Sentenza 10 maggio 2013
Massime • 1
A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2013, n. 11234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11234 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18836-2006 proposto da:
COMUNE DI ROMA (C.F. 02438750586) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZOLO RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN LE;
- intimato -
sul ricorso 21430-2006 proposto da:
AN LE (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato PATERNÒ RADDUSA PIETRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AIELLO DANIELE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5342/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte di appello di Roma, su domanda di AL VA, che aveva riassunto il giudizio già proposto innanzi al Tribunale di Roma dichiaratosi incompetente, determinava in Euro 25.583,41 l'indennità di occupazione legittima dovuta dal Comune di Roma per l'occupazione di un fondo sito in Roma ed iscritto al catasto al foglio 563 partt. 703/P, 35 e 703/R. In particolare, la Corte di appello, premesso che l'occupazione si era protratta sino al completamento dell'opera pubblica che aveva determinato l'irreversibile trasformazione delle aree, per la quale il Tribunale aveva liquidato il danno in favore dell'attore, determinava l'indennità dovuta facendo riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica espletatasi innanzi al Tribunale. Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
AL VA, che ha presentato anche memoria, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva determinato l'ammontare dell'indennità di occupazione legittima attraverso il mero riferimento alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e lamentando altresì che la consulenza si era svolta in altro processo.
Il motivo è infondato sotto entrambi gli aspetti.
Quanto alla utilizzazione della consulenza tecnica, la declaratoria di incompetenza non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato;
ne discende che nel giudizio riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata innanzi al giudice dichiaratosi incompetente (Cass. s.u. 28 aprile 1989, n. 2037; Cass. 6 agosto 1994, n. 7309; Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243). Quanto alla sufficienza della motivazione della sentenza, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito (e plurimis Cass. 4 maggio 2009, n. 10222). Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis lamentando che: a) l'indennità di occupazione era stata determinata sulla base del valore venale del fondo anziché sulla base della indennità di espropriazione;
b) il termine finale dell'occupazione era stato individuato nella data di scadenza della proroga ex lege dell'occupazione anziché nel momento di completamento dell'opera pubblica.
Il primo profilo del motivo è infondato, atteso che l'invocato D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 348/2007. Il secondo profilo del motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, atteso che la sentenza impugnata ha individuato la scadenza dell'occupazione legittima proprio nell'evento indicato dal ricorrente.
Con il ricorso incidentale AL VA deduce l'errore materiale nel quale la Corte di appello è incorsa riportando nel dispositivo l'importo di Euro 25.583,41=, anziché quello indicato in motivazione e richiesto dall'attore di Euro 24.583,41. Il motivo è inammissibile.
La speciale disciplina, dettata dall'art. 287 cod. proc. civ., e segg. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere;
tale competenza, derogata, prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 287 c.p.c. in parte qua (Corte cost. n. 335/2004), per le sentenze di primo grado per le quali fosse stato proposto appello, non è mai stata in discussione rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione da luogo, infatti, ad un giudizio a critica vincolata ai motivi ex art. 360 c.p.c. e la Corte di cassazione non può, pertanto, correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cass. 22 maggio 2006, n. 12004; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3656; Cass. 27 luglio 2001, n. 10289; Cass. 23 giugno 2000, n. 8526). Le spese di lite seguono la soccombenza sul ricorso principale, tenuto conto del suo assorbente rilievo, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
condanna il Comune di Roma al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 2.400,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013