Art. 76. (Applicabilita)
Le disposizioni della presente legge ai applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali, Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Tutte le altre norme incompatibili con quale della presente legge sono abrogate.
Le disposizioni della presente legge ai applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali, Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Tutte le altre norme incompatibili con quale della presente legge sono abrogate.