Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai IGg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1759 Reg. Gen. anno 2024, vertente t r a
( ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Carolina Cristelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Chiara Bertucci, dal quale è difeso e rappresentato, giusta procura in atti.
non comparso né rappresentato
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 16.5.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“in pendenza di giudizio, le parti hanno convenuto di regolamentare concordemente l'esercizio della responsabilità genitoriale e la disposizione del contributo al mantenimento delle figlie minori alle seguenti condizioni:
1) RESIDENZA DELLE MINORI
Entrambe le minori, e manterranno la residenza con la madre, oggi in Carrara, alla Via Apuana, n. Per_1 Persona_2
14/G. I genitori manterranno, l'uno nei confronti dell'altra, comportamenti corretti ed educati, improntati al mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, col solo, reciproco obbligo di darsene effettiva e tempestiva comunicazione, al fine di agevolare la reperibilità delle minori;
pagina 1 di 6
Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_1 Persona_2 presso la madre, con la quale manterranno la residenza per lo meno fino al compimento della maggiore età;
2) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Il diritto di visita del IG. , nel preminente interesse delle figlie minori, sarà regolamentato come segue: CP_1
- Permanenza infrasettimanale Per
trascorrerà con il padre:
- i giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana
Nel corso dell'anno scolastico, il padre (o la persona di fiducia a ciò delegata, ad es. i nonni paterni o la convivente) preleverà la minore presso l'istituto scolastico (attualmente la scuola materna) all'orario di uscita prefissato (attualmente Per ad ore 16.00). pernotterà presso la casa paterna e verrà riaccompagnata dal padre o dalla persona di fiducia a ciò delegata presso l'istituto scolastico all'orario d'ingresso prefissato.
Terminato l'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata preleverà la minore presso la casa familiare Per entro le ore 8.00. pernotterà presso la casa paterna e verrà riaccompagnata dal padre o dalla persona di fiducia a ciò delegata presso la casa familiare entro le ore 8.00 del martedì e del giovedì, in quanto giorni di spettanza della madre.
- dal venerdì alla domenica a settimane alterne
Nel corso dell'anno scolastico, il padre (o la persona di fiducia a ciò delegata, ad es. i nonni paterni o la convivente) preleverà la minore presso l'istituto scolastico (attualmente la scuola materna) all'orario di uscita prefissato (attualmente Per ad ore 16.00). pernotterà presso la casa paterna e verrà riaccompagnata dal padre o dalla persona di fiducia a ciò delegata presso l'istituto scolastico all'orario d'ingresso prefissato.
Terminato l'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata preleverà la minore presso la casa familiare
Per entro le ore 8.00 del venerdì pernotterà presso la casa paterna e verrà riaccompagnata dal padre o dalla persona di fiducia a ciò delegata presso la casa familiare entro le ore 8.00 del martedì, in quanto giorno di spettanza della madre.
Per Inoltre, nei fine settimana in cui permarrà presso il padre, questi dovrà assicurare un contatto telefonico della minore con la madre.
trascorrerà con il padre: Per_1
- i giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana
Nel corso dell'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata (ad es. i nonni paterni) preleverà la minore presso l'istituto scolastico (attualmente le scuole medie) all'orario d'uscita prefissato (attualmente le ore 13.20) e la ricondurrà presso la casa familiare dopo cena, indicativamente alle ore 21.30, nei giorni del lunedì, mercoledì.
Terminato l'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata (ad es. i nonni paterni) preleverà la minore presso la casa familiare entro le ore 8.00 e la ricondurrà presso la casa familiare alle ore 21.30.
In via transitoria e temporanea, in ragione delle attuali difficoltà di nel relazionarsi con la nuova compagna del IG. Per_1 ed in attesa che la minore possa recuperare un sereno rapporto con il padre all'esito del predisponendo percorso Per_2 terapeutico, la minore permarrà presso la casa dei nonni paterni.
dal venerdì alla domenica a settimane alterne
Nel corso dell'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata (ad es. i nonni paterni) preleverà la minore il venerdì presso l'istituto scolastico (attualmente le scuole medie) all'orario d'uscita prefissato (attualmente le ore 13.20) e pagina 2 di 6 la ricondurrà la domenica presso la casa familiare dopo cena, indicativamente entro le ore 21.30;
Terminato l'anno scolastico, il padre o la persona di fiducia a ciò delegata (ad es. i nonni paterni) preleverà la minore presso la casa familiare entro le ore 8.00 del venerdì e la ricondurrà presso la casa familiare entro le ore 21.30 della domenica;
In via transitoria e temporanea, in ragione delle attuali difficoltà di nel relazionarsi con la nuova compagna del IG. Per_1 ed in attesa che la minore possa recuperare un sereno rapporto con il padre all'esito del predisponendo percorso Per_2 terapeutico, la minore pernotterà presso la casa dei nonni paterni.
