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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4262/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. BISACCA SIMONE e dall'avv. SPANO' MARIA, ed elettivamente domiciliato in
Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni – restituzione di trattenute sulle retribuzioni – rimborso spese anticipate
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/5/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato quale dipendente della (società che opera nel settore della Controparte_1
logistica e dei trasporti di merci) dal 16/10/2020 al 30/6/2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato, con mansioni di autista, inquadramento al livello 4S del CCNL Logistica
e Trasporto di Merci;
- di avere operato, per tutto il periodo lavorativo indicato, quale addetto al trasporto di merci,
sul territorio nazionale ed anche all'estero; con assegnazione alternata di tre furgoni a numeri di targa DY794DJ, FR340ER e FR264GG;
- che gli orari di lavoro, che variavano di giorno in giorno (dipendendo dalle tratte assegnate mediante messaggi inviati sull'applicativo Whatsapp), erano comunque ben superiori a quelli contrattuali, avendo effettuato l'esponente numerose ore di straordinario non retribuite;
occasionalmente, poi, era richiesta prestazione lavorativa anche al sabato ed alla domenica;
- che neppure le indennità di trasferta maturate in conseguenza della percorrenza di tratte collocate sul territorio nazionale (fuori Regione) ed anche all'estero erano corrisposte dalla società datrice di lavoro;
- che la società datrice di lavoro indicava spesso nelle buste paga ore lavorate come “assenze”
o “giorni di riposo”, non provvedendo pertanto alla loro retribuzione, o che addirittura imponesse le assenze dal lavoro, per non retribuire le relative ore o per decurtarle illegittimamente dal monte ferie o permessi retribuiti;
- che il ricorrente è stato spesso costretto ad anticipare spese vive per il rifornimento dei mezzi affidatigli, senza però integrale rimborso da parte della società datrice di lavoro;
- che la non ha provveduto poi al saldo delle retribuzioni dovute per i mesi di Controparte_1
ottobre e novembre del 2020 e di aprile 2021; per non corrispondere poi integralmente le
2 retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2021, alle tredicesime mensilità per gli anni
2020 e 2021, alla 14sima mensilità per l'anno 2021, le competenze di fine rapporto ed il TFR;
- che la società datrice di lavoro ha giustificato in sede stragiudiziale il mancato pagamento dei relativi importi con la necessità di trattenere dalle voci sopra indicate i danni asseritamente arrecati dall'esponente a furgone a lui affidato in sinistro stradale;
in realtà, secondo quanto riportato in ricorso, i danni sono stati arrecati nel novembre del 2020 da mezzo di terzi, il cui autista si è rifiutato di sottoscrivere il modulo CID;
la società convenuta, pur riferendo di avere nella propria disponibilità accordo sottoscritto dall'esponente per operare tali trattenute, non ha però contestato allo stesso, con le garanzie previste dal CCNL di settore per i procedimenti disciplinari, le circostanze relative a tale danno, che ammonterebbe, secondo preventivo di carrozzeria inviato al lavoratore, ad euro 3.380,91; la società in ogni caso ha trattenuto importo ben superiore, pari ad euro 6.154,15.
L' ha quindi chiesto la condanna della al pagamento di Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 23.143,57, di cui euro 1.931,93 a titolo di TFR, per i titoli retributivi sopra indicati, e di euro 279,84 a titolo di rimborso spese anticipate.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
In causa sono stati sentiti testimoni ed è stato tentato l'interrogatorio formale della società
convenuta, al quale la società non si è però presentata (udienza del 29/5/2025). All'esito dell'istruttoria per testi la causa è stata riassegnata allo scrivente, causa trasferimento presso altro ufficio del Giudice già titolare.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate, anche nei limiti che si vanno ad esaminare.
Preliminarmente, nel merito, si deve osservare che costituiscono prove della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente e del livello retributivo riconosciutogli:
3 - la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 1 ricorrente);
- le buste paga emesse in corso di rapporto (doc. 2 ricorrente).
Poi, occorre prendere atto della mancata presentazione della parte convenuta per rendere l'interrogatorio formale e quindi dell'applicabilità dell'art. 232 cpc.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
4 rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova […]” (Cass. n. 3258/2007).
In buona sostanza, il disposto dell'art. 232 cpc non facoltizza sic et simpliciter il giudicante di ritenere provati i fatti oggetto delle capitolazioni attoree, ma richiede che la mancata risposta o la mancata presentazione all'interrogatorio formale siano calati nell'ambito di un più generale contesto istruttorio, e quindi valutati nel contesto di quest'ultimo.
Ciò posto, le prove portate a supporto delle allegazioni relative a prestazioni di lavoro
5 straordinario ed alla debenza di indennità di trasferta sono insufficienti, ed il disposto dell'art. 232 cpc non è sufficiente a colmare tale insufficienza. Infatti, il ricorrente ha prodotto:
- ben 6 estratti di conversazioni avute in forma scritta, via Whatsapp, con i referenti della
[...]
i quali gli avrebbero dato indicazioni, giorno per giorno, in merito alle destinazioni da CP_1
raggiungere per le attività di trasporto (doc. 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 ricorrente);
- asserito estratto di Google Maps, contenente le relative geolocalizzazioni del suo mezzo di trasporto (doc. 4 ricorrente).
In ordine al valore probatorio della messagistica Whatsapp prodotta in copia fotostatica, così
come di messaggi o email prodotti nella medesima modalità, la Suprema Corte (ex multis, Cass.
n. 12794/2021) ha riconosciuto tale valore, ai sensi dell'art. 2712 c.c., salvo idoneo disconoscimento dalla parte contro la quale tali copie sono state prodotte;
nel caso della parte contumace, Cass. n. 14438/2006 ha riconosciuto comunque il valore probatorio delle copie fotostatiche, ex art. 2712 c.c., in assenza di disconoscimento, in tale fattispecie processuale;
ne consegue che, non essendovi stato disconoscimento delle copie dei messaggi prodotti, esse hanno pieno valore probatorio;
e comunque il teste ha riconosciuto le Testimone_1
chat prodotte come doc. 9 ricorrente, come a lui riferibili.
Ciò posto, deve però osservarsi che ben pochi dati univoci possono trarsi da tali documenti,
anche se non disconosciuti, in quanto trattasi di letterali “frattaglie” di conversazioni avute (con soggetti differenti) via messaggi, che peraltro riportano i soli messaggi testuali, e non quelli audio, che risultano frequenti nell'ambito delle conversazioni (e per quanto ipotizzabile, alcuni di messaggi audio potrebbero essere di contenuto contrario a quanto risultante dai messaggi scritti).
Le risultanze di tali messaggi dovrebbero essere poi incrociate con quelle dell'asserita geolocalizzazione (doc. 4). Si deve però osservare che non è nota la fonte dei tragitti registrati da Google Maps, ovvero se gli stessi siano stati tratti da navigatore GPS installato sul mezzo
6 aziendale guidato dal ricorrente o direttamente dallo smartphone di questi. Solo nel primo caso,
infatti, può avere effetto il mancato disconoscimento delle copie da parte della società
convenuta, posto che nel secondo caso un disconoscimento non è neppure ipotizzabile (non si vede infatti come una parte possa contestare risultanze e copie tratte da sistemi informatici ai quali la stessa non ha avuto alcun accesso e dei quali non ha avuto comunicazione, risultandole ignote); né la fonte dei rilievi GPS risulta univocamente determinabile.
L'insieme probatorio risulta pertanto insufficiente, come anticipato, né l'effetto ex art. 232 cpc può completare tale carenza.
Si deve infine osservare che, in ordine quindi al lavoro straordinario e a quello festivo, la Corte
di Cassazione ha stabilito:
- in ordine alla prova del lavoro straordinario, che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (Cass. n. 16150/2018,
Cass. n. 11308/1997, Cass. n. 9231/1995); senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita da valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 1389 del 29/01/2003; Cass. n. 19299 del
12/09/2014)
- tali principi di diritto, relativi all'onere probatorio gravante sul lavoratore che assuma di avere svolto attività oltre l'orario ordinario, sono applicabili anche in fattispecie di richiesta di remunerazione del lavoro festivo (Cass. n. 9906/2015).
Pur essendo plausibile che, svolgendo lavoro anche all'estero, il ricorrente abbia svolto numerose ore di straordinario, il rigore probatorio preteso dalla Suprema Corte non può di certo dirsi rispettato, in ragione di quanto sinora ritenuto.
Con riferimento alle indennità di trasferta, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 62 par. 3 del
CCNL di riferimento (doc. 17 ricorrente) “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis,
nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al
7 tempo trascorso in territorio extra urbano”.
Ma, stanti le carenze probatorie evidenziate, non risulta possibile neppure stabilire quante delle ore oggetto di allegazione da parte del ricorrente siano state effettivamente impegnate in attività
extra-urbana.
Le voci economiche in trattazione (lavoro straordinario e straordinario festivo, indennità di trasferta) non possono essere riconosciute come spettanti.
Per ciò che riguarda l'indebita decurtazione dalla retribuzione di ore o giorni interi di assenza,
in realtà dichiarati come lavorati da parte del ricorrente, e l'indebito rifiuto delle prestazioni da parte della convenuta, con pari indicazione di assenza non retribuita, o di giorni di ferie ed ore di permessi retribuiti ma non richiesti dal ricorrente, si deve osservare che:
- l'effettiva assenza del ricorrente dal posto di lavoro e l'imputabilità di tale evento allo stesso,
una volta disconosciuti dal lavoratore, avrebbero dovuto essere oggetto di eccezione di inadempimento da parte della convenuta, datrice di lavoro e controparte contrattuale,
ovviamente; ma la contumacia della parte non ha visto la formulazione di tale eccezione, che è
tale in senso stretto, e non formulabile in via officiosa;
le ore di assenza in discorso devono essere quindi ritenute retribuibili, in quanto da ritenersi oggetto di prestazioni lavorative;
- analogo discorso riguarda le assenze del ricorrente etero-imposte; non essendovi stata eccezione di inadempimento, deve ritenersi che esse siano state frutto di indebito rifiuto delle prestazioni da parte della datrice di lavoro;
si deve quindi osservare che “Il datore di lavoro
non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli
artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la
esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza
eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a
provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo
8 in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di
lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non
sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto,
conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. ord. 37716/2022); pertanto anche le ore imputate a tali assenze devono essere retribuite;
- per ciò che riguarda l'imputazione “officiosa” delle assenze sopra descritte a ferie o a permessi retribuiti, deve ritenersi che, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente (assenza di richiesta),
parte convenuta avrebbe dovuto produrre o richiedere la prova delle domande formulate dall'
[...]
a tal fine (si ricorda, ad abundantiam, che ad esempio i permessi retribuiti sono Pt_2
previsti dal CCNL di settore, all'art. 20, come diritto fruibile a domanda del lavoratore); ma la parte convenuta tanto non ha fatto, in ragione della sua contumacia;
ne consegue che anche le ore in discorso sono da ritenersi ordinariamente retribuibili, con ripristino dei giorni di ferie e delle ore di permesso decurtate.
Passando all'esame della domanda di rimborso delle spese vive anticipate, deve rilevarsi che il teste , ex dipendente della ha confermato che, per quanto i Testimone_2 Controparte_1
lavoratori addetti al trasporto su strada fossero dotati di carte di credito “pre-pagate”
(ricaricabili), a volte gli stessi dovevano anticipare le spese di rifornimento, a causa della mancanza di provvista sulla carta. Nel caso di specie, la spettanza del rimborso può ritenersi provata, oltre che dalle dichiarazioni appena esaminate (che costituiscono un principio di prova), dai seguenti elementi:
- le risultanze del doc. 11 ricorrente, ovvero dalle copie delle ricevute dei rifornimenti, alcuni dei quali effettuati con pagamento in contanti, e quindi di sicuro non avvenuti con strumenti forniti dalla società convenuta;
si deduce per presunzioni, dalla disponibilità delle ricevute da parte del ricorrente, che questi abbia effettuato i pagamenti con mezzi propri (è difficile
9 ipotizzare che l' abbia conservato le copie delle ricevute in relazione a transazioni Parte_1
non effettuate con sue risorse);
- l'effetto dell'art. 232 cpc, che corrobora il quadro istruttorio di cui sopra.
Quanto all'importo spettante al ricorrente, deve osservarsi che la parte convenuta non ha dato prova di avere interamente pagato quanto dovuto a titolo di rimborso. Deve quindi emettersi condanna al pagamento di euro 279,84 a titolo di rifusione spese anticipate.
Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni, deve evidenziarsi che l'onere della prova dell'adempimento all'obbligazione retributiva incombe sul datore di lavoro, che non lo ha soddisfatto in ragione della sua contumacia.
Si deve però rilevare anche che parte dei mancati pagamenti, secondo quanto allegato in ricorso e secondo quanto evincibile dalla missiva inviata dal legale della al legale Controparte_1
dell' (doc. 16 ricorrente), sono stati “imputati” dalla società convenuta a trattenuta, Parte_1
in quanto il ricorrente avrebbe causato un danno al patrimonio aziendale, ed in particolare ad uno dei veicoli a lui affidati. Per il ricorrente, come si è detto, vi sarebbe assenza di sua responsabilità, invece ascrivibile a conducente di mezzo di terzi, il quale si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il modulo CID per accertare in via negoziale la dinamica del sinistro. Si deve quindi rilevare che per l'art. 30 par. 2 del CCNL di riferimento:
“È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili”.
Nel caso di specie, la società convenuta, a fronte delle contestazioni dell' Parte_1
- non ha provato l'effettiva responsabilità del ricorrente nella causazione del danno lamentato;
- non ha provato neppure l'ammontare di quest'ultimo, come era suo preciso onere;
il ricorrente ha prodotto come doc. 12 quello che ha definito come preventivo trasmessogli dal datore di lavoro, che espone euro 3.380,91; non si comprende se effettivamente tale documento sia un
10 preventivo o una fattura emessa a consuntivo dopo la riparazione del veicolo, ma in ogni caso non è noto se l'importo indicato sia stato effettivamente pagato dalla in Controparte_1
conclusione, l'ammontare del danno non è stato provato dalla società convenuta, ovviamente a causa della sua contumacia.
Le trattenute operate da devono pertanto essere dichiarate illegittime le Controparte_1
retribuzioni dovute per l'intero.
Appurato quindi l'an debeatur, pur se nei limiti indicati, occorre osservare in merito al
quantum:
- che dai conteggi prodotti occorre espungere le già citate voci relative al lavoro straordinario e festivo e le indennità di trasferta, in quanto non provate, come si è già ritenuto;
- che occorre poi espungere le voci relative alla copertura della carenza nel periodo di malattia,
a carico del datore di lavoro, e quelle alle indennità di malattia a carico del datore di lavoro ed a carico dell' ; nel ricorso si fa infatti menzione delle retribuzioni, non di tali voci, aventi CP_2
natura non retributiva ma previdenziale (in particolare per ciò che riguarda la quota di indennità
di malattia a carico dell' , che viene solo anticipata dal datore di lavoro ma poi posta a CP_2
carico dell' mediante compensazione con i contributi liquidati periodicamente;
CP_3
l'eventuale debenza avrebbe peraltro imposto di chiamare in causa, ai sensi dell'art. 102 cpc,
l' ). CP_2
La somma delle voci rimanenti porta ad un totale dovuto di euro 9.531,82, di cui euro 1.931,93
dovuti a titolo di TFR. Non essendo i conteggi del dovuto, pur notificati alla parte convenuta unitamente agli atti introduttivi del giudizio, oggetto di contestazione da parte della convenuta,
in ragione della sua contumacia, questi possono essere utilizzati per la decisione, con conferma della somma sopra indicata.
All'importo indicato deve aggiungersi poi quello pari ad euro 279,84, dovuti a titolo di rifusione di spese anticipate, come si è detto.
11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, in applicazione del parametro di cui al DM 55/14, in ragione del valore del victum (9.811,66),
considerata anche la relativa semplicità della controversia.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di , di complessivi Controparte_1 Controparte_4
euro 9.531,82, di cui euro 1.931,93 dovuti a titolo di TFR, oltre ad euro 279,84, a titolo di rifusione di spese vive anticipate;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_4
, delle spese del presente giudizio;
spese che si liquidano in complessivi euro
[...]
4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 3/9/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4262/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. BISACCA SIMONE e dall'avv. SPANO' MARIA, ed elettivamente domiciliato in
Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio dei difensori
RICORRENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni – restituzione di trattenute sulle retribuzioni – rimborso spese anticipate
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/5/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato quale dipendente della (società che opera nel settore della Controparte_1
logistica e dei trasporti di merci) dal 16/10/2020 al 30/6/2021, in forza di contratto a tempo pieno e determinato, con mansioni di autista, inquadramento al livello 4S del CCNL Logistica
e Trasporto di Merci;
- di avere operato, per tutto il periodo lavorativo indicato, quale addetto al trasporto di merci,
sul territorio nazionale ed anche all'estero; con assegnazione alternata di tre furgoni a numeri di targa DY794DJ, FR340ER e FR264GG;
- che gli orari di lavoro, che variavano di giorno in giorno (dipendendo dalle tratte assegnate mediante messaggi inviati sull'applicativo Whatsapp), erano comunque ben superiori a quelli contrattuali, avendo effettuato l'esponente numerose ore di straordinario non retribuite;
occasionalmente, poi, era richiesta prestazione lavorativa anche al sabato ed alla domenica;
- che neppure le indennità di trasferta maturate in conseguenza della percorrenza di tratte collocate sul territorio nazionale (fuori Regione) ed anche all'estero erano corrisposte dalla società datrice di lavoro;
- che la società datrice di lavoro indicava spesso nelle buste paga ore lavorate come “assenze”
o “giorni di riposo”, non provvedendo pertanto alla loro retribuzione, o che addirittura imponesse le assenze dal lavoro, per non retribuire le relative ore o per decurtarle illegittimamente dal monte ferie o permessi retribuiti;
- che il ricorrente è stato spesso costretto ad anticipare spese vive per il rifornimento dei mezzi affidatigli, senza però integrale rimborso da parte della società datrice di lavoro;
- che la non ha provveduto poi al saldo delle retribuzioni dovute per i mesi di Controparte_1
ottobre e novembre del 2020 e di aprile 2021; per non corrispondere poi integralmente le
2 retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2021, alle tredicesime mensilità per gli anni
2020 e 2021, alla 14sima mensilità per l'anno 2021, le competenze di fine rapporto ed il TFR;
- che la società datrice di lavoro ha giustificato in sede stragiudiziale il mancato pagamento dei relativi importi con la necessità di trattenere dalle voci sopra indicate i danni asseritamente arrecati dall'esponente a furgone a lui affidato in sinistro stradale;
in realtà, secondo quanto riportato in ricorso, i danni sono stati arrecati nel novembre del 2020 da mezzo di terzi, il cui autista si è rifiutato di sottoscrivere il modulo CID;
la società convenuta, pur riferendo di avere nella propria disponibilità accordo sottoscritto dall'esponente per operare tali trattenute, non ha però contestato allo stesso, con le garanzie previste dal CCNL di settore per i procedimenti disciplinari, le circostanze relative a tale danno, che ammonterebbe, secondo preventivo di carrozzeria inviato al lavoratore, ad euro 3.380,91; la società in ogni caso ha trattenuto importo ben superiore, pari ad euro 6.154,15.
L' ha quindi chiesto la condanna della al pagamento di Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 23.143,57, di cui euro 1.931,93 a titolo di TFR, per i titoli retributivi sopra indicati, e di euro 279,84 a titolo di rimborso spese anticipate.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
In causa sono stati sentiti testimoni ed è stato tentato l'interrogatorio formale della società
convenuta, al quale la società non si è però presentata (udienza del 29/5/2025). All'esito dell'istruttoria per testi la causa è stata riassegnata allo scrivente, causa trasferimento presso altro ufficio del Giudice già titolare.
***
2. Le domande del ricorrente sono fondate, anche nei limiti che si vanno ad esaminare.
Preliminarmente, nel merito, si deve osservare che costituiscono prove della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente e del livello retributivo riconosciutogli:
3 - la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 1 ricorrente);
- le buste paga emesse in corso di rapporto (doc. 2 ricorrente).
Poi, occorre prendere atto della mancata presentazione della parte convenuta per rendere l'interrogatorio formale e quindi dell'applicabilità dell'art. 232 cpc.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232
co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio,
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
4 rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova […]” (Cass. n. 3258/2007).
In buona sostanza, il disposto dell'art. 232 cpc non facoltizza sic et simpliciter il giudicante di ritenere provati i fatti oggetto delle capitolazioni attoree, ma richiede che la mancata risposta o la mancata presentazione all'interrogatorio formale siano calati nell'ambito di un più generale contesto istruttorio, e quindi valutati nel contesto di quest'ultimo.
Ciò posto, le prove portate a supporto delle allegazioni relative a prestazioni di lavoro
5 straordinario ed alla debenza di indennità di trasferta sono insufficienti, ed il disposto dell'art. 232 cpc non è sufficiente a colmare tale insufficienza. Infatti, il ricorrente ha prodotto:
- ben 6 estratti di conversazioni avute in forma scritta, via Whatsapp, con i referenti della
[...]
i quali gli avrebbero dato indicazioni, giorno per giorno, in merito alle destinazioni da CP_1
raggiungere per le attività di trasporto (doc. 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 ricorrente);
- asserito estratto di Google Maps, contenente le relative geolocalizzazioni del suo mezzo di trasporto (doc. 4 ricorrente).
In ordine al valore probatorio della messagistica Whatsapp prodotta in copia fotostatica, così
come di messaggi o email prodotti nella medesima modalità, la Suprema Corte (ex multis, Cass.
n. 12794/2021) ha riconosciuto tale valore, ai sensi dell'art. 2712 c.c., salvo idoneo disconoscimento dalla parte contro la quale tali copie sono state prodotte;
nel caso della parte contumace, Cass. n. 14438/2006 ha riconosciuto comunque il valore probatorio delle copie fotostatiche, ex art. 2712 c.c., in assenza di disconoscimento, in tale fattispecie processuale;
ne consegue che, non essendovi stato disconoscimento delle copie dei messaggi prodotti, esse hanno pieno valore probatorio;
e comunque il teste ha riconosciuto le Testimone_1
chat prodotte come doc. 9 ricorrente, come a lui riferibili.
Ciò posto, deve però osservarsi che ben pochi dati univoci possono trarsi da tali documenti,
anche se non disconosciuti, in quanto trattasi di letterali “frattaglie” di conversazioni avute (con soggetti differenti) via messaggi, che peraltro riportano i soli messaggi testuali, e non quelli audio, che risultano frequenti nell'ambito delle conversazioni (e per quanto ipotizzabile, alcuni di messaggi audio potrebbero essere di contenuto contrario a quanto risultante dai messaggi scritti).
Le risultanze di tali messaggi dovrebbero essere poi incrociate con quelle dell'asserita geolocalizzazione (doc. 4). Si deve però osservare che non è nota la fonte dei tragitti registrati da Google Maps, ovvero se gli stessi siano stati tratti da navigatore GPS installato sul mezzo
6 aziendale guidato dal ricorrente o direttamente dallo smartphone di questi. Solo nel primo caso,
infatti, può avere effetto il mancato disconoscimento delle copie da parte della società
convenuta, posto che nel secondo caso un disconoscimento non è neppure ipotizzabile (non si vede infatti come una parte possa contestare risultanze e copie tratte da sistemi informatici ai quali la stessa non ha avuto alcun accesso e dei quali non ha avuto comunicazione, risultandole ignote); né la fonte dei rilievi GPS risulta univocamente determinabile.
L'insieme probatorio risulta pertanto insufficiente, come anticipato, né l'effetto ex art. 232 cpc può completare tale carenza.
Si deve infine osservare che, in ordine quindi al lavoro straordinario e a quello festivo, la Corte
di Cassazione ha stabilito:
- in ordine alla prova del lavoro straordinario, che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (Cass. n. 16150/2018,
Cass. n. 11308/1997, Cass. n. 9231/1995); senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita da valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 1389 del 29/01/2003; Cass. n. 19299 del
12/09/2014)
- tali principi di diritto, relativi all'onere probatorio gravante sul lavoratore che assuma di avere svolto attività oltre l'orario ordinario, sono applicabili anche in fattispecie di richiesta di remunerazione del lavoro festivo (Cass. n. 9906/2015).
