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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1078/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PIZZUTI ANGELICA
PARTE RICORRENTE contro
nata aIn Germania il 5/6/1978 con il patrocinio dell'avv. PIZZUTI Controparte_1
ANGELICA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/6/2025. e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 11/4/2010, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della
decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
ogni ambito della vita, con collocazione abitativa presso la madre in Cariati (Cs), Via Ugo
Foscolo n. 8;
3. Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1
dei figli, la somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT,
da versarsi alla madre sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, e oltre al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Controparte_1
5. Il sig. terrà con se i figli minori: Pt_1
- A week end alterni;
- Durante le vacanze estive divise tra i genitori a settimane alterne;
- Durante le vacanze natalizie divise tra i genitori, di anno in anno, a settimane alterne;
- Il sig. potrà far visita e tenere i figli con se quando lo desideri, previo accordo con Pt_1
la sig.ra e tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultima nonché di quelli CP_1
scolastici e ricreativi dei minori;
6. Ciascun coniuge presta sin da ora il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a MANDATORICCIO (CS) il Parte_1
12/11/1971 e nata in [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 15 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.PIZZUTI ANGELICA
PARTE RICORRENTE contro
nata aIn Germania il 5/6/1978 con il patrocinio dell'avv. PIZZUTI Controparte_1
ANGELICA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/6/2025. e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 11/4/2010, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Per_2
specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese
singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della
decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in
ogni ambito della vita, con collocazione abitativa presso la madre in Cariati (Cs), Via Ugo
Foscolo n. 8;
3. Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1
dei figli, la somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT,
da versarsi alla madre sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, e oltre al Controparte_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
4. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Controparte_1
5. Il sig. terrà con se i figli minori: Pt_1
- A week end alterni;
- Durante le vacanze estive divise tra i genitori a settimane alterne;
- Durante le vacanze natalizie divise tra i genitori, di anno in anno, a settimane alterne;
- Il sig. potrà far visita e tenere i figli con se quando lo desideri, previo accordo con Pt_1
la sig.ra e tenuto conto degli impegni lavorativi di quest'ultima nonché di quelli CP_1
scolastici e ricreativi dei minori;
6. Ciascun coniuge presta sin da ora il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo dei
documenti validi per l'espatrio dell'altro coniuge.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di cioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ata a MANDATORICCIO (CS) il Parte_1
12/11/1971 e nata in [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 15 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento