Articolo 76 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 75Articolo 77
Versione
29 marzo 1961
Art. 76. (Applicabilita)

Le disposizioni della presente legge ai applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali, Fino a quando non sara' provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67 .
Tutte le altre norme incompatibili con quale della presente legge sono abrogate.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961