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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1533 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il Parte_1
27/09/1976, C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. STASSI MARIA RITA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1
“insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in ricorso e
[...]
verbali di causa, contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiede che la causa venga posta in decisione.
Salvo ogni diritto nella più ampia forma. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/11/2023, e successivamente come indicata in epigrafe Parte_1 Parte_1
adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che “ Parte_1 [...]
SANITARIA RIPORTATA IN ATTI SI EVINCE CHE LA Controparte_3
SIGNORA CIANCIMINO ACCURSIA DECEDUTA IL 26/06/24, ERA AFFETTA DA: “DEMENZA
SENILE GRAVE, POLIARTROSI A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE, CP_4
, , PER QUESTO AVEVA DIRITTO AD USUFRUIRE DELLA
[...] Controparte_5
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO FIN DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(30/08/2022)” “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti per il riconoscimento del diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.08.2022 e fino al decesso avvenuta in data
26/06/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti per il Parte_1
riconoscimento diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.08.2022 e fino al decesso avvenuta in data 26/06/2024;
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per
[...]
legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_7
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 31/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il Parte_1
27/09/1976, C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. STASSI MARIA RITA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1
“insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in ricorso e
[...]
verbali di causa, contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e chiede che la causa venga posta in decisione.
Salvo ogni diritto nella più ampia forma. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/11/2023, e successivamente come indicata in epigrafe Parte_1 Parte_1
adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che “ Parte_1 [...]
SANITARIA RIPORTATA IN ATTI SI EVINCE CHE LA Controparte_3
SIGNORA CIANCIMINO ACCURSIA DECEDUTA IL 26/06/24, ERA AFFETTA DA: “DEMENZA
SENILE GRAVE, POLIARTROSI A GRAVE INCIDENZA FUNZIONALE, CP_4
, , PER QUESTO AVEVA DIRITTO AD USUFRUIRE DELLA
[...] Controparte_5
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO FIN DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(30/08/2022)” “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che presentava i requisiti per il riconoscimento del diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.08.2022 e fino al decesso avvenuta in data
26/06/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accoglie la domanda e dichiara che presentava i requisiti per il Parte_1
riconoscimento diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.08.2022 e fino al decesso avvenuta in data 26/06/2024;
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per
[...]
legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_7
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 31/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini