lecce), atteso il diverso e più ampio arco temporale che abbraccia l'ipotesi criminosa per la quale di procede rispetto a quella oggetto del precedente giudicato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata.
- Corretta ed immune da vizi logici è la pronuncia di condanna nei confronti di GR MO, confortata da corali e convergenti chiamate in correità operate da vari collaboranti, ritenuti attendibili. Il ricorso si limita a contestare tale valutazione, senza evidenziarne sostanzialmente vizi emergenti dal testo della sentenza. Correttamente è stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., considerato che le persone concorrenti nel reato sono più di cinque. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata. - Motivata secondo criteri logici ed adeguati è la condanna di LE RO, confortata da prove che sono state correttamente valutate e la cui valenza non può essere posta in crisi dai dubbi prospettati in ricorso.
- Quanto a CO MO, va rilevato che è stata fatta corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova e si richiamano, a tale proposito, le considerazioni generali sopra esposte. L'iter motivazionale, per altro, si sviluppa secondo canoni logici non censurabili e dà adeguata spiegazione della conclusione raggiunta. La pena correttamente è stata rapportata alla previsione di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 e non a quella previgente, attesa l'epoca in cui si localizza la permanenza del reato. La misura della pena, in quanto frutto di una equilibrata scelta discrezionale del giudice di merito, non è censurabile in questa sede.
- Anche la condanna di CO AN riposa su un apparato argomentativo esaustivo e logico. Ai rilievi articolati in ricorso circa la mancata assunzione di prova decisiva e circa il pregresso inserimento del prevenuto in altro sodalizio criminoso (fatto pr il quale aveva già riportato condanna), rilievi ripetitivi di quelli analoghi già dedotti in sede di appello, la Corte di merito ha dato congrua risposta (cfr. pgg. 1900 e ss.).
- La pronuncia di condanna a carico di BA RL riposa su una diffusa motivazione, immune da vizi logici e rispettosa delle regole dettate dall'art. 192 c.p.p.: gli elementi di prova acquisiti sono stati analizzati in ogni particolare, da essi si è enucleata quella verità posta a base delle conclusioni raggiunte e si è data logica spiegazione circa la marginalità di alcune contraddizioni pure emergenti dal materiale acquisito.
- L'infondatezza L'impugnazione proposta da CC VA avverso il solo capo di condanna rubricato sub C 1 (importazione di cocaina dal Sud America) è conclamata dall'iter argomentativo, adeguato e logico, sul quale riposa la pronuncia di condanna, che dà ragione diffusamente di ogni elemento probatorio acquisito, sottoposto ad una interpretazione persuasiva e coerente (cfr. pgg. 1005 e ss.).
- Non merita censure la motivazione posta a base della dichiarazione di colpevolezza di MO UD in ordine ai reati associativi, a quello di spaccio di droga, all'omicidio "AS" e al tentato omicidio "RA" (capi A, B, C, P, Q, Z, 1). Anche in questo caso la sentenza impugnata ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 192 c.p.p. ed ha utilizzato, a conforto della conclusione raggiunta, argomenti assolutamente persuasivi e logici, non sminuiti, nella loro valenza, dai motivi articolati in ricorso: la circostanza dei dissapori tra il prevenuto ed i suoi fratelli NF e RD non è incompatibile con l'inserimento del primo nei sodalizi criminali e con la sua partecipazione ai vari reati-fine;
sul c.d. "memoriale" di NO NC, la Corte di merito ha dato una convincente valutazione critica, supportata da precisi dati fattuali;
l'arco temporale in cui risultano localizzate le condotte illecite addebitate al MO è perfettamente corrispondente a quello oggetto di contestazione;
le discrasie pure rinvenibili nella plurime dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti sono state adeguatamente valutate e correttamente marginalizzate dal giudice a quo;
l'attendibilità dei dichiaranti è stata valutata positivamente;
correttamente si è qualificato tentato omicidio il fatto ai danni della RA, sottolineandosi la chiara "voluntas necandi" L'agente (cfr. pgg. 800 e s.). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata da una negativa valutazione della personalità L'imputato, non può essere posta in discussione in questa sede.
