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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381 R.G. dell'anno 2023 riservata in decisione in data 26 maggio
2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
in persona del suo procuratore p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Capocasale, come da procura in atti;
appellante
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Controparte_1 C.F._1
Meccariello come da procura in atti;
appellato
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Valentina Rossi come da procura in atti, appellato
Conclusioni: le parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE L ha impugnato la sentenza n. 536/22 del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Agata dei Goti con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1 la cartella di pagamento dell' n. 01720190007413677000 con la Parte_1 quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 1448,98 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada in forza del “ruolo n. 2019/002273 esecutivo in
1 data 11.07.2019 emesso da a fronte del verbale n° 18160026955 del 04/07/2016 e CP_3 del verbale n. 13160045284 del 25/01/2016”.
L ha censurato la sentenza impugnata pei i seguenti motivi: Parte_1
-mancato accoglimento dell'eccezione sollevata in I grado di inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 7 Dlgs 150/2011 atteso che l'opposizione era stata proposta tardivamente con atto notificato il 31.1.2020 oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
-mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio in violazione dell'art. 7 Dlgs
150/2011 posto che competente per territorio era il Giudice di Pace di luogo ove era stata CP_2 commessa l'infrazione di cui ai predetti verbali.
L'appellante in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni, chiedeva al Tribunale di ritenere inammissibile il motivo di opposizione inerente alla mancata notifica del verbale presupposto della cartella di pagamento atteso che l'opponente in I grado, oltre alla mancata notifica del verbale, non aveva dedotto vizi propri dell'atto presupposto.
In via ulteriormente gradata l'appellante censurava la sentenza impugnata per erroneità ed iniquità della condanna alle spese solo a carico di essa appellante.
Si costituiva l'appellato il quale contestava l'avversa impugnazione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Il si costituiva in giudizio e deduceva che, come correttamente rilevato CP_2 dall' , la sentenza era manifestatamente erronea nella parte in cui Controparte_4 non aveva accertato la tardività e/o inammissibilità dell'impugnazione alla cartella di pagamento.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
Si premette che con l'opposizione proposta in I grado dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata dei
Goti, aveva eccepito (oltre che la cartella era stata notificata in violazione dei Controparte_1 termini di decadenza e di prescrizione) che la cartella era illegittima perché alcun titolo esecutivo gli era stato notificato e che il ruolo era stato emesso sulla scorta di verbali di infrazioni al codice della strada che non gli erano stati mai notificati.
L nel giudizio di I grado aveva eccepito l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione atteso che, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione alla cartella di pagamento per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, allorché l'opponente contesti la mancata notifica del verbale presupposto, va proposta non nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., bensì con ricorso, ai
2 sensi dell'art. 7 Dlgs 150/2011, entro il termine, a pena di inammissibilità, di trenta giorni decorrente dalla notifica della cartella. L'appellante aveva eccepito che tale termine era decorso.
Inoltre l' , in conseguenza della predetta argomentazione, in primo Parte_1 grado aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, in quanto l'opposizione andava proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui era stata commessa l'infrazione e, quindi, dinanzi al Giudice di Pace di Roma atteso che l'infrazione era stata commessa nel territorio del CP_2
Il Tribunale ritiene fondato il motivo di appello inerente al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti il quale si è ritenuto erroneamente competente, avendo qualificato l'opposizione proposta da quale Controparte_1 opposizione all'esecuzione.
Si osserva in merito che, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017, la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
L'opposizione avverso la cartella di pagamento o avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D.
n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte deduca (come nel caso di specie) che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011, e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni altra difesa, riguardo il merito della pretesa sanzionatoria, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
3 Pertanto, l'opposizione alla cartella di pagamento, con riferimento ai motivi di cui ai punti n. 2 e n.
3 del ricorso introduttivo di primo grado con cui ha eccepito la mancata notifica Controparte_1 del verbale presupposto non si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La tempestiva notifica del verbale (entro 90 giorni art. 201 C.d.S.) si viene a configurare come elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, poiché il 5 comma dell'art. 201 prevede che, se la notificazione del verbale non è effettuata nel termine prescritto, l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria si estingue.
