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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. 322 /2024 riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 60/2024 pubbl. il 20.12.2024-
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Pannia -giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Menella Rosi-giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.5.2024 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2003; che dall'unione nascevano due figli, (cl. 2004) e Per_1 Per_2
(cl. 2011), quest'ultimo minorenne-, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 60/2024 - pubbl. il 20.12.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la
Pag. 1 a 3 causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del
4.6.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (11.11.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo-come confermato con le note dep. 4.6.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“[1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino]. 2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata al C.so Italia n° 44 – 89853 San Gregorio d'Ippona (VV), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse del figlio minorenne ivi stabilmente Parte_1 convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale per i figli minorenni
3. Confermare l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minorenne si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio minorenne presso la dimora Per_2 materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e, comunque, entro le ore 20:00; 5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Pag. 2 a 3
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne pari nel complesso ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Altre disposizioni patrimoniali
8. Determinare in € 100,00 l'importo dell'assegno divorzile, che il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e – smg, alle condizioni concordate e Parte_1 Controparte_1 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino per la trascrizione, le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. anno 2003, Atto n. 808, Parte 2, Serie A, Uff. 1); C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. dell'11.6.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. V.G. 322 /2024 riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, avente ad oggetto: Divorzio - giusta ricorso congiunto e cumulativo per previa separazione di cui alla sentenza dell'intestato Tribunale n. 60/2024 pubbl. il 20.12.2024-
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Pannia -giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Menella Rosi-giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.5.2024 i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 28.9.2003; che dall'unione nascevano due figli, (cl. 2004) e Per_1 Per_2
(cl. 2011), quest'ultimo minorenne-, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 60/2024 - pubbl. il 20.12.2024 veniva pronunciata la separazione consensuale tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la
Pag. 1 a 3 causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del
4.6.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Indi dal 5.6.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (11.11.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, riportandosi per il divorzio alle condizioni dell'accordo di cui al ricorso introduttivo-come confermato con le note dep. 4.6.2025- che di seguito pedissequamente si riportano:
“[1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino]. 2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata al C.so Italia n° 44 – 89853 San Gregorio d'Ippona (VV), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse del figlio minorenne ivi stabilmente Parte_1 convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Piano genitoriale per i figli minorenni
3. Confermare l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio minorenne si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio minorenne presso la dimora Per_2 materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e, comunque, entro le ore 20:00; 5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Pag. 2 a 3
6. Confermare l'assegno di mantenimento per il figlio minorenne pari nel complesso ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio minorenne sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Altre disposizioni patrimoniali
8. Determinare in € 100,00 l'importo dell'assegno divorzile, che il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative e agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e – smg, alle condizioni concordate e Parte_1 Controparte_1 riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino per la trascrizione, le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile), in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c. (R.A.M. anno 2003, Atto n. 808, Parte 2, Serie A, Uff. 1); C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. dell'11.6.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3