- L'impugnazione di MO RD, limitatamente all'omicidio "NI", è infondata, perché urta contro una motivazione immune da vizi logici e fondata, oltre che su convergenti dichiarazioni di collaboranti, anche sul contenuto di alcune conversazioni ambientali intercettate. La scelta sanzionatoria, frutto di una valutazione di merito, non può essere censurata in questa sede. A nulla rileva che la pena riferibile al reato sub B e fissata in anni 5 non sia stata riportata in dispositivo, posto che in questo è stata indicata la maggior pena inflitta L'ergastolo, che fa perdere rilievo concreto alla prima.
- Inconsistenti sono le censure mosse alla motivazione della sentenza da CE ON. Anche la posizione di costui è stata apprezzata e valutata con scrupolo e senza incorrere in vizi logici nella interpretazione del materiale probatorio (cfr. pgg. 1985). - Immune da censure di legittimità e anche la pronuncia di condanna di NI AN, fondata su un apprezzamento adeguato e logico delle emergenze processuali, al quale non può opporsi, in questa sede, una diversa valutazione delle stesse emergenze. Non è deducibile il travisamento del fatto. Il bilanciamento delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti in termini di equivalenza è frutto di una valutazione di merito, che non può essere rimessa in discussione in questa sede.
- L'affermazione di responsabilità di EL AL è confortata da plurimi elementi di prova, interpretati e valutati secondo canoni logici e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 c.p.p.: non sono giustificate le riserve enunciate in ricorso circa l'attendibilità della principale fonte di accusa, il collaborante PU IN, sul quale la Corte di merito ha espresso un motivatissimo giudizio di attendibilità, dopo averne analizzato il travagliato percorso collaborativo e avere individuato le reali ragioni che avevano indotto inizialmente il collaborante a non dire la verità; le dichiarazioni del PU alle quali si è allegata credibilità risultano puntualmente riscontrate da molteplici elementi esterni, pure richiamati ed analizzati nella gravata sentenza (cfr. pgg. 610 e ss., 631 e ss.).
- Infondato è il ricorso di LA AN: la partecipazione di costui al reato associativo, oltre che essere provata dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti e dalle risultante delle intercettazioni ambientali, è desumibili dalla sua partecipazione all'omicidio "PO" tipico fatto di mafia, in ordine al quale non v'è gravame, se non limitatamente alla configurabilità L'aggravante della premeditazione, già sopra esaminata. La denegata concessione delle attenuanti generiche è congruamente motivata e non può essere posta in discussione in questa sede. I motivi esaminati sono quelli sottoscritti dall'avv. La Rosa. Quelli proposti dall'avv. Salinari, in quanto generici e distonici (si parla erroneamente di assunzione in primo grado dall'omicidio PO) rispetto al provvedimento impugnato, sono inidonei ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità.
- PU IN: corretta è la motivazione della sentenza impugnata circa la ritenuta applicazione del concorso anomalo del PU nell'omicidio di UL NZ (art. 116 c.p.), illecito che, anche se non voluto, rappresentò comunque una conseguenza del mandato omicidiario conferito dal PU, per la uccisione del Musciacchio, al quale il UL si accompagnava. Le attenuanti generiche risultano essere state già concesse. Quanto alla mancata concessione L'attenuante di cui all'art. 73/7^ DPR n. 309/90, rileva la Corte che, pur non potendosi condividere la motivazione sul punto della sentenza impugnata (non si è concessa l'attenuante, perché incidente, in tesi, solo sul reato c.d. satellite), il corrispondente motivo di ricorso si appalesa generico, perché non enuncia neppure le ragioni in forza delle quali ricorrerebbero i presupposti di operatività della citata norma.
- Adeguata e logica è la motivazione posta a base della pronuncia di condanna di QU AN, inserita organicamente nei sodalizi criminosi e nel traffico di droga e molto attiva specie durante la detenzione del suo convivente MO RD. La scelta sanzionatoria, risultante di un equilibrato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, si sottrae a qualunque censura di legittimità. - Immune da vizi logici è la motivazione di condanna IE MI in ordine ai reati associativi: l'inserimento del predetto nei sodalizi criminosi è supportato da elementi di prova specificamente indicati e valutati dal giudice di merito. Non ricorrono i presupposti di operatività del "ne bis in idem", quanto a reato ex art. 416 bis c.p., diverso essendo l'arco temporale riferibile all'illecito per il quale si procede rispetto a quello riferibile all'analogo illecito già giudicato con sentenza definitiva 21/12/92 della Corte di Appello di Lecce. Il trattamento sanzionatorio, frutto di una valutazione di merito, non evidenzia vizi di legittimità. - La condanna di LL RL e LL MO in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti è confortata da motivazione persuasiva e logica, che valuta correttamente il materiale probatorio utilizzato (cfr. pgg. 2055, 2056, 2064, 2065, 2066). L'attenuante di cui all'art. 73/5^ DPR n. 309/90 è stata negata sulla base di una valutazione in fatto che, in quanto immune da vizi logici, non può essere censurata in questa sede.
- Non corrisponde al vero che dalla sentenza impugnata non evince il rigetto del P.M. avverso la pronuncia assolutoria di primo grado da alcuni reati emessa nei confronti di CC MA;
a parte, infatti, la chiara portata della motivazione della sentenza sul punto, nel dispositivo della stessa è detto espressamente "conferma altresì la stessa sentenza (quella di primo grado n.d.r.) nei confronti degli imputati .. CC MA ..", il che significa rigetto degli appelli L'imputato e del P.M.. La motivazione su cui riposa la pronuncia di condanna del CC in ordine al reato di cui al capo C 1 (importazione di cocaina dal Sud America) è puntuale e immune da vizi logici: sono state indicate le fonti di prova, se ne è valutata la attendibilità e se ne è dedotta la congruità in funzione della conclusione raggiunta;
le doglianze articolate al riguardo sono apodittiche e non evidenziano vizi di legittimità rilevabili dal testo della sentenza. Corretta è l'integrazione fatta dal giudice di appello circa il calcolo della pena, omesso dal giudice di primo grado. La denegata concessione delle attenuanti generiche, puntualmente motivata, non può essere censurata in questa sede. Alla concessione L'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p. osta il disposto del 2^ comma di tale norma, considerato che è
stata contestualmente ritenuta l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. (concorso di più di cinque persone nel reato).
- La motivazione su cui riposa la pronuncia di condanna di CCrdi AT in ordine all'omicidio SI e al reato connesso in tema di armi è diffusa e supportata da una coerente e logica interpretazione delle emergenze processuali (cfr. pgg. 1089 e ss., 1109 e ss.), con l'effetto che le doglianze articolate in ricorso si appalesano inconsistenti in relazione al testo della sentenza e, per alcuni aspetti particolari, si risolvono in inammissibili censure in punto di fatto.
- Nessun vizio motivazionale è dato riscontrare, quanto alla posizione di MO LU. La condanna di costui per il reato di cui al capo C 1 è confortata da un apparato argomentativo adeguato e privo di smagliatura logiche sia in ordine al giudizio di attendibilità espresso sulle fonti di prova, sia in ordine alla concludenza delle stesse. La scelta sanzionatoria, risultante di un equilibrato esercizio del potere discrezionale, non può essere posta in discussione in questa sede.
- EL ON: le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse. L'attenuante ex art. 73/7^ DPR n. 309/90 è stata sollecitata per la prima volta in questa e, comunque il corrispondente motivo di ricorso è generico, perché privo di ogni indicazione circa l'ipotetica operatività della richiamata norma. - Di diritto, consegue la condanna di tutti i ricorrenti, ad eccezione di RC US, al pagamento, in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR US per non aver commesso il fatto ed ordina l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p.. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN SA, OV NC, NO EL, NO NC, EL EL, EL MA, RI MO, HI AT, D'NZ OR, de IS OL, L'QU PA, Di RI AN, Di RI CH, SC US, ND AN, LE CH, AN VA, GR VI, AL AN, US AL, MA UN, RI PA, AR ON, AR LU, ND RO, TE AN, LI RE, AR PP, PE EM, RI AL, EL IZ, UC NC, US MO, GO CH, GI VA e OC RG e condanna ciascuno dei predetti a versare lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di AT AN, BI IO, OZ SS, MP US, NO AT, RI US, RI SQ, IA MO, CI GR, IL UM, D'RE AN, D'CA MO, D'CA RO, De ON SO, De LU SA, De SQ VA, Di PI MO, GA OL, ON US, CO MO, LE RO, CO MO, CO AN, BA RL, CC VA, MO UD, MO RD, NI AN, CE ON, EL AL LA AN, PU IN, QU AN, IE MI RE OL, LL RL, LL MO, CC MA, CCardi AT, TO ON, RC AN, MO LU e EL ON.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di RC US, al pagamento in solido, delle spese processuali.
Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2002