Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5685/2024 promossa da:
Parte 1 ass. avv. ROBERTO CARAPELLE
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. Controparte 1
Controparte_2 e EL IO dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO,
RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
considerato che:
1.
Controparte_1la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e la conseguente condanna del CP 1 convenuto al pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il ministero convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
all'odierna udienza di discussione, parte ricorrente, con il consenso del Mim, ha esteso la domanda al corrente a.s. 2024/2025;
2.
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti la ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc.1 di parte ricorrente) che parte ricorrente negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 abbia lavorato come docente alle dipendenze del
3.
tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o aControparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile"; il successivo comma 122 il quale stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4 e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria";
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il quale prevede che: "1. / docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. || CP 5 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio";
4.
la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP 1 , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario '
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza";
5.
la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1 ; 6.
parte ricorrente documenta di aver lavorato negli anni scolastici oggetto di causa con contratti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza al 30/06 o al 31/08 di ciascun anno;
si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
7.
per tutto quanto sin qui esposto deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato;
8.
in conclusione, il Controparte_1 deve essere condannato ad accreditare sulla carta docenti, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2024/2025;
9.
le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza e degli aumenti previsti dall'art. 4 comma 1 bis (15%), con la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 -
2022/2023 2024/2025, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il Controparte_1 ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il Controparte 1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
1184,50, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 23/01/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI