CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Raoul Barsanti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE- E
Controparte_1
-APPELLATO NON COSTITUITO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 201/2023 pronunciata dal Tribunale di Cassino, sezione lavoro, e pubblicata il 19.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto in primo grado da ha così statuito «revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
− condanna la società opponente a pagare all'opposto la somma di euro 14.247,49 a titolo di retribuzioni e scatti di anzianità dovuti dal 17 luglio 2019 al 25 febbraio 2020, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo». In particolare, il primo giudice: (I) premetteva che la domanda monitoria trovava titolo nella sentenza n. 658/2019 del Tribunale di Latina, depositata in data 14.5.2019, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal sig. avverso i contratti di CP_1 somministrazione per prestazione di lavoro temporaneo in favore della stipulati con Parte_1 la società di somministrazione Manpower S.p.a., è stato tra l'altro accertato e dichiarato che “tra il
Pag. 1 a 2 ricorrente e la (già ) si è instaurato un rapporto di lavoro Controparte_2 Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2006” e, per l'effetto, la società è stata condannata “al ripristino del rapporto e ad immettere in servizio la ricorrente con inquadramento al III livello del CCNL Metalmeccanici”; (II) richiamava il principio per cui il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea di principio in misura corrispondente a quella della retribuzione – soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c.; (III) identificava detta messa in mora nel precetto notificato il 17.6.2019. interpone appello contro questa decisione, allegando in sintesi l'inerzia del Parte_1 lavoratore e l'inidoneità della notifica del precetto a concretizzare valida costituzione in mora. alla quale addebita di aver erroneamente ritenuto che non fosse necessario, al fine di configurare l'obbligo risarcitorio in capo alla parte datoriale, un formale atto di costituzione e messa in mora da parte del lavoratore, secondo l'ordinario regime risarcitorio di cui all'art. 1217 c.c., ritenendo valido, per contro,
l'atto di precetto notificato il 17 luglio 2019. Chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente l'originaria opposizione, formulando domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza appellata.
non si costituisce in giudizio. Controparte_1
All'udienza di discussione del 29.05.2025 nessuno è comparso per l'appellante, unica parte costituita, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del
5.6.2025 anch'essa disertata da detta parte, che pure aveva ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio.
La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 5.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2361 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Raoul Barsanti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE- E
Controparte_1
-APPELLATO NON COSTITUITO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 201/2023 pronunciata dal Tribunale di Cassino, sezione lavoro, e pubblicata il 19.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto in primo grado da ha così statuito «revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
− condanna la società opponente a pagare all'opposto la somma di euro 14.247,49 a titolo di retribuzioni e scatti di anzianità dovuti dal 17 luglio 2019 al 25 febbraio 2020, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo». In particolare, il primo giudice: (I) premetteva che la domanda monitoria trovava titolo nella sentenza n. 658/2019 del Tribunale di Latina, depositata in data 14.5.2019, con la quale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal sig. avverso i contratti di CP_1 somministrazione per prestazione di lavoro temporaneo in favore della stipulati con Parte_1 la società di somministrazione Manpower S.p.a., è stato tra l'altro accertato e dichiarato che “tra il
Pag. 1 a 2 ricorrente e la (già ) si è instaurato un rapporto di lavoro Controparte_2 Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1.12.2006” e, per l'effetto, la società è stata condannata “al ripristino del rapporto e ad immettere in servizio la ricorrente con inquadramento al III livello del CCNL Metalmeccanici”; (II) richiamava il principio per cui il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea di principio in misura corrispondente a quella della retribuzione – soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c.; (III) identificava detta messa in mora nel precetto notificato il 17.6.2019. interpone appello contro questa decisione, allegando in sintesi l'inerzia del Parte_1 lavoratore e l'inidoneità della notifica del precetto a concretizzare valida costituzione in mora. alla quale addebita di aver erroneamente ritenuto che non fosse necessario, al fine di configurare l'obbligo risarcitorio in capo alla parte datoriale, un formale atto di costituzione e messa in mora da parte del lavoratore, secondo l'ordinario regime risarcitorio di cui all'art. 1217 c.c., ritenendo valido, per contro,
l'atto di precetto notificato il 17 luglio 2019. Chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente l'originaria opposizione, formulando domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza appellata.
non si costituisce in giudizio. Controparte_1
All'udienza di discussione del 29.05.2025 nessuno è comparso per l'appellante, unica parte costituita, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del
5.6.2025 anch'essa disertata da detta parte, che pure aveva ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio.
La Corte, dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 5.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 2 a 2