Articolo 108 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 107Articolo 109
Versione
14 maggio 1967
Art. 108.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1967