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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10617 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 61462 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ruggero Fauro n. 4, presso lo studio dell'avv. OB De Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1
della strada (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 6 presso lo studio dell'avv.
RI EL che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da
[...]
, procuratore speciale della società per delibera del Consiglio di Amministrazione Per_1
in data 23 maggio 2018
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di CP_1
garanzia per le vittime della strada e rispettivamente impresa che garantiva CP_2
per legge il veicolo UK MY targato CS886GZ risultato privo di assicurazione obbligatoria per la circolazione e proprietaria del veicolo stesso al fine di veder accertare la responsabilità del conducente della stessa nella causazione dell'incidente e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 6
ottobre 2020.
A sostegno della domanda di risarcimento, ha dedotto che, il giorno 6 ottobre 2020
percorreva a bordo del motoveicolo Honda SH 125 targato ES98783 via Lucania quando giunto all'incrocio con via Sicilia era entrato in collisione con il veicolo UK MY che provendo da via Sicilia si era immesso nell'area dell'incrocio senza concedere la precedenza segnalata dal segnale di stop esistente al la confluenza di via Sicilia con lia
Lucania.
Nell'incidente aveva subito danni al motociclo e lesioni per le quali era stato refertato presso il Pronto Soccorso dove era stato trasportato cin ambulanza.
Ha anche indicato che il relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto il rapporto sull'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti alla Impresa designata ed alla CO
ricevendo in relazione ai danni materiali la somma di euro 1.675 in data 12 ottobre 2021 per i danni materiali al motociclo che aveva trattenuto a titolo di acconto.
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OB PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era stato sottoposto a visita dal fiduciario della Assicurazione che, tuttavia non aveva formulato la prevista offerta in quanto non vi era accordo sulla misura dei postumi permanenti ed erano state ritenute eccessive le spese sostenute per le cure presso strutture privata.
Espletata senza esito la negoziazione assistita, aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto ancora dovuto e quantificato in euro 28.206,43
oltre interessi.
Si è costituita la società quale Impresa designata dal Fondo di garanzia per le CP_1
vittime della strada eccependo la improcedibilità della domanda in quanto l'incidente costituiva infortunio in itinere come risultava dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Ha contestato la misura dei danni dei quali l'attore aveva chiesto il risarcimento evidenziando di aver corrisposto in relazione ai danni materiali al motoveicolo la somma di euro 1.675,76 al netto dell'IVA in quanto il motoveicolo non risultava essere stato riparato.
Inoltre il preventivo non costituita prova dei danni e risultava essere stata prevista la riparazione di danni non indicati nel verbale redatto dalla Polizia Municipale.
In relazione ai danni conseguenti alle lesioni subite nel corso dell'incidente ha indicato che il proprio fiduciario aveva individuato nel 6% la misura dei postumi e aveva determinato la durata della incapacità temporanea liquidando in data 26 settembre 2022 l'importo di euro
7.624, importo liquidato facendo uso delle tabelle di legge per le lesioni di lieve entità.
Ha contestato le spese mediche sostenute in quanto l'attore aveva scelto di farsi assistere presso strutture private senza far uso del Servizio sanitario nazionale.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_2
La causa, quindi, tenuto conto della mancata contestazione da parte del Fondo della responsabilità della convenuta che non si era fermata allo stop come dalla stessa dichiarato alla Polizia Municipale, espletata una consulenza tecnica medico legale, + stata trattenuta
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in decisione alla udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti con assegnazione, sull'accordo delle parti di termine di giorni 30 per memorie conclusionali e giorni dieci per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta ha dato atto che l'incidente si era verificato all'incrocio tra via Lucania e via Sicilia e che via Sicilia all'incrocio con via
Lucania era gravata da segnale di stop regolarmente presente con segnaletica orizzontale e verticale e conducente del veicolo UK ha dichiarato alla Polizia Parte_2
Municipale che giunta all'incrocio non si era avveduta del segnale di stop ed aveva proseguito ed aveva avvertito un urto sulla parte posteriore laterale destra dell'autoveicolo.
IL veicolo UK era stato spostato mentre il motociclo era rimasto nel punto in cui era stato trovato all'inizio dell'area di incrocio in posizione che il motoveicolo stava tenendo la destra al momento dell'urto.
La mancata contestazione della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo
UK comporta che debba essere affermata la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dell'incidente.
Per quanto riguarda il danno riportato dal motoveicolo Honda SH dell'attore osserva il giudicante che nel verbale redatto dalla Polizia Municipale risultano essere stati descritti i danni visibili costituiti da distorsione della forcella anteriore, rottura del bauletto posteriore sella disastata, perdita di liquidi manopola sinistra rotta , poggia piede abraso guarnizione del verto staccata.
Il preventivo del riparatore ammontava ad euro 2.729,43 mentre la valutazione dello studio peritale della assicurazione ha stimato il danno in euro 2044,41 oltre IVA a fronte di una stima del valore del motoveicolo in euro 3.000 essendo stato immatricolato nel marzo del
2020 e, quindi, acquistato da sette mesi al momento del sinistro.
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In realtà nella stima peritale risulta mancante il costo del bauletto indicato come rotto e la manopola sinistra indicata come rotta dalla Polizia Municipale dalla Polizia Municipale.
Ritiene il giudicante che debba essere riconosciuto a titolo di danno materiale l'importo di euro 2.500 IVA inclusa trattandosi di imposta comunque dovuta.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica espletata ha accertato che l'attore era stato trasportato dopo l'incidente al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove era stata posta la diagnosi di trauma cranico e trauma contusivo del polso sinistro.
Il giorno successivo aveva eseguito ulteriori controlli presso la che aveva Controparte_3
messo in evidenza una possibile infrazione dello scafoide e del capotato con tendosinovite reattiva con distensione capsulare radio-ulna-carpica cin infrazione dello scafoide e distacco parcellare dell'interlinea articolare trapezio-trapezioide con frattura ingranata,
dando atto della presenza nella stessa regione di una frattura in parte riparata in pseudo-
artrosi del piramidale.
Detta frattura venne trattata chirurgicamente .
All'esame obiettivo il sanitario ha evidenziato la presenza di una riduzione dei movimenti di flesso estensione e rotazione del rachide cervicale in parte ricollegabili al trauma cranico ed in parte conseguenza della artrosi già presente;
limitazione della flesso estensione del polso di circa un quarto con alterazione del profilo radio-carpale .
I postumi di dette lesioni sono stati determinati in esiti di trauma cranico, di frattura del corpo scafoide sinistro e distacco parcellare distale in sede volare a livello della testa con lesione del legamento scafo-lunato, infrazione del trapezoide e frattura intraspongiosa del capitolato sul versante del trapezio e dell'uncinato con limitazione funzionale dei movimenti del polso e ridotta capacità prensile della mano.
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Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto sussistere un danno biologico nella misura del 6%
riconoscendo una incapacità temporanea assoluta di trenta giorni, e di quaranta giorni di temporanea al 50%.
Ritiene il giudicante che la valutazione del CTU sia condivisibile, fatta eccezione per la valutazione della incapacità biologica temporanea che si ritiene che non abbia mai escluso completamente ogni forma di estrinsecazione della personalità, dovendo essere riconosciuti 10 giorni al 100%, 30 giorni al 50% e di trenta giorni al 25%, essendo stato fatto, pere il resto, corretto uso dei principi della medicina legale previa verifica degli atti disponibili ed a seguito della vista con esame obiettivo posta in essere al fine di determinare con certezza le lesioni conseguenti al sinistro.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a tiolo di danno biologico tenuto conto della tabella di legge ricostruita sulla base dei criteri indicati nell'articolo 139
del codice delle assicurazioni, cosi come aggiornata, da ultimo dal dm 2024, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 6%, l'importo di euro 7.101,71. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo complessiva di euro 1.4781 determinato in base ai parametri di legge.