Pur essendo plausibile che, svolgendo lavoro anche all'estero, il ricorrente abbia svolto numerose ore di straordinario, il rigore probatorio preteso dalla Suprema Corte non può di certo dirsi rispettato, in ragione di quanto sinora ritenuto.
Con riferimento alle indennità di trasferta, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 62 par. 3 del
CCNL di riferimento (doc. 17 ricorrente) “Il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis,
nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al
7 tempo trascorso in territorio extra urbano”.
Ma, stanti le carenze probatorie evidenziate, non risulta possibile neppure stabilire quante delle ore oggetto di allegazione da parte del ricorrente siano state effettivamente impegnate in attività
extra-urbana.
Le voci economiche in trattazione (lavoro straordinario e straordinario festivo, indennità di trasferta) non possono essere riconosciute come spettanti.
Per ciò che riguarda l'indebita decurtazione dalla retribuzione di ore o giorni interi di assenza,
in realtà dichiarati come lavorati da parte del ricorrente, e l'indebito rifiuto delle prestazioni da parte della convenuta, con pari indicazione di assenza non retribuita, o di giorni di ferie ed ore di permessi retribuiti ma non richiesti dal ricorrente, si deve osservare che:
- l'effettiva assenza del ricorrente dal posto di lavoro e l'imputabilità di tale evento allo stesso,
una volta disconosciuti dal lavoratore, avrebbero dovuto essere oggetto di eccezione di inadempimento da parte della convenuta, datrice di lavoro e controparte contrattuale,
ovviamente; ma la contumacia della parte non ha visto la formulazione di tale eccezione, che è
tale in senso stretto, e non formulabile in via officiosa;
le ore di assenza in discorso devono essere quindi ritenute retribuibili, in quanto da ritenersi oggetto di prestazioni lavorative;
- analogo discorso riguarda le assenze del ricorrente etero-imposte; non essendovi stata eccezione di inadempimento, deve ritenersi che esse siano state frutto di indebito rifiuto delle prestazioni da parte della datrice di lavoro;
si deve quindi osservare che “Il datore di lavoro
non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli
artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la
esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza
eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a
provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo
8 in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di
lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non
sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto,
conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. ord. 37716/2022); pertanto anche le ore imputate a tali assenze devono essere retribuite;
- per ciò che riguarda l'imputazione “officiosa” delle assenze sopra descritte a ferie o a permessi retribuiti, deve ritenersi che, a fronte delle allegazioni di parte ricorrente (assenza di richiesta),
parte convenuta avrebbe dovuto produrre o richiedere la prova delle domande formulate dall'
[...]
a tal fine (si ricorda, ad abundantiam, che ad esempio i permessi retribuiti sono Pt_2
previsti dal CCNL di settore, all'art. 20, come diritto fruibile a domanda del lavoratore); ma la parte convenuta tanto non ha fatto, in ragione della sua contumacia;
ne consegue che anche le ore in discorso sono da ritenersi ordinariamente retribuibili, con ripristino dei giorni di ferie e delle ore di permesso decurtate.
Passando all'esame della domanda di rimborso delle spese vive anticipate, deve rilevarsi che il teste , ex dipendente della ha confermato che, per quanto i Testimone_2 Controparte_1
lavoratori addetti al trasporto su strada fossero dotati di carte di credito “pre-pagate”
(ricaricabili), a volte gli stessi dovevano anticipare le spese di rifornimento, a causa della mancanza di provvista sulla carta. Nel caso di specie, la spettanza del rimborso può ritenersi provata, oltre che dalle dichiarazioni appena esaminate (che costituiscono un principio di prova), dai seguenti elementi:
- le risultanze del doc. 11 ricorrente, ovvero dalle copie delle ricevute dei rifornimenti, alcuni dei quali effettuati con pagamento in contanti, e quindi di sicuro non avvenuti con strumenti forniti dalla società convenuta;
si deduce per presunzioni, dalla disponibilità delle ricevute da parte del ricorrente, che questi abbia effettuato i pagamenti con mezzi propri (è difficile
9 ipotizzare che l' abbia conservato le copie delle ricevute in relazione a transazioni Parte_1
non effettuate con sue risorse);
- l'effetto dell'art. 232 cpc, che corrobora il quadro istruttorio di cui sopra.
Quanto all'importo spettante al ricorrente, deve osservarsi che la parte convenuta non ha dato prova di avere interamente pagato quanto dovuto a titolo di rimborso. Deve quindi emettersi condanna al pagamento di euro 279,84 a titolo di rifusione spese anticipate.
Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni, deve evidenziarsi che l'onere della prova dell'adempimento all'obbligazione retributiva incombe sul datore di lavoro, che non lo ha soddisfatto in ragione della sua contumacia.
Si deve però rilevare anche che parte dei mancati pagamenti, secondo quanto allegato in ricorso e secondo quanto evincibile dalla missiva inviata dal legale della al legale Controparte_1
dell' (doc. 16 ricorrente), sono stati “imputati” dalla società convenuta a trattenuta, Parte_1
in quanto il ricorrente avrebbe causato un danno al patrimonio aziendale, ed in particolare ad uno dei veicoli a lui affidati. Per il ricorrente, come si è detto, vi sarebbe assenza di sua responsabilità, invece ascrivibile a conducente di mezzo di terzi, il quale si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il modulo CID per accertare in via negoziale la dinamica del sinistro. Si deve quindi rilevare che per l'art. 30 par. 2 del CCNL di riferimento:
“È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili”.
Nel caso di specie, la società convenuta, a fronte delle contestazioni dell' Parte_1
- non ha provato l'effettiva responsabilità del ricorrente nella causazione del danno lamentato;
- non ha provato neppure l'ammontare di quest'ultimo, come era suo preciso onere;
il ricorrente ha prodotto come doc. 12 quello che ha definito come preventivo trasmessogli dal datore di lavoro, che espone euro 3.380,91; non si comprende se effettivamente tale documento sia un
10 preventivo o una fattura emessa a consuntivo dopo la riparazione del veicolo, ma in ogni caso non è noto se l'importo indicato sia stato effettivamente pagato dalla in Controparte_1
conclusione, l'ammontare del danno non è stato provato dalla società convenuta, ovviamente a causa della sua contumacia.
Le trattenute operate da devono pertanto essere dichiarate illegittime le Controparte_1
retribuzioni dovute per l'intero.
Appurato quindi l'an debeatur, pur se nei limiti indicati, occorre osservare in merito al
quantum:
- che dai conteggi prodotti occorre espungere le già citate voci relative al lavoro straordinario e festivo e le indennità di trasferta, in quanto non provate, come si è già ritenuto;
- che occorre poi espungere le voci relative alla copertura della carenza nel periodo di malattia,
a carico del datore di lavoro, e quelle alle indennità di malattia a carico del datore di lavoro ed a carico dell' ; nel ricorso si fa infatti menzione delle retribuzioni, non di tali voci, aventi CP_2
natura non retributiva ma previdenziale (in particolare per ciò che riguarda la quota di indennità
di malattia a carico dell' , che viene solo anticipata dal datore di lavoro ma poi posta a CP_2
carico dell' mediante compensazione con i contributi liquidati periodicamente;
CP_3
l'eventuale debenza avrebbe peraltro imposto di chiamare in causa, ai sensi dell'art. 102 cpc,
l' ). CP_2
La somma delle voci rimanenti porta ad un totale dovuto di euro 9.531,82, di cui euro 1.931,93
dovuti a titolo di TFR. Non essendo i conteggi del dovuto, pur notificati alla parte convenuta unitamente agli atti introduttivi del giudizio, oggetto di contestazione da parte della convenuta,
in ragione della sua contumacia, questi possono essere utilizzati per la decisione, con conferma della somma sopra indicata.
All'importo indicato deve aggiungersi poi quello pari ad euro 279,84, dovuti a titolo di rifusione di spese anticipate, come si è detto.
11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, in applicazione del parametro di cui al DM 55/14, in ragione del valore del victum (9.811,66),
considerata anche la relativa semplicità della controversia.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore di , di complessivi Controparte_1 Controparte_4
euro 9.531,82, di cui euro 1.931,93 dovuti a titolo di TFR, oltre ad euro 279,84, a titolo di rifusione di spese vive anticipate;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_4
, delle spese del presente giudizio;
spese che si liquidano in complessivi euro
[...]
4.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 3/9/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
12