Qualora la minore lo desideri, potrà pernottare presso la casa paterna o presso i nonni paterni e verrà ricondotta dal padre o dalla persona di fiducia a ciò delegata presso l'istituto scolastico all'orario d'ingresso prefissato.
Qualora, nei giorni di spettanza del padre, le minori dovessero partecipare a manifestazioni sportive o eventi d'altra natura
(ad esempio, partite di campionato/allenamenti della figlia compleanni o altri impegni consimili), il padre Per_1
s'impegna ad accompagnare le figlie, personalmente o a mezzo di persona di fiducia. Lo stesso farà la madre qualora dette manifestazione sportive ed eventi si svolgessero nei giorni di sua spettanza.
Nei giorni di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, l'altro dovrà astenersi dall'assumere decisioni e/o iniziative contrarie alle modalità di visita sopra definite e tali da imporre una riorganizzazione estemporanea delle stesse.
- Vacanze estive
Entrambe le figlie trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive (da collocare indicativamente dal 15/06 al 15/09 di ogni anno)
Detto periodo verrà concordato con la madre entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con il periodo di ferie dal lavoro usufruite dai genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie;
- Festività annuali
Le festività annuali verranno suddivise fra i genitori e le figlie trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno, i periodi e/o i giorni di seguito indicati:
- le festività natalizie, il Capodanno e l'Epifania verranno così suddivisi: dal 22/12 al 24/12 – dal 25/12 al 27/12 – dal
28/12 al 01/01 – dal 02/01 al 06/01 così che i genitori possano trascorrere con le figlie un eguale numero di giorni.
Nel 2025 le figlie trascorreranno con la madre il periodo dal 22/12 al 24/12;
- la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati fra i genitori di anno in anno.
Nel 2026 le figlie trascorreranno con la madre la Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
Nel caso in cui le festività pasquali trascorse con un genitore cadano nel periodo di pertinenza dell'altro, se ne terrà conto nell'alternanza infrasettimanale sopra definita ed il fine settimana successivo sarà di pertinenza dell'altro genitore.
- i giorni del 25 aprile (Festa della Liberazione) / 1° maggio (Festa del Lavoro) / 2 giugno (Festa della Repubblica) / 15
agosto (Ferragosto) / 1° novembre (Tutti i Santi) / 8 dicembre (Immacolata Concezione) verranno trascorsi con il genitore al quale spetta la frequentazione con le figlie secondo la turnazione infrasettimanale sopra definita.
Nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, il padre dovrà rispettare le esigenze scolastiche e gli impegni extrascolastici delle minori sulla base anche di quanto previsto dal piano genitoriale, a tal proposito, a mero titolo esemplificativo, dovrà accompagnare la figlia alle attività sportive a cui quest'ultima dovesse partecipare;
Per_1
6) MANTENIMENTO
Il IGnor verserà alla GN , ogni mese, un contributo pari ad € 500,00 al mese a CP_1 Parte_1 Per Per titolo di mantenimento delle figlie e (€ 250,00 per la figlia ed € 250,00 per la figlia da Per_1 Per_1
pagina 3 di 6 corrispondersi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa GN a Pt_1 decorrere dal mese di Maggio 2025;
6) SPESE STRAORDINARIE PER LE MINORI
I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute per le figlie. Tali spese dovranno essere sempre documentate, sia in relazione al tipo di spesa sia all'entità della stessa, e vengono individuate come da
'Protocollo sulle modalità di mantenimento dei figli' (Prot. n. 732/2024), secondo le linee guida espresse dal CNF nella seduta del 19.07.2024 approvate dal Tribunale di Massa, per quanto concerne lo schema delle spese comprese nell'assegno di mantenimento, sia per quanto concerne le spese extra assegno (ivi comprese quelle obbligatorie) il rimborso al genitore anticipatario e la deducibilità fiscale.
