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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo GIUDICE est.
Dott.ssa Jone Galasso GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 4593 / 2020 avente ad oggetto: divorzio contenzioso
PROMOSSA DA
(nato in [...] il [...] ), rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. LONGOBARDI GIANPIERO in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. MUZIO COSTANTINA e in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 13/03/2025 ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/10/2020 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1
15/10/2005 in Nocera Superiore.
A sostegno della domanda deduceva che dall'unione con la resistente sono nati due figli:
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Persona_1 Parte_2
Inferiore il 28.09.2009, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale con l'odierna resistente con decreto del 15.11.2018 (cron. 10946/2018 – R.G. n. 1524/2018) dopo la comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale e che da allora era perdurato lo stato di separazione.
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale non si Controparte_1 opponeva pronuncia di divorzio.
All'udienza presidenziale del 25.10.2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali.
Dinanzi al GI è stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 17.11.2023, la causa è stata rimessa su ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Ritenuta poi la causa sufficientemente istruita, la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13.3.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tenuto conto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio già emessa tra le parti, devono in questa sede adottarsi le statuizioni accessorie.
Va innanzitutto dato atto che la figlia primogenita della coppia è divenuto maggiorenne in corso di causa, sicchè alcun provvedimento dovrà essere reso nei suoi confronti quanto ad affidamento, domiciliazione e diritto di visita.
Quanto invece al figlio minore, , va confermato l'affido condiviso ad entrambi i Per_2 genitori, come del resto richiesto da essi richiesto, con residenza privilegiata presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale.
Quanto al diritto di visita padre-figlio, vanno confermate le modalità già in atto tra le parti, per come disciplinate in sede di separazione consensuale, da intendersi qui richiamate.
Con riguardo alle statuizioni economiche, non v'è contestazione in merito alla non autosufficienza della figlia maggiorenne.
Pertanto, grava sui genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento di entrambi i ragazzi.
Richiamate le rispettive condizioni reddituali, tenuto conto dell'età dei figli, delle loro presumibili esigenze e tenuto conto dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale di proprietà del , il quale ne sopporta altresì la relativa rata di mutuo (pari a circa Pt_1
700 euro), il Collegio ritiene congruo confermare l'importo mensile di euro 500,00 posto a carico del padre a titolo di mantenimento dei due figli (euro 250 ciascuno), oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come per legge.
Il suddetto importo sarà versato in favore di entro il giorno 5 di Controparte_1 ciascun mese, a mezzo bonifico. Ciò posto, va ora affrontata la domanda relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, la recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, impone al Collegio di compiere valutazioni preliminari. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma.
Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione. Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi
e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal
Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Compiuto tale accertamento dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Compiute tali premesse, va osservato che gode di una propria Controparte_1 capacità economica, dimostrata dal fatto che ella ha prestato attività lavorativa fino all'avvenuto dedotto licenziamento;
inoltre, per quanto concerne gli ulteriori elementi essenziali ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno (tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, contributo prestato dalla richiedente durante lo stesso) nulla
è stato minimamente dedotto né dimostrato, di conseguenza la domanda va rigettata.
Del pari va rigettata la domanda di ripetizione proposta dalla resistente, in quanto non provata. In ordine al regolamento delle spese di lite, stante la natura della decisione e l'obiettivo mutamento di giurisprudenza in tema di assegno divorzile, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
2. Assegna la casa coniugale alla resistente affinchè ivi risieda con la prole;
3. Disciplina il diritto di visita del padre secondo quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
4. Pone a carico del ricorrente la somma di euro 500 mensili, a titolo di mantenimento dei due figli, oltre rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come per legge. Il suddetto importo sarà versato in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico;
Controparte_1
5. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla resistente;
6. Rigetta la domanda di ripetizione.
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 19.06.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire