Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20234/2024 R.G. Prev. TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Di Monda, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55. Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.09.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 27.03.2023 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al godimento del beneficio invocato, spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza. Il giudice, esaminati gli atti, udita la discussione delle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pronunciando la presente sentenza, redatta e depositata in pari data.
*** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott.ssa , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso è affetto da “1) Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con PTCA con duplice stenting in broncopatico cronico;
2) Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali in soggetto con neuropatia periferica e arteriopatia obliterante cronica arti inferiori;
3) Diffusa spondiloartrosi osteofitosica cervicale, dorsale e lombosacrale con discopatia L1-L2; 4) Vasculopatia cerebrale cronica in ipoacusico affetto da ateromasia tronchi sopraortici;
5) Ipertrofia prostatica benigna;
6) Opacità cortico-nucleare con angiosclerosi corioretinica bilaterale;
7) Angioma epatico”. Ha quindi concluso che “Considerando le ripercussioni funzionali delle suddette patologie, tutte in parziale concorrenza tra loro, il sig. , sin dall'inoltro della domanda Parte_1 amministrativa del 27.03.2023, presenta difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. In ogni caso, in considerazione del fatto che è stata accertata la possibilità di passaggi posturali e di una deambulazione autonoma, sia pure con appoggio precauzionale di bastone, nonché la presenza di una soddisfacente funzionalità cardio- respiratoria, in assenza di angor e dispnea, di un sensorio integro e di ancora sufficienti funzioni cognitive, si può affermare, che il periziato NON si trova nell'impossibilità di Parte deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a bisogno di assistenza continua in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (provvedere alla propria igiene personale, cucinare, assumere medicinali, muoversi autonomamente, sia all'interno della propria abitazione e sia all'esterno di questa). Del resto, anche dall'attenta disamina della documentazione prodotta non emerge alcuno specifico riferimento a condizioni locomotorie e cognitive a tal punto persistentemente e totalmente compromesse da giustificare la perdita completa dell'autonomia funzionale del sig. . “È opportuno Parte_1 sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Dunque, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa ovvero l'omessa valutazione di talune delle patologie da cui affetto. In particolare, quanto all'omessa valutazione dell'ipertensione epatopatica, si rileva che il perito ha integralmente esaminato la documentazione medica depositata nella fase sommaria del giudizio, da cui è emersa, quale unica patologia a carico del sistema epatico, quella dell'angioma epatico. Sul punto, il CTU ha relazionato: “L'angioma epatico è definito come una neoplasia mesenchimale benigna, che incide fino al 5 % nella popolazione generale (ma fino al 20% in casistiche autoptiche mirate). E' un tumore benigno raramente congenito, che può comparire in tutte le fasce di età, in genere di dimensioni modeste e senza tendenza alla crescita volumetrica. L'eziopatogenesi della formazione dell'angioma epatico non è ancora del tutto chiara. Si ipotizza che ci possa essere un'origine genetica così come una possibile influenza da parte degli estrogeni: questo spiegherebbe in parte il motivo per cui questo tipo di tumore sia più frequente in donne pluripare o che si siano sottoposte a terapie sostitutive ormonali. Generalmente gli angiomi epatici sono del tutto asintomatici, motivo per cui vengono solitamente diagnosticati accidentalmente durante esami radiologici eseguiti per altre ragioni. Nel caso in esame, la lesione, peraltro di piccole dimensioni ed asintomatica, non solo non si associa ad altre alterazioni del fegato e delle vie biliari, come dimostra l'esame ecografico dell'addome superiore eseguito in data 16.01.2023 dal dott. presso la di Napoli, ma non ha Persona_2 Controparte_2 richiesto alcun trattamento, nonché controlli periodici, per cui si può affermare che la stessa non abbia alcuna incidenza funzionale, rivestendo mero valore anamnestico”. Non è fondata, altresì, la contestazione circa l'omessa valutazione dell'artrosi polidistrettuale, posto che il perito, a seguito di diagnosi di “Diffusa spondiloartrosi osteofitosica cervicale, dorsale e lombosacrale con discopatia L1-L2: 55% valutazione eseguita per analogia”, ha correttamente osservato che “La patologia ortopedica è risultata comportare una limitazione dei movimenti di flesso-estensione del rachide lombo-sacrale e degli arti inferiori, sebbene il periziato, nel corso dell'esame obiettivo condotto dalla scrivente, abbia comunque presentato buone condizioni di forza e tono-trofismo muscolare diffuso, così come, peraltro, conferma anche la visita eseguita in data 11.03.2024 dalla prof.
