Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2003, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E N F C , E 1 A E 2 R 9 N F 1 O I O REPUBBLICA ITALIANA Z ( E A 1 R C 2 I T S I R IN NOME DE POPOLO ITALIANO L G U I E 9 3 R G A E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 6 ggetto 4 E N . T T T N S I E I SEZIONI UNITE CIVILI ( R S E A 04 876/03 Magistrati Composta dagli Dott. Rafaele R.G.N. 2062/02 - Presidente di sezi Dott. Giovanni OLLA 4694/02 Cron. 10963 Consigliere VITTORIADott. Paolo Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Rep. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Ud.07/11/02 Consigliere CRISCUOLODott. Alessandro Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Consigliere- Dott. Ugo VITRONE 1 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente ☐ do 61, domiciliata in ROMA, VIA DE TRITONE presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati RO DE GIROLAMO, CORRADO GRANDE, giusta delega a margine del 2002 ricorso;
- ricorrente 1333 -1-
contro
RU SA, BU IO, GR AF, AN RA, LA PE, DE OR FA, SC AB, PI SC. RO MA, DO SA, TA AR, LA LA, DE CA FR, ER LA, D'RI IO, ASAM, CODACONS;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01/02/4694 proposto da: - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI A.S.A.M. INTEGRATI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144, electivamente studio dell'avvocato ALBERTO SEGANTI, presso lo rappresentata e difesa dall'avvocato IO FELEPPA, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale contro (COORDINAMENTO DELE ASSOCIAZIONI PER LACO.DA.CONS. TUTELA DEL'AMBIENTE E PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI) SEZIONE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI VINGIANI, giusta delega a margine del controricorso al ricorso -2- incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
RU SA, BU IO, GR AF, LA PE, DE OR AF, SC AB, PI SC, DO SA, LA LA, DE CA FR, D'RI IO, соле sopra elettivamente domiciliati, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi VINGIANI, come da procura in atti;
- resistenti nonchè
contro
REGIONE CAMPANIA, AN RA, RO MA, TA AR, ER LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1187/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 30/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
uditi gli avvocati Stefanc RUBEO, per delega dell'Avvocato Antonio FELEPPA, Corrado GRANDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della Regione Campania e -3- del primo giurisdizione motivo del ricorso dell'A.S.A.M., delle Commissioni Tributarie. -4- Svolgimento del processo. Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha accolto la domanda di restituzione di indebito pagamento, proposta dai proprietari di immobili siti in detto Comune e nominati nell'epigrafe della presente sentenza, iscritti nei ruoli della A.S.A.M. (Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati) per il pagamento di un canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue, relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998. L'azione di restituzione è stata proposta contro la A.S.A.M. e contro la Regione Campania, alla quale i canoni riscossi dalla detta Azienda dovevano essere versati. La A.S.A.M. ha proposto domanda di garanzia nei confronti della Regione. Nel giudizio è intervenuto 5 volontariamente il Co.Da.Cons. (Coordinamento delle associazioni per la أنا tutela dell'ambiente e per i diritti degli utenti e dei consumatori), il quale ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte da un proprio associato. Il Giudice di pace ha affermato la propria giurisdizione, escludendo la natura tributaria del rapporto controverso, e, nel merito, rilevata l'assenza del servizio di depurazione delle acque a causa della mancata realizzazione del depuratore denominato "Focc Samo", ha ritenuto la nullità della pattuizione del contratto di somministrazione per l'impossibilità dell'oggetto, con il conseguente diritto del somministrato alla ripetizione di quanto corrisposto, oltre che al risarcimento del danno. Pertanto, con pronunzia di equità (in relazione al valore della domanda non superiore a due milioni di lire), ha condannato in solido la Regione Campania, quale "ente impositore", e la A.S.A.M., quale "ente 5 6 percettore", alla restituzione agli attori delle somme percette come canoni per la depurazione delle acque reflue, nell'ammontare dalla sentenza specificato, oltre gli interessi e le spese processuali (queste ultime ancho a favore del Co.Da Cons.); in accoglimento della domanda della A.S.A.M., ha condannato, poi, la Regione Campania a "manlevare e garantire la detta Azienda di quanto dalla stessa pagato per il presente giudizio. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia hanno proposto ricorso sia la Regione Campania, che la Azienda A.S.A.M.. Il Co.Da. Cons. ha presentato controricorso. La Regione ed il Co.Da Cons. hanno presentato memoria. 5 Motivi della decisione. 1.- I ricorsi della Regione Campania e della A.S.A.M. vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- It Co.Da. Cons. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso della Regione per la mancata esposizione dei fatti di causa (art. 366 n.3 c.p.c.). L'eccezione è infondata. I "fatti della causa che, a nonna dell'art 366 n.3 c.p.c., occorre sommariamente esporre nel ricorso, a pena di sua inammissibilità, sono quelli necessari perché la Cassazione sia posta in grado di comprendere e decidere sulle censure prospettate nel ricorso stesso. Il ricorso della Regione Campania si limita a dedure, come sola censura, il difetto di giurisdizione del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata e premette l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione della 7 questione di giurisdizione, e cioè il contenuto della domanda attorea e della pronunzia emessa dal Giudice di pace di cui si contesta la giurisdizione. Il che è sufficiente per ritenere osservata la richiamata previsione dell'art.366 n.3 c.p.c.. 3.- Il Co.Da. Cons. ha mosso eccezioni in ordine alla regolarità della procura ad litem rilasciata dal presidente della Giunta regionale della Campania a margine del ricorso per cassazione, specificando, nella memoria, che: a) "non sono indicate le generalità del legale rappresentante pro tempore dell'ente ricorrente"; b) “almeno sulla copia notificata al controricorrente non è indicato il contenuto della procura, né il sottoscrittore, né la data, né chi ne abbia autenticato la firma¨; c) “non viene indicato il provvedimento autorizzativo". Tutte le eccezioni di nullità della detta procura sono infondate. In ordine alla censura indicata sub lettera a), in calce alla procura è indicato il nome di chi l'ha rilasciata (Antonio Bassolino), con la sua qualità di presidente della Regione ricorrente In ordine alle censure sub lettera b), la procura è espressamente riferita alla "difesa nel procedimento di cui al presente atto", e cioè al ricorso al cui margine essa è stata rilasciata;
è sottoscritta, come si è detto, da " Presidente Antonio Bassolino"; reca più firme di sottoscrizione per autentica della firma di chi l'ha rilasciata, le quali, pure essendo illeggibili, devono intendersi provenienti dai legali (nominati) a cui favore la procura stessa è stata rilasciata. E' imrilevante l'assenza di data della procura, poiché la sua anteriorità rispetto al ricorso per cassazione risulta dalla sua riproduzione sulla copia notificata dello stesso ricorso. In ordine alla censura sub lettera c), la delibera della Giunta regionale relativa all'instaurazione del presente giudizio di cassazione è stata prodotta dalla Regione prima della udienza di discussione, è perció irrilevante che gli estremi della stessa delibera non siano stati indicati nella procura ad firem, ove è stato lasciato in bianco lo spazio predisposto per l'apposita indicazione.
4. In ordine al ricorso della A.S.A.M., il Co.Da Cons. ha eccepito la carenza di interesse della Azienda ricorrente, e quindi l'inammissibilità 5 del ricorso da essa proposto, sulla base della considerazione che la sentenza impugnata ha accolto la domanda riconvenzionale della detta Azienda ed ha condannato la Regione Campania "a manlevare e garantire l'Azienda stessa “"dal pagamento di quanto statuito” dalla medesima sentenza. L'eccezione è infondata. La A.S.A.M. è stata condannata, in solido con la Regione, a restituire le somme chieste dalla domanda attorea. Tale condanna, che l'ha resa debitrice nei confronti degli attori, l'ha resa soccombente nel presente giudizio, e perciò legittimata a proporre impugnazione. Tale soccombenza non è eliminata dal fatto che è stata accolta anche la domanda proposta dalla Azienda contro la Regione, trattandosi di domanda diversa che non fa venire meno la giuridica soccombenza della Azienda stessa rispetto alla domanda attorea. g 5.- Il ricorso della Regione ed il primo motivo del ricorso A. S.A.M. deducono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte di legittimità, la presente controversia concerne un'imposta comunale rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, erroneamente negata dalla sentenza impugnata. I ricorsi sono fondati.
5.1. Va, innanzitutto, escluso che sulla giurisdizione del giudice ordinario si sia formato il giudicato interno eccepito dal Co.Da. Cons. sulla base della considerazione che la Regione Campania si è limitata a contestare la giurisdizione e non ha anche censurato le decisioni di merito contenute nella sentenza del Giudice di pace qui impugnata. La contestazione della giurisdizione affermata dal Giudice di pace è sufficiente per impedire il passaggio in giudicato della pronunzia impugnata in ogni sua parte concemente il ricorrente, poiché ogni sua statuizione dipende dalla affermazione di giurisdizione del giudice che l'ha emanata. 5.2.- Secondo l'orientamento più volte affermato da queste Sezioni Unite (sentenze 27 maggio 1999 n.300; 30 giugno 1999 n.371; 20 luglio 2001 n.9883; 15 novembre 2001 n.14266; 13 giugno 2002 8444; 2 agosto 2002 n. 11631), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale, e pertanto le controversie ad esso relative appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Tale orientamento si fonda sull'art. 17-ter della legge 10 maggio 1976 n.319 (aggiunto dall'art.3 del decreto legge 28 febbraio 1981 n.38, Jo convertito dalla legge 23 aprile 1981 n.155). Il citato art. 17-ver venne abrogato dall'art.32 della legge 5 gennaio 1994 n.36. ma ипа disposizione ad esso analoga verine reintrodotta dal decreto legge 17 marzo 1995 a.79, convertito dalla legge 17 maggio 1995 172, il cui art.2, comma 3-bis, aggiunse un ultimo comma all'art. 17 della legge n.319 del 1976, efficace "fino all'entrata in vigore della anifa¨ del servizio idrico integrato (prevista dalla legge n.36 del 1994, che aveva abrogato il precedente art. 17-ter della legge n.319 del 1976). La permanenza temporanea della normativa che disciptimava il e W canone per il servizio di depurazione delle acque come un tributo comunale, ribadita dall'art.3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 م س ت ن n.549, non è venuta meno con l'art.31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n448, che ha abrogato l'ultimo comma dell'ar: 17 della legge n.319 del 1976, perché tale abrogazione, ancora una volta è stata differita al momento dell'applicazione della tariffa del servizo idrico integrato (art.62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152). Il differimento dell'abrogazione della disciplina che considerava il canone di fognatura come un tributo comunale è venuto meno soltanto con l'art 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.258, che ha prodotto effetto dal 3 ottobre 2000 (come precisato dalle citate sentenze à queste Sezioni unite n. 8444 e 11631 del 2002). Considerato che il periodo di tempo a cui si riferiscono le somme chieste dagli attori in ripetizione è quello compreso tra il 1996 ed il 1998. sussiste la giurisdizione delle commissioni tributaric a pronumzarsi sulla to debenza del tributo, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale qui richiamato. 5.3.- La giurisdizione delle commissioni tributarie non è esclusa dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato davanti al Giudice di pace dopo il 3 ottobre 2000, quando ormai, come si è detto, il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo. La contraria opinione sostenuta dal Co.Da Cons., che ha invocato il principio dell'art.5 c.p.c., non ha fondamento. L'azione di ripetizione di indebito proposta con il presente giudizio ba per oggetto la restituzione di un tributo e quindi rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, rispetto alla quale sono irrilevanti le esposte modifiche normative che, avendo fatto venire meno ex munc il tributo stesso, hanno effetto per i soli canoni relativi al periodo che inizia dal 3 ottobre 2000. に I richiamo dell'art.5 c.p.c. non è pertinente perché la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni relativi al periodo anteriore al 3 agosto 2000, che sono quelli della cui debenza si discute nel presente giudizio. 54. Altra ragione addotta dal Co.Da.Cons. per sostenere l'inapplicabilità nella presente fattispecie dell'orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni unite che è stato qui richiamato è che, nel Comune di Castellammare di Stabia, il servizio idrico integrato era 12 già entrato in vigore quando si è proceduto alla riscossione dei canoni di cui si è chiesta la restituzione, come dimostra la costituzione della A.S.A.M., avvenuta proprio ai sensi della citata legge n.36 del 1994. La tesi è infondata. Come si è detto, l'abrogazione della normativa che qualificava il canone di depurazione delle acque reflue come un tributo è stata differita fino alla “applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n.36” (così il citato art.62, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999). Il differimento, quindi, ha operato con riferimento non alla costituzione del soggetto che gestisce il servizio idrico integrato, ma alla introduzione della apposita tariffa prevista dal citato art 13 della legge n.36 del 1994, che presuppone la redazione della tariffa di riferimento", secondo 'un metodo normalizzato elaborato dal Ministro dei lavori pubblici, sulla base della complessa procedura prevista nel comma 3 dell'art. 13. E quindi irrilevante, ai fini dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, che sia stata costituita la A.S.A.M. che ha riscosso i canoni nel Comune di Castellammare di Stabia.
6. Il Co.Da.Cons. ha eccepito l'illegittimità costituzionale del tributo da pagare in relazione ad un servizio di depurazione che non esiste, in relazione agli artt.3, 23 e 53 Cost.. La questione di costituzionalità posta dalla parte non è rilevante per la decisione sulla giurisdizione, poiché essa attiene al merito della causa, e cioè alla debenza o meno del tributo. Spetta al giudice fornito di 19 A giurisdizione la delibazione della eccezione di incostituzionalità qui inammissibilmente prospettata.
7. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi. va cassata senza rinvio la sentenza impugnata e va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie. 8.- 1.'incertezza derivante da una normativa complessa e variabile costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso della Regione ed il primo motivo del ricorso A.S.A.M., assorbiti gli altri motivi di quest'ultimo, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso a Roma il 7 novembre 2002. Il Presidente II Relatore-listensore plom Еший поро IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ) 4 E 7 C 3 . A Depositate in Cancelleria N P . I 1 9 D 9 1 E - - 1. APR. 2003 1 C I 1 - D 1 U 2 I ILLIERE C1 . G L 9 Govanni Gambattista E 3 N E . T 6 S 4 I . ( T T R A 13