Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2001, n. 3383
CASS
Sentenza 24 ottobre 2001

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In tema di c.d. 'giusto processo', il significato della disciplina transitoria dettata dall'art. 26 comma 5, della legge 1 marzo 2001 n. 63, è quello di non derogare al principio 'tempus regit actum' e alla regola generale che attribuisce alla corte di legittimità la funzione di giudice preposto al controllo ex post della corretta interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali e procedurali da parte del giudice di merito. Ne consegue che la citata norma, pur facendo riferimento letterale alle disposizioni in materia di valutazione della prova vigenti al momento delle decisioni di merito, va interpretata (conformemente alla finalità perseguita dal legislatore con l'identica disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2000 n. 35) nel senso che nel giudizio di cassazione non sono altresì immediatamente applicabili le nuove disposizioni in materia di inutilizzabilità della prova a contenuto dichiarativo (In applicazione di tali principi la Corte ha escluso che potesse dar luogo ad inutilizzabilità l'assunzione di dichiarazioni rese da 'collaboranti' senza il triplice avvertimento imposto dall'art. 64 cod.proc.pen , nella formulazione successivamente introdotta dall'art. 2 della legge 1 marzo 2001 n. 63).

In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all'esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all'estero del potere giurisdizionale, in quanto l'espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della 'lex loci'. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all'autorità giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validità non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullità dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., relative alle condizioni di capacità del giudice e alla costituzione dei collegi (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta avanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della Corte di assise richiedente fosse viziata da nullità assoluta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2001, n. 3383
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3383
    Data del deposito : 24 ottobre 2001

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