(cfr. “Ai 4 arti forza e trofismo buoni”). Si precisa che con tono muscolare si intende Per_3 un'attività muscolare costante capace di opporsi alla forza di gravità e capace di mantenere corretto l'assetto posturale del nostro organismo. La forza muscolare è quella capacità motoria che permette di vincere una resistenza o di opporvisi tramite lo sviluppo di tensione da parte della muscolatura. Appare, quindi, evidente che il periziato, seppure presenta qualche difficoltà nei movimenti, risulta autonomo nella deambulazione e nei passaggi posturali, sia pure si senta più sicuro con l'appoggio precauzionale di bastone, per cui la suddetta patologia si ritiene congruamente valutata con l'attribuzione del codice 7004, che valuta nella misura fissa del 55% la “spondiloartrite anchilopoietica”. Parimenti, in ordine alla lamentata omessa considerazione dell'ipoacusia bilaterale, nell'elaborato peritale si legge che il periziato è affetto da “Vasculopatia cerebrale cronica in ipoacusico affetto da ateromasia tronchi sopraortici: 30%” e che “L'esame neuropsichiatrico eseguito dalla scrivente, pur evidenziando qualche comprensibile e, considerata l'età, compatibile lacuna mnesica con lieve rallentamento ideomotorio, non ha tuttavia rilevato significative alterazioni del tono dell'umore, dell'orientamento temporo-spaziale e delle funzioni esecutive. Del resto, il Mini Mental State Examination (MMSE), pari a 21/30, corretto per età e scolarità, 20,7, così come si evince dal certificato geriatrico redatto in data 09.08.2023 dalla Dott.ssa presso l'A.S.L. Centro D.S. , Persona_4 CP_3 CP_4 avvalora che trattasi di un deficit cognitivo di media entità. A tal proposito si precisa che il test MMSE fa riferimento a sette aree cognitive differenti: orientamento nel tempo, orientamento nello spazio, registrazione di parole, attenzione e calcolo, rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva, ed il cui punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti;
per cui un punteggio compreso tra 18 e 23 è indice di un deficit da lieve a moderato. Ad ulteriore conferma di quanto esposto è da rilevare che agli atti non vi è riscontro alcuno della necessità di una presa in carico presso un centro per disturbi cognitivi, nonché di un intervento farmacologico e riabilitativo continuativo, indispensabile nel caso in cui la predetta patologia neurologica avesse comportato un maggiore impatto funzionale. Quindi, considerato che anche la riferita ipoacusia è risultata di entità tale da non pregiudicare la comprensione del messaggio verbale (il periziato è stato in grado di rispondere in modo pertinente alle domande poste alla regolare distanza interlocutoria) e che la fibrosclerosi dei vasi sopraortici non comporta alterazioni emodinamicamente significative, come da esame ecocolordoppler TSA del 16.03.23 (cfr. “Presenza di placche diffuse, lungo i vasi esaminati, non determinanti effetti emodinamicamente significativi…”), si ritiene che al citato complesso morboso possa essere attribuito per analogia la valutazione massima prevista dal codice 1102, che valuta tra il 21 ed il 30% la patologia
“esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi di memoria di media entità”. Infine, non vale ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito nominato quanto emerge dai certificati depositati unitamente al ricorso in opposizione (referto visita ortopedica del
13.05.2024, rilasciato dall'Ordine di Malta Italia;
referto ecografia cute e sottocute del
14.05.2024, rilasciato dall'Ordine di Malta Italia;
referto visita dermatologica del 5.06.2024, rilasciato dall'Ordine di Malta Italia;
referto visita cardiologica del 28.06.2024, rilasciato dall' - DS 31; referto ecocardiografia dell'8.07.2024, rilasciato dall' Controparte_5 [...]
; referto visita angiologica dell'8.08.2024, rilasciato dall'Ordine di Malta Controparte_6
Italia), atteso che tali risultanze cliniche non denotano un aggravamento delle condizioni di salute del , apparendo del tutto sovrapponibili a quelle già valutate nella relazione Parte_1 peritale. Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla ulteriore documentazione medica, versata in atti a cura della parte ricorrente in data 11.03.2025 (Certificazione Medica Centro Don Orione del 07.11.2024; Certificazione Medica del Controparte_6
04.11.2024;Certificazione Medica Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
Certificazione Medica Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;
Certificazione Medica
del 31.10.2024) relativa a mero progetto terapeutico riabilitativo e alla Controparte_6 prenotazione di ulteriore visita geriatrica e somministrazione di test neuro-metrico, peraltro senza che parte ricorrente abbia in alcun modo dedotto e allegato in che modo le risultanze di tali certificazioni vengano ad incidere sulle patologie diagnosticate e sulla valutazione già compiuta. Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 4.06.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi