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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/24 R.G. Div., promossa
DA nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.8, c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Trombatore ed Elena Trombatore;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]) rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Rosaria Di Dio;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Rosolini in data 28.07.2012, con la sig.ra trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Rosolini al n.35, parte II, serie A, anno 2012, dalla cui unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 1796/2023, del 13.10. 2023 resa inter partes dal Tribunale di Siracusa, notificata e mai impugnata, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di addebitarne la responsabilità alla moglie per avere abbandonato in costanza di matrimonio il tetto coniugale all'insaputa dello stesso, interrompendo irreversibilmente ogni forma di convivenza tra i coniugi, così come rimasto già definitivamente accertato in sede di separazione;
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda di addebito avanzata anche in questo giudizio dal ricorrente non ricorrendone i presupposti di legge;
che il ricorrente con memoria ex art. 473-bis 17 c.p.c., del 04.09.2024, ha meglio specificato di avere per mero errore materiale avanzato l'ulteriore domanda di addebito, insistendo pertanto nella pronuncia di divorzio ad esclusione della pronuncia sulla responsabilità della fine dell'unione coniugale già rimasta definitivamente accertata in seno al giudizio di separazione;
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 26.09.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 11.12.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 13.12.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
1796/2023, del 13.10.2023 resa inter partes dal Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si pagina 2 di 3 desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dall'instaurata relazione con altro uomo da parte della resistente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altro disporre;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rosolini in data 28.07.2012 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Rosolini al n.35, parte II, serie A, anno 2012;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa tra le parti le spese di liti;
Così deciso in Ragusa, addì. 27.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121/24 R.G. Div., promossa
DA nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.8, c.f.: rappresentato e difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Trombatore ed Elena Trombatore;
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]) rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Rosaria Di Dio;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
11.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Rosolini in data 28.07.2012, con la sig.ra trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Rosolini al n.35, parte II, serie A, anno 2012, dalla cui unione non sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 1796/2023, del 13.10. 2023 resa inter partes dal Tribunale di Siracusa, notificata e mai impugnata, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di addebitarne la responsabilità alla moglie per avere abbandonato in costanza di matrimonio il tetto coniugale all'insaputa dello stesso, interrompendo irreversibilmente ogni forma di convivenza tra i coniugi, così come rimasto già definitivamente accertato in sede di separazione;
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda di addebito avanzata anche in questo giudizio dal ricorrente non ricorrendone i presupposti di legge;
che il ricorrente con memoria ex art. 473-bis 17 c.p.c., del 04.09.2024, ha meglio specificato di avere per mero errore materiale avanzato l'ulteriore domanda di addebito, insistendo pertanto nella pronuncia di divorzio ad esclusione della pronuncia sulla responsabilità della fine dell'unione coniugale già rimasta definitivamente accertata in seno al giudizio di separazione;
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 26.09.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 11.12.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 13.12.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
1796/2023, del 13.10.2023 resa inter partes dal Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si pagina 2 di 3 desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dall'instaurata relazione con altro uomo da parte della resistente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altro disporre;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rosolini in data 28.07.2012 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Rosolini al n.35, parte II, serie A, anno 2012;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa tra le parti le spese di liti;
Così deciso in Ragusa, addì. 27.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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