Pertanto, nel caso di specie, l'opposizione avverso la cartella di pagamento, per quanto riguarda l'eccepito vizio di omessa notificazione del verbale presupposto, andava proposta non dinanzi al
Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti, bensì dinanzi al Giudice di Pace di atteso che il CP_2 giudice indicato come competente dall'art. 7 Dlgs 150/2011 è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, infatti, si controverte della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative dovute in forza di due verbali (prodotti in giudizio dal di accertamento di CP_2 infrazioni al codice della strada accertate il 25.1.2016 e 4.7.2016 in dal Corpo di Polizia CP_2
Locale di CP_3
Pertanto, in relazione a tale motivo di opposizione, in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza impugnata va dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace di
Sant'Agata dei Goti posto che competente per territorio a decidere la controversia è il Giudice di
Pace di ex art. 7 Dlgs 150/2011, quale giudice del luogo in cui è stata commessa la CP_2 violazione.
L'eccezione di incompetenza territoriale non è però fondata riguardo all'altro motivo di opposizione con il quale ha eccepito “la tardività della cartella” in quanto notificata in Controparte_1 violazione del termine prescrizionale (punto n. 1 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado).
Si osserva che tale motivo di opposizione è stato ritenuto fondato dal Giudice di Pace adito il quale con la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione avverso la cartella di pagamento perché notificata oltre il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 209 c.d.s. e 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689 decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il Giudice di Pace ha ritenuto fondato tale motivo di opposizione argomentando che “la pretesa creditoria è da ritenersi illegittima, atteso che dalla documentazione prodotta dai convenuti non è stata provata la regolarità della notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata”.
Il Tribunale osserva che tale eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente al punto n.1 del ricorso introduttivo del giudizio di I grado (seppure in modo del tutto generico, senza alcun cenno
4 alle norme che prevedono il regime prescrizionale applicabile) è da ritenere ammissibile ed esperibile dinanzi al Giudice di Pace adito (competente per materia e per territorio ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) poichè tale motivo è riconducibile ad un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art. 615 c.p.c..
Ed invero si evidenzia che, con tale motivo di opposizione, l'opponente-odierno appellato ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa sanzionatoria per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero al verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, deducendo che la cartella di pagamento gli è stata notificata oltre il termine prescrizionale.
Posto che, sotto tale profilo, l'opposizione proposta si qualifica come opposizione ex art. 615 c.p.c., pertanto, essa è stata correttamente proposta dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti, competente per territorio ai sensi dell'art. 27 e 480 c.p.c..
Si osserva, infatti, che l'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela dell'opposizione alla sanzione ma, come prima argomentato, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. volta a contrastare la legittimità della riscossione coattiva.
Pertanto, in tal caso il giudice territorialmente competente per l'opposizione alla cartella esattoriale deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 c.p.c. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga
(come nel caso di specie) le indicazioni richieste dall'art. 480 comma 3 c.p.c., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata.
La cartella di pagamento oggetto della presente opposizione è stata notificata a in Controparte_1
Sant'Agata dei Goti e, pertanto, competente per territorio era il Giudice di Pace di Sant'Agata dei
Goti dinanzi al quale l'opposizione alla cartella è stata correttamente proposta.
Il Tribunale rileva, tuttavia, che tale motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c. (da valutare nel merito in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello) è infondato.
Dagli atti emerge che le violazioni al codice della strada sono state commesse nell'anno 2016 (cfr. i due verbali prodotti dal . CP_2
La cartella di pagamento opposta è stata notificata a nel dicembre 2019 e, quindi, Controparte_1 entro il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 l. 689/1981.
L'appellato , sebbene costituito nel presente giudizio di appello, non ha riproposto Controparte_1 espressamente i motivi di opposizione ulteriori sollevati in I grado e non valutati dal Giudice di
Pace, e, pertanto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tali motivi devono intendersi rinunciati.
Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza impugnata va riformata e per l'effetto:
5 -deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti in favore del Giudice di Pace di con riferimento ai motivi di cui ai punti n. 2 e n. 3 del ricorso CP_2 introduttivo del giudizio di I grado;
-va rigettato il I motivo di opposizione inerente all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione;
Per il principio della soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
536/2022 del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti così provvede;
accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti in favore del
Giudice di Pace di con riferimento ai motivi di opposizione di cui ai punti II e III del ricorso CP_2 introduttivo del giudizio di I grado;
-fissa termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente
-rigetta il I motivo di opposizione inerente all'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative di cui alla cartella di pagamento opposta;
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio liquidate in favore di ciascuna delle controparti, a titolo di compenso di avvocato, in €
450,00 per il giudizio di I grado e in € 850,00 per il presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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