7) SPESE CONCORDATE PER LE QUALI NON È NECESSARIA ALCUNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE E
CONSENSO DEI GENITORI E QUINDI PER LE QUALI NON OPERA LA DISCIPLINA DI CUI AL PROTOCOLLO CNF
19.07.2024 DEL TRIBUNALE DI MASSA AD ECCEZIONE DEL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO E LA
DEDUCIBILITA' FISCALE:
Per 1) Spese relative alla mensa scolastica della figlia
In aggiunta a quanto previsto al punto 7 di cui sopra, i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alla spesa Per relativa alla mensa scolastica della figlia .
Per 2) Spese straordinarie relative all'organizzazione dei compleanni delle figlie e Per_1
In aggiunta a quanto sopra previsto al punto 7, i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese Per relative all'organizzazione dei compleanni delle figlie e nel limite massimo di € 150,00 ciascuno e per ciascuna Per_1 figlia. Dette spese dovranno essere, comunque, documentate dal genitore anticipatario ai fini del rimborso pro quota.
Per 3) Spese straordinarie relative ai regali per i compleanni degli amici di e Per_1
In aggiunta a quanto sopra previsto al punto 7, i genitori concordano di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese
Per relative ai regali da acquistare in occasione della partecipazione delle figlie e ai compleanni di amici, nel Per_1 limite dell'importo di € 10,00 per ciascun genitore e per ciascun regalo e per un massimo di due compleanni al mese. .
L'importo sarà comunicato dalla madre al padre che dovrà a semplice richiesta della stessa provvedere al versamento della somma. Di sua spettanza.
8) SPESE PER VITTO E ALLOGGIO IN OCCASIONE DELLE TRASFERTE CALCISTICHE DI Per_1
I genitori concordano che le eventuali spese di vitto e di alloggio da sostenere in occasione delle trasferte calcistiche di rimarranno interamente a carico del genitore che in quel giorno avrà l'affidamento di Per_1 Per_1
9) ASSEGNO UNICO
Per L'assegno unico della figlia verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
La IG.ra e il IG. dovranno comunicare all'Inps la percentuale di spettanza del padre entro 7 (sette) giorni Pt_1 Per_2 dalla sottoscrizione del presente accordo, modificando i dati comunicati all'atto della domanda, così da consentire al padre di ottenerne la diretta attribuzione in proprio favore. In attesa che l'Inps elabori la richiesta, la IG.ra dovrà Pt_1 corrispondere al IG. la quota di relativa spettanza, nella misura percentuale sopra indicata a mezzo bonifico su Per_2 conto corrente intestato al IG. con decorrenza dal primo assegno unico erogato successivamente alla Per_2 sottoscrizione del presente atto ed entro 7 (sette) giorni dal relativo accredito in suo favore. L'assegno unico della figlia verrà percepito interamente dalla GN . Per_1 Pt_1 pagina 4 di 6 10) DOCUMENTI per L'ESPATRIO
Ogni volta i genitori si dovranno dare reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
11) VISITE PSICOLOGO EMMA
Entrambi i genitori sono concordi nel ritenere necessario per la figlia un percorso psicologico volto al recupero del Per_1 rapporto con il padre con spese a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tale percorso dovrà essere attivato entro il mese di maggio 2025.
12) Le spese legali rimangono compensate tra le parti i legali sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente aveva intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con dall'anno 2009; che da tale convivenza erano nati i figli CP_1
Per_ (11.10.2012) e (29.7.2020); che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto nel Per_1
2023; che era interesse di essa ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto alla prole;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
Si costituiva la parte resistente, non opponendosi all'an della domanda.
Le parti, nelle more del giudizio, raggiungevano un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Le concordate conclusioni, trascritte in epigrafe e da intendersi integralmente richiamate, siccome rispondenti agli interessi della prole, possono essere integralmente recepite.
Va quindi recepito quanto concordato in punto di: affidamento della prole;
residenza prevalente ed anagrafica delle figlie;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e regime di partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico;
obblighi di cui al punto 12 delle conclusioni congiunte.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 dispone come da motivazione in punto di: affidamento delle minori;
collocazione prevalente ed anagrafica delle minori;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
assegno unico;
ulteriori obblighi;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 16.5.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 6 di 6