Non essendo stati dedotti e provati elementi atti ad effettuare la personalizzazione del risarcimento, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento della corte di cassazione che ritiene che in assenza di allegazione e prova di una situazione particolare diversa da quanto mediamente avviene e già valutata nell'importo tabellare, nulla possa essere riconosciuto a tale titolo né risultano allegate situazioni che possano far ritenere sussistente un danno morale tenuto conto della ridotta entità di postumi riconosciuti.ve essere riconosciuto il danno da cenestesi lavorativa per la maggiore penosità dell'attività di disegno da parte
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dell'attore che svolge la professione di ingegnere. A tale titolo deve essere riconosciuto l'importo di euro 1.332,39.
Deve essere riconosciuto l'importo di euro 5.227 a titolo di spese mediche, già detratta la quota rimborsata sulle stesse, essendo state riconosciute come spese utili per la guarigione rientrando nella libera scelta del danneggiato la scelta del luogo di cura non essendo tenuto a porre la spesa ella assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Di conseguenza, per i danni riconosciuti deve essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 16.609,61. Su detta somma deve essere calcolato maggior danno da ritardo calcolato come segue previa deduzione degli importi trattenuti a titolo di acconto.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la
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base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti
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indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,85% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di stato a fronte dello
1,10% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 6 ottobre 2020, alla corresponsione di un acconto in data 12
ottobre 2021 per euro 1.675, di un secondo acconto di euro 7.624 in data 26 settembre
2022 e la decisione, che è pronunziata il giorno 12 luglio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 16.609,61 dal quale dedurre gli acconti percepiti previa rivalutazione.
Di conseguenza l'importo di euro 16.609,61 devalutato alla data del giorno 6 ottobre
2020 equivale a € 13.981,15 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,188 (16.609,61 : 1,188 = 13.981,15) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 15.295,38
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 6 ottobre 2020 e dividendo il totale per 2 [(16.609,61 + 13.981,16): 2] = 15.295,38.
Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del primo acconto in data 12 ottobre 2020, interessi al tasso annuo dello 0,22%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato
(BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 34,20=,
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così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 15.295,38=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (371) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,22%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 34,20.
Per quanto riguarda il periodo che va dal primo acconto in data 12 ottobre 2021 al 26
settembre 2022 si deve procedere a rideterminare il capitale medio sul quale calcolare gli interessi dovuti.
Di conseguenza dall'importo di euro 16.609,61 occorre detrarre l'importo di euro
1.959,75 ( pari all'importo di euro 1.675 corrisposto il 12 ottobre 2021 rivalutato alla data della presente sentenza sulla base degli indici Istat) di conseguenza il capitale dovuto ammonta ad euro 14.649,86. Tale importo deve essere devalutato alla data del giorno 12
ottobre 2021 equivale a € 12.520,51 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,170 (14.649,86 : 1,170 = 12.520,51) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 12.747,26
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 12 ottobre 2021 e dividendo il totale per 2 [(14.649 + 10.845,51): 2] = 12.747,26.
Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del secondo acconto in data 26 settembre 2022,
interessi al tasso annuo dello 0,22%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 65,63=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del
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periodo (€ 12.747,26=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (348) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,58%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 65,63.
Per quanto riguarda il periodo che va dal secondo acconto in data 26 settembre 2022 al
12 luglio 2025 si deve procedere a rideterminare il capitale medio sul quale calcolare gli interessi dovuti.
Di conseguenza dall'importo di euro 14.649,86 occorre detrarre l'importo di euro
8.142,46 ( pari all'importo di euro 7.624 corrisposto il 26 settembre 2022 rivalutato alla data della presente sentenza sulla base degli indici Istat) di conseguenza il capitale dovuto ammonta ad euro 7.025,86. Infatti l'importo dovuto deve essere devalutato alla data del giorno 26 settembre 2022 e deve essere sottratto l'acconto corrisposto equivale a € 13.717,09 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a
1,068 (14.649,86 : 1,068 = 13.717,09) epoca del fatto, dal quale deve essere detratto l'acconto corrisposto pari ad euro 7.524, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 6.756,64 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 26 settembre 2022 e dividendo il totale per 2
[(7.025,86 + 6.507,43): 2] = 6.766,64. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti,
per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del secondo acconto in data 26 settembre 2022, interessi al tasso annuo dello 2,93%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero
dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del medesimo. CP_4
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 558,50=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del
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periodo (€ 6.766,64=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (1.019) * tasso di interesse giornaliero applicato (2,93%%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 558,50.
In totale gli interessi dovuti a titolo di maggior danno ammontano ad euro 653,33.
Di conseguenza alla data del 12 luglio 2025 l'attore risultava titolare di un credito risarcitorio pari ad euro 17.292,95, somma dalla quale devono essere detratti gli acconti percepiti rivalutati alla data della sentenza e pari ad euro10,102,18 (1959,75 + 8.142,43),
rimanendo ancora dovuta la somma di euro 7.190,72.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le
spese di CTU, liquidate in euro 650 oltre accessori di legge sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della società nella qualità di Parte_1 Controparte_5
Impresa desinata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e di CP_2
dichiara che l'incidente si è verificato per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo UK MY nella causazione del sinistro;
condanna la società nella qualità di Impresa desinata dal Fondo Controparte_5
di garanzia per le vittime della strada e a pagare a il CP_2 Parte_1
risarcimento del danno determinato, detratti gli acconti rivalutati alla data della sentenza ed aggiunti gli interessi come sopra calcolati determinato in euro 7.190,72;
condanna la società nella qualità di Impresa desinata dal Fondo Controparte_5
di garanzia per le vittime della strada e a rimborsare a le CP_2 Parte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.195, comprensiva della spesa di
CTU liquidata in euro 650, di cui euro 5.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 545
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OB PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 14 luglio 2025.
Il Giudice
(OB PA)
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OB PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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OB PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Ruggero Fauro n. 4, presso lo studio dell'avv. OB De Nardo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime Controparte_1
della strada (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 6 presso lo studio dell'avv.
RI EL che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da
[...]
, procuratore speciale della società per delibera del Consiglio di Amministrazione Per_1
in data 23 maggio 2018
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di CP_1
garanzia per le vittime della strada e rispettivamente impresa che garantiva CP_2
per legge il veicolo UK MY targato CS886GZ risultato privo di assicurazione obbligatoria per la circolazione e proprietaria del veicolo stesso al fine di veder accertare la responsabilità del conducente della stessa nella causazione dell'incidente e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 6
ottobre 2020.
A sostegno della domanda di risarcimento, ha dedotto che, il giorno 6 ottobre 2020
percorreva a bordo del motoveicolo Honda SH 125 targato ES98783 via Lucania quando giunto all'incrocio con via Sicilia era entrato in collisione con il veicolo UK MY che provendo da via Sicilia si era immesso nell'area dell'incrocio senza concedere la precedenza segnalata dal segnale di stop esistente al la confluenza di via Sicilia con lia
Lucania.
Nell'incidente aveva subito danni al motociclo e lesioni per le quali era stato refertato presso il Pronto Soccorso dove era stato trasportato cin ambulanza.
Ha anche indicato che il relazione all'incidente era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto il rapporto sull'incidente.
Aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti alla Impresa designata ed alla CO
ricevendo in relazione ai danni materiali la somma di euro 1.675 in data 12 ottobre 2021 per i danni materiali al motociclo che aveva trattenuto a titolo di acconto.
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Era stato sottoposto a visita dal fiduciario della Assicurazione che, tuttavia non aveva formulato la prevista offerta in quanto non vi era accordo sulla misura dei postumi permanenti ed erano state ritenute eccessive le spese sostenute per le cure presso strutture privata.
Espletata senza esito la negoziazione assistita, aveva introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto ancora dovuto e quantificato in euro 28.206,43
oltre interessi.
Si è costituita la società quale Impresa designata dal Fondo di garanzia per le CP_1
vittime della strada eccependo la improcedibilità della domanda in quanto l'incidente costituiva infortunio in itinere come risultava dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Ha contestato la misura dei danni dei quali l'attore aveva chiesto il risarcimento evidenziando di aver corrisposto in relazione ai danni materiali al motoveicolo la somma di euro 1.675,76 al netto dell'IVA in quanto il motoveicolo non risultava essere stato riparato.
Inoltre il preventivo non costituita prova dei danni e risultava essere stata prevista la riparazione di danni non indicati nel verbale redatto dalla Polizia Municipale.
In relazione ai danni conseguenti alle lesioni subite nel corso dell'incidente ha indicato che il proprio fiduciario aveva individuato nel 6% la misura dei postumi e aveva determinato la durata della incapacità temporanea liquidando in data 26 settembre 2022 l'importo di euro
7.624, importo liquidato facendo uso delle tabelle di legge per le lesioni di lieve entità.
Ha contestato le spese mediche sostenute in quanto l'attore aveva scelto di farsi assistere presso strutture private senza far uso del Servizio sanitario nazionale.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_2
La causa, quindi, tenuto conto della mancata contestazione da parte del Fondo della responsabilità della convenuta che non si era fermata allo stop come dalla stessa dichiarato alla Polizia Municipale, espletata una consulenza tecnica medico legale, + stata trattenuta
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in decisione alla udienza del 29 maggio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti con assegnazione, sull'accordo delle parti di termine di giorni 30 per memorie conclusionali e giorni dieci per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta ha dato atto che l'incidente si era verificato all'incrocio tra via Lucania e via Sicilia e che via Sicilia all'incrocio con via
Lucania era gravata da segnale di stop regolarmente presente con segnaletica orizzontale e verticale e conducente del veicolo UK ha dichiarato alla Polizia Parte_2
Municipale che giunta all'incrocio non si era avveduta del segnale di stop ed aveva proseguito ed aveva avvertito un urto sulla parte posteriore laterale destra dell'autoveicolo.
IL veicolo UK era stato spostato mentre il motociclo era rimasto nel punto in cui era stato trovato all'inizio dell'area di incrocio in posizione che il motoveicolo stava tenendo la destra al momento dell'urto.
La mancata contestazione della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo
UK comporta che debba essere affermata la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dell'incidente.
Per quanto riguarda il danno riportato dal motoveicolo Honda SH dell'attore osserva il giudicante che nel verbale redatto dalla Polizia Municipale risultano essere stati descritti i danni visibili costituiti da distorsione della forcella anteriore, rottura del bauletto posteriore sella disastata, perdita di liquidi manopola sinistra rotta , poggia piede abraso guarnizione del verto staccata.
Il preventivo del riparatore ammontava ad euro 2.729,43 mentre la valutazione dello studio peritale della assicurazione ha stimato il danno in euro 2044,41 oltre IVA a fronte di una stima del valore del motoveicolo in euro 3.000 essendo stato immatricolato nel marzo del
2020 e, quindi, acquistato da sette mesi al momento del sinistro.
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In realtà nella stima peritale risulta mancante il costo del bauletto indicato come rotto e la manopola sinistra indicata come rotta dalla Polizia Municipale dalla Polizia Municipale.
Ritiene il giudicante che debba essere riconosciuto a titolo di danno materiale l'importo di euro 2.500 IVA inclusa trattandosi di imposta comunque dovuta.
Per quanto riguarda il danno, la consulenza tecnica espletata ha accertato che l'attore era stato trasportato dopo l'incidente al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni dove era stata posta la diagnosi di trauma cranico e trauma contusivo del polso sinistro.
Il giorno successivo aveva eseguito ulteriori controlli presso la che aveva Controparte_3
messo in evidenza una possibile infrazione dello scafoide e del capotato con tendosinovite reattiva con distensione capsulare radio-ulna-carpica cin infrazione dello scafoide e distacco parcellare dell'interlinea articolare trapezio-trapezioide con frattura ingranata,
dando atto della presenza nella stessa regione di una frattura in parte riparata in pseudo-
artrosi del piramidale.
Detta frattura venne trattata chirurgicamente .
All'esame obiettivo il sanitario ha evidenziato la presenza di una riduzione dei movimenti di flesso estensione e rotazione del rachide cervicale in parte ricollegabili al trauma cranico ed in parte conseguenza della artrosi già presente;
limitazione della flesso estensione del polso di circa un quarto con alterazione del profilo radio-carpale .
I postumi di dette lesioni sono stati determinati in esiti di trauma cranico, di frattura del corpo scafoide sinistro e distacco parcellare distale in sede volare a livello della testa con lesione del legamento scafo-lunato, infrazione del trapezoide e frattura intraspongiosa del capitolato sul versante del trapezio e dell'uncinato con limitazione funzionale dei movimenti del polso e ridotta capacità prensile della mano.
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Il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto sussistere un danno biologico nella misura del 6%
riconoscendo una incapacità temporanea assoluta di trenta giorni, e di quaranta giorni di temporanea al 50%.
Ritiene il giudicante che la valutazione del CTU sia condivisibile, fatta eccezione per la valutazione della incapacità biologica temporanea che si ritiene che non abbia mai escluso completamente ogni forma di estrinsecazione della personalità, dovendo essere riconosciuti 10 giorni al 100%, 30 giorni al 50% e di trenta giorni al 25%, essendo stato fatto, pere il resto, corretto uso dei principi della medicina legale previa verifica degli atti disponibili ed a seguito della vista con esame obiettivo posta in essere al fine di determinare con certezza le lesioni conseguenti al sinistro.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'importo spettante a tiolo di danno biologico tenuto conto della tabella di legge ricostruita sulla base dei criteri indicati nell'articolo 139
del codice delle assicurazioni, cosi come aggiornata, da ultimo dal dm 2024, ritiene il giudicante di dover liquidare, tenuto conto dell'età dell'attore e della percentuale riconosciuta a titolo di danno biologico pari al 6%, l'importo di euro 7.101,71. A titolo di incapacità biologica temporanea, sulla base di quanto indicato facendo corretto uso dei criteri individuati dalla medicina legale, deve, invece essere riconosciuto l'importo complessiva di euro 1.4781 determinato in base ai parametri di legge.
Non essendo stati dedotti e provati elementi atti ad effettuare la personalizzazione del risarcimento, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento della corte di cassazione che ritiene che in assenza di allegazione e prova di una situazione particolare diversa da quanto mediamente avviene e già valutata nell'importo tabellare, nulla possa essere riconosciuto a tale titolo né risultano allegate situazioni che possano far ritenere sussistente un danno morale tenuto conto della ridotta entità di postumi riconosciuti.ve essere riconosciuto il danno da cenestesi lavorativa per la maggiore penosità dell'attività di disegno da parte
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dell'attore che svolge la professione di ingegnere. A tale titolo deve essere riconosciuto l'importo di euro 1.332,39.
Deve essere riconosciuto l'importo di euro 5.227 a titolo di spese mediche, già detratta la quota rimborsata sulle stesse, essendo state riconosciute come spese utili per la guarigione rientrando nella libera scelta del danneggiato la scelta del luogo di cura non essendo tenuto a porre la spesa ella assistenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Di conseguenza, per i danni riconosciuti deve essere riconosciuto l'importo complessivo di euro 16.609,61. Su detta somma deve essere calcolato maggior danno da ritardo calcolato come segue previa deduzione degli importi trattenuti a titolo di acconto.
Maggior danno da ritardo
La questione del risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con il quale sia stato liquidato il risarcimento del danno subito si pone in modo diverso tra le obbligazioni di valuta e quelle di valore.
Nel caso delle obbligazioni di valuta, infatti, in caso di inadempimento il maggior danno di cui all'articolo 1224, secondo comma, cc è stato ritenuto esistente in via presuntiva durante la mora, il tasso di inflazione sia stato superiore al saggio degli interessi legali1.
Nel caso delle obbligazioni di valore, come nel caso del risarcimento del danno da fatto illecito, posto che la conversione della obbligazione da valore in valuta è determinata all'atto della sentenza.
Di conseguenza la somma che viene determinata quale risarcimento costituisce il valore aggiornato del credito alla data della decisione comprendente, ovviamente, la rivalutazione del credito stesso al fine di aggiornare l'importo al valore della moneta al momento della decisione. Tale necessità spiega anche la ragione per la quale la tabelle recanti i valori per il calcolo del risarcimento del danno sono aggiornati ogni anno del TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
valore dell'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno.
Una volta così determinato l'importo del risarcimento si pone il problema del riconoscimento del maggior danno da ritardo, questione che pone due diversi problemi: il primo costituito dal parametro da utilizzare per calcolare il maggior danno ed il secondo costituito dalla necessità di individuare la base di calcolo tenuto conto che la somma determinata per il risarcimento comprende la rivalutazione al momento della decisione.
La seconda questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa,
anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obbiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può
tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta,
calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via
rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".
Di conseguenza secondo l'ormai consolidato orientamento della corte di cassazione la
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base sulla quale operare il calcolo può essere determinata seguendo due procedimenti.
Il primo procedimento postula la devalutazione della somma determinata in sede decisione al momento del fatto (operazione che si determina dividendo l'importo stabilito in sentenza per il coefficiente mensile elaborato mensilmente dall'Istat per la rivalutazione dei crediti, indice per il calcolo del costo della vita per operai ed impiegati al metto dei tabacchi cd FIOI) ottenendo così la somma che sarebbe spettata se il risarcimento fosse la conversione da obbligazione di valore a quella di valuta fosse avvenuta il giorno del fatto illecito.
Una volta determinato tale valore deve essere operato un calcolo anno per anno dovendosi calcolare gli interessi semplici (vale a dire che non si sommano sul capitale per produrre ulteriori interessi) sulla somma spettante anno per anno maggiorata, ogni anno dell'importo corrispondete alla rivalutazione monetaria relativa all'anno precedente.
L'altro metodo consente di operare sulla base di valori medi, assumendo a base del calcolo del maggior danno il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, vale a dire sommando il valore determinato in sentenza alla somma stessa devalutata al momento del fatto illecito,
dividendo il risultato per due.
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, è stato ritenuto che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato -
BOT, CCT, BTP (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) o in alternativa al solo rendimento dei Buoni del Tesoro ad un anno. Tra il rendimento dei Titoli di Stato e gli interessi legale, deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti
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indicazione delle Sezioni Unite della corte di Cassazione 16 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati (1,85% quale rendimento medio nel periodo dei titoli di stato a fronte dello
1,10% della media dell'interesse legale) per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come devalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.
Nel caso di specie occorre procedere alla determinazione del maggior danno in relazione all'incidente avvenuto il 6 ottobre 2020, alla corresponsione di un acconto in data 12
ottobre 2021 per euro 1.675, di un secondo acconto di euro 7.624 in data 26 settembre
2022 e la decisione, che è pronunziata il giorno 12 luglio 2025, che riconosce un risarcimento di euro 16.609,61 dal quale dedurre gli acconti percepiti previa rivalutazione.
Di conseguenza l'importo di euro 16.609,61 devalutato alla data del giorno 6 ottobre
2020 equivale a € 13.981,15 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,188 (16.609,61 : 1,188 = 13.981,15) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 15.295,38
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 6 ottobre 2020 e dividendo il totale per 2 [(16.609,61 + 13.981,16): 2] = 15.295,38.
Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del primo acconto in data 12 ottobre 2020, interessi al tasso annuo dello 0,22%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato
(BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 34,20=,
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così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del periodo (€ 15.295,38=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (371) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,22%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 34,20.
Per quanto riguarda il periodo che va dal primo acconto in data 12 ottobre 2021 al 26
settembre 2022 si deve procedere a rideterminare il capitale medio sul quale calcolare gli interessi dovuti.
Di conseguenza dall'importo di euro 16.609,61 occorre detrarre l'importo di euro
1.959,75 ( pari all'importo di euro 1.675 corrisposto il 12 ottobre 2021 rivalutato alla data della presente sentenza sulla base degli indici Istat) di conseguenza il capitale dovuto ammonta ad euro 14.649,86. Tale importo deve essere devalutato alla data del giorno 12
ottobre 2021 equivale a € 12.520,51 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a 1,170 (14.649,86 : 1,170 = 12.520,51) epoca del fatto, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 12.747,26
determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 12 ottobre 2021 e dividendo il totale per 2 [(14.649 + 10.845,51): 2] = 12.747,26.
Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del secondo acconto in data 26 settembre 2022,
interessi al tasso annuo dello 0,22%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di
Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del Ministero medesimo.
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 65,63=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del
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periodo (€ 12.747,26=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (348) * tasso di interesse giornaliero applicato (0,58%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 65,63.
Per quanto riguarda il periodo che va dal secondo acconto in data 26 settembre 2022 al
12 luglio 2025 si deve procedere a rideterminare il capitale medio sul quale calcolare gli interessi dovuti.
Di conseguenza dall'importo di euro 14.649,86 occorre detrarre l'importo di euro
8.142,46 ( pari all'importo di euro 7.624 corrisposto il 26 settembre 2022 rivalutato alla data della presente sentenza sulla base degli indici Istat) di conseguenza il capitale dovuto ammonta ad euro 7.025,86. Infatti l'importo dovuto deve essere devalutato alla data del giorno 26 settembre 2022 e deve essere sottratto l'acconto corrisposto equivale a € 13.717,09 facendo applicazione del coefficiente Istat per la trasformazione di una somma rilevato al maggio del 2025, ultimo disponibile al momento della sentenza, pari a
1,068 (14.649,86 : 1,068 = 13.717,09) epoca del fatto, dal quale deve essere detratto l'acconto corrisposto pari ad euro 7.524, mentre l'importo del capitale medio da utilizzare quale base di calcolo è pari a € 6.756,64 determinata sommando la somma determinata in sentenza con quella devalutata al giorno 26 settembre 2022 e dividendo il totale per 2
[(7.025,86 + 6.507,43): 2] = 6.766,64. Su tale ultima somma vanno, quindi, corrisposti,
per i giorni intercorsi tra il dì del sinistro fino alla data della corresponsione del secondo acconto in data 26 settembre 2022, interessi al tasso annuo dello 2,93%, determinato sulla media del rendimento dei titoli di Stato (BOT, CCT e BTP) per il medesimo periodo come rilevata dall'esame dei bollettini trimestrali del debito pubblico editi dal Ministero
dell'economia e finanze e visibili attraverso il sito del medesimo. CP_4
Di conseguenza devono essere liquidati, in via equitativa e con i criteri indicati, € 558,50=,
così ricavati: capitale medio dovuto nel periodo rivalutato secondo gli indici medi del
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periodo (€ 6.766,64=) * numero di giorni intercorsi tra fatto e l'acconto (1.019) * tasso di interesse giornaliero applicato (2,93%%/365). In totale, l'importo da liquidare a titolo di maggior danno ammonterà ad euro 558,50.
In totale gli interessi dovuti a titolo di maggior danno ammontano ad euro 653,33.
Di conseguenza alla data del 12 luglio 2025 l'attore risultava titolare di un credito risarcitorio pari ad euro 17.292,95, somma dalla quale devono essere detratti gli acconti percepiti rivalutati alla data della sentenza e pari ad euro10,102,18 (1959,75 + 8.142,43),
rimanendo ancora dovuta la somma di euro 7.190,72.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le
spese di CTU, liquidate in euro 650 oltre accessori di legge sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti della società nella qualità di Parte_1 Controparte_5
Impresa desinata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e di CP_2
dichiara che l'incidente si è verificato per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo UK MY nella causazione del sinistro;
condanna la società nella qualità di Impresa desinata dal Fondo Controparte_5
di garanzia per le vittime della strada e a pagare a il CP_2 Parte_1
risarcimento del danno determinato, detratti gli acconti rivalutati alla data della sentenza ed aggiunti gli interessi come sopra calcolati determinato in euro 7.190,72;
condanna la società nella qualità di Impresa desinata dal Fondo Controparte_5
di garanzia per le vittime della strada e a rimborsare a le CP_2 Parte_1
spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 6.195, comprensiva della spesa di
CTU liquidata in euro 650, di cui euro 5.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, euro 545
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per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 14 luglio 2025.
Il Giudice
(OB PA)
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OB PA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. II, 1 ottobre 2013, n. 22429.
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