Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 1621
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Sentenza 11 dicembre 2020

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In tema di indagini preliminari, la consulenza tecnica psichiatrica disposta dal pubblico ministero al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ove abbia natura ripetibile e sia eseguita con il consenso dell'interessato, non richiede l'assistenza del difensore, non rientrando tra gli atti garantiti tassativamente indicati dall'art. 364 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di essere avvisato e di assistere alla consulenza psichiatrica, in quanto trattasi di atto non assimilabile ad un'ispezione personale, per il quale opera la garanzia dell'art.13 Cost, né la differenziazione degli atti investigativi del pubblico ministero tra garantiti e non garantiti viola il diritto di difesa e il principio di parità delle parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2020, n. 1621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1621
    Data del deposito : 11 dicembre 2020

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